Gazzetta n. 163 del 9 luglio 2021 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.


Con il presente provvedimento si apportano le modifiche evidenziate nell'accluso testo del paragrafo 3.1 della Sezione VI ("Servizi di pagamento") delle Disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate.
L'intervento da' attuazione all'articolo 106 della direttiva 2015/2366/UE (Payment Services Directive, c.d. PSD2), nella parte in cui prevede che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione in modo facilmente accessibile nei rispettivi siti web e su supporto cartaceo l'opuscolo della Commissione europea illustrativo dei diritti dei consumatori nell'ambito dei sistemi di pagamento nell'Unione europea, pubblicato sul sito della Commissione al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/files/leaflet-your-rights-payments-eu_e n
In conformita' con quanto previsto dall'articolo 8 del provvedimento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, l'emendamento apportato alle Disposizioni di Trasparenza non e' stato sottoposto a consultazione pubblica ne' ad analisi di impatto formalizzata, in quanto si limita a recepire conformemente il contenuto della richiamata disposizione della PSD2 e non ha un impatto significativo sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.
Il paragrafo 3.1 della Sezione VI delle Disposizioni, come modificato, e' pubblicato sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento. Il provvedimento e il paragrafo 3.1 della Sezione VI delle Disposizioni saranno altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I destinatari vi si adeguano entro tre mesi da tale data.
Per comodita' di consultazione, successivamente all'entrata in vigore, si provvedera' anche a una complessiva ripubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia delle Disposizioni.
Roma, 30 giugno 2021

Il Governatore: Visco
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico