IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 38, comma 12, che, al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il fondo per l'intrattenimento digitale, denominato «First Playable Fund» (di seguito, il Fondo), con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020 (nel seguito decreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2021, n. 32 che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge n. 34 del 2020, definisce le modalita' di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto nel quale e' stabilito che le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni sono pari a euro quattro milioni per l'anno 2020, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi; Visto, altresi', l'art. 9, comma 6, del decreto, che stabilisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie e che, a tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; Vista l'ulteriore disposizione recata dal medesimo art. 9, comma 6, del decreto in base alla quale, qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 21 maggio 2021 che stabilisce i termini e le modalita' di presentazione delle domande di accesso al fondo e di valutazione delle stesse, nonche' le modalita' di presentazione delle richieste di erogazione e i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle spese ammissibili; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto direttoriale, secondo cui le domande di agevolazione possono essere presentate, a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2021, e devono essere compilate esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica che puo' essere raggiunta dal sito web del Ministero - (www.mise.gov.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it) - secondo le modalita' e gli schemi previsti dallo stesso decreto direttoriale; Visto, altresi', l'art. 4, comma 2, del sopracitato decreto direttoriale, che, in attuazione di quanto stabilito all'art. art. 9, comma 6, del decreto, prevede che i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 4 del decreto. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento della richiesta agevolativa prevista dall'ultima domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili si considerano sospese dalla procedura di valutazione, nelle more dell'espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le domande aventi copertura finanziaria e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. La comunicazione della suddetta sospensione, ovvero della decadenza, e' trasmessa dall'Agenzia ai soggetti proponenti; Considerato che, a due ore dall'apertura dello sportello agevolativo risultano presentate domande di agevolazione che evidenziano un fabbisogno complessivo superiore alle risorse disponibili; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 9, comma 6, del decreto, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e procedere alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni;
Decreta:
Art. 1 Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione
1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili previste all'art. 3, comma 1, del decreto. 2. A seguito di quanto comunicato al comma 1, e' disposta, con effetto dall'adozione del presente provvedimento, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle predette risorse finanziarie. 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto e dell'art. 4, comma 3, del decreto direttoriale 21 maggio 2021, anch'esso richiamato nelle premesse, le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili si considerano sospese dalla procedura di valutazione, in attesa dell'espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le domande aventi copertura finanziaria e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. La comunicazione della suddetta sospensione, ovvero della decadenza, e' trasmessa dall'Agenzia ai soggetti proponenti. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). Roma, 30 giugno 2021
Il direttore generale: Bronzino |