Gazzetta n. 163 del 9 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 aprile 2021
Criteri e modalita' di concessione di risorse residue a valere sulla dotazione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai consorzi di garanzia collettiva di fidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 54, della medesima legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro il 30 giugno 2019, ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo del medesimo comma 54, e dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalita' di concessione di tali risorse residue ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di nuove garanzie alle piccole e medie imprese e da assegnare entro il 31 dicembre 2021;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, che accerta in euro 34.637.626,56 (trentaquattromilioniseicentotrentasettemilaseicentoventisei/56) le risorse residue ai sensi del predetto art. 1, comma 221, della legge n. 145 del 2018.
Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 106, che prevede che «l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia»;
Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'art. 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;
Vista la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia);
Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008;
Vista la comunicazione/nota COMP/H2/MB/as/2016/069775 del 14 luglio 2016 «SA. 43150(2015/N) «Sostegno al credito delle PMI attraverso il sistema dei Confidi», con la quale la Commissione europea ha rilevato che la misura di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 non comporta aiuti a livello dei confidi, i quali svolgono un ruolo di «mero gestore privato di fondi pubblici»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» e successive modifiche e integrazioni,
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, con cui e' stato adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione dell'8 novembre 2017, n. 1134, recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa' e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilita' per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - societa' in house dello Stato;
Ritenuta la necessita' di demandare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;

