Gazzetta n. 151 del 26 giugno 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 maggio 2021 |
Criteri e modalita' di erogazione, nell'anno 2021, delle misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e dei contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e segnatamente le disposizioni di cui all'art. 12 della stessa legge recante «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici», secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa», con particolare riferimento all'art. 5, comma 1-bis che prevede, a decorrere dall'anno 2006, la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi dei marittimi deceduti in mare; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto, in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 137 del 2020 che ha destinato le risorse del Fondo di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 2 del 2006, nei limiti dello stanziamento di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 di cui al comma 2 del medesimo articolo, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari; Visto, altresi', l'art. 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 137 del 2020 che prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 4078 del 5 febbraio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 4 marzo 2021 al n. 199, con il quale, per l'annualita' 2021, viene incrementata di 500.000 euro la dotazione del capitolo 1492 «Somme occorrenti per l'assistenza delle famiglie di pescatori deceduti in mare» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'art. 7-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nell'ambito dello stanziamento di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020, al fine di dare sostegno al personale imbarcato, ai familiari e alle imprese di pesca vittime di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Agevolazioni e finanziamenti concedibili
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate: a) al riconoscimento di misure di sostegno per il personale imbarcato e per i familiari, entro il limite massimo di 100.000 euro; b) al riconoscimento di misure di sostegno per le imprese entro il limite massimo di 400.000 euro. |
| Art. 3
Indennita' per membri di equipaggio e familiari
1. Alla vittima del sequestro (personale imbarcato) e' corrisposta un'indennita' giornaliera onnicomprensiva di trenta (30) euro per ciascuno dei giorni di sequestro, esclusi i festivi. 2. La medesima indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta ai familiari del personale imbarcato, secondo il seguente ordine di priorita': a) coniuge e figli se a carico; b) in caso di assenza dei soggetti di cui alla lettera a), genitori; c) in caso di assenza dei soggetti di cui alle lettere a) e b), fratelli e sorelle se conviventi a carico; d) in caso di assenza dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c), convivente more uxorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. |
| Art. 4
Indennita' per le imprese
1. All'armatore dell'imbarcazione oggetto di sequestro e' riconosciuta una indennita' di ammontare pari all'entita' dei danni subiti dall'unita' a causa del sequestro, cosi' come risultano dalla documentazione di cui al successivo art. 5. 2. E' altresi' riconosciuta un'indennita' di ammontare pari al 70% del fatturato dell'impresa, relativo all'imbarcazione oggetto del sequestro, riferito all'annualita' precedente, per il periodo corrispondente ai giorni del sequestro, come risultante dalla relativa documentazione fiscale (bilanci, fatture e quanto altro ritenuto utile), per compensare il lucro cessante relativo al medesimo periodo di sequestro dell'imbarcazione. |
| Art. 5
Presentazione delle istanze
1. L'istanza per accedere alle misure di cui all'art. 2 e' presentata dalla vittima di sequestro o, in caso di impossibilita' dello stesso, dai familiari di cui all'art. 3, e dall'armatore dell'imbarcazione. 2. L'istanza per le indennita' di cui agli articoli 3 e 4 e' inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di cessazione del sequestro. 3. Le istanze relative ai sequestri avvenuti nell'anno 2020 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. L'istanza e' presentata esclusivamente compilando l'allegato 1 al presente decreto e deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) Per i membri dell'equipaggio e i familiari: 1) documentazione che dia evidenza del sequestro del marittimo nonche' del fatto che il sequestro e' avvenuto nell'espletamento delle attivita' professionali; 2) autocertificazione della sussistenza dei rapporti di cui all'art. 1, comma 2; 3) autorizzazione del giudice tutelare, in caso di figli minori; 4) iscrizione del marittimo nel ruolino d'equipaggio dell'unita' oggetto di sequestro durante il relativo periodo. b) Per l'armatore dell'imbarcazione: 1) copia della dichiarazione di evento straordinario depositata presso l'Ufficio marittimo di iscrizione del natante; 2) visura camerale; 3) documentazione fiscale (bilanci, fatture e quanto altro ritenuto utile) attestante il fatturato dell'esercizio antecedente al sequestro, relativo all'imbarcazione oggetto del sequestro. 5. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in caso di ingenti danni subiti dall'unita', ha facolta' di richiedere, ad integrazione della documentazione di cui al comma 4, perizia tecnica asseverata e giurata da un revisore contabile e da un ingegnere navale contenente una stima dei danni subiti dall'imbarcazione per effetto del sequestro subito nonche' del nesso di causalita' tra la situazione di fatto determinatasi e il sorgere dello stesso danno. |
| Art. 6
Liquidazione delle misure di sostegno
1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verifica, avvalendosi del supporto del Reparto pesca marittima, la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo e la completezza della documentazione allegata alla domanda, procede all'erogazione del contributo nei limiti delle risorse disponibili previste dal Fondo di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come incrementato dal comma 2, dell'art. 7-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 2. Le risorse stanziate per la spesa relativamente ai contributi di cui agli articoli 3 e 4 sono a carico dell'U.V. 1.3 «Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»- Azione 2- Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura - sui fondi del Capitolo 1492, p.g.1 «Somme occorrenti per l'assistenza delle famiglie dei pescatori deceduti in mare» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario. |
| Art. 7
Controlli e pubblicazione
1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2021
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 631 |
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