Gazzetta n. 163 del 9 luglio 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021, n. 102 |
Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare gli articoli 6, 7 e 10; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare il Capo XII-bis; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Ritenuta l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero del turismo dalla normativa vigente, nonche' con i contingenti di organico delle qualifiche di livello dirigenziale e non dirigenziale, rideterminati con il sopra citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22; Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Ritenuto che ragioni di speditezza e celerita' rendono non necessario avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2021; Sulla proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Funzioni del Ministero
1. Il Ministero del turismo, di seguito denominato Ministero, in attuazione dell'art. 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali; cura le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; gestisce i rapporti con le regioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza in tema di elaborazione e attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche e ricettive nazionali; cura i rapporti con le regioni, le province e gli enti locali nell'ambito del coordinamento e dell'integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali, provinciali e comunali; definisce e attua, in raccordo con gli altri Dicasteri competenti, le politiche governative per la valorizzazione dei territori montani, delle aree interne e delle isole minori. Cura, inoltre, i rapporti con le associazioni di categoria, le imprese turistiche e le associazioni dei consumatori; svolge le funzioni di propria competenza in tema di promozione delle iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica e al miglioramento dei servizi turistici e ricettivi, anche inerenti alle fiere e all'agriturismo, in raccordo con le regioni, gli enti territoriali e gli enti vigilati, ferme le diverse competenze delle altre amministrazioni; programma e gestisce gli interventi di propria competenza nell'ambito dei fondi strutturali; promuove gli investimenti di propria competenza all'estero e in Italia; sviluppa iniziative di assistenza e tutela dei turisti.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete». - Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102: «Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). - 1. Il "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e' ridenominato "Ministero della cultura". 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Ministero della cultura"; b) all'art. 52, comma 1, le parole "per i beni e le attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti: "della cultura" e le parole ", audiovisivo e turismo" sono sostituite dalle seguenti: "e audiovisivo"; c) all'art. 53, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il seguente: "Capo XII-bis (Ministero del turismo). - Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. 2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in materia di turismo. Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori. Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, e' pari a 4". 3. Le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo". Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni "Ministro del turismo" e "Ministero del turismo" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo". 4. 5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso "Art. 54-quater", e' autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.». «Art. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo). - 1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente decreto. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai sensi all'art. 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo e' individuata nella Tabella A, seconda colonna, allegata al presente decreto. Il personale dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei rispettivi ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica dirigenziale del Ministero del turismo e' determinata per le posizioni di livello generale ai sensi dell'art. 54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 17, incluse due posizioni presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 4. Le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo, ferma l'operativita' del Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali non generali, perseguono le seguenti missioni: a) reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed informatico; adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e anticorruzione; b) attuazione del piano strategico e rapporti con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali; gestione delle relazioni con l'Unione europea e internazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali; promozione delle politiche competitive; c) promozione turistica; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero; raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per il settore turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico. 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero del turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A, prima colonna, allegata al presente decreto, in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie. La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali riconducibili al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti gia' stipulati. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. 6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia' previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura. 7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura corrisponde il trattamento economico spettante al personale trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate. 8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso puo' avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalita' del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in materia di turismo, transitano al Ministero del turismo. 10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. 11. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui al comma 3, il contingente numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo e' stabilito in sessanta unita', ferma restando l'applicazione dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del turismo puo' procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e per il Ministero della cultura. 12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero del turismo e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 136 unita' di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unita' di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validita' , o mediante procedure di mobilita' , ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Presso il Ministero, che ne supporta le attivita', hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di promozione del turismo di cui all'art. 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.026.367 per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facolta' assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e, per l'importo di euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'art. 11. 13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero del turismo ai sensi del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'art. 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero del turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali. 14. Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, e' istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello dirigenziale non generale e dieci unita' di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte dall'esistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. 15. Per le spese di locazione e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 annui a decorrere dall'anno 2022. 17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' modificato al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo, nonche' per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.». «Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.». - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. - Il Capo XII-bis (Ministero del turismo) e' stato inserito dall'art. 6, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, Supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, Supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 54-ter del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.». |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Organizzazione
