Gazzetta n. 167 del 14 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 maggio 2021
Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorita' competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa: deroga al decreto 7 giugno 2018.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita' e, in particolare, l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.);
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2018, concernente «disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» e, in particolare, l'art. 27;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 14 febbraio 2019, prot. n. 1785, con il quale e' stato approvato il «Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella», finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi nei territori interessati dalla diffusione della Xylella fastidiosa, che, al fine di non gravare ulteriormente sull'economia rurale pesantemente colpita dalla citata emergenza, assicura la corresponsione dei pagamenti diretti disaccoppiati, a condizione che le superfici oggetto di contribuzione siano mantenute in adeguate condizioni ambientali ed agronomiche, in conformita' alle pertinenti norme unionali, nazionali e regionali, nonche' il mantenimento del sostegno accoppiato in presenza di impegno da parte dell'agricoltore al reimpianto dell'oliveto in un tempo determinato, in deroga alle condizioni di ammissibilita' stabilite dal sopracitato decreto 7 giugno 2018 per le misure di sostegno accoppiato nel settore dell'olio di oliva;
Vista la lettera circolare prot. 1048 del 15 febbraio 2019 della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificata dalla lettera circolare prot. 4302 del 31 luglio 2019, relativa al mantenimento del sostegno accoppiato nel settore olivicolo, a mente della quale la concessione dell'aiuto alle superfici degli oliveti improduttivi, a causa della Xylella fastidiosa, e' stata subordinata all'impegno dell'olivicoltore a reimpiantare gli oliveti entro tre anni;
Vista la nota Ares(2020)218648 del 14 gennaio 2020, con la quale la Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, a seguito dell'interlocuzione intervenuta in merito alla deroga alle condizioni di ammissibilita' introdotta per le superfici olivicole diventate improduttive a causa dell'infezione da Xylella fastidiosa, ha confermato il timore che tale deroga comporti il rischio che gli obiettivi del regime di sostegno accoppiato e della misura non siano conseguiti e che non incentivi l'eradicazione della malattia nelle zone colpite e l'estirpazione degli alberi colpiti, rischiando, al contrario, di favorire il mantenimento dello status quo, chiedendo, al riguardo ulteriori chiarimenti per fugare tali timori che vedrebbero i servizi della Commissione obbligati ad avviare un procedimento formale relativo a tali questioni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, il beneficiario puo' chiedere di continuare a godere del sostegno accoppiato per la superficie olivicola che, nel corso dell'anno di domanda, diviene improduttiva a causa della Xylella fastidiosa;
Considerata, altresi', la necessita' di mantenere il sostegno accoppiato agli oliveti colpiti dalla Xylella fastidiosa, in cui la diffusione della malattia sta aggravando le difficolta' del settore; accentuando il rischio, gia' concreto, di abbandono dell'olivicoltura e di declino della produzione di olio, in una regione in cui tradizionalmente la produzione di olio d'oliva riveste una parte rilevante della PLV;
Considerato che il sostegno accoppiato, agli oliveti colpiti dalla Xylella fastidiosa, e' giustificato, dalla necessita' di sostenere il reddito degli agricoltori per favorire il mantenimento della superficie olivicola attraverso il reimpianto e contrastare il rischio di abbandono di tali superfici sensibili anche dal punto di vista ambientale e idrogeologico;
Considerato, in particolare, che l'oliveto e' una coltura permanente che richiede pratiche agronomiche costanti per assicurare la produzione nel corso degli anni e, quindi, il sostegno va assicurato in relazione ad un periodo temporale sufficientemente ampio;
Ritenuto che, il mantenimento dell'attuale livello di produzione nei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa, possa essere garantito solo con azioni di sostegno che tengano conto delle caratteristiche poliennali della coltura;
Ritenuto che il mantenimento del sostegno accoppiato alle superfici olivicole improduttive a seguito della diffusione della Xylella fastidiosa sia coerente con il sostegno al reimpianto attuato attraverso le misure di sviluppo rurale e le misure nazionali previste nel Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;
Ritenuto, altresi', che il sostegno accoppiato e' necessario anche negli stati giovanili dell'oliveto reimpiantato, in cui l'agricoltore deve sostenere i costi per pratiche agronomiche, ma non puo' contare sui ricavi derivanti dalla produzione dell'olio;
Ritenuto che, il termine di tre anni, per procedere al reimpianto, sia congruo in ragione dei complessi procedimenti amministrativi e dei tempi tecnici necessari per l'esecuzione dell'investimento, tenuto conto dell'esigenza di reperire idoneo materiale vivaistico di cultivar certificate come tolleranti alla Xylella fastidiosa;
Ritenuto che, nel periodo in cui la superficie olivicola e' improduttiva, al fine di beneficiare del sostegno accoppiato per le misure nel settore dell'olio di oliva, l'agricoltore, oltre alle nomali attivita' annuali richieste per il mantenimento delle superfici agricole, stabilite con il sopracitato decreto 7 giugno 2018, in attuazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, debba comunque svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie raccomandate dalle autorita' nazionali e regionali per il contenimento della popolazione del vettore;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli agricoltori che presentano domanda, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, citato in premessa, per l'ottenimento del sostegno accoppiato per il settore olio di oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorita' competenti, divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa.
 
