Gazzetta n. 145 del 19 giugno 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'». |
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Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 23 agosto 1973 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra'» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra'»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra'»; Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Liguria, su istanza del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOP e IGP Colli di Luni, Cinque terre, Colline di Levanto e Liguria di levante con sede in Sarzana (SP), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra'» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Liguria; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra'»; Considerato, altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni; Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra'»; Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Allegato Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra'»
Art. 1. Denominazioni e vini
Le denominazioni di origine controllata «Cinque Terre» anche con l'eventuale specificazione delle seguenti sottozone: «Costa de Sera», «Costa de Campu», «Costa da Posa» e «Cinque Terre Sciacchetra'» anche nelle tipologie «Passito» e «Riserva» e' riservata ai vini bianchi ed ai vini bianchi passiti, che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2. Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vitigni principali: da soli o congiuntamente Bosco e/o Albarola e/o Vermentino bianco non meno dell'80%; Vitigni complementari: quelli a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 20%. Il vino a denominazione di origine controllata «CinqueTerre» puo' essere designato con una delle seguenti sottozone: «Costa de Campu», «Costa da Posa», «Costa e Sera», se esclusivamente ottenuti da uve prodotte da vigneti situati nelle rispettive zone delimitate nel successivo art. 3.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Cinque Terre», «Cinque Terre Sciacchetra'» e «Cinque Terre Sciacchetra' Riserva» ricade nella Provincia della Spezia e comprende i terreni vocati alla qualita' degli interi Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso nonche' parte del territorio del Comune di La Spezia, denominato «Tramonti di Biassa» e «Tramonti di Campiglia», confinante a nord-ovest col territorio del Comune di Riomaggiore, a nord-est con la mulattiera che dal Monte della Madonna (quota 527) va verso sud-est, passa per la chiesa di S. Antonio (quota 510), tocca le quote 567, 588, 562, l'abitato di Campiglia e S. Caterina (quota 398) da dove segue la rotabile a fondo naturale fino alla quota 351. Da tale punto la linea di delimitazione di tale territorio, segue il sentiero che passa per la quota 368 fino ad incontrare la linea di confine del Comune di Portovenere, che segue fino al mare. La sottozona «Costa de Sera» e' cosi' delimitata: dalla strada litoranea La Spezia - Manarola in corrispondenza dell'ingresso della galleria di Lemmen si scende seguendo la linea di delimitazione del foglio di mappa n. 30 con i fogli n. 31 e 32 fino al mare, costeggiando il quale, in direzione ovest, si raggiunge la foce del Fosso di Val di Serra che si segue risalendo fino a ritornare alla quota della strada litoranea. Da qui in direzione est ci si ricongiunge con il punto di origine. La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa n. 30 del Comune di Riomaggiore. La sottozona «Costa de Campu» e' cosi' delimitata: scendendo lungo la strada provinciale La Spezia - Manarola nel punto in cui si supera il Canale del Groppo si sale lungo la linea di separazione del foglio di mappa n. 16 con il foglio n. 11 fino ad incontrare la strada comunale di Fiesse che si segue fino ad incontrare la strada comunale di Campo. Da qui si segue, in direzione ovest, la linea di separazione del foglio di mappa n. 15 con il foglio n. 8 fino ad incontrare la strada comunale della Collora - Donega che si segue, scendendo, fino ad incrociare la strada comunale del luogo seguendo la quale, in direzione est, si raggiunge, in prossimita' della chiesa, il Canale di Groppo e da qui, risalendo, fino al punto di origine. La predetta sottozona risulta compresa nei fogli di mappa n. 16 e 15 del Comune di Riomaggiore. La sottozona di produzione «Costa da Posa» e' cosi' delimitata: dalla strada provinciale Groppo - Volastra - Corniglia in corrispondenza del Rio della Valle Asciutta si scende, seguendo questo, fino al mare costeggiando il quale, in direzione ovest, si raggiunge la foce del Rio Molinello. Si risale il Rio fino ad incrociare la strada comunale Vecchia Corniglia - Volastra che si segue, salendo, fino all'intersezione della linea di separazione del foglio di mappa n. 4 con il foglio n. 1 del Comune di Riomaggiore. Da qui si segue la linea di delimitazione del foglio n. 4 con il foglio 1 fino a ritornare sulla strada provinciale Groppo - Volastra - Corniglia e da qui, verso est, si ritorna al punto di origine. La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa n. 4 del Comune di Riomaggiore.
Art. 4. Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'» e delle relative sottozone devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi unicamente su terreni collinari ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludersi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 4.000. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Nelle annate favorevole i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a DOC «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'» devono essere riportati nei limiti di cui sotto purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi. La produzione massima di uva a ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:
============================================================= | | |Titolo. alcol. | | | Prod. Uva |Vol. Nat. Min. | | Tipologia e sottozona | Tonn./ha | % Vol. | +=========================+=================+===============+ | |Non sup. a 9 | | |«Cinque Terre» |Tonn. /ha. | 10,5% | +-------------------------+-----------------+---------------+ |«Cinque Terre |Non sup. a 9 | | |Sciacchetra'» |Tonn. /ha. | 10,5 % | +-------------------------+-----------------+---------------+ |«Cinque Terre Costa de |Non sup. a 8,5 | | |Sera» |Tonn. /ha. | 11% | +-------------------------+-----------------+---------------+ |«Cinque Terre Costa de |Non sup. a 8;5 | | |Campu» |Tonn. /ha. | 11% | +-------------------------+-----------------+---------------+ |«Cinque Terre Costa da |Non sup. a 8,5 | | |Posa» |Tonn. /ha. | 11% | +-------------------------+-----------------+---------------+
La Regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e la struttura di controllo, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 5. Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, comma 1. All'interno della predetta zona devono anche essere effettuate l'appassimento e l'invecchiamento obbligatorio per il vino a DOC «Cinque Terre Sciacchetra'». Il vino a DOC «Cinque Terre Sciacchetra'» deve essere ottenuto da parziale appassimento delle uve dopo la raccolta, in luoghi idonei, ventilati, fino a raggiungere un tenore zuccherino che assicuri una gradazione naturale minima di 19% vol. La vinificazione delle uve, destinate alla produzione del vino «Cinque Terre Sciacchetra'», e «Sciacchetra' Riserva» non puo' avvenire prima del 1° ottobre dell'anno della vendemmia. Le rese massime dell'uva in vino, comprese l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
=============================================================== | | | Prod. Massima | | Tipologia o sottozone | Resa uva/vino | vino/ha. | +=========================+=================+=================+ |«Cinque Terre» | Max. 70% | 63 hl. | +-------------------------+-----------------+-----------------+ |«Cinque Terre Costa de | | | |Sera» | Max. 70% | 59,5 hl. | +-------------------------+-----------------+-----------------+ |«Cinque Terre Costa de | | | |Campu» | Max. 70% | 59,5 hl. | +-------------------------+-----------------+-----------------+ |«Cinque Terre Costa da | | | |Posa» | Max. 70% | 59,5 hl. | +-------------------------+-----------------+-----------------+ |«Cinque Terre | | | |Sciacchetra'» | Max. 32% | 28,80 hl | +-------------------------+-----------------+-----------------+
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini «Cinque Terre» con le sottozone «Costa de Campu», «Costa de Sera», «Costa da Posa» o il 40 % per il vino «Cinque Terre Sciacchetra'» anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Il vino a denominazione di origine controllata «Cinque Terre Sciacchetra'» non puo' essere immesso al consumo se non dopo il 1° ottobre dell'anno successivo alla vendemmia. Il vino «Cinque Terre Sciacchetra' Riserva» non puo' essere immesso al consumo prima del 1° ottobre del 3° anno successivo alla vendemmia.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: «Cinque Terre»: colore: da giallo paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso, vivo; odore: intenso, netto, fine, caratteristico; sapore: secco, gradevole, sapido,talvolta minerale; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Cinque Terre Costa de Sera»: colore: da giallo paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso, vivo; odore: intenso, netto, fine e persistente, composito; sapore: secco, sapido, intenso, minerale, gradevole titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Cinque Terre Costa de Campu»: colore: da giallo paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso, vivo; odore: intenso, netto, fine e persistente, composito; sapore: secco, sapido, intenso, gradevole titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Cinque Terre Costa da Posa»: colore: da giallo paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso, vivo; odore: intenso, netto, fine e persistente, composito; sapore: secco, sapido, intenso, gradevole titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Cinque Terre Sciacchetra'»: colore: da giallo dorato ad ambrato tendente al bruno piu' o meno intenso; odore: intenso di vino passito, caratteristico, talvolta con sentori di miele, spezie, frutta secca; sapore: dolce, talvolta tannico, di buona struttura, persistente con retrogusto ammandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 19,00% vol di cui almeno 11,50% vol. effettivi; acidita' totale minima: 5,0 g/l; acidita' volatile massima: 30 meq/l; estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l; «Cinque Terre Sciacchetra' Riserva»: colore: da giallo dorato fino ad ambrato tendente al bruno piu' o meno intenso; odore: intenso di vino passito, piacevole, speziato, tostato, caratteristico; sapore: dolce, talvolta tannico, armonico, di buona struttura, con retrogusto talvolta ammandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol di cui almeno 11,50% vol. effettivi; acidita' totale minima: 5,0 g/l.; acidita' volatile massima: 30 meq/l; estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini, di cui all'art. 6, puo' rivelare percezione di legno.
Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Per i vini a denominazione di origine controllata di cui al precedente art. 1 e' consentito altresi' l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni e frazioni comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Le menzioni facoltative esclusi i marchi ed i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Sulle bottiglie o altri recipienti contenente i vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'», e' obbligatorio riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone, localita', fattorie, dalle quali effettivamente provengono le uva da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, purche' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 8. Confezionamento
I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo confezionati in bottiglie di vetro di forma renana, borgognotta e bordolese, di capacita' fino a litri 3,00. Sono ammesse tutte le chiusure previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale ad esclusione dei tappi a corona, capsule a strappo od altre chiusure analoghe. E' ammesso l'utilizzo del tappo a vite a vestizione lunga.
Art. 9. Legame con l'ambiente A) Informazioni sulla zona geografica. Fattori naturali rilevanti per il legame. La zona geografica riferita al territorio della denominazione di origine «Cinque Terre» ricade nella parte orientale della Regione Liguria, in Provincia della Spezia e comprende un territorio caratterizzato da vigneti situati per la maggior parte in alta collina, terrazzati e di superficie media ridotta. Aspetti pedologici: i terreni coltivati a vite sono di limitata profondita', con tessitura grossolana o franco - grossolana, ricchi di scheletro e quindi molto permeabili, principalmente a reazione acida - subacida. I substrati litologici dei rilievi collinari delle Cinque Terre maggiormente rappresentati sono sedimenti marini (torbiditi); Aspetti topografici: l'altitudine dei terreni coltivati a vite e' compresa tra lo 0 e i 600 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 50 e 500m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso sud - ovest e distanza dal mare compresa tra 0 e 2Km; aspetti climatici: la temperatura media dell'area interessata e' pari a circa 15°C; l'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione e' pari a circa 2240°C con valori compresi tra 2050 e 2370 a seconda delle annate. La somma delle temperature attive (STA) che da' indicazioni sulle disponibilita' termiche della zona e' pari a circa 1970°C con valori compresi tra 1830 e 2110. La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, e' pari a circa 550°C con valori compresi tra 490 e 590; Il massimo della piovosita' si verifica nel mese di aprile con una media di circa 220 mm, il minimo di piovosita' nel mese di luglio con 24 mm medi; le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1240 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente quarantasette con un massimo di undici giorni ad aprile ed un minimo di tre giorni a luglio. Fattori umani rilevanti per il legame. Cinque Terre e' il nome di un tratto della Riviera Ligure di Ponente che riunisce i comuni di Monterosso, Vernazzae Riomaggiore. una terra in cui vengono coltivati vitigni tipici e caratteristici quali l'Albarola, il Bosco e il Vermentino. Questi vitigni sono stati introdotti all'inizio del secolo scorso. Precedentemente le uve caratteristiche della zona erano il Piccabun ed il Rossese bianco. Le uve rosse coltivate fin dall'inizio del secolo scorso sono Sangiovese, Canaiolo e Gambu Russu a Vernazza. Le prime notizie certe della presenza di attivita' viticole nella zona delle Cinque Terre risalgono ai secoli Vi-V a.C., quando i Greci, abili navigatori e commercianti, approdano sui lidi della Riviera Ligure, portandosi prima del vino e dopo, dato il minor costo, producendolo in loco. E' molto probabile che in seguito i vini della zona avessero trovato una via commerciale nel vino golfo della Spezia, presso il gran porto di Luni, popolosa e commerciante citta' dell'Etruria. Plinio proclama i vini di Luna come i migliori d'Etruria (Etruriae palmam Luna habet). Alla fine del XI