Gazzetta n. 148 del 23 giugno 2021 (vai al sommario)
LEGGE 1 giugno 2021, n. 90
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010.


La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, di seguito denominato «Accordo», adottati a Monaco il 12 novembre 2010.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Risoluzione A / 4.1
EMENDAMENTI:
ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE GEOGRAFICO di ACCOBAMS
La riunione delle parti dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'Area atlantica contigua (ACCOBAMS):
Notando che le popolazioni di cetacei presenti nei mari del nord di Portogallo, Galizia e Cantabria sono collegate, come dimostrato dai piu' recenti studi scientifici,
Notando che la Direttiva Europea 2008/56/CE, che stabilisce una cornice per l'azione dell'Unione Europea nel campo della politica ambientale marina (Direttiva Quadro sulla Strategia Marina), e la Convenzione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale, creano la sub-regione "Golfo di Biscaglia e la Costa Iberica", al fine di dare attuazione agli obblighi da esse derivanti,
Notando che gli ambiti di applicazione dell'accordo ACCOBAMS e dell'Accordo sulla Conservazione dei Piccoli Cetacei del Mar Baltico, dell'Atlantico nord-orientale, del Mare del Nord e del mare irlandese (ASCOBANS) sono leggermente diversi, laddove il primo comprende tutte le specie di cetacei, e il secondo si concentra solo sui piccoli cetacei,
Riconoscendo che l'attuazione degli strumenti internazionali sopra citati insieme all'accordo ACCOBAMS sarebbe coerente,
Affermando la loro volonta' di rafforzare la loro collaborazione con le parti di ASCOBANS e il Segretariato, al fine di creare sinergie tra gli argomenti e le attivita' di interesse comune,
Riconoscendo che l'attuazione delle misure di conservazione e di gestione per tutte le popolazioni di cetacei lungo le acque marine soggette alla sovranita' o alla giurisdizione sia del Portogallo che della Spagna beneficerebbe dell'inclusione di tutte le specie e di tutte le popolazioni all'interno di un unico accordo,
1. Sostituisce il nome dell'accordo con: "Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'Area Atlantica vicina";
2. Sostituisce l'articolo 1. a) con:
"1. a) L'ambito geografico del presente Accordo, di seguito denominato "zona dell'Accordo", e' costituita da tutte le acque marittime del Mar Nero e del Mediterraneo e dai loro golfi e mari, dalle acque interne connesse o interconnesse a queste acque marittime, e della vicina zona atlantica ad ovest dello stretto di Gibilterra. Ai fini del presente accordo:
- il Mar Nero e' delimitato a sud-ovest dalla linea che collega i Capi Kelaga e Dalyan (Turchia);
- il Mar Mediterraneo e' delimitato ad est dal confine meridionale dello stretto dei Dardanelli tra i fari di Mehmetcik e Kumkale (Turchia) e ad ovest dal meridiano che passa per il faro di Capo Spartel, all'entrata dello stretto di Gibilterra; e
- la vicina area atlantica ad ovest dello stretto di Gibilterra e' delimitata ad est dal meridiano che passa per il faro di Capo Spartel (Marocco); ad ovest dalla linea congiungente i fari di Casablanca (Marocco) e di Capo di San Vincenzo (Portogallo) fino a che questa linea raggiunge il parallelo di latitudine 36° N, poi dal parallelo di latitudine 36° N fino a raggiungere il limite esterno delle acque marine soggette alla sovranita' o alla giurisdizione del Portogallo, poi dal limite esterno delle acque marine soggette alla sovranita' o alla giurisdizione del Portogallo e della Spagna fino alla frontiera terrestre tra Spagna e Francia."
3. Sostituisce l'articolo I, paragrafo 3. j) con:
" "Sub-regione", a seconda del particolare contesto, significa sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Nero sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Mediterraneo e la vicina zona Atlantica; ogni riferimento nell'accordo agli Stati di una particolare sub-regione deve essere inteso nel senso di Stati che hanno una parte delle loro acque territoriali all'interno di quella sub-regione e Stati le cui navi che battono la loro bandiera sono impegnati in attivita' suscettibili di pregiudicare la conservazione dei cetacei in quella sub-regione;"
4. Sostituisce l'articolo XIV (entrata in vigore), paragrafo 1, con:
"Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno sette Stati costieri dell'area dell'Accordo o organizzazioni di integrazione economica regionale, di cui almeno due della sub-regione del Mar Nero ed almeno cinque dalla sub-regione del Mar Mediterraneo e dell'Area Atlantica vicina, hanno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ai sensi dell'articolo XIII del presente Accordo";
5. Sostituisce il titolo della seconda parte dell'Annesso 1 con:
"Lista indicativa dei cetacei del Mar Mediterraneo e dell'Area Atlantica vicina a cui si applica il presente Accordo";
6. Sostituisce il paragrafo 3 dell'Annesso 2 (Piano di conservazione) con: "3. Protezione degli habitat.
Le Parti si sforzano di creare e gestire aree specialmente protette per i cetacei corrispondenti alle aree che costituiscono l'habitat di cetacei e/o che forniscono importanti risorse alimentari per loro. Tali aree particolarmente protette dovrebbero essere istituite nel quadro delle Convenzioni Marittime Regionali (OSPAR, Barcellona e Bucharest), o nel quadro di altri strumenti appropriati".
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo X, paragrafo 3, dell'Accordo.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° giugno 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia