Gazzetta n. 142 del 16 giugno 2021 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 29 aprile 2021
Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione. (Delibera n. 2/2021).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito FSC) e finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 44 il quale prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalita' unitarie di gestione e monitoraggio;
Visti i principi di governance e di gestione del Piano sviluppo e coesione (di seguito PSC o Piano) stabiliti nel citato art. 44, commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2019;
Visto, in particolare, il citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai sensi del quale ai Piani sviluppo e coesione si applicano i principi gia' vigenti per la programmazione 2014-2020 e il CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, adotta un'apposita delibera per assicurare la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 241 e 242, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19;
Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno n. 1/2017 del 26 maggio 2017, recante indicazioni in ordine alle disposizioni contenute nelle delibere del CIPE nn. 25 e 26 del 10 agosto 2016, nonche' in tema di governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche e disposizioni finanziarie dei piani operativi, piani stralcio e patti per lo sviluppo;
Viste le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione degli interventi del Fondo sviluppo e coesione assegnate a ciascuna amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Agenzia per la coesione territoriale, attraverso i rispettivi Nuclei di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e verifica e controllo (NUVEC);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato segretario del CIPE e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 291 - P del 30 marzo 2021, e vista l'allegata proposta di delibera per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione con la quale e' stato trasmesso uno schema di delibera, recante disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione, al fine di consentire al CIPESS di adottare un'apposita delibera per assicurare la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario, in conformita' a quanto previsto dal citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 17 dicembre 2020;
Vista l'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di cui alla nota n. 554 del 26 marzo 2021;
Vista la delibera del CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera del CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:
A. Disposizioni generali. 1. Contenuti del Piano sviluppo e coesione in prima approvazione e successiva integrazione
In sede di prima approvazione il Piano sviluppo e coesione (di seguito PSC o Piano) contiene, sulla base delle risorse assegnate e degli interventi risultanti nei sistemi nazionali di monitoraggio:
la ricognizione degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2019;
le risorse relative ai diversi cicli di programmazione, con il dettaglio delle delibere di riferimento;
le risorse rispondenti ai requisiti di cui all'art. 44, comma 7, del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e la loro articolazione sulla base delle aree tematiche di cui al punto 2, nonche' per i PSC a titolarita' di amministrazioni centrali del riparto tra centro-nord e Mezzogiorno e preliminari settori di intervento che costituiscono la sezione ordinaria del PSC.
Il PSC in prima approvazione contiene inoltre, ove sussistenti:
evidenza delle risorse assegnate ai Contratti istituzionali di sviluppo;
evidenza delle risorse assegnate con disposizioni di legge a specifici interventi;
le risorse assegnate o riprogrammate ai sensi degli articoli 241 e 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che costituiscono sezioni speciali del PSC.
Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il Comitato di sorveglianza (di seguito CdS) di cui al successivo punto 4 provvede, entro il 31 dicembre 2021, ad integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione gia' disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualita' del primo triennio, anche in formato standard elaborabile, come riportato nell'Allegato 1 alla presente delibera e aggiornato annualmente. 2. Aree tematiche
Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, ciascun PSC e' articolato, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato, nelle seguenti aree tematiche, meglio specificate nei pertinenti contenuti di intervento nell'Allegato 2 alla presente delibera:

+-------+---------------------------------+
|1 |Ricerca e innovazione |
+-------+---------------------------------+
|2 |Digitalizzazione |
+-------+---------------------------------+
|3 |Competitivita' imprese |
+-------+---------------------------------+
|4 |Energia |
+-------+---------------------------------+
|5 |Ambiente e risorse naturali |
+-------+---------------------------------+
|6 |Cultura |
+-------+---------------------------------+
|7 |Trasporti e mobilita' |
+-------+---------------------------------+
|8 |Riqualificazione urbana |
+-------+---------------------------------+
|9 |Lavoro e occupabilita' |
+-------+---------------------------------+
|10 |Sociale e salute |
+-------+---------------------------------+
|11 |Istruzione e formazione |
+-------+---------------------------------+
|12 |Capacita' amministrativa |
+-------+---------------------------------+

In sede di prima approvazione del PSC, l'attribuzione alle aree tematiche delle risorse rispondenti ai requisiti di cui all'art. 44, comma 7, del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e' effettuata in base alle classificazioni dei progetti presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio, fermo restando le verifiche di classificazione dei progetti nelle citate aree tematiche di competenza dell'Autorita' responsabile del PSC in sede di integrazione del Piano di cui al precedente punto 1, ultimo capoverso.
Per i PSC a titolarita' di amministrazioni centrali, in sede di prima approvazione, l'articolazione del Piano per aree tematiche e' integrata, ove possibile, da una preliminare individuazione dei pertinenti settori d'intervento il cui assestamento competera' all'Autorita' responsabile del PSC in sede di integrazione del Piano di cui al precedente punto 1, ultimo capoverso. 3. Autorita' responsabile del PSC: istituzione e compiti principali
Per ciascun Piano e' prevista una «Autorita' responsabile del PSC», identificata immediatamente a seguito della prima approvazione del PSC in seno all'amministrazione titolare. Tale autorita' e' responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformita' alle norme applicabili e secondo il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano adottato come da successivo punto 5.
L'amministrazione titolare, in ragione della dimensione e articolazione del Piano, puo' identificare anche un organismo di certificazione, quale autorita' abilitata a richiedere trasferimenti di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari, nel rispetto della normativa rilevante e fermo restando quanto stabilito alla successiva sezione C in ordine alla disciplina del trasferimento delle risorse. In assenza di tale organismo la corrispondente funzione e' esercitata dall'Autorita' responsabile del PSC.
Ai sensi del SI.GE.CO. di cui al successivo punto 5, l'Autorita' responsabile del PSC provvede, altresi', a effettuare i controlli sulla spesa realizzata e le verifiche sui progetti in attuazione o conclusi, fermo restando controlli e verifiche puntuali o di sistema su iniziativa dell'Agenzia per la coesione territoriale.
L'Autorita' responsabile del PSC assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e trasparenza del Piano secondo quanto previsto al successivo punto 6.
L'Autorita' responsabile del PSC provvede, anche con procedura scritta, a ogni informativa dovuta al CdS di cui al successivo punto 4 e alla sua convocazione, in presenza o in remoto, almeno una volta l'anno, curando la preventiva trasmissione della relativa documentazione in tempo utile.
L'Autorita' responsabile del PSC, in confronto con il CdS, provvede a organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione. Tali valutazioni possono essere affidate ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», attivi presso le amministrazioni titolari del Piano, in piena autonomia di giudizio.
L'Autorita' responsabile del PSC provvede, informandone il CdS, alla destinazione di risorse finanziarie per l'assistenza tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano, a valere su riprogrammazioni o economie, anche progressivamente, man mano che si rendano disponibili le risorse, fino a un massimo del 4% del valore del Piano, inclusivo delle risorse gia' eventualmente destinate all'assistenza tecnica nel PSC di prima approvazione. L'assistenza tecnica cosi' definita costituisce specifico settore d'intervento del Piano all'interno dell'area tematica «Capacita' amministrativa». 4. Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano
A seguito della prima approvazione del PSC, ciascuna amministrazione titolare del Piano provvede all'istituzione, o all'aggiornamento della composizione nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un CdS cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonche', per i Piani di competenza regionale o delle citta' metropolitane, dei Ministeri competenti per area tematica, e, per i piani di competenza ministeriale, delle regioni; vi partecipano, altresi', i rappresentanti del partenariato economico e sociale in relazione ai punti di cui all'art. 44, comma 3, lettere d) ed e), del citato decreto-legge n. 34 del 2019.
Il CdS adotta, successivamente alla sua costituzione, il proprio regolamento di funzionamento, su proposta dell'Autorita' responsabile del PSC.
Ferme restando le competenze specifiche delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle citta' metropolitane, nella qualita' di titolari dei rispettivi Piani sviluppo e coesione, il CdS, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2019:
i. approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
ii. approva le relazioni di attuazione e/o finali;
iii. esamina eventuali proposte di modifiche al PSC;
iv. esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
v. esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
vi. esamina i risultati delle valutazioni.
In relazione al precedente punto ii), le relazioni di attuazione, riferite ciascuna all'anno precedente e redatte secondo formati standard, devono essere coerenti con i dati presenti nel Sistema nazionale monitoraggio (di seguito SNM) di cui al successivo punto 6 e contenere, per area tematica e settore d'intervento, una sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento, unitamente a ogni elemento utile ad apprezzare i progressi del Piano (inclusi i risultati delle verifiche sui progetti e delle valutazioni gia' disponibili), l'evidenziazione e motivazione dell'eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario, l'indicazione dei progetti oggetto di rendicontazione - in itinere o conclusa - sui programmi comunitari, nonche' le informazioni sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte. Tali relazioni sono approvate dal CdS entro il 15 maggio di ciascun anno.