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero. 2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in tre direzioni generali, coordinate da un Segretario generale. |
| Art. 3
Ministro e Sottosegretari di Stato
1. Il Ministro del turismo, di seguito denominato «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero del turismo, di seguito denominato «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita') (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.». - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2009: «Art. 21 (Bilancio di previsione). - (Omissis). 2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono costituite dai programmi I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita' omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non accada perche' il programma corrisponde in parte a due o piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis). 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.». - Si riporta il testo dell'art. 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, Supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300, Supplemento ordinario: «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143: «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. 2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 471, dopo le parole "autorita' amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici"; b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita' amministrative indipendenti e"; c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni"; 3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualita' di componente di organi di societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.». |
| Art. 4
Uffici di diretta collaborazione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per gli uffici di diretta collaborazione, il gabinetto costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di gabinetto; b) l'Ufficio legislativo; c) la Segreteria del Ministro; d) l'Ufficio stampa; e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, collaboratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione, nel numero massimo di sessanta unita'. Il Ministro puo' nominare un Consigliere diplomatico tra i funzionari provenienti dai ruoli della carriera diplomatica. 4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, lettere a), b) e d), nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al gabinetto, fino a quindici consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito. I consiglieri sono scelti tra esperti di specifica e comprovata professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nonche' in comunicazione istituzionale, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di specifica e comprovata professionalita' del consigliere e allega un suo dettagliato curriculum. 5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle seguenti misure: a) per il Capo di gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero; b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero; c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, nonche' per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; d) al Capo dell'Ufficio stampa e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo; e) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale; f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico in ragione della complessita' degli obiettivi assegnati. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti del centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero; g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi per il lavoro straordinario nonche' finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; h) ai consiglieri di cui al comma 4 e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 250.000 euro annui. Il compenso individuale per tali incarichi non potra' superare la spesa complessiva di 70.000 euro annui e verra' determinato sulla base della complessita' dell'incarico da svolgere, dell'impegno lavorativo richiesto nonche' sulla base della valutazione degli obiettivi che verranno conferiti agli esperti; i) ai responsabili degli Uffici di cui alle lettere a) e b), al Capo della Segreteria del Ministro nonche' ai vice Capo di gabinetto, ove nominati, in relazione alle responsabilita' connesse alle peculiarita' degli incarichi di vertice rivestiti puo' essere attribuita una indennita' avente natura di retribuzione accessoria nel limite massimo pro-capite di 35.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sull'attivita' produttiva, da determinarsi con decreto del Ministro, nel limite complessivo di spesa di 150.000 euro annui. Per le medesime figure la predetta indennita' si somma alla retribuzione accessoria ad essi spettante. 6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 5 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresi', quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 7. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalita'. Il Capo della Segreteria puo' essere individuato tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3. 8. Presso l'Ufficio di gabinetto e presso l'Ufficio legislativo possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 18, fino a un totale di due incarichi dirigenziali di livello non generale. 9. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con provvedimenti del Capo di gabinetto. 10. Ai servizi di supporto di carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane. La medesima Direzione generale fornisce, altresi', le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione. 11. E' consentito agli Uffici di diretta collaborazione attivare, sulla base di convenzioni con le istituzioni universitarie europee, nel limite massimo di 10 unita', stage curricolari annuali con studenti senza oneri retributivi. Dall'attivazione dei medesimi stage non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 5
Ufficio di gabinetto
1. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro. 2. In particolare, il Capo di gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero, previa istruttoria della Direzione competente. 3. Il Capo di gabinetto puo' nominare, nell'ambito del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, fino a due Vice Capo di gabinetto e fino a due Vice Capo dell'Ufficio legislativo. |
| Art. 6
Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi al turismo e la formazione delle relative leggi di adeguamento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli altri Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonche', limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorita' amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale. |
| Art. 7
Ufficio stampa
1. L'Ufficio stampa cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona le iniziative di comunicazione istituzionale, ivi comprese le attivita' sui social media, promosse dalle strutture del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione per promuovere lo sviluppo del turismo, anche mediante progetti specifici di comunicazione. |
| Art. 8
Portavoce
1. Il Ministro puo' nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli Uffici di diretta collaborazione.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136: «Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita' nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalita'.». |
| Art. 9
Segreteria del Ministro e Consigliere diplomatico
1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della Segreteria. 2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministero agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale. |
| Art. 10
Segreterie dei Sottosegretari di Stato
1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari. 2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, e' assegnato personale appartenente alle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unita', comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario. |
| Art. 11
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. Presso il Ministero e' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane. 2. L'Organismo e' costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma monocratica o collegiale. 3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo e' corrisposto un emolumento onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa per tutte le posizioni attivabili di 75.000 euro annui. Al Presidente dell'Organismo e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo, a valere sulla spesa complessiva indicata, non superiore a 45.000 euro annui. 4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Alla struttura di cui al primo periodo sono assegnate tre unita' di personale non dirigenziale, cui si applica il trattamento previsto dall'articolo 4, comma 5, lett. g). 5. L'Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, Supplemento ordinario: «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 3. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7. 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. 5. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.». - Si riporta il testo dell'art. 14-bis del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: «Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica. 3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrita' e di competenza individuati ai sensi del comma 1. 5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.». |
| Art. 12
Segretariato generale
1. Il Segretariato generale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. 2. Il Segretario generale svolge le attivita' ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 3. In particolare, in attuazione degli indirizzi del Ministro: a) esercita il coordinamento dell'attivita' degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche per via telematica, dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a piu' competenze; la conferenza dei direttori generali e' in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera e); b) coordina le attivita' delle direzioni generali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale previste dalla vigente normativa; d) coordina le iniziative in materia di politiche di sviluppo turistico, nonche' le misure a favore degli operatori del settore conseguenti a situazioni emergenziali, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti; e) coordina le attivita' ai fini della predisposizione delle relazioni indirizzate alle istituzioni ed agli organismi sovranazionali e al Parlamento previste dalla legge; coordina l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a); f) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; g) coordina le attivita' del Ministero in ordine alle iniziative di partenariato pubblico-privato nel settore turistico; h) coordina le attivita' delle direzioni generali in tema di affidamenti di beni e servizi; i) coordina le attivita' ai fini della predisposizione della relazione concernente gli interventi del Piano strategico del turismo gia' realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi; l) sottoscrive accordi e protocolli d'intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico del Paese; m) coordina le attivita' delle Direzioni generali competenti finalizzate all'elaborazione delle strategie di promozione e di rilancio della competitivita' del settore turistico e recettivo dell'Italia sullo scenario internazionale, anche in relazione al made in Italy, raccordandosi con gli altri Ministeri competenti; n) coordina, in raccordo con le regioni e l'Istituto nazionale di statistica, le rilevazioni statistiche di interesse per il settore turismo; o) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, che cura la gestione del sito internet. 4. Il Segretario generale o un suo delegato, individuato nell'ambito delle figure dirigenziali del Ministero, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, e' responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303: «Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo). - (Omissis). 203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. (Omissis).». - Per il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265: «Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione). - (Omissis). 7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1997, Supplemento ordinario: «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti». |
| Art. 13
Direzioni generali del Ministero
1. Il Ministero si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane; b) Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo; c) Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica. 2. Le singole direzioni generali, di cui al comma 1, costituiscono altrettanti centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 21, comma 2, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 4. |
| Art. 14
Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane
1. La Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane, in particolare: a) gestisce le procedure per il reclutamento, la formazione e la riqualificazione del personale; b) provvede alla redazione e alla gestione del bilancio; c) gestisce le attivita' relative al trattamento giuridico, economico e pensionistico del personale; d) cura la tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, dello stato matricolare e dei fascicoli personali; e) gestisce i sistemi di valutazione del personale; f) cura le relazioni sindacali; g) attua le politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunita' e le iniziative di contrasto al fenomeno del mobbing; h) gestisce l'anagrafe delle prestazioni; i) cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero; l) gestisce il contenzioso del lavoro e i procedimenti disciplinari nonche' il servizio ispettivo in materia di personale; m) gestisce i beni patrimoniali e la regolamentazione del loro uso; n) cura la manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche; servizi comuni e servizi tecnici; o) fornisce supporto per le attivita' di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro; p) cura l'acquisizione di beni e servizi, anche per il supporto tecnologico ed informatico; q) gestisce l'ufficio relazioni con il pubblico; r) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, che cura la gestione del sito internet; s) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale. 2. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale. |
| Art. 15
Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo
1. La Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, in particolare: a) concorre all'elaborazione dei piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali e del sistema recettivo, nonche' di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione; b) definisce, in raccordo con il Segretario generale, e attua le strategie per la promozione ed il rilancio della competitivita' del settore turistico e recettivo dell'Italia; c) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attivita' di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo recettivo e delle fiere e la partecipazione alle organizzazioni internazionali e alle istituzioni europee; d) svolge, nelle materie di competenza, la verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale; e) cura i rapporti con le regioni e gli enti territoriali nell'ambito del coordinamento e integrazione dei programmi operativi internazionali, nazionali e di quelli locali; f) cura, nelle materie di competenza, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le attivita' del Ministero in materia di piani di carattere generale o straordinario, anche di interesse sovranazionale; g) cura l'elaborazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo; h) cura, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le proposte di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e delle realta' imprenditoriali; i) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale; l) convoca, in qualita' di amministrazione procedente, d'intesa con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati; m) amministra e gestisce, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le banche dati per l'assistenza e la catalogazione delle imprese di viaggio e turismo nonche' la banca dati di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; n) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale; o) fornisce gli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; p) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, che cura la gestione del sito internet; q) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale; r) supporta le attivita' del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, che ha sede e opera presso la medesima Direzione generale. 2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.
