Gazzetta n. 154 del 30 giugno 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
COMUNICATO |
Entrata in vigore dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. |
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Si e' perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. La ratifica e' stata autorizzata con legge n. 140 del 13 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 30 ottobre 2020. In conformita' al suo art. 25, il Protocollo e' entrato in vigore per l'Italia il 24 marzo 2021. All'atto del deposito dello strumento di ratifica l'Italia ha formulato le seguenti riserve: «1. In the event that the EU-LAC International Foundation should stipulate with the Italian Government a specific Headquarters Agreement containing provisions related to privileges and immunities, pursuant to Art. 20, para.4 of the founding Agreement, the Italian Government will retain the option of limiting tax exemption on salaries and emoluments paid by the Foundation to that staff who is not resident in Italy and does not have Italian citizenship; 2. With regard to Article 21 of the Agreement, Italy recalls that Italian is one of the official languages of the Union. Hence, Italy reserves the right, whether appropriate, to make use of Italian in the context of the work and the activities of the EU-LAC International Foundation. The practices developed within the Organization do not constitute any precedent and do not constrain any future choice.» Traduzione non ufficiale della riserva: «1. Nel caso in cui la Fondazione internazionale UE-LAC stipulasse con il Governo Italiano uno specifico accordo di sede contenente previsioni correlate a privilegi e immunita' ai sensi dell'art. 20, paragrafo 4, dell'Accordo che istituisce la Fondazione, il Governo Italiano si riservera' di limitare l'esenzione fiscale sui salari e gli emolumenti pagati dalla Fondazione a al personale non residente in Italia e non avente cittadinanza italiana; 2. In merito all'art. 21 dell'Accordo, l'Italia ricorda che l'italiano e' una delle lingue ufficiali dell'Unione. Indi, l'Italia si riserva, ove appropriato, di fare uso dell'italiano nel contesto del lavoro e delle attivita' della Fondazione internazionale UE-LAC. Ad ogni modo, le prassi sviluppate all'interno della Fondazione non costituiscono precedente e non vincolano le scelte future in materia.». |
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