Ogni triennio il CdS provvede all'approvazione di una relazione finale di chiusura parziale del Piano, relativa alle risorse associate a progetti conclusi per ciascuna area tematica, indicando i relativi risultati raggiunti e le pertinenti evidenze delle valutazioni. Inoltre le relazioni finali danno conto, per il complesso del PSC, delle risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale rispetto alle previsioni del piano finanziario. A seguito dell'approvazione delle relazioni finali di chiusura parziale, il Piano - ferma restando la sua dotazione complessiva - rimane attivo per la quota delle risorse residue con conseguente aggiornamento, per tale aspetto, del piano finanziario come da Allegato 1 alla presente delibera. I progetti conclusi permangono nel SNM di cui al punto 6.
In sede di prima applicazione, il CdS provvede all'approvazione di una relazione finale di chiusura parziale entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica. Le successive relazioni finali sono previste, in prima istanza, entro il 30 settembre 2024, in relazione all'attuazione del PSC alla data del 31 dicembre 2023.
Con cadenza annuale, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, viene presentata al CIPESS una relazione sull'andamento e sullo stato di attuazione dei Piani sviluppo e coesione, previa sottoposizione alla Cabina di regia FSC di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 (di seguito Cabina di regia FSC).
In relazione al precedente punto iii), il CdS esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di interventi/progetti gia' compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalita', nonche' il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento.
Per ciascuna area territoriale di riferimento (Centro-nord o Mezzogiorno) nel caso di PSC a titolarita' di amministrazioni centrali o per l'intero PSC nel caso di titolarita' di regioni o citta' metropolitane, le modifiche aventi, per la sezione ordinaria del Piano di cui al punto 1, una dimensione finanziaria - nell'ambito di ciascun biennio a partire dalla prima approvazione del PSC - non superiore al 5% del valore di riferimento complessivo o non superiori al valore del 10% di ciascuna area tematica cui sono sottratte risorse o, nel caso di PSC a titolarita' di Amministrazioni centrali, non superiore al valore del 20% per settore d'intervento cui sono sottratte risorse, a seguito dell'esame e approvazione del CdS, sono trasmesse alla Cabina di regia FSC per opportuna informativa; ove superiori alle predette soglie, le modifiche sono sottoposte alla Cabina di regia FSC per la relativa approvazione.
Ove nella sezione ordinaria del PSC, in sede di prima approvazione del Piano, siano presenti risorse non finalizzate, la relativa destinazione e' sottoposta, previo assenso del CDS, all'approvazione della Cabina di regia FSC.
Non e' possibile procedere a rimodulazioni finanziarie del Piano, per qualunque importo, che comportino modifica del riparto complessivo tra aree del centro-nord e del Mezzogiorno delle risorse gia' attribuite al PSC in prima approvazione, salvo motivata decisione della Cabina di regia FSC da sottoporre alla successiva approvazione del CIPESS, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 6, della citata legge n. 147 del 2013.
Il CdS esamina, inoltre, le eventuali proposte di modifica delle previsioni di spesa del Piano finanziario del PSC.
In relazione al precedente punto iv), sono sottoposte all'approvazione del CIPESS, previo parere anche della Cabina di regia FSC, le proposte di modifica della dotazione finanziaria complessiva del Piano per incremento o revoca di risorse. 5. Adozione del Sistema di gestione e controllo
Entro il 31 dicembre 2021, l'Amministrazione titolare del Piano (Amministrazione centrale/regione/citta' metropolitana) adotta, anche confermando o aggiornando i sistemi in uso, il relativo sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), ai sensi dell'art. 44, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in coerenza con le linee guida elaborate, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT), sentite le amministrazioni interessate, secondo criteri di proporzionalita' e semplificazione.
Le citate linee guida, pubblicate sul sito web ACT, contengono anche i formati standard e le indicazioni di contenuto minimo per le relazioni di attuazione e finali, di cui al precedente paragrafo (punto ii).