Note all'art. 15: - Gli articoli 14 e seguenti sono contenuti nel Capo IV, rubricato «Semplificazione dell'azione amministrativa», della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. - Si riporta il testo dell'art. 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019, n. 151: «Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita' ricettive). - (Omissis). 4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni che vi sono contenute». |
| Art. 16
Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica
1. La Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, in particolare: a) cura, in collaborazione con ENIT - Agenzia nazionale del turismo e con le regioni, la creazione e promozione di un'immagine unitaria e coordinata del turismo italiano; b) promuove iniziative, raccordandosi con la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo e con l'ENIT, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualita' e lo sviluppo dell'offerta dei servizi turistici e recettivi, ivi inclusi quelli dell'agriturismo e del sistema fieristico; promuove azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varieta' delle destinazioni turistiche italiane, anche promuovendo un turismo di percezione e di appartenenza, volto a generare nuove aree di attrazione e a valorizzare nuovi territori, in chiave di sostenibilita', anche mediante l'offerta di cammini, percorsi ciclabili e percorsi ferroviari, in raccordo con le altre amministrazioni competenti; c) attua interventi e progetti di innovazione in favore del settore turistico e recettivo, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea; d) promuove la realizzazione di prodotti e servizi turistici innovativi, supportando il territorio e il sistema imprenditoriale e turistico, per la realizzazione di strumenti integrati di commercializzazione in tutto il territorio nazionale; e) elabora programmi e promuove iniziative, in raccordo con la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanita', in raccordo con le altre amministrazioni competenti; f) definisce, supporta e realizza, in attuazione degli indirizzi strategici e degli atti programmatori approvati dal Ministro, progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica, in raccordo con le altre amministrazioni competenti, e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identita' territoriali e le radici culturali delle comunita' locali; g) cura, nelle materie di competenza, in raccordo con la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, le attivita' del Ministero in materia di piani di carattere generale o straordinario, anche di interesse sovranazionale, in attuazione degli indirizzi del Ministro e delle disposizioni del Segretario generale; h) esercita le funzioni di supporto e vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione o vigilato dal Ministero, ivi inclusi l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) ed il Club Alpino Italiano (CAI); i) cura ricerche e studi in materia di turismo, anche a fini divulgativi; l) elabora programmi e promuove iniziative finalizzate a sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema; m) promuove, anche attraverso l'implementazione di servizi e piattaforme, un ecosistema digitale e l'interoperabilita' dei dati del turismo; n) provvede alla programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; o) provvede alla diffusione del Codice di etica del turismo, anche con il supporto del Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, che opera presso la medesima Direzione generale; p) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti; q) attua iniziative per favorire, nel settore turistico e in quelli correlati, il partenariato pubblico-privato, anche mediante reti di impresa; r) cura la gestione delle misure e dei programmi statali di incentivazione e di sostegno delle imprese di settore e delle fiere, ivi compresa la concessione di crediti di imposta e il Fondo buoni vacanze di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; s) provvede alla progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e di telecomunicazione del Ministero e alla relativa pianificazione e coordinamento anche in riferimento agli Enti vigilati, ivi compreso il sito internet, in raccordo con il responsabile della comunicazione ministeriale; t) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale; u) fornisce gli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo; v) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale. 2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79: «Art. 27 (Fondo buoni vacanze). - 1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'art. 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono: a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie; b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati; c). 2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.». |
| Art. 17
Organismi che operano presso il Ministero
1. Il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo e il Comitato permanente per la promozione del turismo, previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, operano e hanno sede nell'ambito del Ministero, che ne supporta le rispettive attivita'.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 58 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79: «Art. 58 (Comitato permanente di promozione del turismo in Italia). - 1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l'organizzazione del Comitato. 2. Il Comitato e' presieduto, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che puo' all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. 3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti: a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale; d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunita' di propaganda ed una comunicazione unitaria; e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati; f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo; g) promozione a fini turistici del marchio Italia. 4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione e' a titolo gratuito.». |
| Art. 18
Ruolo del personale e dotazioni organiche
1. La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata nella Tabella A, allegata al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante. 2. Il personale dirigenziale e non dirigenziale, appartenente ai ruoli del Ministero della cultura, gia' assegnato alla Direzione generale turismo, e' inserito nel ruolo del personale del Ministero. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero della cultura, appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, possono optare per il transito nel ruolo del Ministero del turismo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento. |
| Art. 19
Disposizioni finali
1. Con decreto del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale. 2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalita' ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione. 3. In sede di prima applicazione sono fatti salvi gli eventuali incarichi dirigenziali gia' conferiti, ovvero in corso di conferimento, le cui procedure di nomina sono state avviate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ma siano comunque ad esso conformi. 4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 maggio 2021
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro del turismo Garavaglia
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2053
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - (Omissis). 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. (Omissis). 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. (Omissis).». |
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