Decreta:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «accantonamenti»: la somma totale degli «Accantonamenti totali» delle colonne «Contro garantite» e «Altre» relativamente a garanzie rilasciate non deteriorate, garanzie rilasciate deteriorate e altre garanzie deteriorate della tabella D.3 - «Garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto e qualita'» (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - nota integrativa - schemi - parte D: altre informazioni) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni ed integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia;
b) «adeguatezza patrimoniale»: il rapporto tra patrimonio netto e l'ammontare delle garanzie in essere al netto di riassicurazioni e accantonamenti;
c) «Codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni;
d) «comunicazione»: la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008;
e) «confidi»: i soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;
f) «contributo pubblico»: il contributo rimborsabile di cui all'art. 1, comma 221, della legge n. 145/2018;
g) «cost/income ratio»: il rapporto tra spese amministrative e margine di intermediazione;
h) «crowdfunding»: lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralita' di investitori;
i) «decreto 28 giugno 2019»: il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019 e successive modificazioni e integrazioni, di accertamento delle risorse residue ai sensi dell'art. 1, comma 221, della legge n. 145/2018;
j) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
k) «decreto legislativo n. 33/2013»: il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni;
l) «disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di controgaranzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it
m) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
n) «DURC»: il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;
o) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;
p) «fondo rischi»: il fondo rischi in gestione ai confidi, costituito con le risorse del contributo pubblico di cui al presente decreto, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie ai soggetti beneficiari;
q) «garanzie in essere»: l'ammontare totale delle garanzie del confidi su finanziamenti in essere, alla data di chiusura del bilancio, al lordo degli accantonamenti, corrispondente all'importo totale della tabella D.1 - «Valore delle garanzie (reali o personali) rilasciate e degli impegni» (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - nota integrativa - schemi - parte D: altre informazioni) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni e integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia;
r) «Gestore del Fondo»: il soggetto cui e' affidata la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo;
s) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato;
t) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
u) «legge n. 147/2013»: la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il comma 54 dell'art. 1;
v) «legge n. 145/2018»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il comma 221 dell'art. 1;
w) «margine di intermediazione»: il valore della voce contabile 120 nell'allegato A (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - schema di Conto economico) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni ed integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia;
x) «metodo nazionale di calcolo»: il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010;
y) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
z) «PMI»: le imprese che, alla data di concessione della garanzia da parte del confidi:
i. risultino iscritte al registro delle imprese;
ii. risultino classificate di piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 e nell'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
iii. non presentino le caratteristiche di impresa in difficolta' come definita dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
iv. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di scioglimento o liquidazione;
v. non risultino in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994;
aa) «operazioni finanziarie»: qualsiasi operazione finanziaria, sia su capitale di debito sia su capitale di rischio, consentita dalle norme vigenti;
bb) «professionisti»: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 che alleghino alla domanda di garanzia agevolata presentata al confidi l'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
cc) «progetti di fintech»: i progetti di innovazione tecnologica applicata ai servizi finanziari, che possono concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, producendo un effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull'offerta di servizi;
dd) «Registro nazionale aiuti»: la banca dati istituita presso il Ministero, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
ee) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN e del SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
ff) «Registri aiuti»: il Registro nazionale aiuti e i registri SIAN e SIPA;
gg) «regolamento de minimis»: il regolamento in materia di aiuti «de minimis» applicabile in relazione al settore di attivita' in cui opera il soggetto beneficiario, tra quelli di seguito riportati:
i. regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni;
ii. regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e successive modifiche e integrazioni;
iii. regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni;
hh) «relazione di monitoraggio»: la relazione che i confidi gestori dei fondi rischi sono tenuti a trasmettere annualmente a Invitalia, dalla quale risulti:
1. il numero e l'importo delle garanzie concesse, nell'anno di riferimento, ai soggetti beneficiari a valere sul fondo rischi, nonche' l'ammontare dei finanziamenti garantiti e l'importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno;
2. il numero e l'importo delle perdite liquidate a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione dei soggetti beneficiari a cui le perdite afferiscono;
3. l'elenco delle imprese garantite, nell'anno di riferimento, a valere sul fondo rischi, con le principali informazioni anagrafiche e l'indicazione del premio di garanzia pagato dal soggetto beneficiario finale e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis, al soggetto beneficiario, determinato applicando il metodo nazionale di calcolo;
4. la situazione contabile del fondo rischi alla data del 31 dicembre;
5. l'insussistenza delle cause di revoca del contributo pubblico di cui all'art. 15 del presente decreto;
6. ogni ulteriore informazione significativa ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del fondo rischi;
ii) «riassicurazioni»: la somma totale della colonna «Controgaranzie a fronte di» garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine e su garanzie rilasciate pro quota della tabella D.4 - «Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie» (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - nota integrativa - schemi - parte D: altre informazioni) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni e integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia;
jj) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
kk) «SIPA»: sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN;
ll) «social lending»: lo strumento attraverso il quale una pluralita' di soggetti puo' richiedere a una pluralita' di potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;
mm) «soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti, di cui all'art. 9 del presente decreto;
nn) «soggetti finanziatori»: i soggetti come definiti nella parte I, punto 73, delle disposizioni operative;
oo) «spese amministrative»: per i confidi il totale riportato nella voce contabile 160 nell'allegato A (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - schema di Conto economico) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni e integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia;
pp) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 221, dalla legge n. 145/2018, disciplina i criteri, i limiti e le modalita' di concessione ed erogazione del contributo pubblico, nonche' i criteri, i termini e le modalita' di gestione del fondo rischi e le modalita' di concessione di garanzie ai soggetti beneficiari.
2. I confidi utilizzano le risorse del fondo rischi in gestione esclusivamente per concedere garanzie ai soggetti beneficiari, con le modalita', alle condizioni e nei limiti previsti dal presente decreto.
3. Per la concessione del contributo pubblico sono utilizzate le risorse residue di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013, accertate con il decreto 28 giugno 2019.
4. Le risorse di cui al comma 3 possono essere incrementate con successivo decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
 
Art. 3

Gestione dell'intervento

1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell'intervento, all'istruttoria delle richieste, alla concessione ed erogazione del contributo pubblico, nonche' al monitoraggio e controllo delle risorse attribuite ai sensi del presente decreto, il Ministero si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, di Invitalia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Gli oneri complessivi per le attivita' di gestione dell'intervento sono posti a carico delle risorse complessive della misura di cui all'art. 2, comma 3, nel limite del 2 (due) percento delle stesse.
 
