Gazzetta n. 162 del 8 luglio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 maggio 2021 |
Destinazione di risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al sostegno dei progetti delle imprese italiane selezionati nelle call indette nel corso del 2020 dall'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo EuroHPC. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto il regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 25, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo; Visto il regolamento (UE) n. 2018/1488, e successive modificazioni ed integrazioni, del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018, che istituisce l'impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione EuroHPC (European High Performance Computing); Considerato che l'impresa comune EuroHPC rappresenta il pilastro portante della strategia industriale dell'Unione europea nel campo del supercalcolo e dell'elaborazione dei dati e che, attraverso il finanziamento di progetti innovativi, si pone il duplice obiettivo di sviluppare un'infrastruttura di supercalcolo paneuropea e di sostenere la cooperazione nella ricerca scientifica avanzata al fine di aumentare la competitivita' industriale e di garantire, al contempo, l'autonomia tecnologica e digitale europea; Visto che la predetta impresa comune EuroHPC, nel corso dell'anno 2020, ha indetto, tra le altre, due call denominate rispettivamente «EuroHPC-2020-01: Advanced pilots towards the European exascale supercomputers & Pilot on quantum simulator», con due topic distinti dalle lettere -a e -b, e «EuroHPC-2020-02: Framework Partnership Agreement in European low-power microprocessor technologies», alle quali hanno partecipato proponenti italiani; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2020, n. 205, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni dell'Unione europea; Visto il regime di aiuto n. SA. 58715, registrato in data 22 settembre 2020, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati con risorse gestite a livello centralizzato dall'Unione europea; Considerato che a valere sull'intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, «Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni", ai sensi del capo II, "procedura negoziale", del decreto 5 marzo 2018», si registrano risorse finanziarie a valere sul settore applicativo «Calcolo ad alte prestazioni» non impegnate per un ammontare complessivo pari a euro 17.700.000,00 e che, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, sono rientrate nella disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile; Considerata l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile e, nel contempo, di continuare a sostenere la competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali attraverso interventi in grado di favorire la partecipazione dei programmi o progetti predisposti dalle imprese italiane alle linee di finanziamento aperte dalla Commissione europea e dalle altre istituzioni comunitarie in attuazione di programmi comunitari concernenti obiettivi di rilevante interesse per la competitivita' del Paese; Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, di destinare le suddette risorse, nella misura di euro 17.700.000,00, per sostenere le progettualita' delle imprese italiane selezionate nelle summenzionate call emanate nel corso del 2020 dall'impresa comune EuroHPC, a valere sull'intervento di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2020; Considerata la disponibilita' nella contabilita' speciale n. 1201 di risorse del Fondo per la crescita sostenibile, al netto degli impegni gia' assunti, utili ad assicurare la copertura finanziaria dell'intervento di cui al citato decreto ministeriale 1° luglio 2020, in ambito EuroHPC; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto 1° luglio 2020»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2020, n. 205, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni dell'Unione europea; b) «EuroHPC»: l'impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione EuroHPC (European High Performance Computing) istituita con il regolamento (UE) n. 2018/1488 e successive modificazioni ed integrazioni, del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018; c) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; e) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; f) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014; g) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; h) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. |
| Art. 2
Sostegno ai progetti delle imprese italiane selezionati da EuroHPC nel corso del 2020
1. Per le finalita' di cui all'art. 2 del decreto 1° luglio 2020 e per contribuire allo sviluppo di un ecosistema europeo di supercalcolo e di elaborazione dati, sono destinati al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nelle call emanate nel corso del 2020 da EuroHPC 17.700.000,00 euro (diciassettemilionisettecentomila/00) a valere sulle risorse di cui al comma 3. 2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1, e' riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti da PMI e da reti di imprese. 3. Per la concessione delle agevolazioni sono utilizzate le risorse a valere sulle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile presenti nella contabilita' speciale n. 1201 che, per le finalita' di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e, essendo integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie, sono trasferite dalla contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni. 4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 che, a seguito della conclusione delle attivita' istruttorie delle domande di agevolazione, risultino non utilizzate per la concessione delle relative agevolazioni rientrano nelle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile. 5. Gli oneri per gli adempimenti di cui all'art. 12, commi 2 e 3 del decreto 1° luglio 2020, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite massimo del 3 per cento delle medesime risorse. |
| Art. 3
Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili
1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione agli obiettivi specifici previsti nelle singoli call emanate nel corso del 2020 da EuroHPC, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizio al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate nell'allegato 1 del decreto 1° luglio 2020. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono: a) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) e non superiori ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00); b) rispettare quanto indicato all'art. 4, comma 2, del decreto 1° luglio 2020; c) attenersi alle disposizioni relative alle spese e ai costi ammissibili di cui all'art. 5, del decreto 1° luglio 2020. 3. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste dall'art. 6 del decreto 1° luglio 2020, nella forma del contributo alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili fino al 50 per cento. 4. I termini e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal Ministero con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. 5. Con il provvedimento di cui al comma 4, sono altresi' definite le condizioni, i criteri di valutazione, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le modalita' di concessione delle agevolazioni, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalita' di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto 1° luglio 2020. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 2021
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 650 |
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