IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 116 e 117 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare», in particolare, gli articoli 10 e 11; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante «Attuazione delle direttive Euratom 89/618, 90/641, 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71 in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70 in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e, in particolare, gli articoli 17, 30, 31, 32 e 33; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, recante «Trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico» e, in particolare, l'art. 9 relativo alla trasmissione dei dati delle regioni al Dipartimento della protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 ottobre 2002, n. 239; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 ottobre 2003, n. 252; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche, concernente gli «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2004, n. 59; Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2005, relativo all'«Istituzione di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 febbraio 2005, n. 26; Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2005, recante «Linee guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna» di cui all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 marzo 2005, n. 62; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006 recante «Linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006 recante «Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, gli articoli 1 e 24; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 aprile 2006, n. 87; Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della protezione civile 2 maggio 2006, recante «Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti stradali, ferroviari, aerei e in mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 maggio 2006, n. 101; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007, recante «Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 marzo 2007, n. 53; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, relativo alla «Organizzazione e funzionamento di sistema presso la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 febbraio 2009, n. 41; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 febbraio 2009, n. 36; Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 32 «Attuazione della direttiva n. 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale della Comunita' europea (INSPIRE)»; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l'art. 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, recante «Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 2010, n. 119; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, recante «Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 novembre 2010, n. 271; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2011, in materia di «Lotta attiva agli incendi boschivi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2011, n. 208; Visto il decreto interministeriale 10 novembre 2011, recante «Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio 2012, n. 48; Visto il decreto interministeriale 10 novembre 2011, recante «Regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio 2012, n. 48; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 aprile 2012, n. 82; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 febbraio 2012, n. 4007, recante «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77», in merito ai contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 marzo 2012, n. 56; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, inerente agli «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2013, n. 27; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, relativa al «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2014, n. 79; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 maggio 2014, n. 108; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante l'«Istituzione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilita' nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 ottobre 2014, n. 243; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante gli «Indirizzi operativi inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 novembre 2014, n. 256; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015, inerente agli «Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della direttiva n. 2007/60/CE», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2015, n. 75; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015, recante «Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della Zona rossa vesuviana», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2015, n. 75; Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, inerenti a «La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza» del 31 marzo 2015; Vista la direttiva del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015, relativa alle «Procedure per la gestione delle attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamita' naturali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169; Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva n. 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2015 recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio per le aree soggette a ricaduta di materiale piroclastico - Zona gialla», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 gennaio 2016, n. 13; Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile» del 10 febbraio 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2016, n. 193; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonche' dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2016, n. 194; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, recante «Istituzione del Sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma - SIAM» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2017, n. 128; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 38, 39 e 40; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 2 ottobre 2018, recante «Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 novembre 2018, n. 266; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2019, recante «Impiego dei medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali, degli infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2019, n. 67; Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» ed, in particolare, l'art. 28 recante modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2019, n. 231; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, recante "Codice della protezione civile"»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, inerente ai «Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attivita' di protezione civile autorizzate» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 maggio 2020, n. 127; Visto il decreto del Segretario generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, n. 121 del 26 marzo 2020, recante «Disciplina la riorganizzazione della Unita' di crisi coordinamento nazionale»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2020, recante «Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 febbraio 2021, n. 36; Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le modalita' di organizzazione e svolgimento dell'attivita' di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale e' organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto che, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'art. 18, comma 4; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Presidente del Consiglio di ministri, con direttiva di cui all'art. 15 del medesimo decreto, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di protezione civile di cui all'art. 2 del decreto, al fine di assicurarne l'unitarieta' nel rispetto delle peculiarita' dei territori; Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'art. 15, nonche' per l'elaborazione ed il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale; Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con la direttiva di cui al successivo art. 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al medesimo art. 10; Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'art. 18, comma 4, del medesimo decreto favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di protezione civile a livello territoriale al fine di garantire l'effettivita' delle funzioni di protezione civile, nonche' l'organizzazione di modalita' di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali; Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i comuni, anche in forma associata, nonche' ai sensi dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attivita' di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Considerato che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono essere adottate direttive del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarita' dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attivita' di protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalita' delle quali, il Capo del Dipartimento della protezione civile, puo' adottare indicazioni operative volte all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale della protezione civile, consultando preventivamente le componenti e le strutture operative nazionali interessate; Ravvisata la necessita' di ottimizzare la capacita' di pianificazione di protezione civile per favorire un'adeguata risposta alle emergenze locali dovute ad eventi calamitosi e di omogeneizzare il metodo di pianificazione ai diversi livelli territoriali; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 25 marzo 2021;
Emana la seguente direttiva recante «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali». 1. Finalita' e principi generali. La presente direttiva e' emanata in attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» (di seguito «Codice»). In particolare, il comma 4 del suddetto articolo stabilisce che «le modalita' di organizzazione e svolgimento dell'attivita' di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione» sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del codice al fine di «garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano». La pianificazione di protezione civile e' un'attivita' di sistema che deve essere svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni ai diversi livelli territoriali per la preparazione e la gestione delle attivita' di cui all'art. 2 del codice, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. La finalita' del presente provvedimento e' quella di omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali per la gestione delle attivita' connesse ad eventi calamitosi di diversa natura e gravita', secondo quanto indicato nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Come previsto dal codice, i livelli di pianificazione sono: nazionale; regionale; provinciale/citta' metropolitana/area vasta; ambito territoriale e organizzativo ottimale; comunale. 1.1. Livello nazionale. A livello nazionale, in caso di eventi che si manifestino con particolare gravita', tali da richiedere l'intervento di risorse regionali e nazionali, in accordo con il principio di sussidiarieta', si applicano le disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 inerente agli «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze». Il Dipartimento della protezione civile provvede all'elaborazione ed al coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti la struttura organizzativa nazionale e gli elementi conoscitivi del territorio per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale. I programmi nazionali di soccorso di cui all'art. 8 del codice, integrati dagli allegati di competenza regionale, approvati d'intesa con il Dipartimento, sono da considerarsi quali piani nazionali di protezione civile. Le regioni concorrono alle attivita' di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite anche con la Colonna mobile nazionale delle regioni, che viene coordinata nell'ambito del Comitato operativo della protezione civile o dal Dipartimento della protezione civile attraverso il supporto della Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Per quanto attiene alla pianificazione nazionale, ci si riferisce a determinati scenari di rischio, rientranti tra quelli indicati all'art. 16 del codice, il cui verificarsi puo' dar luogo ad una tipologia di evento emergenziale di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 7 del codice e, quindi, determinare la necessita' di mobilitare e coordinare l'intervento dell'intero Servizio nazionale della protezione civile. Il piano nazionale, oltre a descrivere il territorio potenzialmente interessato, individua, altresi', le necessarie misure da attuare nonche' le corrispondenti procedure operative finalizzate a garantire gli interventi di salvaguardia della popolazione. La presente direttiva non disciplina la struttura dei piani di protezione civile nazionali, per i quali si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni normative e dalle indicazioni operative emanate per i rischi specifici e per gli scenari di rischio nazionali. 1.2. Livello regionale. A livello regionale, le regioni provvedono all'adozione ed all'attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalita' di intervento da seguire in caso di emergenza secondo quanto stabilito dalla lettera a), comma 1, dell'art. 11 del codice. In particolare, il piano definisce le modalita' di coordinamento del concorso delle diverse strutture regionali alle attivita' di protezione civile. 