Art. 4

Requisiti dei confidi richiedenti

1. La richiesta di ammissione al contributo pubblico puo' essere presentata dai confidi che abbiano realizzato, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 145/2018, una delle seguenti attivita':
a) operazioni di aggregazione di cui all'art. 5;
b) progetti di digitalizzazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);
c) progetti di efficientamento gestionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).
2. Possono chiedere il contributo pubblico esclusivamente i confidi che presentano, nell'ultimo bilancio approvato alla data della presentazione della richiesta, una adeguatezza patrimoniale non inferiore al 6 (sei) percento.
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, i confidi richiedenti devono presentare, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della richiesta, almeno due dei seguenti requisiti:
a) almeno un risultato di esercizio positivo;
b) un valore medio del cost/income ratio non superiore al 90 (novanta) percento;
c) una eventuale contrazione delle garanzie in essere non superiore al 40 (quaranta) percento.
4. I confidi richiedenti devono inoltre risultare iscritti:
a) all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, ovvero;
b) nella sezione di cui al previgente art. 155, comma 4, del TUB, ovvero, qualora gia' istituito, nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB.
5. Ai fini dell'accesso al contributo pubblico, i confidi devono risultare in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero al comma 23, dell'art. 13 del decreto-legge n. 269 del 2003. A tal fine trasmettono al Ministero una DSAN attestante la regolarita' dei versamenti effettuati nei dieci anni antecedenti alla presentazione della richiesta di ammissione al contributo pubblico di cui al comma 1.
6. I confidi devono, altresi', essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risultare in stato di scioglimento o liquidazione ovvero ammessi o sottoposti a procedure concorsuali.
7. Ciascun confidi puo' presentare una sola richiesta di ammissione al contributo pubblico di cui al presente decreto.
 
Art. 5

Operazioni di aggregazione

1. Ai fini del presente decreto, per operazioni di aggregazione si intendono:
a) operazioni di fusione per incorporazione;
b) operazioni di fusione per unione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere perfezionate successivamente al 1° gennaio 2019 e prima della presentazione della richiesta di ammissione al contributo pubblico.
3. I requisiti di cui all'art. 4, commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono verificati:
a) in capo al confidi incorporante, per le operazioni di cui al comma 1, lettera a);
b) in capo a tutti i confidi, coinvolti per le operazioni di cui al comma 1, lettera b).
4. Il contributo pubblico e' concesso al confidi incorporante, ovvero al confidi nascente dalla fusione, nella misura massima del 50 (cinquanta) percento del valore delle garanzie in essere del confidi che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di perfezionamento della fusione, presenta il minor valore delle stesse garanzie in essere.
5. Il contributo pubblico di cui al presente articolo, determinato secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e' concesso in misura non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
 
Art. 6

Progetti di digitalizzazione
e di efficientamento gestionale

1. Possono richiedere il contributo pubblico i confidi che realizzino:
a) progetti di fintech aventi ad oggetto una delle seguenti attivita':
i. creazione di piattaforme di social lending e crowdfunding;
ii. definizione di strumenti e tecnologie per la conclusione di contratti e operazioni a distanza, smart contracts e Distributed ledger technology (DLT);
iii. definizione di servizi automatizzati per il cliente, pagamenti e tecnologie e servizi di supporto;
b) progetti di efficientamento gestionale in uno dei seguenti ambiti:
i. sistemi di rating;
ii. certificazione di qualita';
iii. reti distributive.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere avviati successivamente al 1° gennaio 2019 ed essere conclusi non oltre dodici mesi dalla data del decreto di concessione del contributo pubblico. I progetti si intendono avviati alla data di pagamento della prima fattura e conclusi alla data di pagamento dell'ultima fattura.
3. Il confidi allega alla richiesta di ammissione al contributo pubblico i progetti dettagliati di cui al comma 1, completi dei preventivi di spesa dei fornitori e della stima degli effetti sull'organizzazione e sul conto economico del confidi negli esercizi successivi al completamento dei progetti stessi.
4. A fronte della presentazione dei progetti di cui al comma 1, puo' essere concesso al confidi un contributo pubblico pari al 2 (due) percento dell'ammontare delle garanzie in essere, come risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione.
5. Il contributo pubblico, determinato secondo quanto previsto al comma 4, puo' essere concesso in misura non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e non superiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).
 
Art. 7

Presentazione ed esame delle richieste di ammissione

1. Il contributo pubblico e' concesso sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 123/1998 e ai sensi del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui all'art. 16.
2. I confidi presentano al Ministero le richieste di ammissione al contributo pubblico nei termini e secondo le modalita' e gli schemi definiti dal medesimo decreto di cui all'art. 16.
3. Il contributo pubblico e' concesso dal Ministero nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al decreto 28 giugno 2019. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del termine finale previsto con il decreto di cui all'art. 16, comportera' la chiusura dello sportello.
4. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, l'avvenuto esaurimento delle risorse.
5. Il Ministero puo' in qualsiasi fase del procedimento effettuare verifiche e controlli, anche a campione, sulle DSAN rilasciate dai confidi e allegate alla richiesta di ammissione al contributo pubblico.
 
