IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Presidente del Consiglio superiore della magistratura
Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura; Viste le delibere in data 23 giugno 2021 con le quali il Consiglio superiore della magistratura ha approvato: la modifica dell'art. 12, comma 2, del regolamento interno; la modifica dell'art. 38, sostituendo i commi 3 e 4, eliminando i commi 5, 6 e 7 del regolamento interno ed introducendo, dopo l'art. 38, l'art. 38 bis, nonche' la modifica degli articoli 77, comma 2 e 81, comma 5, del regolamento interno; la modifica dell'art. 46 del regolamento interno, riformulando in particolare il contenuto del comma 5, nonche' la numerazione originaria dei commi successivi, aggiungendo il comma 8;
Decreta:
La modifica del comma 2 dell'art. 12 del R.I. nei termini di seguito indicati:
Art. 12. Magistrati addetti alla segreteria. Nomina dei magistrati addetti alla segreteria e all'Ufficio Studi e Documentazione
«2. Le nomine dei magistrati addetti alla segreteria e all'Ufficio Studi e Documentazione sono deliberate dal Consiglio, a seguito di interpello comunicato a tutti i magistrati in servizio, su proposta della Terza commissione d'intesa con il Comitato di Presidenza. Il Consiglio, con circolare approvata su proposta della Terza commissione, stabilisce le modalita' della selezione pubblica.». La modifica dei commi 3 e 4 dell'art. 38 R.I. nei termini di seguito indicati:
Art. 38. Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi
«3. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della Commissione ai sensi dell'art. 47. 4. Si applica, in quanto compatibile, il comma 8 dell'articolo 38 bis, fatta esclusione del primo inciso.». L'eliminazione dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 38 R.I. L'inserimento dopo l'art. 38 R.I. del seguente art. 38 bis R.I.:
Art. 38 bis Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi per specifici uffici della Corte di Cassazione, per la designazione dei Procuratori europei delegati e per il conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
«1. La procedura di voto di cui al presente articolo trova applicazione per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi per gli uffici del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, per il conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, per la designazione dei candidati all'incarico di Procuratore europeo delegato, nonche' per il conferimento delle funzioni di legittimita' presso la Corte di Cassazione e di Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. 2. Nei casi di cui al comma precedente, fatto salvo quanto specificamente previsto dalla circolare in tema di designazione dei Procuratori europei delegati, la Commissione competente individua i posti vacanti che devono essere coperti, pubblica il relativo bando sul portale unico istituzionale e ricorre alle ulteriori forme di pubblicita' atte a garantire la generalita' e la tempestivita' dell'informazione. 3. La Commissione, trascorso un congruo termine dalla data di pubblicazione del bando, indica, per ciascuna proposta da essa presentata al Consiglio, il punteggio attribuito a ciascun candidato, parametro per parametro e complessivo, secondo i criteri fissati dalle relative circolari. 4. Prima dell'inizio della discussione in Consiglio e' ammessa la presentazione di modifiche alla proposta o alle proposte della Commissione, con motivata indicazione del diverso punteggio da attribuire, complessivamente e per singoli parametri, a ciascun singolo candidato. 5. Se e' stata formulata una sola proposta e non sono state presentate modifiche questa e' posta in votazione con le modalita' previste dall'articolo 45. 6. Qualora siano state formulate anche a seguito di modifiche presentate in adunanza plenaria a norma del comma quarto due o piu' proposte, si procede prima a porre in votazione, con le modalita' stabilite dall'articolo 45, l'approvazione dei criteri generali di valutazione delle singole proposte e, subito dopo, il punteggio attribuito ai candidati che abbiano ricevuto la medesima valutazione, per ciascun parametro, in tutte le proposte presentate. 7. Qualora non vi siano candidati che abbiano ricevuto medesima valutazione, per ciascun parametro, in tutte le proposte formulate, e comunque rispetto ai candidati per i quali non sia realizzata questa condizione, il Consiglio procede, con le modalita' previste dall'articolo 45, all'attribuzione, per ciascun candidato, del punteggio da assegnare. La votazione ha luogo candidato per candidato, in ordine alfabetico crescente. Per ciascun candidato il Consiglio procede, con unica votazione, a votare le proposte formulate; qualora nessuna di esse consegua, all'esito della votazione, la maggioranza dei voti validamente espressi, vengono portate ad ulteriore votazione le sole due proposte che, anche se tra di esse paritarie, abbiano conseguito il maggior numero di voti e tra queste ultime si intende approvata quella che, all'esito dell'ulteriore votazione, consegue piu' voti. In caso di persistente parita' di voti, si applica l'art. 47, comma 5. 8. La graduatoria dei magistrati assegnatari viene determinata all'esito delle votazioni di cui al comma 7, collocando in ordine di anzianita' decrescente nel ruolo i candidati che, all'esito della votazione, hanno riportato eguale punteggio complessivo. Quando, in esito alle deliberazioni del Consiglio, le assegnazioni dei posti risultano anche solo in parte difformi da quelle proposte dalla Commissione competente, il provvedimento finale e' trasmesso alla stessa Commissione esclusivamente per il coordinamento della relativa motivazione. Il testo della deliberazione viene depositato presso la segreteria generale. Dell'avvenuto deposito viene data immediata comunicazione ai componenti del Consiglio i quali, nei sette giorni successivi, possono formulare osservazioni e chiedere che sul coordinamento della motivazione si pronunci il Consiglio; in assenza di tale richiesta, la deliberazione si intende definitivamente approvata. 9. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, puo' contestualmente segnalare al Ministro della Giustizia, per gli adempimenti di sua competenza, l'opportunita' che esso abbia effetto con urgenza.». La modifica dell'art. 46 del R.I., riformulando in particolare il contenuto del comma 5, nonche' la numerazione originaria dei commi successivi aggiungendo il comma 8 nei termini di seguito indicati:
Art. 46. Questioni incidentali
«5. Terminato l'esame delle richieste di rinvio, delle questioni preclusiva e sospensiva, si procede alle votazioni sulle proposte di assunzioni istruttorie e di rinvio in Commissione per qualsiasi adempimento. Il Consiglio potra' acquisire direttamente documentazione presente negli atti del Consiglio o da richiedere ai dirigenti degli uffici giudiziari, al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione o ai Consigli giudiziari e, all'esito, potra' deliberare il ritorno in commissione o decidere nel merito. Gli adempimenti istruttori diversi da quelli di cui al capoverso precedente sono demandati alla competente Commissione, che potra' comunque compiere anche ogni altro atto istruttorio ritenuto necessario ed eventualmente, al termine dell'istruttoria, modificare la proposta originaria. In ogni caso il Presidente della seduta puo', preliminarmente e senza dibattito sul punto, limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie o di ulteriori adempimenti ovvero ad altre questioni incidentali, anche sopravvenute che si presentino di immediato rilievo, riservando alla fase immediatamente successiva la discussione e la definizione del merito. 6. Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 8, i componenti sono tenuti a formulare, a pena di decadenza, le richieste di rinvio della pratica in Commissione in un'unica seduta. 7. I richiami al regolamento, sull'ordine del giorno, sull'ordine dei lavori, sulla posizione della questione o sulla priorita' delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale. 8. Tutte le questioni incidentali sono votate per alzate di mano. Sulla questione preclusiva, anche se sollevata con piu' proposte diversamente motivate, si effettua comunque un'unica votazione. Nel concorso di piu' proposte intese alla sospensione o al rinvio della discussione a date diverse, il Consiglio e' chiamato prima a deliberare sul rinvio o sulla sospensione e poi, in seguito all'eventuale approvazione, sulla data del nuovo esame o sulla durata della sospensione. In seguito alla decisione sulla richiesta o sulle richieste di rinvio in Commissione formulate contestualmente ai sensi del comma 5, una successiva nuova richiesta, anche se diversamente motivata, non e' ammissibile, salvo che non si fondi su circostanze o elementi sopravvenuti.». La modifica del comma 2 dell'art. 77 del R.I. nei termini di seguito indicati:
Art. 77. Relazione delle Commissioni
«2. Salvo quanto previsto dall'art. 38 bis, commi 6 e 7, se una delibera concerne piu' persone e un componente ne fa richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona, purche' l'esito di ciascuna deliberazione mantenga piena autonomia di effetti. Si applica in tal caso l'art. 49, comma 2, ultimo periodo.». La modifica del comma 5 dell'art. 81 del R.I. nei termini di seguito indicati:
Art. 81. Esame degli emendamenti e votazione per parti separate della proposta cui non sono riferiti emendamenti
«5. Se non sono presentati emendamenti, quando il testo di una proposta da mettere ai voti contiene piu' disposizioni o si riferisce a piu' soggetti od oggetti, ed e' suscettibile di essere distinto in piu' parti aventi ciascuna un proprio significato normativo e logico, salvo quanto previsto dall'art. 38 bis, commi 6 e 7, e' comunque ammessa la votazione per parti separate e si applica l'art. 49, comma 2, ultimo periodo. La proposta puo' essere avanzata da ciascun componente; su di essa il Consiglio delibera per alzata di mano e senza discussione.». Dato a Roma, addi' 24 giugno 2021
MATTARELLA
Il segretario generale: Viola |