Gazzetta n. 146 del 21 giugno 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52
Testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 96 del 22 aprile 2021), coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.».

Avvertenza
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per
contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.
3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonche' ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 2021, n. 52, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35:
«Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). - 1.
Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici.), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76.
«Art. 1 (Ulteriori misure per contenere e contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19). - (Omissis).
2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si
collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma
16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona
arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera
b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione
dell'andamento dell'epidemia, nonche' dello stato di
attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di
cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone
anziane e alle persone fragili, con deliberazione del
Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in
deroga al primo periodo e possono essere modificate le
misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge n. 19 del 2020.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 16-bis,
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74:
«Art. 1. (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - (Omissis).
16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza
settimanale, pubblica nel proprio sito internet
istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del
monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro
della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti
delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
sentito altresi' sui dati monitorati il Comitato tecnico
scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o
piu' regioni nel cui territorio si manifesta un piu'
elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente,
si applicano le specifiche misure individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili
sull'intero territorio nazionale. Lo scenario e'
parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei
posti letto in area medica e in terapia intensiva per
pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni
in una delle zone individuate dal comma 16-septies del
presente articolo. Le ordinanze di cui al secondo periodo
sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni,
salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
allo scadere del termine di efficacia dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali
sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione.
L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in
uno scenario inferiore a quello che ha determinato le
misure restrittive comporta in ogni caso la nuova
classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute,
adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate, in ragione dell'andamento del rischio
epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puo'
essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche
parti del territorio regionale, l'esenzione
dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I
verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di
regia di cui al presente articolo sono pubblicati per
estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito
internet istituzionale del Ministero della salute. Ferma
restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276
del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa
e' stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35:
«Art. 1. (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - (Omissis).
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone,
anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,
aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
f);
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con
la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse
dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in
condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, ad eccezione di quelli
inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione
continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento sociale
e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale,
salva la possibilita' di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o
privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la
chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri
sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi,
anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di
svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in
luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di
formazione superiore, comprese le universita' e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche'
dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti
da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da
soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita'
formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro
svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura
al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia
delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di
prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si
svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica
necessita', laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate;
hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di
prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque
con salvezza dei protocolli e delle linee guida
anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita'
sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita'
incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilita' 2. Nelle more dell'adozione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di
estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal
Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
(Omissis).».
 
Allegato 1 Soppresso.
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Misure relative agli spostamenti

1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o per motivi di salute, nonche' per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, e' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone con disabilita' o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e' consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.
2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo.
2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.
2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.
2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.
3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35:
«Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). - 1.
Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con
efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema
necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure
di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro
della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto
i termini per il controllo preventivo della Corte dei
conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo
della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.».
 
Art. 2 bis
Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e
socio-sanitarie

1. E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonche' agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), pubblicata nella Gazz. Uff. 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - (Omissis).
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
(Omissis).».
 
Art. 2 ter
Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da
COVID-19 presso le strutture sanitarie.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:
a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilita' di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unita' operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;
b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilita' oggettiva di effettuare la visita o come opportunita' aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;
c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 2 quater

Misure concernenti le uscite temporanee
degli ospiti dalle strutture residenziali

1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purche' tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

Riferimenti normativi

- Il capo IV e l'articolo 44 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502), sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, S.O.
 
Art. 3
Disposizioni urgenti per i servizi educativi per l'infanzia, per le
attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado e per l'istruzione superiore.

1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonche', almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attivita' scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', anche con riferimento alla possibilita' di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.
2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche', nella zona rossa, sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino al 75 per cento della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
3. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.
4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attivita' didattiche e curriculari delle universita' sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'universita' e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attivita' formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attivita' formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle universita', lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attivita' di orientamento e di tutorato, delle attivita' dei laboratori, nonche' l'apertura delle biblioteche, delle sale di lettura e delle sale di studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilita' e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attivita' che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento che puo' acquisire il parere, per i Conservatori di musica, del Comitato territoriale di coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche, della competente Conferenza dei direttori, nonche' alle attivita' delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita'.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.:
«Art. 2 (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni
di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione
e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i
bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato
sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si
distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da
dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti
dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri
enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera
possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.».
- Si riportano gli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della L.
15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 agosto 1999, n. 186, S.O.:
«Art. 4 (Autonomia didattica). - 1. Le istituzioni
scolastiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento,
della liberta' di scelta educativa delle famiglie e delle
finalita' generali del sistema, a norma dell'articolo 8
concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e
alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e
valorizzano le diversita', promuovono le potenzialita' di
ciascuno adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le
istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento
e dello svolgimento delle singole discipline e attivita'
nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni
scolastiche possono adottare tutte le forme di
flessibilita' che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di
ciascuna disciplina e attivita';
b) la definizione di unita' di insegnamento non
coincidenti con l'unita' oraria della lezione e
l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di
cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici
individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo,
anche in relazione agli alunni in situazione di handicap
secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni
provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi
anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti
disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere
programmati, anche sulla base degli interessi manifestati
dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono piu'
discipline e attivita', nonche' insegnamenti in lingua
straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le
istituzioni scolastiche assicurano comunque la
realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di
continuita' e di orientamento scolastico e professionale,
coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli
enti locali in materia di interventi integrati a norma
dell'articolo 139, comma 2, lett. b), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le
modalita' e i criteri di valutazione degli alunni nel
rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle
istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle
metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i
libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta
formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri
di trasparenza e tempestivita'. Esse favoriscono
l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il
recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei
singoli alunni sono individuati dalle istituzioni
scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di
apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della
necessita' di facilitare i passaggi tra diversi tipi e
indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi
formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola,
formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresi'
individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti
formativi relativi alle attivita' realizzate nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente
effettuate dagli alunni e debitamente accertate o
certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi
sistemi formativi e la relativa certificazione sono
effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17
della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il
valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale
ordinamento.»
«Art. 5 (Autonomia organizzativa). - 1. Le istituzioni
scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego
dei docenti, ogni modalita' organizzativa che sia
espressione di liberta' progettuale e sia coerente con gli
obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo
di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono
stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle
esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel
rispetto delle funzioni in materia di determinazione del
calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma
dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello
destinato alle singole discipline e attivita' sono
organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una
programmazione plurisettimanale, fermi restando
l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni
settimanali e il rispetto del monte ore annuale,
pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e
attivita' obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalita' di
impiego dei docenti possono essere diversificate nelle
varie classi e sezioni in funzione delle eventuali
differenziazioni nelle scelte metodologiche ed
organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.».
 
Art. 3 bis

Corsi di formazione

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 14, del decreto legge
16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020,
n. 125:
«Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - (Omissis).
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali
devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di
quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le
linee guida adottati a livello nazionale. Le misure
limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali
possono essere adottate, nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o
del comma 16.
(Omissis).».
 
Art. 4

Attivita' dei servizi di ristorazione

1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonche' di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonche' di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79:
«Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). - 1.
Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con
efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema
necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure
di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro
della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020 , pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto
i termini per il controllo preventivo della Corte dei
conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo
della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.
 
Art. 4 bis

Attivita' commerciali all'interno di mercati e centri commerciali

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.
 
Art. 5

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo' comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020. Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.
2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, e' consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, puo' essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico- scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario di Stato puo' anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.
4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.
- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.
 
Art. 5 bis

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonche' dei flussi di visitatori, garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresi' aperte al pubblico le mostre.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, decreto
del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre
1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione
del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie,
scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello
Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio
1998, n. 35:
«Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). -
(Omissis).
2. Il competente direttore della Direzione regionale
Musei, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia
speciale, il direttore del museo possono stabilire,
d'intesa con il Direttore generale musei, che agli istituti
e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si
acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti
o in attuazione di specifiche direttive del Ministro. La
prima domenica di ogni mese e' in ogni caso libero
l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura
di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di
un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto,
gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni
temporanee.
(Omissis).».
 
Art. 6
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri
benessere

1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attivita' delle piscine all'aperto in conformita' a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' delle palestre sono consentite in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva ita-liana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, e' consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attivita' sportiva anche di squadra e di contatto. E' comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.
3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri benessere in conformita' alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.
 
Art. 6 bis

Impianti nei comprensori sciistici

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, e' consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.
 
Art. 7

Fiere, convegni e congressi

1. E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ferma restando la possibilita' di svolgere, anche in data anteriore, attivita' preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma e' comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi' consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
 
Art. 8

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita' dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Rimane consentita in ogni caso l'attivita' dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'eroga-zione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative e terapeutiche.
2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonche' degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.
 
Art. 8 bis

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
 
Art. 8 ter

Attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attivita' differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.
 
Art. 9

Certificazioni verdi COVID-19

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti- SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa societa' per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validita' di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed e' rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonche' dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.
6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono piu', esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non e' piu' a sua disposizione.
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilita' e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.
7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformita' al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalita' d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-bis, comma 2.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
S.O.:
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
- (Omissis).
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
(Omissis).».
 
Art. 10

Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19
e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31luglio 2021»;
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «incoerenza con il documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Lo scenario e' parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determinala collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies»;
3) al quarto periodo, le parole: «in un livello di rischio o» sono soppresse;
b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: «in un livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno scenario»;
c) al comma 16-quater, le parole: «in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies»;
d) il comma 16-quinquies e' sostituito dal seguente:
«16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies,sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto»;
e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: «in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies»;
f) il comma 16-septiese' sostituito dal seguente: «16-septies. Sono denominate:
a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento;
c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);
d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 250 casi ogni100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 percento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 30 percento».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020.
3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici e' effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonche' delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.
3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, e' aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Commercio al dettaglio di mobili per la casa».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79:
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu'
volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di
emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento
epidemiologico del predetto virus.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 16-bis, 16-quater,
16-quinquies, 16-septies dell'articolo 1 del decreto-legge
16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, pubblicato nella Gazzetta.
Uff. 16 maggio 2020, n. 125:
«Art. 1. (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - (Omissis).
16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza
settimanale, pubblica nel proprio sito internet
istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del
monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro
della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti
delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
sentito altresi' sui dati monitorati il Comitato tecnico
scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o
piu' regioni nel cui territorio si manifesta un piu'
elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente,
si applicano le specifiche misure individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili
sull'intero territorio nazionale. Lo scenario e'
parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei
posti letto in area medica e in terapia intensiva per
pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni
in una delle zone individuate dal comma 16-septies del
presente articolo. Le ordinanze di cui al secondo periodo
sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni,
salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
allo scadere del termine di efficacia dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali
sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione.
L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in
uno scenario inferiore a quello che ha determinato le
misure restrittive comporta in ogni caso la nuova
classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute,
adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate, in ragione dell'andamento del rischio
epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puo'
essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche
parti del territorio regionale, l'esenzione
dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I
verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di
regia di cui al presente articolo sono pubblicati per
estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito
internet istituzionale del Ministero della salute. Ferma
restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276
del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa
e' stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
(Omissis).
16-quater. Il Ministro della salute, con propria
ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e
16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma
16-bis, si collocano in una delle zone di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 16-septies, le misure individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive
rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio
nazionale.
16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute,
le misure di cui al comma 16-quater, previste per le
regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla
lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle
regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla
lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di
cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30
aprile 2020 specificamente individuati con decreto del
Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, attestino per tali regioni un livello di
rischio alto.
(Omissis).
16-septies. Sono denominate:
a) «Zona bianca»: le regioni nei cui territori
l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi
ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b) «Zona gialla»: le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o
superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o
superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000
abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in
area medica per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al
30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in
terapia intensiva per pazienti COVID-19 e' uguale o
inferiore al 20 per cento;
c) «Zona arancione»: le regioni nei cui territori
l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a
150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che
ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del
presente comma;
d) «Zona rossa»: le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o
superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o
superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000
abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in
area medica per pazienti COVID-19 e' superiore al 40 per
cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in
terapia intensiva per pazienti COVID-19 e' superiore al 30
per cento.».
- L'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 novembre 2020 «Allegato 25 - Prevenzione e
risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo
autunno-invernale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 4 novembre 2020, S.O.
- Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio, n. 117.
- L'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2
marzo 2021.
 
Art. 10 bis

Linee guida e protocolli

1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.
 
Art. 11
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessita' di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione e' effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970.

Riferimenti normativi

- L'articolo 75 della Costituzione stabilisce che
500.000 cittadini o 5 Consigli regionali, possono proporre
all'intero corpo elettorale l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge.
- Si riporta il testo degli articoli 27, 28 e 7, ultimo
comma della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 1970, n. 147:
«Art. 27 (Referendum previsto dall'articolo 75 della
Costituzione). - Al fine di raccogliere le firme dei
500.000 elettori necessari per il referendum previsto
dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal
funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i
termini del quesito che si intende sottoporre alla
votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di
legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la
formula volete che sia abrogata. . .» con la data, il
numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di
legge sul quale il referendum sia richiesto.
Qualora si richieda referendum per abrogazione
parziale, nella formula indicata al precedente comma deve
essere inserita anche l'indicazione del numero
dell'articolo o degli articoli sui quali referendum sia
richiesto.
Qualora si richieda referendum per la abrogazione di
parte di uno o piu' articoli di legge, oltre
all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai
precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita
l'indicazione del comma, e dovra' essere altresi'
integralmente trascritto il testo letterale delle
disposizioni di legge delle quali sia proposta
l'abrogazione.»
«Art. 28 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo). -
Salvo il disposto dell'articolo 31, il deposito presso la
cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli
contenenti le firme e dei certificati elettorali dei
sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla
data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma
dell'articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve essere
effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano
al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la
richiesta.»
«Art. 7. (Omissis).
Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli
previsti dal comma precedente devono essere presentati a
cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle
segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici
giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti
appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria
firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni
dalla presentazione.».
 
Art. 11 bis

Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile

1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza nonche' nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente »;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19 »;
b) al comma 2, dopo le parole: « tutela della salute » sono inserite le seguenti: « e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19 ».
2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: « telelavoro » sono aggiunte le seguenti: « e del lavoro agile »;
b) al terzo periodo, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento »;
c) al quarto periodo, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 263 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilita' del
lavoro pubblico e di lavoro agile). - 1. Al fine di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la
celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti gli
uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese
connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e
commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo
periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro
agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle
misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei
propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la
flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone
l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo
modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso
soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza,
applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di
cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e
comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti
a cittadini ed imprese avvenga con regolarita', continuita'
ed efficienza, nonche' nel rigoroso rispetto dei tempi
previsti dalla normativa vigente. In considerazione
dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o
piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione
possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati
criteri e principi in materia di flessibilita' del lavoro
pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il
conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e
qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo
87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del
2020 cessa di avere effetto. Le disposizioni del presente
comma si applicano al personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di
emergenza connessa al COVID-19.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano
alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute
e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19
adottate dalle competenti autorita'. (699)
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni
assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale
alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al
presente articolo e' valutata ai fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero
di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, e'
consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate
dalle autorita' sanitarie locali per il contenimento della
diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di
mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali.
4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.
124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «e, anche al fine» fino
a: «forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni
pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il
Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione
del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in
modalita' agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti
possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera, e
definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione
amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle
loro forme associative. In caso di mancata adozione del
POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle
predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al
bilancio di ciascuna amministrazione pubblica»;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli
esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e
specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per
quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche'
regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione, le competenze
e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non
comporta la corresponsione di emolumenti, compensi,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati». (697)
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica
e' socio fondatore dell'associazione, con una quota
associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di
voto di ciascun associato e' commisurato all'entita' della
quota versata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 87, comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure straordinarie in
materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di
procedure concorsuali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
(Omissis).
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile,
anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera
b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai
provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico
da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle
ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della
contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le
amministrazioni possono motivatamente esentare il personale
dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal
servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti
di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita'
sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e'
computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
(Omissis).».
 
Art. 11 ter
Proroga dei termini di validita' di documenti di riconoscimento e di
identita' nonche' di permessi e titoli di soggiorno e di documenti
di viaggio.

1. All'articolo 104, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validita' dei documenti di riconoscimento e di identita', le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».
2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto- legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione e' effettuata progressivamente dagli uffici competenti ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 104 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 104 (Proroga della validita' dei documenti di
riconoscimento). - 1. La validita' ad ogni effetto dei
documenti di riconoscimento e di identita' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal
31 gennaio 2020 e' prorogata al 30 settembre 2021. La
validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di
scadenza indicata nel documento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 (Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il
differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e
per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID,
nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del
3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di
riscossione esattoriale), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti
amministrativi in scadenza). - 1. All'articolo 103 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
b) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente:
«2-sexies. Tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1°
agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che
non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono
soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,
comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarita'
contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che
continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria
di cui al medesimo decreto ministeriale.
3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui
all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi
quelli aventi scadenza sino al 31 luglio 2021, conservano
la loro validita' fino alla medesima data. Nelle more della
suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente
presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di
cui al primo periodo la cui trattazione e' effettuata
progressivamente dagli uffici competenti. Prima della
suddetta scadenza, gli interessati possono comunque
presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di
cui al primo periodo, la cui trattazione e' effettuata
progressivamente dagli uffici competenti.».
 
Art. 11 quater
Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti
locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti
locali.

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' prorogato al 31 maggio 2021.
2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' prorogati per l'anno 2021:
a) il rendiconto relativo all'anno 2020 e' approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 e' approvato entro il 30 novembre 2021.
4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».
5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, e' prorogato al 30 giugno 2021.
6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' modificati per l'anno 2021:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.
7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.
8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, e' prorogato alla data del 30 giugno 2021.
9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonche' di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 227, comma 2, 151,
comma 1, e 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, S.O.:
«Art. 227 (Rendiconto della gestione). - (Omissis).
2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro il
30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare,
tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento di contabilita'.
(Omissis).»
«Art. 151 (Principi generali). - 1. Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio (537) di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il
31 dicembre (536), riferiti ad un orizzonte temporale
almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini
possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
(Omissis).»
«Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non e'
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
rispetto dei principi applicati della contabilita'
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio
o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i
limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce
il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.
4.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire
il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
6.
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.».
- Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1, 31,
19, comma 2, 32, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172:
«Art. 18 (Termini di approvazione dei bilanci). - 1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1,
approvano:
a) il bilancio di previsione o il budget economico
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il
30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il
rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con
preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30
aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti;
c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre
dell'anno successivo.
(Omissis).»
«Art. 31 (Adozione del bilancio d'esercizio). - 1. Il
bilancio di esercizio e' adottato entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore
generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui
alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'articolo 19, ed
e' corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli
enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19
provvedono, altresi', a trasmettere al responsabile della
gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio
di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini
della predisposizione delle necessarie operazioni di
consolidamento, di cui all'articolo 32.
2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla
lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono trasmettere
al Ministero della Salute il bilancio di esercizio
corredato dalla relazione del collegio dei revisori.»
«Art. 19 (Oggetto e ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale
che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo
servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di
contabilita' finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio
sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata
attraverso scritture di contabilita'
economico-patrimoniale, qualora le singole regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la
regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria
accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti
sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi
del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la
regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270.»
«Art. 32 (Bilancio consolidato del Servizio Sanitario
Regionale). - (Omissis).
7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio
degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma
2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno
successivo a quello di riferimento e il bilancio
consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo
a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data
di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati
integralmente sul sito internet della regione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 111, comma
2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle
Regioni e delle Province autonome). - (Omissis).
2-septies. Entro il 30 settembre 2021 e' determinato
l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a
statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori
spese e dei ristori.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 470, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:
«(Omissis).
470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo
di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il
sistema web, appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine
perentorio del 31 marzo (229) dell'anno successivo a quello
di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione dei risultati conseguiti, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un
prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via
telematica della certificazione ha valore giuridico ai
sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo (229) costituisce inadempimento
all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il
successivo 30 maggio (229) e attesti il conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano,
nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole
disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.
(Omissis).».
 
Art. 11 quinquies
Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di
rilevanza strategica

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: « fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;
b) al comma 3-quater, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, commi 3-bis
e 3-quater, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133:
«Art. 4-bis (Modifiche alla disciplina dei poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica). - (Omissis).
3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti
negativi, fino al 31 dicembre 2021:
a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012,
anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da
un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e)
del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel
settore finanziario i settori creditizio e assicurativo,
nonche' le delibere, gli atti o le operazioni individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n.
21 del 2012, che abbiano per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' di detti
attivi o il cambiamento della loro destinazione;
b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al
comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21
del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al
comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21
del 2012, nonche' ai beni e rapporti nei settori indicati
alla lettera a), ovvero individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato
articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012,
anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da
parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione
europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento
stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonche' gli acquisti di
partecipazioni, da parte di soggetti esteri non
appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una
quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10
per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia'
direttamente o indirettamente possedute, quando il valore
complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un
milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni
che determinano il superamento delle soglie del 15 per
cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del
capitale;
c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6,
lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica
anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da
un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione
europea.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis
aventi vigenza fino al 31 dicembre 2021 si applicano nei
confronti di delibere, atti o operazioni, nonche' di
acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli
obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2
del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo
sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la
notifica sia intervenuta successivamente o sia stata
omessa. Restano validi, anche successivamente al termine
del 31 dicembre 2021, gli atti e i provvedimenti adottati a
seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione
delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al
decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di
notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del
decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a societa' che
detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo
4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento
(UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore
finanziario i settori creditizio e assicurativo, si
applicano nella misura in cui la tutela degli interessi
essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e
dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non
sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una
specifica regolamentazione di settore.
(Omissis).».
 
Art. 11 sexies
Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da
parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione
periodica dei veicoli.
1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: « e' espletata » sono inserite le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova e' espletata ».
2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « entro il 15 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 maggio 2021 »;
b) al terzo periodo, le parole: « entro il 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 giugno 2021 ».
3. All'articolo 48, comma 6, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attivita' delle navi da crociera, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' differito al 31 dicembre 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6, del
decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito
dall'Unione europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2020, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - (Omissis).
6. In considerazione della situazione emergenziale
determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande
dirette al conseguimento della patente di guida presentate
nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle
cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' espletata entro il
31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal 1° gennaio
2021 e fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza tale prova e' espletata entro un anno dalla data
di presentazione della domanda.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 214, comma 5-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei
minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti
attivita' di trasporto ferroviario). - (Omissis).
5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3,
non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono
destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto
ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi
di servizio pubblico per gli effetti economici subiti
direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19
registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre
2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente
procedono a rendicontare entro il 15 maggio 2021 gli
effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre
2020 secondo le stesse modalita' definite con il decreto di
cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del
presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 15 giugno 2021.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 6, del
decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120:
«Art. 48 (Disposizioni urgenti in materia di
funzionalita' delle Autorita' di sistema portuale, di
digitalizzazione della logistica portuale, di cold ironing
nonche' di rilancio del settore della crocieristica, del
cabotaggio marittimo e della nautica). - (Omissis).
6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti
dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i
livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita'
crocieristica e di cabotaggio marittimo, le navi da
crociera iscritte nel Registro Internazionale possono
effettuare, fino al 31 dicembre 2021, previo accordo da
stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di
cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della
navigazione anche in deroga all'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per
svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 92, comma
4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto
marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
veicoli). - (Omissis).
4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti
dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' di ridurre i tempi di
espletamento delle attivita' di cui all'articolo 80 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31
marzo 2021 (420) gli accertamenti previsti dal medesimo
articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori
e' riconosciuto, per lo svolgimento dell'attivita', un
compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione,
determinato secondo le modalita' di cui all'articolo 19,
commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
(Omissis).».
 
Art. 11 septies
Proroga delle modalita' semplificate per lo svolgimento degli esami
di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici
autorizzati, nonche' dei consulenti del lavoro.
1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita' e
ricerca). - 1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "e
2020-2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020-2021 e
2021-2022.".
2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole "a decorrere dall'anno
accademico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno accademico 2022/2023" e le parole
"entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2021 ";
b) al comma 2, le parole "a decorrere dall'anno
accademico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno accademico 2022/2023".
3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "nel mese di luglio
2020" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di luglio
2020, gennaio 2021 e luglio 2021 ". Alla compensazione
degli effetti finanziari derivanti dal presente comma pari
a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, le parole "per l'anno
2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e
2021" e le parole ", fino alla data indicata dal decreto di
cui al comma 4. Fino alla medesima data" sono sostituite
dalle seguenti: ". Fino alla data di conferimento degli
incarichi dirigenziali non generali della Direzione
generale del personale, del bilancio e dei servizi
strumentali del Ministero dell'universita' e della ricerca
e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021 ";
b) all'articolo 3, comma 4, le parole "Con decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti" e
le parole "il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "la data di cui al comma 3";
c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fino alla data
indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cui
all'articolo 3, comma 3";
d) all'articolo 4, comma 6, le parole "fino alla data
indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono
sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cui
all'articolo 3, comma 3".
5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
prorogato all'anno 2021.
6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2021";
b) le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 15 settembre 2021".
6-bis. Per gli anni 2021-2023, ai fini dell'adozione
del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non si tiene conto del
termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo
periodo.
7. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021 ".
7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di
ateneo e delle altre istituzioni della formazione
superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il
conseguimento del titolo di studio relative all'anno
accademico 2019/2020 e' prorogata al 15 giugno 2021. E'
conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso
all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative
funzionali allo svolgimento delle predette prove.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e
2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime
disposizioni si applicano anche alle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra
laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito
industriale e perito industriale laureato, per le quali
l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami
sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto
articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.».
 
Art. 11 octies
Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi
per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali
dello Stato.
1. All'articolo 265, comma 15, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021».
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 265, comma 15, del
decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 265 (Disposizioni finanziarie finali). -
(Omissis).
15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non
si applicano per gli anni 2020 e 2021.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 24,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n.
304, S.O.:
«(Omissis).
24. Il fondo di cui al comma 14 e' ripartito con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, sulla base di
programmi settoriali presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato per le materie di competenza. I
decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri
e le modalita' per l'eventuale revoca degli stanziamenti,
anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi
dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione
nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 14 a 26.
In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di
bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano
individuati interventi rientranti nelle materie di
competenza regionale o delle province autonome, e
limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti
previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali
esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data
dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono
essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I
medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita' di
utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di
economicita' e di contenimento della spesa, anche
attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo
sono adottati entro il 15 febbraio 2020.
(Omissis).».
 
Art. 11 novies

Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Semplificazione ed efficientamento dei
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione). - (Omissis).
7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e
coesione di cui al comma 1 puo' contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o
con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31
dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella
casistica di cui alla lettera a), siano valutati
favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le
amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1,
in ragione della coerenza con le «missioni» della politica
di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici
del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo
restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro il 31 dicembre 2022.
(Omissis).».
 
Art. 11 decies

Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi

1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: « 2020 » e' sostituita dalla seguente: « 2021 ».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 379 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«(Omissis).
379. Nel rispetto delle disposizioni del testo unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e allo scopo di
garantire un servizio di trasmissione radiofonica
universitaria, anche attraverso lo strumento della
convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui
criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, e' iscritto nello stato di previsione
del medesimo Ministero un Fondo, denominato « Antonio
Megalizzi», con uno stanziamento pari a 1 milione di euro
per l'anno 2021.
(Omissis).».
 
Art. 11 undecies

Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: « entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica ».
2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 22, comma 1 e 72,
comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
(Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce
norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione
contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa
di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera
a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2020, n. 201, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Obblighi dell'esercente (direttiva
59/2013/EURATOM, articoli 31, 32, 34 e 35; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e
10-quinques)). - 1. Per le pratiche di cui all'articolo 20,
l'esercente, entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi
dall'inizio della pratica, provvede alla misurazione della
concentrazione di attivita' sui materiali presenti nel
ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attivita'
lavorativa stessa ai sensi del comma 6.
(Omissis).»
«Art. 72 (Sorveglianza radiometrica su materiali, o
prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo
(direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157). -
(Omissis).
4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al
comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua
ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7
dell'allegato XIX al presente decreto. Decorso tale termine
e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, si
applicano le disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX
stabilisce le modalita' di applicazione, nonche' i
contenuti delle attestazioni della sorveglianza
radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e
prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii
alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di
cui al primo periodo s'intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.
(Omissis).».
 
Art. 11 duodecies

Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi
nelle strutture turistico- ricettive in aria aperta

1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attivita' turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini gia' scaduti.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio
2014, «Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture
turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi
turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400
persone», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61, del
14 marzo 2014.
 
Art. 11 terdecies

Accelerazione di interventi per fare fronte
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 264, comma 1,
lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 264 (Liberalizzazione e semplificazione dei
procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza
COVID-19). - 1. Al fine di garantire la massima
semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti
amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico
nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione
all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che
hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici
comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali
e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da
parte di pubbliche amministrazioni, in relazione
all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo
di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi
ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento,
anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla
normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai
sensi dell'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n.
241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono
essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga
all'articolo 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento
espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso.
Resta salva l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il
termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi
siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni
dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione
e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di
condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata
in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
c) qualora l'attivita' in relazione all'emergenza
Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione
certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei
provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 19
e' di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo
articolo 19;
d) per i procedimenti di cui alla lettera a)
l'applicazione dell'articolo 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241 e' ammessa solo per eccezionali ragioni
di interesse pubblico sopravvenute;
e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2,
ovvero di cui all'articolo 14-bis, commi 4 e 5 e 14-ter,
comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento e' tenuto ad adottare il provvedimento
conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio
assenso;
f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad
assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza
prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da
COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal
presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela
dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e
del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere
contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la
fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi
da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa
comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei
lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da
una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta
di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di
sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza
sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono
richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di
assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad
eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque
salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio
dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso.
L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate,
se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il
31 dicembre 2020 ed e' assentito, previo accertamento di
tale conformita', con esonero dal contributo di costruzione
eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da
adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per
l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso
comunque denominati, ove prescritti, e' indetta una
conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'autorizzazione paesaggistica e' rilasciata, ove ne
sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(Omissis).».
 
Art. 11 quaterdecies
Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di
interventi urgenti per gli uffici giudiziari.
1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 2, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;
c) all'articolo 30, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ».
2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: « In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento e' revocato ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 28, comma 2, 29,
comma 1 e 30, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre
2020, n. 269, Edizione straordinaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 28 (Licenze premio straordinarie per i detenuti
in regime di semiliberta'). - (Omissis).
2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo'
estendersi oltre il 31 luglio 2021.»
«Art. 29 (Durata straordinaria dei permessi premio). -
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino alla data del 31 luglio 2021 ai condannati cui siano
stati gia' concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati
assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione
o alla formazione professionale all'esterno ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.
121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata
legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti,
possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali
indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.»
«Art. 30 (Disposizioni in materia di detenzione
domiciliare). - 1. In deroga a quanto disposto ai commi 1,
2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla data del 31 luglio 2021, la pena detentiva e'
eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o
in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e
accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche
se costituente parte residua di maggior pena, salvo che
riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti
indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e
612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati
per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico
mediante il compimento di atti di violenza, nonche' ai
delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i
condannati abbiano gia' espiato la parte di pena relativa
ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata
accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la
connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e
c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena
e' in esecuzione;
b) delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice
penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di
sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato
accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della
medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati
sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui
all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230;
e) detenuti nei cui confronti, in data successiva
all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto
rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77,
comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo
anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone
offese dal reato.».
- Si riporta il testo del comma 181 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«(Omissis).
181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE
assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di
euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente
attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con
elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo
sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema
giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici
progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In
caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento
dei lavori entro trentasei mesi dalla pubblicazione della
delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato. In
caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi
dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero
in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31
dicembre 2021, il finanziamento e' revocato.
(Omissis).».
 
Art. 11 quinquiesdecies

Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture

1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3-bis del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n.
212, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco
di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il
rilancio dell'economia). - (Omissis).
3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai
commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilita' e di
cantierabilita' si realizzano quando i relativi
adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono
compiuti entro il 31 dicembre 2021. Per gli interventi
relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada
per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e
Salerno, di cui al comma 2, lettera c), del presente
articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di
finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre
2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici
di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema
di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica
dell'avanzamento dei progetti.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
 
Art. 11 sexiesdecies

Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124

1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al 1° gennaio 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 125-ter
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189:
«(Omissis).
125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza
degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una
sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un
importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione
accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il
trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di
pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione
integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni
di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il
beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione
vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.
(Omissis).».
 
Art. 11 septiesdecies

Proroga in materia di esercizio delle competenze
dei giudici di pace in materia tavolare

1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 4, del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2017, n. 177, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni). -
(Omissis).
4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore
il 31 ottobre 2025.
(Omissis).».
 
Art. 11 duodevicies

Disposizioni in materia di Commissari straordinari
degli enti del servizio sanitario regionale

1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato al 31 ottobre 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per
il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e
per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a
statuto ordinario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
novembre 2020, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2020, n. 181:
«Art. 2 (Commissari straordinari degli enti del
Servizio sanitario regionale). - (Omissis).
5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali o
di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi
gia' conclusi da parte dei Commissari straordinari nel
termine previsto dal comma 4, gli stessi sono adottati dal
Commissario ad acta nei successivi trenta giorni. In caso
di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata
approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia'
conclusi da parte del Commissario ad acta nel termine
previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della
salute nel successivo termine di trenta giorni.
(Omissis).».
 
Art. 12

Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri

1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta.», e' inserito il seguente periodo: «L'importo di ciascuna anticipazione non puo' essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nel medesimo anno.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 85, comma 5, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 «Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126:
«Art. 85 (Misure compensative per il trasporto di
passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio
pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di
passeggeri). - (Omissis).
5. In considerazione del protrarsi dello stato di
emergenza connesso alla pandemia COVID-19, al fine di
assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuita' del
trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un
pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, nelle more
del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto
dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dello
sviluppo economico, a valere sul fondo di cui al comma 7
del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare, a titolo
di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250
milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al
comma 2 del medesimo articolo 79 e che ne abbiano fatto
ovvero ne facciano richiesta. L'importo di ciascuna
anticipazione non puo' essere superiore all'indennizzo
richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al
citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi
interpretativi adottati dalla Commissione europea in
riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'emergenza da COVID-19. Tale
anticipazione comprensiva di interessi al tasso Euribor a
sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e'
restituita, entro sei mesi dalla data di effettiva
erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di
perfezionamento della procedura con esito positivo, non si
da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al
pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito
definitivamente dai beneficiari.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 79, commi 2 e 7,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27:
«Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo). -
(Omissis).
2. In considerazione dei danni subiti dall'intero
settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza
dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute
misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza
diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la
prosecuzione dell'attivita'. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le modalita' di applicazione della presente
disposizione. L'efficacia della presente disposizione e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
(Omissis).
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
2 e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350
milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si
avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e
legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal
fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno
2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, puo'
essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da
operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e
immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve
patrimoniali.
(Omissis).».
 
Art. 12 bis
Procedure selettive per l'accesso alla professione di
autotrasportatore

1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e' sempre consentito.
 
Art. 12 ter

Voucher taxi

1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-quinquies, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilita' finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 puo' essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalita' pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio e' attribuita alla giunta comunale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 200-bis, comma 4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 200-bis (Buono viaggio). - (Omissis).
4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse
assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e
il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed
i soggetti non gia' assegnatari di altre misure di sostegno
pubblico.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 187, comma
3-quinquies, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, S.O.:
«Art. 187 (Composizione del risultato di
amministrazione). - (Omissis).
3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio
quote vincolate o accantonate del risultato di
amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione
del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione
presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le
variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dal regolamento di contabilita' o, in assenza di
norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio
provvisorio tali variazioni sono di competenza della
Giunta.
(Omissis).».
- L'allegato 4/2, paragrafi 9.2.5 e 9.2.14, annesso al
decreto legislativo23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 luglio 2011, n. 172.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 897 e 898
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«(Omissis).
897. Ferma restando la necessita' di reperire le
risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano
originariamente finalizzate le entrate vincolate e
accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di
amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato
dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il
risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio
di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa
riferimento al prospetto di verifica del risultato di
amministrazione effettuata sulla base dei dati di
preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
non possono applicare al bilancio di previsione le quote
vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione fino all'avvenuta approvazione.
898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del
prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore
alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e al fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono
applicare al bilancio di previsione la quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione
per un importo non superiore a quello del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di
previsione.
(Omissis).».
 
Art. 13

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:
«Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e
applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i),
m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o
la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o
dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave
reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico
delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie,
le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti:
«con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro
500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in
tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella
misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74:
«Art. 2 (Sanzioni e controlli). - (Omissis).
2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal presente decreto accertate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle
regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 476, 477, 479,
480, 481, 482, 489 e 491-bis del codice penale.
«Art. 476 (Falsita' materiale commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici). - Il pubblico ufficiale, che,
nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in
parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con
la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che
faccia fede fino a querela di, la reclusione e' da tre a
dieci anni.»
«Art. 477 (Falsita' materiale commessa dal pubblico
ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative).
- Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue
funzioni, contraffa' o altera certificati o autorizzazioni
amministrative, ovvero, mediante contraffazione o
alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste
per la loro validita', e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.»
«Art. 479 (Falsita' ideologica commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici). - Il pubblico ufficiale, che,
ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue
funzioni , attesta falsamente che un fatto e' stato da lui
compiuto o e' avvenuto alla sua presenza, o attesta come da
lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o
altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta
falsamente fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la
verita', soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.»
«Art. 480 (Falsita' ideologica commessa dal pubblico
ufficiale in certificati o in autorizzazioni
amministrative). - Il pubblico ufficiale, che,
nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in
certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei
quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.»
«Art. 481 (Falsita' ideologica in certificati commessa
da persone esercenti un servizio di pubblica necessita'). -
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o
forense, o di un altro servizio di pubblica necessita',
attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali
l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro
516.»
«Art. 482 (Falsita' materiale commessa dal privato). -
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478
e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale
fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano
rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli,
ridotte di un terzo.»
«Art. 489 (Uso di atto falso). - Chiunque senza essere
concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace
alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di
un terzo.»
«Art. 491-bis (Documenti informatici). - Se alcuna
delle falsita' previste dal presente capo riguarda un
documento informatico pubblico avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti
gli atti pubblici.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e'
commesso a scopo di lucro.».
 
Art. 13 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.