Art. 8

Concessione ed erogazione del contributo pubblico

1. Per le richieste di ammissione al contributo pubblico per le quali l'istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede all'adozione del decreto di concessione entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, ovvero dal completamento della stessa nei casi di documentazione mancante o insufficiente a comprovare i requisiti per l'accesso al contributo pubblico.
2. Ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al comma 1, il Ministero effettua le verifiche previste dal codice antimafia e accerta la regolarita' contributiva del confidi attraverso l'acquisizione del DURC.
3. Il confidi destinatario del decreto di concessione di cui al comma 1, procede ad accettarne il contenuto mediante controfirma del legale rappresentante.
4. Nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), il contributo e' erogato nel termine di trenta giorni dalla trasmissione al Ministero del decreto di concessione controfirmato dal legale rappresentante del confidi.
5. Nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), il confidi trasmette al Ministero, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dei progetti di cui all'art. 6, richiesta di erogazione del contributo pubblico, unitamente a documentazione idonea ad attestarne la piena e conforme realizzazione, secondo le modalita' definite dal decreto di cui all'art. 16.
6. Nei casi di cui al comma 5, il Ministero procede ad adottare il provvedimento di erogazione entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della richiesta di erogazione, previo esperimento delle verifiche volte ad accertare la piena e conforme realizzazione dei progetti di cui all'art. 6, delle verifiche previste dal codice antimafia e dell'accertamento della regolarita' contributiva del confidi richiedente, e ad erogare il contributo pubblico entro i successivi trenta giorni.
7. L'erogazione del contributo pubblico e' effettuata, su disposizione del Ministero, dal Gestore del fondo, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato dal confidi richiedente nello schema di richiesta di all'art. 7, comma 2.
8. Alle erogazioni disciplinate dal presente articolo non si applica il disposto dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 
Art. 9

Soggetti beneficiari

1. Le garanzie a valere sul fondo rischi sono concesse dai confidi gestori a favore dei soggetti beneficiari operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attivita' economica.
 
Art. 10

Caratteristiche delle garanzie concesse
e gestione del fondo rischi

1. Le garanzie rilasciate dal confidi a valere sul fondo rischi:
a) sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi, da rimborsare secondo un piano di ammortamento, con rate di durata non superiore a dodici mesi;
b) sono concesse direttamente ai soggetti beneficiari;
c) riguardano specifiche operazioni finanziarie, aventi importo, durata complessiva ed eventuale preammortamento definiti;
d) sono di importo non superiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per singolo soggetto beneficiario;
e) sono rilasciate in misura non superiore all'80 (ottanta) percento dell'importo della sottostante operazione finanziaria;
f) sono rilasciate a fronte del pagamento, da parte dei soggetti beneficiari, di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto all'art. 12;
g) sono rilasciate su finanziamenti concessi ed erogati ai soggetti beneficiari in data successiva alla data del decreto di concessione del contributo pubblico;
h) sono rilasciate esclusivamente su nuovi finanziamenti, non ancora erogati ai soggetti beneficiari;
i) devono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia.
2. Le operazioni finanziarie garantite a valere sul fondo rischi non possono essere assistite da ulteriori garanzie di tipo personale, reale, assicurativo o bancario.
3. Le garanzie a valere sul fondo rischi non possono essere rilasciate a favore di operazioni di consolidamento di passivita' finanziarie a breve termine o di rifinanziamento di passivita' finanziarie a medio-lungo termine, nel caso in cui il nuovo finanziamento sia concesso dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato allo stesso soggetto beneficiario i finanziamenti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario.
4. Ai fini della concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi di cui al presente decreto, e' fatto obbligo ai confidi di procedere rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di garanzia da parte dei soggetti beneficiari e di procedere, per le garanzie che prevedono un importo accantonato superiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00), alle verifiche di cui al codice antimafia.
5. Nella concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi i confidi applicano i principi generali previsti dall'art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241/1990.
6. Per la gestione del fondo rischi i confidi assicurano un valore del moltiplicatore delle risorse del fondo rischi, rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti a valere sul fondo rischi medesimo, almeno pari a 3, nell'arco della durata di gestione del fondo rischi di cui all'art. 11, comma 1.
7. Le risorse del fondo rischi possono essere investite in titoli di Stato italiani. Gli interessi maturati sui titoli di Stato italiani - al netto delle ritenute fiscali - vanno esclusivamente ad alimentare il fondo rischi. Restano a carico del confidi eventuali perdite sui titoli.
8. Gli interessi attivi che maturano sulle somme giacenti - al netto delle ritenute fiscali - vanno ad incremento del fondo rischi.
9. I confidi non possono imputare al fondo rischi le spese connesse alla tenuta del conto corrente di cui all'art. 8, comma 7.
10. In caso di escussione della garanzia da parte dei soggetti finanziatori a valere sul fondo rischi, i confidi devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari inadempienti, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il fondo rischi. Le somme incassate dal confidi a seguito del fruttuoso esperimento delle azioni di recupero vanno ad incremento del fondo rischi.
11. Nella concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi, il confidi e' tenuto al pieno rispetto di quanto disposto dalla comunicazione, dal regolamento de minimis, dal metodo nazionale di calcolo, dal decreto legislativo n. 123/1998, dalla legge n. 241/1990, dal presente decreto e dal decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui all'art. 16.
12. Nell'attivita' di gestione del fondo rischi i confidi sono tenuti all'adempimento degli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.
 
Art. 11

Durata e restituzione del fondo rischi

1. L'attivita' di concessione di garanzie da parte dei confidi a valere sul fondo rischi ha termine non oltre il 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo pubblico.
2. I confidi restituiscono al Ministero, con le modalita' comunicate anche mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero:
a) le risorse del fondo rischi disponibili alla data di cui al comma 1, al netto delle perdite liquidate e considerati, altresi', i recuperi effettuati dal confidi sulle garanzie liquidate;
b) le risorse del fondo rischi che risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite liquidate e considerati, altresi', i recuperi effettuati dal confidi sulle garanzie liquidate, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di cui alla lettera a) e fino all'anno di completa definizione di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi.
3. Le risorse disponibili di cui al comma 2 sono restituite dal confidi al Ministero entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le medesime risorse e sono vincolate per interventi a favore delle PMI aventi analoghe finalita'.
 
Art. 12

Premio agevolato di garanzia

1. L'agevolazione connessa al rilascio della garanzia di cui al presente decreto e' rappresentata dalla differenza tra:
a) il premio teorico di mercato di una garanzia analoga a quella rilasciata a valere sul fondo rischi, determinato applicando il metodo nazionale di calcolo e
b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario al confidi.
2. Il premio agevolato di garanzia, di cui alla lettera b) del comma 1, sara' determinato dal confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati.
3. Entro novanta giorni dalla concessione del contributo pubblico, i premi agevolati di garanzia, distinti per ciascuna tipologia di operazione garantita, devono essere comunicati dal confidi al Ministero e pubblicati nel sito internet del confidi nella sezione dedicata alla legge n. 145/2018.
4. Per la determinazione dell'intensita' dell'aiuto di cui al comma 1 e' applicato il metodo nazionale di calcolo.
5. Le garanzie agevolate a valere sul fondo rischi sono concesse dai confidi ai soggetti beneficiari nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis.
6. I confidi iscrivono, secondo le rispettive modalita' di funzionamento, nei registri aiuti l'intensita' di aiuto, calcolata ai sensi del comma 4, connessa al rilascio delle garanzie di cui al presente decreto.
 
