Gazzetta n. 147 del 22 giugno 2021 (vai al sommario)
LEGGE 1 giugno 2021, n. 88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.
 
Allegato

ACCORDO
tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica Kirghisa
sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa, di seguito denominati "Parti Contraenti":
Convinti che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica costituisca uno degli elementi piu' importanti dei rapporti bilaterali,
Considerato il mutuo interesse nel rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,
Desiderosi di incrementare la comprensione reciproca e la cooperazione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici, anche alla luce degli auspici, formulati nell'art. 70 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione tra l'Unione Europea e la Repubblica Kirghisa, firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995, di promuovere, incoraggiare e facilitare la cooperazione culturale,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Finalita'

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere l'ampliamento e il rafforzamento dei legami tra organizzazioni ed istituti di ricerca scientifica, istituzioni di istruzione superiore, altre istituzioni educative e formative ed organizzazioni, persone giuridiche e fisiche degli Stati delle Parti Contraenti tramite la creazione delle condizioni favorevoli alla cooperazione e allo sviluppo su base reciprocamente vantaggiosa ed equilibrata.
 

AGREEMENT
between the Government of the Italian Republic
and the Government of the Kyrgyz Republic
on cultural, scientific and technological cooperation

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2
Settori di cooperazione

Le Parti Contraenti assicureranno la cooperazione nei seguenti settori: cultura ed arte, restauro, conservazione e tutela del patrimonio, musei, biblioteche, tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio archivistico e documentario, istruzione scolastica ed universitaria e relativa cooperazione, turismo, scambi di informazione e documentazione aggiornata sui sistemi di istruzione scolastica. Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative: esecuzione di progetti comuni di ricerca scientifica e di progetti tecnologici ed eventuale scambio di strumenti e di materiali di ricerca; scambio di studiosi, di ricercatori e di esperti tecnici al fine di realizzare programmi tecnico-scientifici, di progetti ed altre iniziative relative alla cooperazione scientifica e tecnologica; svolgimento di seminari, simposi ed altri incontri di carattere scientifico; scambio di informazione tecnico-scientifica; realizzazione congiunta di iniziative finalizzate all'ampliamento della cooperazione in materia tecnologica e di innovazione; altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica che possano essere concordate dalle Parti Contraenti
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, e' autorizzata la spesa di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3
Universita' e ricerca

Nel settore dell'istruzione universitaria le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione relativa agli scambi di esperienze e di conoscenze acquisite nell'ambito universitario, in particolare in quello scientifico e tecnologico, attraverso l'organizzazione di seminari, scambi di docenti e ricercatori presso i laboratori di ricerca e nelle strutture universitarie. Le Parti Contraenti si scambieranno i rendiconti scientifici pubblicati ai termine dei propri incontri di cooperazione scientifica.
Le Parti Contraenti favoriranno altresi' le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tal fine esse incrementeranno lo studio della lingua e della letteratura negli Stati delle Parti Contraenti attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati.
Le Parti Contraenti incentiveranno, in particolare, l'elaborazione e la pubblicazione dei dizionari italo-kirghisi e kirghiso-italiani.
Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni superiori nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, attraverso la stipula di accordi di mobilita' di studenti e docenti, la realizzazione di attivita' congiunte, comprese quelle inerenti alla produzione artistica.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Articolo 4
Istruzione

Nel settore dell'educazione e dell'istruzione scolastica le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione al fine di incrementare:
a) scambi di esperienze sui metodi di insegnamento, di materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
b) scambi di docenti, di esperti, di allievi, nonche' scambi tra istituti, organizzazioni ed enti collegati al l ' istruzione e all'aggiornamento professionale al fine di migliorare la metodologia ed i materiali didattici.
Le Parti Contraenti favoriranno l'eventuale cooperazione tra le proprie universita' e la cooperazione tra le rispettive istituzioni pubbliche che si occupano di problematiche giovanili, nonche' le iniziative di associazioni, enti, organizzazioni locali mirate allo scambio di esperienze su tematiche rilevanti per lo sviluppo della cooperazione internazionale.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° giugno 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
 
Articolo 5
Borse di studio

Nell'ambito del presente Accordo, nei limiti delle proprie disponibilita' e nel rispetto del principio della reciprocita', le Parti Contraenti concederanno ai cittadini dell'altra Parte assegni di studio per la frequenza di corsi universitari (compresi i Master di I e II livello), di dottorato di ricerca, di lingua e cultura italiana, di insegnamento della lingua italiana, nonche' di corsi presso le istituzioni superiori di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
 
Articolo 6
Cooperazione culturale e artistica

Le Parti Contraenti favoriranno contatti diretti e cooperazione tra organizzazioni ed istituzioni collegate ai settori delle arti figurative, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri, organizzati nei rispettivi Paesi. Esse incoraggeranno anche gli scambi di rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse le arti figurative e il teatro, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze e di realizzare manifestazioni artistiche e di design.
Le Parti Contraenti incoraggeranno la traduzione e pubblicazione di saggi e testi letterari dell'altra Parte anche mediante premi e incentivi.
Esse incoraggeranno altresi' una cooperazione diretta tra musei, archivi e biblioteche in vista della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, della tutela e gestione del paesaggio culturale; favoriranno la piu' ampia cooperazione nel campo archeologico attraverso scambi di informazioni, di pubblicazioni e di esperienze attraverso l'organizzazione di simposi e seminari, di ricerche in comune, scavi, restauri ed iniziative volte alla valorizzazione e conservazione dei rispettivi beni archeologici e culturali.
 