Per gli interventi 2000-2006 e 2007-2013, gia' avviati alla data della prima approvazione del PSC, l'Amministrazione titolare del Piano puo' mantenere le modalita' di gestione e controllo gia' in vigore per ciascun ciclo di programmazione in quanto compatibili con i principi del SI.GE.CO. adottato. Agli interventi conclusi alla data della prima approvazione del PSC non si applicano procedure di controllo aggravate rispetto a quelle gia' in essere. 6. Monitoraggio e trasparenza
Le amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione rendono disponibili i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione (secondo le modalita' operative del ciclo 2014-2020) nella Banca dati unitaria del SNM del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, che provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi, secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 703, lettera 1), della citata legge n. 190 del 2014. Gli interventi sono identificati con il Codice unico di progetto (CUP) e le procedure di aggiudicazione tramite il Codice identificativo gara (CIG), ai quali si applicano tutti gli obblighi di monitoraggio dei sistemi informativi rispettivamente gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM-DIPE) e dall'Autorita' nazionale anti corruzione (ANAC), gia' interoperabili con il SNM.
Al fine di mantenere intatto il patrimonio informativo, permangono nel monitoraggio tutti i progetti validi gia' monitorati ricompresi negli strumenti oggetto della riclassificazione di cui al precedente punto 1, anche laddove coperti da fonti finanziarie diverse dal FSC dei PSC.
Per il passaggio alla modalita' unitaria di monitoraggio del PSC e' prevista una fase transitoria di mantenimento delle attuali modalita' per i diversi cicli di programmazione, nonche' di sostegno alle amministrazioni, disciplinata alla successiva sezione C.
I progetti dei PSC monitorati sul SNM sono pubblicati sul portale OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) con le previste caratteristiche di visualizzazione e possibilita' di rielaborazione delle informazioni in formato aperto.
Le versioni aggiornate del PSC, le relazioni di attuazione e finali, la sintesi delle decisioni delle riunioni del CdS, i rapporti di valutazione, unitamente ad altra documentazione rilevante per ciascun PSC, sono rese disponibili sul sito web dell'amministrazione titolare del Piano in apposita sezione o sito satellite, nonche' inseriti su eventuale altro sistema informativo da definirsi per la gestione collaborativa e la visione degli atti rilevanti per la programmazione e l'attuazione del Fondo sviluppo e coesione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, titolare del Sistema nazionale di monitoraggio, provvede alla pubblicazione di bollettini bimestrali e di tavole standard elaborabili sull'avanzamento, per area tematica e settore d'intervento, di impegni e pagamenti dei Piani sviluppo e coesione. B. Disposizioni speciali 1. Contratti istituzionali di sviluppo
Ai Contratti istituzionali di sviluppo (di seguito CIS), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», si applica la disciplina speciale derivante dalle relative norme di legge e dalle relative delibere CIPESS di finanziamento, nonche' dall'assetto delle responsabilita' definite in ciascun CIS, fermi restando gli obblighi di monitoraggio dei progetti ad essi associati. 2. Assegnazioni di legge
Le risorse FSC oggetto di specifiche assegnazioni di legge non possono essere sottratte alle loro finalita'. Ad esse si applicano le modalita' di governance e di trasferimento delle risorse contenute nelle medesime disposizioni. 3. Sezioni speciali del PSC
Ove presenti nel PSC, alle sezioni speciali relative alle risorse FSC assegnate o riprogrammate ai sensi degli articoli 241 e 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 si applicano le disposizioni generali sopra riportate anche in relazione alla modifica delle stesse, in quanto compatibili, ferme restando le specifiche finalita' delle pertinenti risorse e fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso; tali sezioni speciali, articolate per pertinenti aree tematiche e settori d'intervento in sede di integrazione del Piano di cui al punto 1 della sezione A, sono rappresentate nel piano finanziario complessivo del PSC come da pertinenti prospetti dell'Allegato 1 alla presente delibera.
Nei primi tre mesi successivi all'approvazione del PSC e' facolta' dell'Autorita' responsabile del PSC procedere alle rimodulazioni dei contenuti delle sezioni speciali, nel rispetto delle finalita' delle stesse, da sottoporre all'approvazione della Cabina di regia FSC, informandone successivamente il CdS.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'emanazione di apposita circolare a chiarimento di eventuali secificita' o esigenze attuative da considerare nell'adempimento degli obblighi di monitoraggio nel SNM.
Per le misure oggetto di finanziamenti FSC conseguenti alla pandemia da COVID-19, attuative degli articoli 241 e 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, l'obbligazione giuridicamente vincolante deve essere assunta entro il 31 dicembre 2025. C. Disciplina finale e transitoria.
Con successiva delibera di questo Comitato, da emanarsi entro il 30 giugno 2021, saranno previste regole unitarie per il trasferimento delle risorse FSC afferenti ai diversi cicli di programmazione; nelle more di tale delibera si continuano ad applicare le regole di trasferimento vigenti, fermo restando che i trasferimenti sono disposti su richiesta dell'Autorita' responsabile del PSC, oppure, ove identificato, dell'organismo di certificazione del PSC.
