Gazzetta n. 157 del 2 luglio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 17 giugno 2021 |
Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada. |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e integrazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11 di delega per il razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127, che disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, la predisposizione di un «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/ DEC/185/2007, che ha istituito il «Comitato di gestione per l'attuazione del piano d'azione nazionale sul GPP (Green public procurement) e per lo sviluppo della strategia nazionale di politica integrata dei prodotti», al fine di predisporre e dare attuazione al citato PAN GGP; Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 2008, che, ai sensi di citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 2 recante disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri che devono dare il concerto, dei citati Criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi; Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, e' stata approvata la revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» in «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare l'art. 34 per il quale le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto 8 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2012, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Considerato che il documento finale e' stato trasmesso formalmente al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 29209 del 19 marzo 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 29202 del 19 marzo 2021 e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili con nota prot. n. 29206 del 19 marzo 2021 per il concerto tecnico; Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto 8 maggio 2012 in ragione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualita' ambientale in relazione all'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi a tali categorie di forniture ed affidamenti; Valutato che l'attivita' istruttoria per la predisposizione dei nuovi Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione, il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada; l'acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada; l'affidamento di servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di passeggeri, di trasporti postali su strada, di trasporto colli, di consegna postale, di consegna colli e per l'acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti, e' stata improntata al conseguimento di detti obiettivi ambientali e ha previsto un costante confronto con le parti interessate e con gli esperti, nonche' la condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, cosi' come prevede il citato Piano d'azione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i Criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per le seguenti forniture e servizi: a) acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada; b) acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada; c) servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di passeggeri, servizi di trasporto postali su strada, di trasporto colli, di consegna postale, di consegna colli e per l'acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti. |
| Allegato 1 PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ovvero PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (PANGPP)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) veicolo adibito al trasporto su strada: un veicolo di categoria M o N, come definito all'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/858; b) veicolo pulito: 1) un veicolo di categoria M1, M2 o N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO2 g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; oppure 2) un veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'art. 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'art. 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali; c) veicolo pesante a emissioni zero: un veicolo pulito come definito al punto 2) sopra indicato, privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO2/kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative misure di attuazione, o che emette meno di 1 g CO2/km misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative misure di attuazione. |
| Art. 3
Abrogazioni e norme finali
1. Il decreto 2 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2012, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 giugno 2021
Il Ministro: Cingolani |
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