Gazzetta n. 156 del 1 luglio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2021
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022. Autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad assumere unita' di personale per l'anno 2020 (cessazioni anno 2019) e l'anno 2021 (cessazioni anno 2020).


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non enti pubblici non economici;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale nelle amministrazioni pubbliche non statali il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;
Vista la legge 19 giugno 2019 n. 5656 e in particolare l'art. 3, comma 1, secondo cui «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore»;
Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il quale si dispone che «Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile»;
Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019 secondo cui, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, gli articoli 247, 248 e 249 in materia di accelerazione dei concorsi mediante decentramento e digitalizzazione delle procedure;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» in particolare l'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove e' previsto che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso al -concorso non puo' essere inferiore al cinquanta per cento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei minis tri del 31 marzo 2020, di concerto con il con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso al -concorso selettivo di formazione dirigenziale per un per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l'art. 22, comma 15 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove viene disposto che per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita' interne, possono attivare, nei limiti nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali, procedure selettive per la progressione tra aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non puo' superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e 2018 e' prorogato al 31 dicembre 2021 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2021.
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 363, della legge n. 145 del 2018 che ha abrogato la relativa lettera b), secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
Visto lo stesso art. 4, comma 3-quinquies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento de i dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, ne l rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;
Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone che «Con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare l'art. 1, comma 147, che, con riferimento alle graduatorie di concorsi pubblici, stabilisce la validita' di quelle approvate negli anni 2018 e 2019 utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;
Vista la citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare l'art. 1, comma 149, che modifica l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, che, all'art. 1, comma 3, lettera a), estende alle cessazioni verificatesi nell'anno 2019 il termine del 31 dicembre 2021 per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e per concedere le relative autorizzazioni, ove previste;
Considerato che, in relazione alle motivazioni esplicitate dal le amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui al citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere garantito il rispetto del punto a) del punto a) dell'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, occorre un'espressa autorizzazione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e che, in assenza, le procedure di autorizzazione a bandire si intendono riferite al concorso unico;
Visto l'art. 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 in base al quale le Agenzie fiscali hanno provveduto ad apportare un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia superiore ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visto l'art. 1, comma 8 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 che impone alle agenzie fiscali ridurre di non meno del 10 percento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'art. 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.
Visto l'art. 1, comma 93, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede la facolta' per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilita', alta professionalita' o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilita' la responsabilita' di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di alla riduzione di posizioni dirigenziali e che tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' di competitivita' economica e, in particolare, l'art. 6, comma 21-sexies che consente alle Agenzie fiscali di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire gli obiettivi di gettito fissati gettito fissati annualmente. Inoltre l e medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto art. 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato delle singole agenzie;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la richiesta di autorizzazione ad assumere trasmessa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con nota n. 26776 del 25 gennaio 2021 registrata al prot. DFP 0004995 del 26 gennaio 2021, ed in particolare le tabelle B e B1;
Vista la determina direttoriale del 22 gennaio 2021, che adotta il piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 2020 - 2022 (PTFP 2020-2022);
Considerate le esigenze rappresentate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con riguardo anche a situazioni di fatto e ad interventi normativi che negli ultimi mesi ne hanno determinato l'incremento delle competenze;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulla predetta richiesta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega al Ministro per la pubblica amministrazione, on. Renato Brunetta;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata, sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2019 - budget 2020 e dell'anno 2020 - budget 2021 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' le unita' di personale indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Allegato

TABELLA 1

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Disposizioni generali

1. Per procedere ad assunzioni di unita' di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, ovvero all'utilizzazione del budget residuo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di apposita autorizzazione le procedure a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite al concorso unico.
2. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate.
3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresi', subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, dotazione organica, tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.
5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere in attuazione del presente decreto, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2021

p. Il Presidente del
Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Brunetta Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1453