Gazzetta n. 165 del 12 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 25 giugno 2021
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2021 sull'isola di Salina.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Santa Marina Salina in data 26 marzo 2021, n. 41, concernente il divieto di afflusso sull'isola di Salina dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del comune stesso, nonche' di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;
Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Leni in data 26 marzo 2021, n. 10, concernente il divieto di afflusso sull'isola di Salina dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del comune stesso, nonche' di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;
Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Malfa in data 25 marzo 2021, n. 29, concernente il divieto di afflusso sull'isola di Salina dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del comune stesso, nonche' di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 30 aprile 2021, n. 14839;
Vista il parere favorevole espresso dalla Prefettura di Messina n. 47148 del 21 maggio 2021, acquisito il 22 giugno 2021;
Ritenuto opportuno adottare, con urgenza, il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena», il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti-SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali;

Decreta:

Art. 1

Divieti

1. Dal 15 luglio 2021 al 31 agosto 2021 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'Isola di Salina, dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, nonche' di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.
 
Art. 2

Deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a proprietari di immobili ubicati nei territori dei tre comuni dell'isola di Salina, che pur non essendo residenti, risultino iscritti nei rispettivi ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, (iscrizione attestata con relativa cartella esattoriale o certificazione rilasciata da uno dei Comuni dell'isola), limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
b) veicoli i cui proprietari possano dimostrare di trascorrere almeno sette giorni sull'isola di Salina, presso una struttura alberghiera, extra alberghiera o casa privata;
c) veicoli con targa estera;
d) veicoli adibiti a trasporto di merci, gas, carburante e trasporto rifiuti;
e) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
g) autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportino artisti ed attrezzature per manifestazioni musicali e culturali, convegni, esposizioni e spettacoli, previa autorizzazione rilasciata dai Comuni interessati.
 
Art. 3

Autorizzazioni

1. Ai Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.
 
Art. 4

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.
 
Art. 5

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da emanare in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
2. Il Prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2228