Gazzetta n. 161 del 7 luglio 2021 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERA 15 giugno 2021 |
Trasporto marittimo - Valutazione di idoneita' dell'accordo sottoscritto in data 30 aprile 2021 dalla societa' Caronte & Tourist Isole Minori e dalle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM e con testo identico ma su tavoli separati, dalle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FEDERMAR CISAL e UGL Mare e Porti, avente ad oggetto le modalita' di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della societa' Caronte & Tourist Isole Minori, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo nave (pos. 610/21). (Delibera n. 21/167). |
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LA COMMISSIONE Premesso che 1. in data 4 maggio 2021, la societa' Caronte & Tourist Isole Minori trasmetteva alla Commissione l'accordo sottoscritto in data del 30 aprile 2021 dall'azienda e dalle segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM e, con testo identico ma su tavoli separati, dalle segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni sindacali FEDERMAR CISAL e UGL Mare e Porti, in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo nave, chiedendone la valutazione di idoneita', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 2. in data, 12 maggio 2021, il commissario delegato trasmetteva gli accordi del 30 aprile 2021 alle associazioni degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, invitandole ad esprimere, entro il termine di quindici giorni, il parere prescritto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 3. in data 13 maggio 2021 perveniva in parere favorevole della sola Associazione Federconsumatori;
Considerato che
1. l'articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione; 2. l'articolo 1, comma 2, lettera a), della predetta legge, nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla «tutela della vita, della salute, della liberta' e della sicurezza della persona» ed aggiunge il diritto all'«ambiente» ed al «patrimonio storico-artistico»; 3. L'articolo 1, comma 2, lettera b), della predetta legge richiama espressamente, per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione, il servizio di trasporto marittimo; 4. per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l'elencazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell'anzidetto frammento del comma 2, lett. a), dell'articolo 1, e' tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo e' l'elenco dei servizi pubblici essenziali, di cui al comma 2, lett. a), b), c), d) e) dell'articolo 1 finalizzati al godimento dei diritti della persona ricompresi nella «fattispecie chiusa»; 5. e' altrettanto pacifico che, ai fini dell'applicabilita' della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, si prescinde dalla natura dei rapporti di lavoro e, finanche, dalla circostanza per cui l'erogazione del servizio sia svolta da pubbliche amministrazioni ovvero da parte di soggetti privati, in regime di appalto o convenzione, rilevando esclusivamente l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, individuati nel comma 1 e nel comma 2, lettera a), dell'articolo 1; 6. in relazione al servizio di trasporto marittimo, la Commissione, negli anni, a fronte di una significativa conflittualita' nel settore, ha valutato di particolare evidenza l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza, sia in relazione all'evidente collegamento teleologico del servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla liberta' e alla sicurezza della persona, alla liberta' di circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo articolo 1; 7. gli accordi del 30 aprile 2021, sottoscritti dalla societa' Caronte & Tourist Isole Minori e dalle segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM e, separatamente, dalle segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni sindacali FEDERMAR CISAL e UGL Mare e Porti, oggetto di valutazione, assicurano una efficace realizzazione del sistema di garanzie predisposto dalla legge n. 146 del 1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000; 8. in particolare, la regola della rarefazione, che prevede l'obbligo di rispettare intervallo minimo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo, soddisfa pienamente le esigenze di cui alla legge n. 146, sopra richiamata, ed e' in linea con l'attuale orientamento della Commissione in funzione di una maggiore tutela degli utenti del servizio rispetto ad un'eccessiva compromissione del servizio dovuta a scioperi proclamati in successione; 9. gli accordi prevedono inoltre una puntuale regolamentazione in materia di procedure di raffreddamento, durata massima, astensione dal lavoro straordinario, franchigie e scioperi concomitanti; 10. con riferimento alle prestazioni indispensabili, occorre preliminarmente tenere conto della necessita' del rispetto delle tabelle d'armamento delle navi - depositate ed approvate dalle Capitanerie di porto - e delle connesse esigenze di salvaguardia della sicurezza del personale navigante e dei passeggeri, nonche' della sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone, dell'ambiente e dell'ecosistema marino, che impongono che tutte le linee da garantire debbano completare il proprio itinerario con il rientro del mezzo sulla terraferma; cio' in ragione delle caratteristiche tecnico-operative del servizio fornito dall'azienda, del limitato numero di approdi sulle isole servite, nonche' delle particolari caratteristiche morfologiche e strutturali dei porti, soprattutto nelle isole minori (approdi presso moli non riparati o con pescaggio limitato, con servizi marittimi inadeguati o insufficienti), che impediscono o limitano fortemente le soste a lunga durata delle imbarcazioni; 11. il criterio numerico, indicato dalle parti per individuare le linee di trasporto da garantire - avuto riguardo in particolare alla tipologia del servizio di trasporto marittimo reso a mezzo nave e non con mezzi veloci (aliscafi) - consente di assicurare un piu' adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed i diritti costituzionali degli utenti, in quanto impedisce una eccessiva compressione dell'esercizio del diritto di sciopero soprattutto quando il servizio riguarda linee «lunghe», incompatibili con il criterio delle fasce orarie di garanzia che impedirebbe l'esercizio del diritto di sciopero tutte le volte in cui la linea, pur avendo orari di partenza all'interno delle fasce di garanzia, venga completata molte ore dopo il termine della fascia protetta, a causa delle lunghe distanze da coprire e delle esigenze di sicurezza che impongono che tutte le linee da garantire debbano completare il proprio itinerario; 12. la misura dei servizi minimi previsti negli accordi rispetta i limiti previsti dall'art. 13, comma 1°, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e in particolare, la misura non eccedente mediamente il cinquanta per cento delle prestazioni normalmente erogate e le quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero; 13. pertanto, tale sistema di garanzie appare il piu' idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, consentendo l'interruzione del servizio di trasporto marittimo, connesso all'esercizio del diritto di sciopero, compatibilmente con la salvaguardia dei diritti dei cittadini-utenti, nel loro contenuto essenziale, e con la tutela delle effettive esigenze di sicurezza; 14. sotto il profilo dell'individuazione del personale da comandare per la garanzia delle prestazioni indispensabili, gli accordi individuano criteri oggettivi e trasparenti, facendo riferimento al personale programmato nei turni ordinari di lavoro; 15. infine, la previsione della possibilita' di sostituzione prioritaria del personale comandato, che manifesti la volonta' di aderire allo sciopero, con personale non scioperante risulta idonea a favorire, ove possibile, l'esercizio del diritto di sciopero, con particolare riguardo al personale marittimo in turno fisso sulle linee da garantire; 16. pur non rientrando la norma contenuta nell'art. 2 dell'accordo tra i requisiti in base ai quali viene assunta la valutazione di idoneita', e' apprezzabile lo sforzo delle parti ad individuare un positivo strumento di governo del conflitto indicando, con chiarezza, i soggetti collettivi legittimati a proclamare lo sciopero;
Valuta idonei ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'accordo sottoscritto in data 30 aprile 2021 dalla societa' Caronte & Tourist Isole Minori e dalle segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM, avente ad oggetto le modalita' di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della societa' Caronte & Tourist Isole Minori, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo nave; l'accordo sottoscritto in data 30 aprile 2021 dalla societa' Caronte & Tourist Isole Minori e dalle segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni sindacali FEDERMAR CISAL, UGL Mare e Porti, avente ad oggetto le modalita' di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della societa' Caronte & Tourist Isole Minori, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo nave;
Dispone la notifica della presente delibera a Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A., alle segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM, FEDERMAR CISAL, UGL Mare e Porti, nonche' al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto 2, al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne - Divisione 2°, ai Prefetti di Palermo, Trapani, Agrigento, Siracusa, Catania, Messina, Ragusa e la trasmissione, per conoscenza, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini del parere previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
Dispone, altresi' la pubblicazione della presente delibera, unitamente agli Accordi valutati idonei, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione. Roma, 15 giugno 2021
Il presidente: Santoro-Passarelli |
| ACCORDO SU AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO EX LEGGE N. 146/90 E LEGGE N. 83/2000 IN CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI
Il presente accordo - che rinnova quello del 9 novembre 1993 - e' stato stilato in ottemperanza alle procedure previste dal lodo deliberato in data 14 luglio 1994 dalla Commissione di garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alle leggi n. 146/90 e n. 83/2000, al fine di assicurare i servizi minimi garantiti in caso di sciopero, rilevando, anche in presenza di situazioni conflittuali, il ruolo centrale della fruizione dei servizi pubblici ritenuti essenziali dalla legge da parte dei cittadini-utenti, nella logica del giusto contemperamento tra i diritti loro costituzionalmente garantiti e quelli di sciopero dei lavoratori. Con riguardo ai tempi e alle modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto definito nel CCNL di settore attualmente in vigore. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori. Premessa. Caronte&Tourist Isole Minori S.p.a. e' una societa' di navigazione che eroga servizi di trasporto in linee convenzionate da e per le isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo nave. Data la conformazione geografica dei territori collegati, il trasporto navale e' l'unico in grado di garantire la movimentazione di veicoli e merci con modalita' che assicurano la sopravvivenza delle popolazioni delle Isole Minori siciliane. Per «servizi minimi» sono da intendersi quelli erogati dalla societa', a suo tempo legati alle ex Siremar, NGI e Tdl.
Art. 1.
Procedura di raffreddamento e conciliazione
Per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, le parti convengono che entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dello stato di agitazione, l'azienda dovra' convocare formalmente le organizzazioni sindacali che hanno effettuato la comunicazione per il tentativo di conciliazione. L'incontro di apertura del confronto dovra' svolgersi entro e non oltre i successivi cinque giorni. Il tentativo di conciliazione dovra' concludersi entro cinque giorni dalla data di apertura del confronto. Trascorso inutilmente tale termine le procedure si intenderanno come espletate con esito negativo. Ove l'azienda non convocasse il soggetto collettivo richiedente, decorsi i cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, le procedure sono da intendersi esaurite con esito negativo. Del tentativo di conciliazione si dovra' redigere apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che dovra' essere inviato alla Commissione di garanzia. In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca del proclamato stato di agitazione. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo. Nell'ambito della stessa vertenza, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi piu' di novanta giorni dalla conclusione delle procedure medesime. Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi piu' di novanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione. I periodi di franchigia, di cui all'art. 9 dell'accordo non sospendono il termine di cui sopra. |
| Art. 2.
Dichiarazione, sospensione e revoca degli scioperi
La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi, e' riservata alle strutture sindacali nazionali, alle strutture regionali di categoria (esclusivamente per quelli locali), alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture regionali di categoria per quelli aziendali. |
| Art. 3.
Preavviso
Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, legge n. 146/1990, sono tenute a darne comunicazione alla Commissione di garanzia, all'azienda, al prefetto, all'autorita' marittima, all'autorita' portuale del luogo e all'Osservatorio nazionale sui conflitti sindacali presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile con un preavviso non inferiore a dieci giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, al fine di consentire la predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili e allo scopo di favorire Io svolgimento dei tentativi di composizione del conflitto. Ai fini del computo del termine di preavviso, si deve fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dall'atto di proclamazione da parte della Commissione di garanzia. |
| Art. 4.
Comunicazione
La comunicazione deve contenere i seguenti elementi riferiti a ogni singolo sciopero, a pena di nullita': esatta indicazione della durata e, ove possibile, dell'orario di inizio e termine dello sciopero; modalita' di attuazione; motivazioni poste alla base dell'astensione collettiva dar lavoro; esperimento con esito negativo delle due fasi del tentativo di conciliazione. |
| Art. 5.
Comunicazione tempestiva della revoca
In considerazione dell'obbligo di legge in capo all'azienda di dare comunicazione agli utenti, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi, la revoca dello sciopero proclamato, sia aziendale/Iocale che nazionale e non ancora effettuato dovra' essere comunicata agli stessi soggetti destinatari della proclamazione almeno cinque giorni prima della data di inizio dall'astensione al lavoro. La revoca intempestiva si riterra' giustificata soltanto nell'ipotesi in cui la stessa faccia seguito a accordo o all'invito in tal senso espresso dalla Commissione di garanzia o dall'autorita' amministrativa competente. La revoca sara' considerata come revoca effettuata su invito della Commissione di garanzia o dall'autorita' amministrativa competente. La revoca sara' considerata come revoca effettuata su invito della Commissione di garanzia se comunicata entro cinque giorni dalla data di ricevimento dello stesso. |
| Art. 6.
Durata
Al fine di garantire un piu' adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, ii primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare la durata di una giornata lavorativa; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non puo' superare la durata di due giornate lavorative. In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo incidente sul medesimo servizio o bacino d'utenza, non potra' intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che io proclama. Per giornata lavorativa, si intende il periodo intercorrente tra il primo servizio mattutino e l'ultimo servizio serale programmati nello stesso giorno di calendario interessato. |
| Art. 7.
Astensione dalle prestazioni straordinarie
Sono considerati scioperi e per cio' stesso rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie e i ritardi in partenza sulle unita' facenti parte della flotta aziendale. Le astensioni dal lavoro consistenti nel diniego dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle ordinarie regole in materia di procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata massima e' di diciotto giorni consecutivi. La proclamazione, con un unico atto, di un'astensione dal lavoro straordinario o supplementare e di un'astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dar lavoro straordinario, ai fini del computo dei diciotto giorni di durata massima di quest'ultima. Per lavoro straordinario o supplementare si intende lavoro da svolgersi oltre le prime otto ore di servizio previste nella giornata interessata. |
| Art. 8.
Divieto di scioperi concomitanti
Le strutture delle OO.SS.LL. competenti a dichiarare lo sciopero eviteranno proclamazioni di astensione del personale marittimo in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale e con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di passeggeri e/o merci, al trasporto di massa da e per le isole (aliscafi, aerei e trasporti extraurbani). |
| Art. 9.
Periodi di franchigia ed esclusioni
1. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di franchigia perche' considerati di piu' intenso traffico e/o di interesse prioritario per i residenti delle isole minori: dal 18 dicembre al 7 gennaio; le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua; dal 24 aprile al 2 maggio; dal 28 luglio al 5 settembre o, se successivo, al termine dell'orario estivo; dal 30 ottobre al 5 novembre; dal quarto giorno precedente ai quarto giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee, referendarie nazionali nonche' le consultazioni elettorali regionali e amministrative generali e le consultazioni referendarie nazionali; la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali e amministrative parziali; le giornate di sabato e domenica; nella giornata immediatamente successiva all'assenza di collegamenti da e per le isole minori dovute ad avverse condizioni meteomarine; in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale. 2. In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravita', o di calamita' naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti per le revoche tardive. |
| Art. 10.
Servizi minimi indispensabili
In caso di sciopero del personale marittimo, i soggetti che lo promuovono, i lavoratori che vi aderiscono e l'azienda garantiscono la regolare effettuazione delle corse previste identificate nell'allegato al presente accordo. Le suddette linee dovranno comunque essere effettuate anche in caso di eventuali ritardi (per motivi operativi) rispetto agli orari programmati. I collegamenti «isole-terraferma» (per esempio: Eolie-Milazzo) dovranno essere garantiti sino all'arrivo del mezzo sulla terraferma. Nessun mezzo potra' interrompere la propria linea prima della conclusione della stessa conformemente ai criteri suddetti. Tali linee sono «protette» anche ove l'astensione inizi dopo l'orario di partenza della linea. Per esempio: se una linea inizia alle ore 7,00 e termina alle ore 10,00 deve essere completata anche nel caso l'astensione inizi alle ore 9,00. A causa della distanza dalla terraferma, alcune isole sono raggiungibili con tempi lunghi. Ove si applicasse il criterio della fascia protetta, si avrebbe un limitato arco temporale per esercitare il diritto di sciopero in quanto la linea puo' terminare anche parecchie ore dopo il termine della fascia di garanzia. Vengono pertanto definite a tal scopo come le «linee lunghe» quelle di collegamento tra la terraferma e Panarea, Ginostra, Stromboli, Filicudi e Alicudi, Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Napoli. |
| Art. 11.
Comandi
Ai fini dell'individuazione del personale da comandare, l'azienda dovra' ricorrere al personale programmato nei turni ordinari di lavoro (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore). Nel secondo giorno antecedente lo sciopero, l'azienda dara' comunicazione scritta ai comandi di bordo interessati dallo sciopero circa le corse da garantire sulla base dell'effettivo operativo in vigore nella giornata interessata. Il personale comandato dovra' presentarsi regolarmente in servizio e, qualora aderente allo sciopero, se dallo stesso richiesto, potra' essere sostituito, ove possibile, prioritariamente, da altro personale non scioperante; solo in seguito all'eventuale sostituzione sara' libero. Ove il personale comandato manifesti la volonta' di aderire allo sciopero e non possa essere sostituto con personale non scioperante, a esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dai servizi minimi da garantire. |
| ALLEGATO ALL'ACCORDO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO IN CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI
Servizi minimi garantiti in caso di astensione dal lavoro
Linea C/2 - C/6: ex Siremar: quando il servizio prevede due navi in linea, una sola nave effettua lo sciopero; ex NGI: quando il servizio prevede due navi in linea, una sola nave effettua lo sciopero; Linea C/3-C/4: una sola nave in servizio esegue o la C/3 o la C/4; Linea D/1: una sola nave in servizio il giovedi'; servizi minimi con orario come allegato; Linea D/2 -D/3: ex Siremar effettua il servizio; ex NGI sciopera Linea D/4: una sola nave in servizio orari minimi, l'altra sciopera (Siremar sciopero mercoledi' e venerdi'; T.d.l. sciopero giovedi'); Linea D/5: una sola unita' in servizio, l'altra sciopera, servizio con orari minimi (Siremar sciopero martedi' e giovedi'; TdI sciopero mercoledi'). Gli orari dei servizi minimi non coincideranno con gli orari dei servizi ordinari. |
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