Gazzetta n. 145 del 19 giugno 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica unionale del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monti Lessini». |
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Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 1988 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Monti Lessini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Monti Lessini»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Monti Lessini»; Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio tutela vini Lessini Durello DOC con sede in Soave (VR), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Monti Lessini» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Monti Lessini»; Considerato che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche sono considerate «unionali» e come tali seguono l'analoga procedura stabilita dalla preesistente normativa dell'Unione europea per le modifiche non minori e, pertanto, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura nazionale relativa alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, sono da seguire per la pubblicizzazione nazionale delle domande di modifiche «unionali» le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2012; Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «unionale» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monti Lessini». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Allegato
Proposta di modifica unionale del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monti Lessini»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione d'origine controllata «Monti Lessini» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco; Durello (anche in versione passito); Pinot nero; Spumante (vino spumante di qualita'); Spumante Riserva (vino spumante di qualita'); Spumante «cremant» (vino spumante di qualita').
Art. 2.
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» Durello ed i vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» spumante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con la varieta' Durella per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve delle varieta' Garganega, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero. Il vino a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» Pinot nero deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale con la varieta' Pinot nero per almeno l'85%; possono concorrere altre varieta' a bacca rossa, non aromatiche, idonee alla coltivazione per le Province di Verona e Vicenza per la differenza. Il vino a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» bianco deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale ed aventi la seguente composizione varietale: Chardonnay per almeno il 50%, Durella, Garganega, Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» comprende: a) Provincia di Verona: l'intero territorio dei Comuni di: Vestenanova, San Giovanni Ilarione e parte del territorio dei Comuni di: Montecchia di Crosara, Ronca', Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena; b) Provincia di Vicenza: l'intero territorio dei Comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei Comuni di Cornedo, Costabissara, Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo. La zona risulta cosi' delimitata: a est, iniziando dal confine con la Provincia di Vicenza, in localita' Calderina a quota 36, segue la strada che porta a Ronca', passando le localita' Binello e Momello. Attraversa il centro abitato di Ronca', riprende la strada che si immette nella provinciale Monteforte - Montecchia fino al confine comunale di Montecchia di Crosara. Segue detto confine comunale fino a quota 64 e poi la strada che porta nuovamente sulla provinciale a sud della cantina sociale di Montecchia di Crosara. Prosegue per breve tratti verso nord la provinciale della Val d'Alpone fino al ponte sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la strada comunale che passa dalle localita' Molino, Castello e San Pietro a sud dell'abitato di Montecchia di Corsara, prosegue fino a incontrare il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per congiungersi con il confine comunale di Cazzano di Tramigna. Prende la strada comunale per Marsilio e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Bra' e V. Magragna fino a quota 149 in localita' Caliari. Da localita' Caliari prosegue verso nord per la strada che porta a Campiano fino alla localita' Panizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale a nord il Tramigna fino ad arrivare al confine comunale di Tregnago che lo segue per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge la localita' Rovere a quota 357 e successiva 284. Prende la strada che porta a Tregnago passando per quota 295, entra nell'abitato di Tregnago, le attraversa seguendo la strada principale fino a quota 330. Da qui si immette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e prosegue per salire a localita' Morini a quota 481 e successivamente si immette sulla provinciale per San Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S. Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S: Mauro di Saline verso nord fino a localita' Bettola al confine con il Comune di Badia Calavena. Dalla localita' Bettola si scende a valle seguendo la comunale, passando fra le localita' Canovi, Valle, Antonelli, Riva, Fornari si entra nell'ambito di Badia Calavena e da quota 451, seguendo la comunale verso est, si sale alla localita' Colli a quota 734 raggiungendo il confine con Vestenanova a quota 643, continuando per la comunale si passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino a giungere a Vestenanova centro; si prosegue per la localita' Siveri seguendo la comunale e si arriva alla localita' Alberomato; da qui, toccando la localita' Bacchi, si giunge al confine con la Provincia di Vicenza e seguendo i confini provinciali verso nord fino raggiungere quota 474 s.l.m., il limite di zona prosegue luogo il confine nord del Comune di Chiampo verso est e quindi verso sud, fino all'intersezione di questo con la strada provinciale che congiunge Chiampo con Nogarole Vicentino in coincidenza con la quota 468 s.l.m. Segue quindi detta strada, tocca il centro abitato di Nogarole e prosegue lungo la strada che conduce a Selva di Trissino al Capitello posto dopo la quota 543 s.l.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Prizzi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la strada per Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la localita' Grigio. S'innesta qui a Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende posto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani (quota 547); di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di Sotto, Godeghe fino al bivio con la strada comunale Monte di Malo-Monte Magre' che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magre' fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 214, segue poi la Valfreda raggiungendo localita' Raga a quota 414 e da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216. Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n. 46 per Schio seguendo successivamente la strada rivierasca fino a quota 188. Segue quindi la statale n. 46 Schio-Vicenza fino alla localita' Fonte di Castelnovo. Attraversa e prende quindi la strada per Costabissara che raggiunge toccando le localita' Ca' de Tommasi e Pilastro. Il limite di zona segue quindi la strada comunale da Costabissara a Creazzo passando per localita' S. Valentino fino a raggiungere il confine meridionale del Comune di Costabissara; prosegue quindi verso ovest lungo i confini comunali sud di Costabissara, fino a incontrare la strada che da Gambugliano procede fino a Sovizzo costeggiando la strada della Valdiezza. Si segue quindi la strada verso Castelgomberto fino ad incontrare sulla sinistra la strada per le contrade Busa, Pilotto, Vallorona. Allo stop si segue la strada a sinistra una prima ed una seconda volta; si tralascia il bivio per localita' Monteschiavi. Al bivio per Contra' Vallorona, Rubbo, Spinati si tralascia la strada per predette localita' andando diritto fino ad arrivare in fondo a via Vallorona. Si prosegue a destra, seguendo l'unghia del monte, per Valdimolino. Si prosegue per la strada che va a Sant'Urbano di Montecchio Maggiore (strada Cavallara). Si prosegue quindi per la strada dei Bastian fino a incrociare la strada che proviene da Castelgomberto. Si prosegue per la strada dei Bernuffi, procedendo a sinistra fino a raggiungere l'abitato di Sant'Urbano. Al bivio si gira a sinistra seguendo la strada per Sovizzo Alto arrivati alla Casa Cattani si gira a destra per via Caussa, in fondo a detta strada si gira a destra proseguendo la strada (loc. Carbonara) fino a giungere in localita' Bastia Bassa, quindi si prosegue per la localita' Campestrini arrivando infine alla destra della Villa Cordellina. Dopodiche' si gira a destra per ricongiungersi con la SS 246 girando a sinistra verso la Montorsina e includendo nell'area il sito dei Castelli di Giulietta e Romeo. Il limite segue quindi la strada per Montecchio Maggiore e Montorso fino al ponte sul torrente Chiampo, attraversa il corso d'acqua e prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che raggiunge via Mieli. Dall'incrocio via Mieli si prosegue a sinistra per la localita' Belloccheria considerando come area delimitata quella che segue l'unghia del monte fino ad incrociare la via Perosa. Da qui si procede verso il centro abitato di Montebello via Castelletto giungendo fino all'incrocio della strada della Mira. Da qui si procede per la strada contrada Selva fino all'incrocio Casa Cavazza e strada per Zermeghedo. Il confine prende la strada per Agugliana e continua in direzione La Guarda a circa 300 metri da questa localita' svolta a sinistra per un sentiero che la congiunge al confine con Gambellara che segue verso nord fino a quota 143. Discende lungo la strada vicinale che conduce a Gambellara che attraversa verso ovest seguendo la strada da Gambellara a Calderina congiungendosi con la delimitazione dell'area iniziale della Provincia di Verona.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Monti Lessini» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo dei vigneti, quelli ubicati in terreni eccessivamente umidi e fertili. Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, a pergola veronese o pergoletta con potatura tradizionale, che assicuri l'apertura dell'interfila. Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e che non rispondono ai requisiti di cui al comma precedente, e' consentita la rivendicazione della presente denominazione per un periodo massimo di quindici anni. Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente saranno automaticamente cancellati dai rispettivi schedari. E' fatto obbligo nella conduzione delle pergole veronesi a tetto piatto la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro. Tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare devono avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.000, ad esclusione delle varieta' Durella e Garganega per le quali il numero di ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2.500. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti: ===================================================================== | | | Titolo alcolometrico | | Tipologia |Produzione max T/ha | naturale minimo | +====================+====================+=========================+ | Durello | 16 | 9.5 | +--------------------+--------------------+-------------------------+ | Pinot nero | 12 | 10.50 | +--------------------+--------------------+-------------------------+ | Bianco | 12 | 10.50 | +--------------------+--------------------+-------------------------+ | «Monti Lessini» | | | |vino spumante di | | | |qualita' | 16 | 9 | +--------------------+--------------------+-------------------------+ | «Monti Lessini» | | | |vino spumante di | | | |qualita' riserva | 16 | 9 | +--------------------+--------------------+-------------------------+ | «Monti Lessini» | | | |vino spumante di | | | |qualita' «cremant» | 16 | 9 | +--------------------+--------------------+-------------------------+
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto nel presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino ad indicazione geografica tipica, se ne hanno le caratteristiche.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di appassimento e di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini», nonche' di affinamento dei vini laddove prevista, devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei Comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno per la Provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la Provincia di Vicenza. La elaborazione dei vini spumanti deve avvenire solo all'interno del territorio delle Provincie di Verona e Vicenza. Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per lo spumante la resa massima dell'uva in vino finito, a eccezione della tipologia «cremant», non deve essere superiore al 70%, calcolata al netto dei prodotti aggiunti alla presa di spuma. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Monti Lessini» passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai due mesi, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale. La resa massima dell'uva in vino per ottenere il «Monti Lessini» passito non deve essere superiore al 40%. Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione della tipologia passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. L'appassimento puo' essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Il vino «Monti Lessini» spumante di qualita' deve essere ottenuto esclusivamente a mezzo rifermentazione naturale in bottiglia, secondo il metodo classico, in ottemperanza alle vigenti norme sulla produzione degli spumanti con permanenza sui lieviti per almeno diciotto mesi. Tale vino puo' essere commercializzato nei tipi dosaggio zero o pas dose', extrabrut, brut, extra dry, dry e demisec. Il vino «Monti Lessini» spumante di qualita' riserva deve essere ottenuto ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico, con permanenza del vino sui lieviti per almeno trentasei mesi. Tale vino puo' essere commercializzato nei tipi dosaggio zero o pas dose', extrabrut, brut, extra dry, dry e demisec. Il vino «Monti Lessini» spumante di qualita' «Cremant» viene ottenuto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati raccolti a mano; la quantita' di mosto ottenuto non supera 100 litri per 150 chili di uva; il tenore massimo di anidride solforosa non deve essere superiore a 150 mg/l; il tenore di zuccheri deve essere inferiore a 50 g/l con permanenza del vino sui lieviti per almeno diciotto mesi. Tale vino puo' essere commercializzato nei tipi dosaggio zero o pas dose', extrabrut, brut, extra dry, dry e demisec.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Monti Lessini» Durello colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: delicatamente fruttato e caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, piu' o meno abboccato, anche vivace come da tradizione; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; «Monti Lessini» bianco colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: gradevole, caratteristico; sapore: fresco, sapido e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; «Monti Lessini» Pinot nero colore: rosso rubino con eventuali riflessi granati; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l; «Monti Lessini» Passito: colore: giallo dorato; odore: caratteristico, intenso e fruttato; sapore: amabile o dolce, vellutato armonico, di corpo; titolo alcolometrico totale volumico minimo: 14,50% vol. di cui almeno 11,50% vol. effettivo; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l; «Monti Lessini» vino spumante di qualita' spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino, piu' o meno carico; odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito; sapore: da dosaggio zero o pas dose', extra brut, brut, extra dry, dry, e demisec; titolo alcolometrico totale volumico minimo: 11,5%vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l; «Monti Lessini» vino spumante di qualita' riserva spuma: fine, intensa; colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso, fino al giallo dorato; odore: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia; sapore: da dosaggio zero o pas dose', extra brut, brut,extra dry, dry, e demisec; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l; «Monti Lessini» vino spumante di qualita' cremant spuma: fine, cremosa; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali riflessi ramati; odore: delicato, fine con note che richiamano la rifermentazione in bottiglia; sapore: da dosaggio zero o pas dose', extra brut, brut, extra dry, dry, e demisec; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Art. 7.
Designazione e presentazione
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» «selezionato» e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. Nella designazione e presentazione dei vini «Monti Lessini» deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve dalle quali sono stati ottenuti detti vini. Nella designazione e presentazione dei vini «Monti Lessini» spumanti millesimati, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve. L'annata puo' essere omessa per i vini spumanti non etichettati come millesimati.
Art. 8.
Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie fino a 9 litri, chiuse con tappo raso bocca; per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito anche l'uso del tappo a vite. Per le bottiglie fino a 1,5 litri, ad esclusione della tipologia passito, e' consentito anche l'uso della capsula a vite a vestizione lunga. I vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» spumante di qualita' da metodo classico devono essere messi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro fino a 15 litri chiusi con tappo a fungo in sughero.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico a) Specificita' della zona geografica Fattori naturali L'area compresa nella zona a DOC del vino «Monti Lessini» si estende per una superficie di oltre 30.000 ettari nella porzione collinare dei Lessini orientali a cavallo del confine tra le Province di Verona e Vicenza. L'assetto fisiografico, comune a tutti i Lessini, e' caratterizzato da estese e talora strette incisioni vallive disposte a ventaglio con sostanziale andamento NNW-SSE separate da altrettante dorsali, con analogo andamento, che progradano a sud fino ad immergersi sotto la coltre alluvionale della Pianura Padana. Il dislivello altimetrico compreso nell'area e' di circa 800 m. II sistema idrografico dell'area si presenta particolarmente sviluppato ed e' costituito principalmente dai fiumi lessinei che hanno un andamento genericamente meridiano. II clima dell'area studiata e' caratterizzato da piovosita' annua di circa 1063 mm e da temperature medie annue di circa 13,7 °C. Pur essendo il territorio caratterizzato da un vissuto geologico piuttosto complesso, possiamo pero' affermare che negli areali interessati oggi alla coltivazione della vite soprattutto nei versanti collinari della Val d'Alpone e della Val di Chiampo, fino alla valle dell'Agno, sono predominanti rocce vulcaniche e vulcanico-detritiche basiche. I suoli che ne derivano sono moderatamente profondi, con tessitura fine e con scheletro basaltico scarso in superficie ma piu' abbondante in profondita'. Qui il vitigno principale e' la Durella, quasi una varieta' esclusiva della zona, discendente dalla Durasena citati negli statuti di Costozza del 1290. E' una varieta' a bacca bianca dal grappolo alato e compatto. Il nome deriva dalla durezza o compattezza della buccia e dalla elevata acidita' totale che caratterizza il vino, ne permette un'elevata longevita' e ottimi risultati con la spumantizzazione. Un vitigno che grazie ad una produzione costante, una buona resistenza alle malattie, un'ottima attitudine alla spumantizzazione (vedi contenuti acidi) ed un'alta vigoria (consona alle buone precipitazioni delle colline orientali veronesi e vicentine), ha trovato nell'area le condizioni pedoclimatiche idonee a fornire i migliori risultati qualitativi e a renderlo forte e capace di affrontare le sfide estreme. Fattori storici e umani Sette secoli di storia per la viticoltura dei Monti Lessini sono un traguardo che sottolinea con forza quanto l'uomo da sempre sia attento alle sorti della vigna in questa zona alto collinare, a cavallo tra le Province di Verona e di Vicenza nell'area dei Monti Lessini. Documenti storici sull'agricoltura dei Monti Lessini evidenziano spesso la frase «Terra cum vineis», appezzamento di terreno coltivato interamente a vite. Nel periodo intercorso tra il Medioevo e i primi anni del secolo XIX la viticoltura e l'enologia nelle Province di Verona e Vicenza, e cosi' nella zona dell'Alpone e quella dell'Agno-Chiampo, rimasero ai livelli tecnici