Gazzetta n. 153 del 29 giugno 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba». |
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Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 9 settembre 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Barbera d'Alba»; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2015 che, da ultimo, ha modificato ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, su istanza del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani con sede in Alba (CN), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Barbera d'Alba» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Barbera d'Alba»; Considerato, altresi' che ai sensi del citato Reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni; Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba»; Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba»
Art. 1. (Denominazione e vini). - L'articolo, dopo il comma 1, e' integrato dal seguente comma 2: «2. La sottozona "Castellinaldo" e' disciplinata tramite allegato in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dall'allegato suddetto devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.». Art. 8. (Legame con l'ambiente). - C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Dopo l'ultimo paragrafo e' inserito il seguente ulteriore paragrafo: «La sottozona Castellinaldo si estende alla sinistra orografica del fiume Tanaro sul territorio di sei comuni dove i terreni sono piu' sciolti e la componente sabbiosa e' maggiore rispetto agli altri comuni dove si produce il Barbera d'Alba. Questo aspetto ha da sempre differenziato i vini prodotti in quest'area, facendo in modo che il binomio "Barbera d'Alba" e "Castellinaldo" fosse sempre piu' forte tanto che dopo essere gia' riconosciuto da numerosi pubblicazioni, anche importanti, come la monografia del Fantini a fine ottocento, prosegue fino agli anni novanta del novecento dove i produttori di Castellinaldo gia' uniti in un'associazione, decidono di adottare un regolamento d'uso piu' restrittivo rispetto al Barbera d'Alba.». Di seguito al disciplinare di produzione della DOC dei vini «Barbera d'Alba» e' inserito il seguente allegato: |
| Allegato
Disciplinare di produzione della DOC dei vini «Barbera d'Alba» sottozona «Castellinaldo» Art. 1. Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designata con la sottozona: «Castellinaldo» e' riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art. 2. Base ampelografia
1. La denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designata con la sottozona «Castellinaldo» e' riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Barbera minimo 85%; puo' concorrere alla produzione di detto vino il vitigno Nebbiolo per un massimo del 15%.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione del vino «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» devono essere prodotte nell'intero territorio del comune di Castellinaldo d'Alba e in parte dei territori dei comuni di Vezza d'Alba, Canale, Priocca, Magliano Alfieri, Castagnito e Guarene, in provincia di Cuneo. La delimitazione di tale zona inizia al confine tra il territorio di Castellinaldo d'Alba e quello di Vezza d'Alba sulla Strada Provinciale SP 50. Prosegue in direzione sud fino a via Castellero, dove svolta a destra proseguendo in Strada Vicinale Varasca fino al confine del Comune di Canale. All'ingresso nel Comune di Canale, il confine della zona di origine del Castellinaldo prosegue sulla stessa strada che diventa Strada Comunale Vecchia Alba-Canale e va fino al torrente Borbore, seguendone poi il corso in direzione di Priocca sulle Strade Vicinali Vinco, Torretta, Mumiano, Del Mulino, Cardonetto, Valdrito e Del Mulino Nuovo e quindi entra nel territorio del Comune di Priocca. Da questo punto il confine sale lungo la Strada Vicinale dei Costa sulla Serra dei Costa, proseguen in Strada Vicinale Mezzavilla, in Strada Comunale Beggio, in trada Comunale Sada, in Strada Comunale Rio Mora, in via Cavour e via Umberto I (nel concentrico del paese di Priocca) fino alla Madonnina. Poi la liea di confine continua diritto sulla Strada Provinciale SP 2 che sale al concentrico di Magliano Alfieri. Raggiunto il paese di Magliano Alfieri, il confine prosegue lungo la Strada Provinciale SP 172 scendendo verso Sant'Antonio di Magliano Alfieri. In fondo alla discesa, il confine passa dalla Strada Provinciale SP 172 alla via G. Cane in direzione del Cimitero vecchio di Magliano Alfieri. Quindi, continua in via Moisa e raggiunge il confine del Comune di Castagnito. Di qui, sale indirezione della frazione di San Giuseppe di Castagnito lungo la Strada Vicinale Variglie e prosegue sulla Strada Serra fino alla suddetta frazione, dove incrocia la Strada Provinciale SP 50 e, svoltando a sinistra, la percorre per un tratto in direzione di Baraccone. Giunto nella parte pianeggiante nell'abitato di Baraccone di Castagnito svolta sulla destra nella Strada Comunale del Lavandaro fino a raggiungere il confine del Comune di Guarene. Nel territorio di Guarene prosegue ancora sulla medesima Strada Comunale del Lavandaro, svoltando poi a destra in via Luccio in direzione della Frazione Biano. Superata la Frazione Biano, il confine prosegue ancora sulla via Luccio e sale al capoluogo di Guarene, dove incrocia la Strada Provinciale SP 50 e svolta a destra sulla medesima. Raggiunto il crocevia di fine salita, il confine prosegue diritto in direzione Montebello sulla Strada Provinciale SP 171 che percorre fino all'incrocio con la Strada Statale Alba-Torino SS 29. Proseguendo sulla Statale 29, raggiunge il fondovalle dove svolta a destra sulla Strada Vicinale Varasca, che percorre - superando il confine di Vezza d'Alba fino al punto di partenza situato al confine tra il territorio di Vezza d'Alba e quello di Castellinaldo d'Alba sulla Strada Provinciale SP 50.
Art. 4. Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» sono quelle previste dal disciplinare del «Barbera d'Alba». 2. La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino «Barbera d'Alba» sottozona «Castellinaldo» e' di 9,5 t, pari a 66,5 ettolitri per ettaro, in coltura specializzata con titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% ol. 2. Le uve destinate alla produzione del vino «Barbera d'Alba» sottozona «Castellinaldo» che intendono fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% vol. Per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto, da cui provengono le uve dovra' avere una eta' di impianto di almeno 7 anni, se di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere una resa per ettaro ridotta come di seguito indicato: al terzo anno: 5,4 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.; al quarto anno: 6,3 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.; al quinto anno: 7,2 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.; al sesto anno: 8,1 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.; dal settimo anno: 9,0 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.
Art. 5. Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» devono essere effettuate all'interno del territorio delle Province di Cuneo, Asti e Torino. 2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 3. Il vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 14 mesi di cui almeno 6 in legno e 3 in bottiglia, calcolati a decorrere dal 1° di novembre dell'anno di raccolta delle uve. 4. Per il vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo» l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» designato con la sottozona «Castellinaldo», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; odore: fruttato e caratteristico; sapore: asciutto, sapido, armonico, di buona struttura; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 5.0 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l . In relazione alla conservazione in recipienti di legno i vini possono rilevare lieve percezione di legno.
Art. 7. Designazione e presentazione
1. Nell'etichettatura, l'indicazione della sottozona «Castellinaldo» deve precedere l'indicazione «Barbera d'Alba» e deve essere riportata con caratteri non superiori a quelli utilizzati per designare la denominazione di origine «Barbera d'Alba», anche con colore o carattere diverso. 2. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» sottozona Castellinaldo di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» alle condizioni previste dalla vigente normativa nazionale. 3. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine. 4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» accompagnata dalla sottozona «Castellinaldo», e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. |
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