1.3. Livello provinciale/citta' metropolitana/area vasta. A livello provinciale, le regioni provvedono alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, in raccordo con le prefetture - uffici territoriali del Governo sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 11 del codice. Il piano provinciale/citta' metropolitana/area vasta deve essere elaborato riportando essenzialmente lo scenario di riferimento, le modalita' per la diffusione eventuale delle allerte, gli aspetti connessi all'organizzazione del sistema di coordinamento di livello provinciale in emergenza, le modalita' che garantiscano il flusso delle comunicazioni e le procedure operative di attivazione e raccordo tra gli enti coinvolti. Ai fini di economicita' e semplificazione dell'iter di pianificazione, nel caso in cui il soggetto definito per la pianificazione provinciale e di ambito sia il medesimo, il piano provinciale include le pianificazioni di tutti gli ambiti di competenza. 1.4. Livello d'ambito. Il codice prevede, agli articoli 3, 11 e 18, la necessita' di definire a cura delle regioni gli «ambiti territoriali e organizzativi ottimali» (di seguito «ambiti») che devono essere «costituiti da uno o piu' comuni» per assicurare lo svolgimento delle attivita' di protezione civile. A livello provinciale, gli ambiti rappresentano, pertanto, il livello territoriale in cui si esplicita l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile. Il piano di protezione civile d'ambito deve essere redatto dalla regione, ove non diversamente previsto nelle leggi regionali, ai sensi della lettera o), comma 1, dell'art. 11 del codice. Lo scopo del piano di ambito e' quello di garantire l'ottimizzazione delle risorse disponibili, supportando i comuni nella gestione delle risorse in emergenza, nonche' di garantire il necessario raccordo informativo tra il livello comunale e quello provinciale/regionale. La pianificazione di protezione civile di ambito non e', quindi, sostitutiva di quella comunale, ma e' parte integrante della pianificazione di livello provinciale o con essa coordinata in base a quanto stabilito dalle norme regionali. 1.5. Livello comunale. A livello comunale, si provvede alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 11 del codice, ferme restando le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui al comma 7, art. 12, del medesimo codice. I contenuti della pianificazione di protezione civile comunale indicati nella presente direttiva devono essere commisurati all'effettiva capacita' di pianificazione da parte dei comuni di piccole dimensioni. Alla definizione dei piani di protezione civile comunale, al loro aggiornamento ed alla relativa attuazione devono concorrere tutte le aree/settori dell'amministrazione (ad esempio: urbanistica, settori tecnici, viabilita') sotto il coordinamento del Servizio di protezione civile comunale ove esistente. 1.6. Attuazione dell'art. 10, comma 4, del codice. Il presente provvedimento ha, inoltre, la finalita' di definire, in attuazione dell'art. 10, comma 4, del codice, gli elementi fondamentali della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, da intendersi come i contenuti tecnici minimi per l'intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini dell'assolvimento dei compiti loro affidati. Gli elementi di pianificazione forniti dalla presente direttiva costituiscono il riferimento per consentire che l'intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia uniforme sul territorio nazionale, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile alle articolazioni territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'allegato alla presente direttiva disciplina, pertanto, l'individuazione di elementi strategici minimi ed indispensabili per i contenuti dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali, tra cui: la rappresentazione uniforme dei dati territoriali, consultabili e confrontabili tra loro per l'intero territorio nazionale e accessibili a beneficio di tutti i soggetti del Servizio nazionale di protezione civile, attraverso il «Catalogo nazionale dei piani di protezione civile» di cui al capitolo 6 dell'allegato; la descrizione dell'organizzazione delle strutture di protezione civile ai diversi livelli territoriali, sia in ordinario che in emergenza, in modo da consentire un'agevole individuazione dei responsabili degli enti e delle amministrazioni di riferimento sia nelle attivita' di pianificazione che in quelle di gestione dell'emergenza, di cui al paragrafo 2.4.1. dell'allegato; l'inquadramento territoriale e gli scenari di pericolosita' e di rischio, che devono essere definiti per ciascun livello territoriale di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 dell'allegato; l'individuazione dei Centri di coordinamento di cui al successivo paragrafo 2.4.2. lettera b) dell'allegato. 1.7. Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile. In attuazione dell'art. 38, comma 3, del codice, il volontariato organizzato di protezione civile prende parte alle attivita' di redazione ed aggiornamento della pianificazione partecipando secondo le forme e le modalita' che saranno concordate con l'autorita' competente. Per tale attivita' puo' essere prevista l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del codice. 2. Disposizioni finali. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalita' della presente direttiva. Il Dipartimento della protezione civile provvede a: a) emanare le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 15, comma 3, del codice, condivise con le regioni, inerenti all'organizzazione informativa dei dati territoriali, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) emanare la mosaicatura nazionale degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, cosi' come individuati dai provvedimenti normativi regionali, con indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall'individuazione formale degli ambiti da parte di tutte le regioni. Le regioni provvedono a: a) definire, quale elemento preliminare del piano regionale di protezione civile, in condivisione con le prefetture - uffici territoriali del Governo, le province, le citta' metropolitane e i comuni, i confini geografici, con il supporto del Dipartimento della protezione civile, ed i criteri organizzativi degli ambiti territoriali ottimali entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) emanare o aggiornare gli indirizzi regionali per la pianificazione provinciale/citta' metropolitana, di ambito e comunale di protezione civile per i diversi tipi di rischio, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile; c) emanare o aggiornare il piano regionale di protezione civile entro dodici mesi dalla data di pubblicazione delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti all'organizzazione informativa dei dati territoriali. I comuni provvedono ad aggiornare i piani comunali di protezione civile in ottemperanza alla presente direttiva ed agli indirizzi regionali, entro dodici mesi dall'emanazione di questi ultimi. Nell'ipotesi di mancata attuazione da parte delle regioni di quanto previsto alla lettera b), entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i comuni possono procedere alla pianificazione di protezione civile secondo gli indirizzi regionali vigenti, nonche' gli indirizzi di cui alla presente direttiva, laddove compatibili. All'attuazione del presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2021
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1543 |