di base che si erano determinati nel Medioevo. Le produzioni migliori si ottengono in terreni ben esposti, di natura vulcanica con tecniche di coltivazione razionali legate alla tradizione del territorio. II vitigno Durella ama le buone esposizioni ma soprattutto esige nel vigneto un buon ricambio di aria e di questo i viticoltori sono consapevoli. Oltre alla tradizionale Durella, sono stati quindi piantati Chardonnay e Pinot nero che hanno dimostrato fin da subito vocazione per questi climi e questi suoli. I sistemi di allevamento nel corso degli anni hanno subito un'evoluzione notevole. Oggi i sistemi di allevamento piu' usati nella zona della Durella sono la pergola semplice o doppia ed il guyot. Nata con decreto ministeriale 25 giugno 1987 - Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1988 all'interno della DOC Lessini Durello, nel 2011 la denominazione, contestualmente al riconoscimento dalla DOC «Lessini Durello», ha modificato la denominazione in «Monti Lessini»). Il Consorzio di tutela del Lessini Durello, riconosciuto dal Ministero nazionale nel novembre 2000, opera per valorizzare le denominazioni della zona e la loro realta' produttiva e socio economica delle Vallate Veronesi e Vicentine che rientrano nella zona del disciplinare di produzione. I produttori della denominazione, insieme al consorzio, hanno affinato la tecnica della spumantizzazione della Durella ricavandone un ruolo di prestigio nell'ambito della spumantistica veneta. b) Specificita' del prodotto Il Monti Lessini Durello e' un vino bianco fermo, talvolta con una residua presenza di CO2, definito vivace come da tradizione. L'assenza della fase di spumantizzazione evidenzia con piu' forza la ricchezza in acido malico di questi vini che abbisognano di un periodo piu' lungo di affinamento per trovare il giusto equilibrio. Profumi delicati e struttura spesso sostenuta anche da vendemmie tardive, definiscono un vino dalla forte personalita', pronto a confrontarsi anche con piatti molto impegnativi. Il Monti Lessini Pinot nero gode di un felice legame tra vigna e territorio. Il colore e' solitamente piu' vivo, brillante, intenso dei Pinot neri allevati in altre zone. Sono vini caratterizzati da un corpo non troppo eccessivo, ma che possono stupire per la buona intensita' olfattiva nella quale prevalgono le note speziate e floreali e con un adeguato affinamento anche di frutta matura e sentori di ciliegia. Il Durello Passito dal punto di vista visivo, ha le caratteristiche di un vino dolce ottenuto con il classico appassimento dell'uva Durella nei fruttai per alcuni mesi. Il profilo olfattivo e soprattutto il gusto definiscono pero' un vino completamente diverso da altri prodotti ottenuti con la stessa tecnica. Qui il vitigno Durella, soprattutto grazie alla sua importante acidita', definisce un vino molto originale dove dolcezza e vivacita' acida sembrano convivere a forza ma che sviluppa tutta la sua armonia quando e' chiamato ad accompagnare formaggi molli e molto sapidi piatti molto grassi. Allo stesso tempo, accanto a profumi primari legati alla flora indigena, l'evoluzione dei vini fa emergere con costanza note marine e sentori minerali molto definiti originati dalle peculiarita' geologiche. La struttura di questi vini non e' mai eccessiva ma cio' non preclude una sorprendente longevita'. I grappoli della Durella sono di media grandezza, con forma piramidale, compatta e alata; gli acini hanno una buccia piuttosto spessa, coriacea e tannica. Il Durello Spumante nasce da un uvaggio che prevede un minimo dell'85% di uva Durella, con possibili aggiunte di Chardonnay, Garganega, Pinot bianco e Pinot nero. Grazie all'alta percentuale di acidita' totale si presta bene alla spumantizzazione, sia in metodo classico con la rifermentazione in bottiglia, con il metodo italiano. Questo vino si presenta con una spuma fine e persistente e con un colore giallo paglierino piu' o meno carico, con riflessi verdognoli. I profumi sono caratterizzati da sentori di marini di gesso e iodio che sembra esaltare note piu' floreali di sambuco e biancospino. In