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252

Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorita' competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa: deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018
Il Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella fastidiosa, assicura la corresponsione dei pagamenti diretti disaccoppiati, a condizione che le superfici oggetto di contribuzione siano mantenute in adeguate condizioni ambientali ed agronomiche, nonche' il mantenimento del sostegno accoppiato in presenza di impegno da parte dell'agricoltore al reimpianto dell'oliveto in un tempo determinato, in deroga alle condizioni di ammissibilita' stabilite dal decreto 7 giugno 2018 per le misure di sostegno accoppiato nel settore dell'olio di oliva.
Il presente decreto stabilisce le condizioni per assicurare il citato mantenimento del sostegno accoppiato ed evitare i rischi presagiti dalla Commissione europea, con nota Ares(2020)218648/2020 di mancato conseguimento degli obiettivi del regime di sostegno accoppiato e di disincentivazione al reimpianto degli oliveti disseccati.
ONERI ELIMINATI
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.
ONERI INTRODOTTI
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Viene concesso un termine di tre anni per procedere al reimpianto in ragione dei complessi procedimenti amministrativi e dei tempi tecnici necessari per l'esecuzione dell'investimento, tenuto conto anche dell'esigenza di reperire idoneo materiale vivaistico di cultivar certificate come tolleranti alla Xylella fastidiosa.
Nel periodo in cui la superficie olivicola e' improduttiva, al fine di beneficiare del sostegno accoppiato per le misure nel settore dell'olio di oliva, l'agricoltore, oltre alle nomali attivita' annuali richieste per il mantenimento delle superfici agricole, dovra' obbligatoriamente svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, stabilite dalle autorita' nazionali e regionali, anche se solo raccomandate nella zona infetta.
Il mancato rispetto degli obblighi assunti comporta che la relativa superficie olivicola e' qualificata come superficie non determinata, con le relative conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale in termini di recuperi e sanzioni.
 
Art. 2

Causa di forza maggiore
e circostanze eccezionali

1. L'agricoltore puo' chiedere di continuare a beneficiare del sostegno accoppiato per la superficie olivicola che diviene improduttiva nel corso dell'anno di domanda a causa della Xylella fastidiosa.
2. La fitopatia, causata dal batterio della Xylella fastidiosa, e' riconosciuta dall'organismo pagatore quale causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che nei confronti dell'agricoltore non risultino procedimenti sanzionatori avviati dall'autorita' fitosanitaria per mancata osservazione delle prescrizioni dirette a contrastare la diffusione del batterio.
3. E' compresa tra le cause di forza maggiore o circostanza eccezionale anche la perdita delle condizioni di ammissibilita' della parcella olivicola conseguente all'espianto obbligatorio di piante di olivo sane decretato dall'Autorita' fitosanitaria, nelle fasce di contenimento. Nelle fasce di contenimento, fino al persistere del divieto del reimpianto dell'oliveto, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.
4. L'organismo pagatore individua nel Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), contrassegnandole con un codice specifico, le parcelle olivicole per le quali le condizioni di ammissibilita' sono state riconosciute ai sensi del comma 2.
 
Art. 3

Impegno al reimpianto dell'oliveto

1. Nell'anno di domanda successivo a quello in cui la superficie olivicola, a causa della Xylella fastidiosa, e' divenuta improduttiva, non puo' darsi corso al riconoscimento della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale di cui all'art. 2, poiche' la superficie olivicola non e' improduttiva per causa sopravvenuta, imprevista e imprevedibile. In tali casi, l'agricoltore puo' chiedere di continuare a beneficiare del sostegno accoppiato per la superficie olivicola a condizione che abbia chiesto, ove prevista, l'autorizzazione all'espianto delle piante disseccate e si impegni a reimpiantare l'oliveto, nel rispetto delle indicazioni delle autorita' fitosanitarie nazionale e regionale, entro il terzo anno successivo, nonche' si obblighi a svolgere, oltre alle normali attivita' annuali richieste per il mantenimento delle superfici agricole previste ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto 7 giugno 2018, citato in premessa, le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nonostante, nella zona infetta, siano solo raccomandate dalle autorita' nazionale e regionale.
2. L'agricoltore che intenda continuare a beneficiare del sostegno accoppiato ai sensi del comma 1, dichiara nella domanda unica la superficie olivicola improduttiva contrassegnandola con il codice specifico indicato dall'organismo pagatore, che sostituisce le precedenti codifiche e consente di monitorare il rispetto dell'impegno al reimpianto e degli obblighi assunti.
3. Con l'apposizione sulla parcella olivicola del codice specifico di cui al comma 2, l'agricoltore attesta che ha chiesto, ove prevista, l'autorizzazione all'espianto delle piante disseccate, assume l'impegno al reimpianto e l'obbligo a svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nei modi e nei tempi indicati delle autorita' fitosanitarie nazionale e regionale.
4. I tre anni decorrono dall'anno successivo a quello in cui la parcella olivicola ha perduto le condizioni di ammissibilita', nel caso in cui nell'anno «n» sia stata invocata la circostanza eccezionale, l'agricoltore ha tempo altri tre anni per procedere al reimpianto (n+3).
5. In ogni anno di domanda l'agricoltore conferma l'impegno e gli obblighi di cui al comma 1 fino all'avvenuto reimpianto da comunicare all'organismo pagatore allegando la documentazione richiesta dal medesimo organismo pagatore per l'effettuazione dei controlli, comprovante l'intervenuto impianto del nuovo oliveto.
6. Il mancato rispetto dell'obbligo a svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nei modi e nei tempi indicati delle autorita' fitosanitarie nazionale e regionale, comporta che nell'anno di domanda in cui avviene l'inadempimento la relativa superficie e' qualificata come superficie non determinata, con le relative conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale.
7. La mancata conferma annuale dell'impegno di reimpianto dell'oliveto e il mancato rispetto del medesimo impegno, entro il terzo anno e nel rispetto delle indicazioni delle autorita' fitosanitarie nazionale e regionale, comporta la perdita delle condizioni di ammissibilita' dall'anno di domanda di assunzione dell'impegno e la relativa superficie e' qualificata come superficie non determinata nell'intero periodo in cui l'agricoltore ha ottenuto il sostegno accoppiato in virtu' del medesimo impegno, con le relative conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale.
8. Il trasferimento della superficie olivicola prima del reimpianto comporta a carico dell'agricoltore cedente le conseguenze di cui al comma 7, fatto salvo il caso in cui l'agricoltore cessionario subentri nell'impegno e negli obblighi assunti dal cedente.
9. Qualora l'agricoltore cessionario disattenda l'impegno e gli obblighi, l'agricoltore cedente e' solidalmente responsabile dell'inadempienza.
 
Art. 4

Sostegno accoppiato negli stadi giovanili

1. Le superfici olivicole oggetto di reimpianto, ancorche' improduttive negli stati giovanili, beneficiano del sostegno accoppiato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, comma 9, lettere a), b) e c) del decreto 7 giugno 2018, citato in premessa, e dell'art. 3, comma 6, del presente decreto, per un periodo massimo di ulteriori quattro anni nei quali per esse la mancata produzione non comporta inadempimento dagli obblighi di registrazione delle produzioni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.
 
Art. 5

Neutralita' finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 643