secolo, con la formazione dei comuni, una rete di rapporti commerciali e culturali favorisce lo sviluppo dell'agricoltura nella zona delle Cinque Terre. Nel Medioevo si verifica in tutta la Riviera Ligure di Levante una notevole espansione demografica, che determina una ulteriore espansione delle aree coltivabili. Le coltivazioni principali dell'epoca, la vite e l'olivo, probabilmente insieme ad altre colture orticole, sfruttano ogni spazio conquistato nell'acclivita' del versante, con appezzamenti sostenuti da muretti a secco (fasce terrazzate o terrazze). Nel XVIII e nel XIX secolo la zona delle Cinque Terre si specializza nella produzione di vino. La massima espansione dei terrazzamenti coltivati avviene nel corso dell'800, con l'espansione demografica. Molti testi descrivono i vigneti e gli uliveti terrazzati, notando «l'industria dei coltivatori liguri, superiore a quanto si conosca al mondo in questo genere». Riportando una testimonianza della vita contadina dei primi del 1900, tratta da «Straniero Indesiderabile» di P. Riccobaldi: «Quelli erano tempi veramente duri. La miseria era spaventosa, a Manarola l'unica risorsa era il vino prodotto da terra avara che richiedeva durissimo lavoro e sovrumani sacrifici. Emigrare, cercare lavoro fuori era considerato come una dichiarazione di resa. Percio' quasi tutti rimanevano aggrappati ai loro vigneti, orgogliosi di essere proprietari, di lavorare in proprio.» Nel 1920 le Cinque Terre furono colpite dalla piu' grave calamita' della loro storia millenaria. In quell'anno la viticoltura fu colpita dalla filossera, un parassita delle piante, che distrusse irrimediabilmente tutti i tipi di vigna coltivati. All'inizio degli anni '30 le vigne erano decimate e vasti spazi incolti. Dopo quella distruzione gli abitanti ricostruirono i vigneti con l'impianto delle barbatelle di vite americana poi innestate con i vitigni reperibili in zona o importati da altre regioni viticole (Bosco, Vermentino, Albarola, Gambu Russu, Sangiovese, Ciliegiolo, Pollera, Granaccia. La nascita nel 1973 della Cantina sociale nonche' cooperativa agricola, e la messa in opera di numerose monorotaie con carrelli per il trasporto di materiali e persone, anche su pendenze molto accentuate hanno ridato impulso, insieme ad altri interventi, all'attivita' tradizionale per eccellenza delle Cinque Terre: l'agricoltura. Nel 1999 e' stato istituito il Parco nazionale delle Cinque Terre il cui territorio si estende dalla zona di Tramonti di Biassa e di Campiglia, nel Comune della Spezia al Comune di Levanto. Il Parco ha la particolarita' di essere l'unico in Italia finalizzato alla tutela di un ambiente antropizzato, uno degli scopi e' infatti la tutela dei terrazzamenti e dei muri a secco che li sorreggono. La letteratura sul vino delle Cinque Terre e' vasta, ma non c'e' verso o citazione che possa esprimere l'emozione profonda che dona la vista dei suoi vigneti inerpicati ai limiti del praticabile per coste scoscese che, in pochi metri, si trasformano da scogliera in montagna, evocando il concetto di collina solo per assenza recidiva. La base ampelografica dei vigneti e' caratteristica e riguarda vitigni presenti solo nel territorio delimitato come il Bosco, il Vermentino e l'Albarola che ne evidenziano originalita' e legame con la tradizione. Le forme di allevamento sono tradizionali e nel tempo non si sono mai discostate da quelle tradizionalmente utilizzate in passato. Recentemente le tecniche enologiche, a vent'anni dal riconoscimento DOC nazionale, hanno portato gli operatori a selezionare maggiormente le caratteristiche peculiari che il fattore ambiente esalta e a migliorare in cantina un prodotto che, gia' dalla vigna e dalle caratteristiche delle uve, ha le note del territorio. B) Informazioni qualita' e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. La DOC Cinque Terre fa riferimento a varie tipologie di vino (art. 1) che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicita' e del legame col territorio. Le peculiarita' dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all'influenza dell'ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili. In particolare ivini si distinguono per il fatto di possedere acidita' modeste, colori tenui, profumi fini e delicati in prevalenza floreali, sapidita' al gusto. La particolarita' del territorio e' da ricercarsi soprattutto nella natura agricola delle Cinque Terre, e nell'esigenza di ovviare alla mancanza di spazi adeguati per l'esercizio dell'agricoltura e la produzione di prodotti che anticamente servivano per il sostentamento delle popolazioni locali, viene tratteggiata una terra che non e' affatto avara di frutti se lavorata con assiduita', grande dispendio di energie e razionalita'. E' piuttosto una terra che non da certezze, per certi versi infida, dove anche un muretto a secco, smottando improvvisamente, o un sentiero percorso con poca attenzione, racchiudevano insidie pericolose. Quello che ha certamente reso famosa questa terra e' senz'altro il suo splendido paesaggio, che e' il prodotto dell'opera quotidiana degli abitanti sulle terrazze vignate ed olivate. Il termine «sciachetra'», con cui il rinforzato e' commercializzato e ormai ovunque conosciuto, e' attestato soltanto verso la fine dell'Ottocento. Pare che uno dei primi a utilizzarlo sia stato il pittore macchiaiolo Telemaco Signorini il quale, nel suo scritto di memorie Riomaggiore, ricordando le tante estati trascorse nel borgo delle Cinque Terre, afferma che «in settembre, dopo la vendemmia, si stendono le migliori uve al sole per ottenere il rinforzato o lo sciaccatras». C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Nella zona delle Cinque Terre la vite si coltiva da secoli cadenzandone la storia di quei territori con numerosi riferimenti e testimonianze che di fatto ne certificano l'importanza ed il valore. La produzione del vino e' stata la principale, se non unica fonte di sostentamento per la popolazione per secoli, i contadini per poter coltivare le scoscese colline hanno mirabilmente costruito i terrazzamenti con muretti a secco, dalle cime delle colline fino a pochi metri dal mare. Notevole e' il contributo delle attivita' agricole e della viticoltura in particolare allo sviluppo socio- economico della zona. Le Cinque Terre hanno tra le loro caratteristiche principali la particolarita' del territorio su cui sorgono. Particolarmente caratteristiche e suggestive le sistemazioni in terrazzamenti sostenuti da muretti a secco, opera della pratica nonche' dell'ingegno degli agricoltori del luogo. In tal senso e' significativa l'opera di antropizzazione che l'uomo ha portato avanti nei secoli in perfetta sintonia con l'ambiente e nel rispetto delle biodiversita'. Il clima tipicamente mediterraneo della inoltre aggiunge al prodotto di quell'uva particolarita' interessanti immediatamente riscontrabili, ad esempio, nella potenzialita' alcolica del vino e nelle caratteristiche aromatiche e di sapidita' dello stesso. In considerazione delle caratteristiche dei luoghi e della particolare sistemazione dei terreni in fasce terrazzate, le principali operazioni colturali vengono effettuate interamente a mano, con notevole dispendio in termini di manodopera. Il risultato del connubio fra gli elementi ambientali ed umani sono l'alta qualita' che i prodotti hanno ottenuto nel corso degli anni,anche con riconoscimenti prestigiosi nei concorsi enologici. La limitata quantita' di produzione porta questi vini ad essere consumati per lo piu' nel territorio di produzione, solo alcune realta' aziendali piu' grandi riescono a commercializzare il prodotto fuori dai confini regionali. Il legame fra la tradizione enologica e vitivinicola e le tipologie di vino descritte nel disciplinare hanno un valore storico e di consuetudine. Infatti ogni operatore, ancora prima del riconoscimento DOC avvenuto nel 1995, aveva fra le sue caratteristiche produttive la tendenza ad offrire vini prodotti per un consumo fresco e di breve durata.
Art. 10. Riferimento alla struttura di controllo
Nome e indirizzo: Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. - viale Belfiore n. 9 - 50144 - Firenze. Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento (UE) n. 34/2019 per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018. |
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