bocca e' la sua vibrante acidita' a definirne il carattere. Ritornano i sentori marini tipici di questo territorio ed anche se il corpo non e' mai eccessivo, la sensazione di sapidita' nobilitata da un retrogusto minerale e amarognolo non sembra mai esaurirsi. Proprio per queste caratteristiche, ha una grande duttilita', sia come aperitivo che per i piatti piu' grassi e sapidi. c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto E' fuori dubbio che la viticoltura dell'area DOC Monti Lessini, possa avvalersi di uno stretto legame di identita' tra i suoi vini e gli elementi tipici del territorio: da un lato un vitigno antico ed autoctono, la Durella, dall'altro un ambiente in gran parte ancora incontaminato con un paesaggio pienamente conservato e ancora da proporre nei suoi angoli piu' caratteristici. Anche in questo caso una ricca bibliografia chiarisce il diverso comportamento varietale quando confrontato in simili o analoghi ambienti. La viticoltura in questo areale e' la dimostrazione che il risultato enologico e' strettamente dipendente dalla perfetta sintonia tra vitigno e ambiente. Se da un lato troviamo quindi il territorio viticolo con le sue peculiarita' ben definibili e definite, dall'altro abbiamo invece il vitigno con una sua reazione ben precisa ai fattori termici, idrici, pedologici e colturali. Alta collina e suoli prevalentemente d'origine basaltica definiscono dei vini molto caratteristici. La pergoletta per il vitigno Durella resta uno dei sistemi di allevamento migliore, legato al territorio e all'ambiente, ma la stessa deve essere ben gestita per garantire all'uva uno standard qualitativo elevato e sempre costante. Se l'elevato contenuto in acidita' fissa e' da collegare alle peculiarita' del vitigno, quasi tutti gli altri caratteri sono fortemente collegati alle condizioni pedoclimatiche. C'e' infatti un fortissimo legame tra suoli vulcanici e sentori minerali di pietra focaia, quasi marcatori specifici del Durello. Pendenze e altitudini con le relative forti escursioni termiche definiscono inoltre gli altri caratteri di questo vino. I vini non saranno mai caratterizzati da una struttura importante, ma sara' l'aspetto olfattivo a caratterizzare e quasi definire l'identita' del Durello. Sentori di mela piu' o meno verde si alternano a intensita' olfattiva piu' complesse di origine minerale, pietra focaia, anche con ricordi marini di iodio e di zolfo. La fase di spumantizzazione, da sempre utilizzata come metodo di elevazione della varieta' sin dalla creazione della DOC, esprime a secondo del periodo di affinamento le caratteristiche sopra citate. Se l'affinamento e' piu' breve, fino ai trentasei mesi, esprimera' note piu' godibili e pieno di carattere, con aroma di mela verde ed agrumi, una grande mineralita' tipica dei vini di terroir vulcanico ed una caratteristica consistenza tannica, veramente unica fra i vini bianchi, che rende il suo perlage particolarmente stuzzicante. Gli affinamenti piu' lunghi nella versione riserva acquietano il carattere esuberante della Durella, donando vini piu' espressivi dove le note autolitiche svolgono una importante funzione di eleganza al naso e al sorso. Ritornano i sentori marini tipici di questo territorio ed anche se il corpo non e' mai eccessivo, la sensazione di sapidita' nobilitata da un retrogusto minerale e amarognolo non sembra mai esaurirsi. Infine una particolare attenzione a quei prodotti la cui vendemmia e vinificazione rispettano la tradizione, con vendemmie rigorosamente manuali, pressature morbide e uso del mosto fiore per trarre il meglio dal territorio dei Monti Lessini.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
Organismo di controllo: Siquria srl - via Mattielli n. 11 - Soave Verona 37038 (VR) Italia, tel. 045/4857514, fax: 045/6190646, e-mail: info@siquria.it La societa' Siquria e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento (UE) n. 34/2019 per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, paragrafo 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018. |
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