Articolo 7
Cooperazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte

Le Parti Contraenti favoriranno una stretta cooperazione sulle iniziative mirate alla prevenzione e al contrasto al traffico illecito di opere d'arte, di beni culturali, di reperti archeologici, di documenti ed altri oggetti di interesse storico e artistico, nonche' lo scambio di informazioni finalizzato al contrasto alle attivita' criminali nel commercio illecito di opere d'arte.
Le Parti Contraenti agiranno in conformita' alla normativa nazionale concernente il divieto e la prevenzione di importazione, esportazione e di trasferimento illeciti di proprieta' di beni culturali.
 
Articolo 8 Cooperazione nel campo dei media, dello sport e della politica
giovanile

Le Parti Contraenti favoriranno gli investimenti nei progetti di maggiore interesse per entrambe le Parti nel campo dell'educazione fisica e dello sport. Le Parti promuoveranno la partecipazione di esperti ai seminari, corsi, conferenze scientifiche relativi allo sviluppo dell'educazione fisica, dello sport e della politica giovanile tramite l'organizzazione di viaggi didattici, concorsi ed altre iniziative opportune. Esse promuoveranno la cooperazione tra organizzazioni ed istituzioni che si occupano di problemi dei giovani al fine di promuovere gli scambi di esperienze e le iniziative sulle tematiche di rilievo internazionale.
Le Parti Contraenti promuoveranno contatti diretti tra emittenti radiotelevisive pubbliche.
 
Articolo 9
Cooperazione scientifica e tecnologica: attivita' e settori

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, pubblici e privati, nei limiti delle risorse finanziarie previste da ciascuna Parte, attraverso:
a. scambi di visite di delegazioni scientifiche e di ricercatori;
b. scambio di informazioni scientifiche e tecniche;
c. ricerche congiunte scientifiche e tecniche su temi di comune interesse;
d. istituzione di laboratori congiunti;
e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre nei settori di comune interesse,
f. ogni altra forma di cooperazione che le Parti potranno concordare;
g. stipula di convenzioni e accordi interistituzionali.
Ai fini dell'attuazione concreta del presente Accordo le Parti Contraenti provvederanno a sottoscrivere i rispettivi piani di cooperazione che riassumeranno le iniziative concrete nell'ambito del presente Accordo e le questioni finanziarie concordate per !a loro realizzazione.
Le iniziative saranno finanziate dalle rispettive autorita' statali secondo il settore delle loro attivita' nei limiti di budget dei ministeri e dei dicasteri approvati per il rispettivo anno, nonche' con l'attrazione di sponsorizzazioni e l'assegnazione di fondi.
 
Articolo 10
Autorita' coordinatrici

Le autorita' competenti per l'adempimento del presente Accordo sono il Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca della Repubblica Italiana e le autorita' statali competenti nel settore della cultura, dell'istruzione e della scienza della Repubblica Kirghisa.
 
Articolo 11 Informazione, trasferimento di tecnologie e proprieta' intellettuale

Le Parti Contraenti favoriranno gli scambi di informazione tecnologica, nonche' attivita' congiunte di cooperazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.
Le Parti Contraenti realizzano e sviluppano la cooperazione nel campo della tutela e dell'uso di proprieta' intellettuale in conformita' alle legislazioni nazionali delle Parti e ai trattati internazionali di cui i due Stati sono parti, nonche', per quanto riguarda la parte italiana, nel pieno rispetto dei limiti posti dalla normativa dell'Unione Europea sulla materia.
 
Articolo 12
Commissione mista

Al fine di dare applicazione al presente Accordo le Parti Contraenti istituiranno una commissione mista che avra' il compito di redigere programmi esecutivi pluriennali e di stabilire i settori prioritari e pratici della cooperazione educativa, scientifica e tecnologica tra le Parti Contraenti.
Tale commissione verifichera' affinche' la cooperazione avvenga nelle condizioni piu' favorevoli valutandone periodicamente lo stato dei programmi, delle iniziative e delle prospettive.
La commissione si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date concordate attraverso i canali diplomatici.
 
Articolo 13
Divergenze

Possibili divergenze derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti Contraenti per via negoziale. Il presente Accordo potra' essere modificato con l'assenso delle Parti Contraenti e le eventuali modifiche saranno formalizzate sotto forma di singoli verbali che costituiranno la sua parte integrante.
 
Articolo 14
Entrata in vigore e denuncia

Il presente Accordo ha durata illimitata ed entrera' in vigore alla data della ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica in forma scritta con cui le Parti Contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
Ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciare il presente Accordo dandone comunicazione scritta attraverso i canali diplomatici. In tale caso la cessazione avra' effetto dopo sei mesi dalla data della comunicazione dell'altra Parte Contraente. La cessazione di validita' del presente Accordo non pregiudichera' la validita' dei trattati e degli accordi stipulati prima della cessazione medesima, che non siano stati adempiuti completamente o parzialmente al momento della cessazione della sua validita', salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.
Il presente Accordo non incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da altri trattati internazionali di cui Esse sono parti.
Fatto a Bishkek, il giorno 14 del mese di Febbraio dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kirghisa, russa e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico