Gazzetta n. 153 del 29 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 maggio 2021
Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita', modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 luglio 2018, n. 165, ed in particolare l'art. 11;
Preso atto della perdurante situazione determinatasi sull'intero territorio nazionale, a seguito dell'evolversi della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attivita' e servizi, che hanno ostacolato le procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti della politica agricola comune;
Considerato che le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021, concedono maggiore flessibilita' agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e che la medesima flessibilita' deve applicarsi anche alla data di presentazione delle modifiche di cui all'art. 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;
Ritenuto che il termine di cui all'art. 11, paragrafo 4 del sopracitato decreto 7 giugno 2018 non assicura agli agricoltori e alle amministrazioni la possibilita' di espletare per tempo tutte le procedure necessarie;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1
Termini per la presentazione della domanda unica, delle domande di
aiuto o delle domande di pagamento
1. Per l'anno 2021, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e' fissato al 15 giugno 2021.
2. Per l'anno 2021, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno 2021.
3. Per l'anno 2021, le Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale e gli organismi pagatori possono fissare, fino al 15 giugno 2021 il termine per la presentazione, rispettivamente, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. In caso di posticipazione al 15 giugno 2021, le modifiche alla domanda di pagamento, apportate ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere comunicate per iscritto all'autorita' competente entro il 30 giugno 2021.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 624
 
Allegato

Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252
Termini per la presentazione delle domande di aiuto
della Politica agricola comune per l'anno 2021

In considerazione della perdurante situazione determinatasi sull'intero territorio nazionale, a seguito dell'evolversi della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attivita' e servizi, che hanno ostacolato le procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti della politica agricola comune, per l'anno 2021 sono posticipati i termini per la presentazione e per la modifica della domanda unica, consentendo, nel contempo, alle Autorita' di gestione e agli organismi pagatori di posticipare i termini per la presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
ONERI ELIMINATI
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.
ONERI INTRODOTTI
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non aggiunge oneri.