Gazzetta n. 153 del 29 giugno 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 21 giugno 2021 |
Liquidazione coatta amministrativa della «AMB Group societa' cooperativa a r.l.», in Modena e nomina del commissario liquidatore. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Vista l'istanza del legale rappresentante, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della societa' cooperativa «AMB Group societa' cooperativa a r.l.» con sede in Modena (MO); Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2020, allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 874.315,20, si riscontrano debiti a breve termine di euro 977.098,46 ed un patrimonio netto negativo di euro - 221.770,15; Considerato che il grado di insolvenza e' rilevabile, altresi', dalla difficolta' dell'ente ad onorare il piano di rateizzazione di contributi previdenziali e ritenute erariali in precedenza concordato, nonche' dalla presenza di un'esposizione debitoria verso i fornitori di euro 309.244,63 dal mancato pagamento di retribuzioni e da un ricorso della Staff S.p.a presso il Tribunale di Milano per la dichiarazione di fallimento della societa' cooperativa, con fissazione udienza in data 22 giugno 2021; Considerato che in data 10 giugno 2021 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni; Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta societa' cooperativa; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «AMB Group societa' cooperativa a r.l.», con sede in Modena (MO) - (codice fiscale 08852420960), e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Muffoletto, nato a Modena (MO) il 7 giugno 1977 (codice fiscale MFFNTN77H07F257K), ivi domiciliato in via Emilia Est n. 18/1. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 21 giugno 2021
Il Ministro: Giorgetti |
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