Art. 13

Monitoraggio e controllo

1. I confidi gestori del fondo rischi sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno, per il periodo di durata del fondo rischi di cui all'art. 11, comma 1, e fino alla completa definizione di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi, la relazione di monitoraggio.
2. Gli interessi di cui all'art. 10, commi 7 e 8, e le somme recuperate ai sensi dell'art. 10, comma 10, sono riportati nella situazione contabile della relazione di monitoraggio.
3. Con il decreto di cui all'art. 16 sono fornite le istruzioni utili per la rendicontazione delle risorse del fondo rischi e stabiliti gli schemi, i termini e le modalita' per la trasmissione della relazione di monitoraggio, nonche' le modalita' di espletamento delle attivita' di controllo volte a verificare che le risorse pubbliche in gestione ai confidi siano utilizzate in piena conformita' con quanto previsto dal presente decreto, dal decreto di cui all'art. 16 e dal decreto di concessione del contributo pubblico.
4. Il Ministero puo', in qualsiasi momento, richiedere ai confidi informazioni aggiuntive sulla gestione del fondo rischi ed effettuare controlli e ispezioni presso i medesimi al fine di verificare il corretto impiego delle risorse pubbliche trasferite ai sensi del presente decreto ai confidi gestori.
5. Il Ministero effettua il monitoraggio e i controlli di cui al presente articolo su almeno il 5 (cinque) percento dei confidi che hanno ottenuto il contributo pubblico. Le modalita' di estrazione dei campioni sono determinate dal decreto di cui all'art. 16.
 
Art. 14

Operazioni straordinarie e obblighi di comunicazione

1. Qualora un confidi che ha presentato la domanda di contributo pubblico ponga in essere, nel corso dell'attivita' di istruttoria e prima della relativa concessione da parte del Ministero, operazioni di fusione con un altro confidi, il contributo pubblico puo' essere concesso al confidi incorporante o nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti dal presente decreto.
2. A tal fine, il Ministero procede a verificare la sussistenza in capo al confidi incorporante o nascente dalla fusione degli ulteriori requisiti previsti, ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo pubblico, dal presente decreto.
3. Nel caso in cui un confidi presso il quale e' istituito un fondo rischi ponga in essere, prima della scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, operazioni di fusione con altro confidi, il predetto fondo rischi e' trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie, in capo al confidi incorporante o nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti dal presente decreto.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il confidi incorporante o nascente dalla fusione e' tenuto a rispettare integralmente, nella gestione del fondo rischi e nel rilascio delle garanzie ai soggetti beneficiari, quanto previsto dal presente decreto, dal decreto di cui all'art. 16 e dal decreto di concessione del contributo pubblico.
5. Qualora, in conseguenza del verificarsi delle fattispecie di cui ai commi 1 e 3, un confidi sia destinatario di piu' contributi pubblici, questi ultimi dovranno confluire in un unico e indistinto fondo rischi.
6. Nella fattispecie di cui al comma 5, il termine finale di operativita' del fondo rischi, previsto dall'art. 11, comma 1, e' il 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo pubblico piu' recente.
7. I confidi gestori del fondo rischi comunicano al Ministero le operazioni straordinarie di cui al presente articolo entro 30 giorni dalla data del loro perfezionamento.
8. I confidi gestori del fondo rischi comunicano al Ministero il verificarsi dello scioglimento, della liquidazione ovvero l'ammissione o la sottoposizione a procedure concorsuali entro trenta giorni dalle pertinenti iscrizioni nel registro delle imprese.
9. I confidi gestori del fondo rischi comunicano al Ministero la cancellazione dall'albo di cui all'art. 106 del TUB ovvero dalla sezione di cui al previgente art. 155, comma 4, del TUB, ovvero, qualora gia' istituito, dall'elenco di cui all'art. 112 del TUB, entro trenta giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento.
 
Art. 15

Revoca del contributo pubblico

1. Il contributo pubblico in gestione ai confidi e' revocato dal Ministero nei seguenti casi:
a) il confidi abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
b) il confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita';
c) il confidi non adempia all'obbligo di cui all'art. 10, comma 6;
d) venga disposta la cancellazione del confidi dall'albo di cui all'art. 106 del TUB ovvero dalla sezione di cui al previgente art. 155, comma 4, del TUB, ovvero, qualora gia' istituito, dall'elenco di cui all'art. 112 del TUB;
e) si verifichi la scissione del confidi gestore del fondo rischi;
f) il confidi non consenta lo svolgimento delle attivita' di controllo da parte del Ministero;
g) il confidi non adempia all'obbligo di trasmissione della relazione di monitoraggio entro il termine perentorio previsto dall'art. 13, comma 1;
h) nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), il confidi ometta in tutto in parte di realizzare i progetti di cui all'art. 6 nel termine di dodici mesi dalla trasmissione del decreto di concessione ovvero nel caso in cui il Ministero accerti la non conforme realizzazione dei progetti stessi;
i) nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), il confidi ometta di procedere alla trasmissione della richiesta di erogazione del contributo pubblico entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dei progetti di cui all'art. 6;
j) nella fattispecie di cui all'art. 14, comma 3, il confidi incorporante o nascente dalla fusione non possegga i requisiti previsti dal presente decreto;
k) in tutti i casi in cui il confidi non adempia agli obblighi connessi alla gestione del fondo rischi previsti dal presente decreto e dal decreto di concessione del contributo pubblico ovvero contravvenga a specifiche disposizioni di legge applicabili alla gestione del fondo rischi.
2. I confidi destinatari del provvedimento di revoca del contributo pubblico di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'art. 10, commi 7, 8, 9 e 10, sono tenuti alla restituzione al Ministero, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca, di:
a) una somma pari all'importo del contributo pubblico concesso ed erogato dal Ministero, nelle ipotesi di cui alle lettere a), c), f) e h), oltre interessi dalla data di erogazione e fino al soddisfo, calcolati ai sensi all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 123/1998;
b) una somma pari alla consistenza del fondo rischi alla data in cui si e' manifestato l'evento posto alla base del provvedimento di revoca, nelle ipotesi di cui alle lettere b), d), e), g), j) e k), oltre interessi dalla data in cui si e' manifestato l'evento posto alla base del provvedimento di revoca e fino al soddisfo, calcolati ai sensi dell'art. 9, comma 4, decreto legislativo n. 123/1998.
3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il confidi e' tenuto a produrre, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di apposita richiesta da parte del Ministero, tutta la documentazione utile all'accertamento in ordine alla consistenza del fondo rischi oggetto dell'obbligo di restituzione. Qualora il confidi non riscontri la richiesta entro il predetto termine ovvero nel caso in cui non risulti possibile accertare la consistenza del fondo rischi oggetto dell'obbligo di restituzione, si procedera' ai sensi della lettera a) del comma 2.
4. I confidi destinatari dei provvedimenti di revoca del contributo pubblico emanati ai sensi delle lettere a), c), f), g) e k) del comma 1, devono inoltre corrispondere, a titolo di sanzione, un importo pari al 10 (dieci) percento della somma da restituire ai sensi di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2.
5. Qualora, anche in esito all'attivita' di controllo di cui all'art. 13, emerga che il confidi abbia rilasciato garanzie a valere sul fondo rischi con modalita' non conformi al presente decreto, al decreto di cui all'art. 16 e al decreto di concessione del contributo pubblico, il confidi deve provvedere a disimpegnare dal fondo rischi l'importo degli accantonamenti operati a fronte delle garanzie non conformi, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Qualora il confidi, in relazione ad eventuali garanzie non conformi, abbia gia' provveduto alla liquidazione della perdita a valere sul fondo rischi, il medesimo confidi deve provvedere a reintegrare, entro trenta giorni dalla data della contestazione del Ministero, il fondo rischi per un importo pari alle perdite liquidate in relazione alle predette garanzie.
7. Le somme recuperate dal Ministero a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo sono vincolate per interventi aventi analoghe finalita'.
8. I crediti derivanti dall'adozione dei provvedimenti di revoca del contributo pubblico sono assistiti dal privilegio previsto dall'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998.
 
Art. 16

Disposizioni attuative

1. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), sono definiti i criteri, le modalita' e i termini, ovvero le precisazioni, i chiarimenti ed i dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite, inoltre:
a) le procedure e gli schemi per la presentazione e la valutazione delle richieste di ammissione al contributo pubblico;
b) la documentazione e gli ulteriori allegati che i confidi richiedenti sono tenuti a trasmettere contestualmente alla richiesta di ammissione al contributo pubblico;
c) le procedure operative relative alla concessione ed erogazione del contributo pubblico;
d) l'attivita' di monitoraggio e controllo e gli schemi per la rendicontazione delle risorse del fondo rischi pubblico;
e) le modalita' di restituzione delle risorse ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, e dell'art. 15, commi 2 e 3.
 
Art. 17

Norme finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 16 nel sito istituzionale del Ministero.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2021

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 642