Fino al 31 dicembre 2021 permangono le modalita' di monitoraggio attualmente vigenti per i diversi cicli di programmazione in ordine al trasferimento dei dati ai diversi Sistemi nazionali di monitoraggio gestiti rispettivamente, per il 2000-2006, dall'Agenzia per la coesione territoriale e, per il 2007-2013 e il 2014-2020, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, unitamente al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia per la coesione territoriale, alle attivita' centrali per la trasposizione diretta nel SNM dei dati dei progetti gia' stabilizzati, per l'adeguamento del sistema centrale per il colloquio a regime con il SNM e a fornire adeguato supporto tecnico, nonche' indicazioni alle amministrazioni titolari di PSC per il passaggio alle modalita' unitarie di monitoraggio, di cui al primo periodo del precedente punto 6 delle disposizioni generali.
Entro e non oltre la scadenza di monitoraggio dei dati riferiti al 30 giugno 2021, le amministrazioni titolari dei PSC provvedono a validare l'inserimento e/o l'adeguamento nelle banche dati del SNM per i cicli di programmazione 2007-2013 o 2014-2020 e del Sistema gestione progetti (SGP) per il ciclo di programmazione 2000-2006, dei dati progettuali e, ove previste, delle appropriate e pertinenti procedure di attivazione fino alla concorrenza delle risorse del PSC, confermate ai sensi dell'art. 44, comma 7, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, di cui al punto 1 delle Disposizioni generali. I dati consolidati nel SNM, con riferimento al 30 giugno 2021, saranno oggetto di verifica del corretto adempimento di tale obbligo a cura del Gruppo tecnico DPCoe-ACT, che ha proceduto alle istruttorie ex art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in collaborazione con il MEF-IGRUE. A esito della succitata verifica il Dipartimento per le politiche di coesione provvede a rendere apposita informativa alla Cabina di regia e a questo Comitato sull'eventuale residua differenza tra le citate risorse confermate nel PSC di prima approvazione e il valore dei progetti e delle procedure validati alla data del 30 giugno 2021.
Con l'approvazione del PSC, gli strumenti programmatori cosi' riclassificati cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella Disciplina finale e transitoria di cui alla presente delibera.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente delibera, si applicano i principi e le regole gia' vigenti per la programmazione 2014-2020.
Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: Draghi Il segretario: Tabacci

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 858
 
Allegato 1

PIANO FINANZIARIO DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE
(PSC)

Indicazioni per la lettura
Tabella 1 - Area territoriale rilevante - utility
Tabella 2 - Aree tematiche - utility
Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria
Prospetto 2 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 1
Prospetto 3 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 2
Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa
Indicazioni per la lettura

L'allegato 1 «Piano finanziario del PSC» presenta le tabelle di utility e i prospetti relativi a detto Piano finalizzate all'integrazione del PSC rispetto alla prima approvazione, cui provvede il Comitato di Sorveglianza (CdS), su proposta dell'Amministrazione titolare responsabile del PSC, entro il 31 dicembre 2021. La tabella 1 «Area territoriale - utility» e la Tabella 2 «Aree tematiche - utility» segnalano le possibili articolazioni del Piano, esplicando i format di riferimento dei prospetti da compilare. Ciascun prospetto contiene la struttura completa dei contenuti da inserire, inclusi gli elementi variabili tra i diversi piani. I prospetti 1, 2 e 3 sono articolati per ciascuna Area tematica e, nei casi previsti, fino al livello di Settori di intervento. I settori di intervento sono stati definiti, ove possibile, in sede di prima approvazione del PSC, e ulteriormente articolabili nel tempo (1) Il prospetto 4 e' articolato internamente nelle diverse sezioni del PSC. ----------
(1) In relazione ai Settori di intervento, nel presente allegato non sono pertanto riportate indicazioni utility relative alla loro potenziale articolazione per singola Area tematica in quanto demandata alle responsabilita' di governance dei singoli PSC. E' prevista pero' un'attivita' di accompagnamento al fine di definire una nomenclatura e un contenuto sostanziale dei Settori di intervento comparabili tra PSC.
Note esplicative

Tabella 1 - Area territoriale - utility L'area territoriale rilevante (Mezzogiorno - centro nord) e' da indicare in ciascun prospetto. Nella tabella sono presenti note di ausilio alla corretta e omogenea compilazione dell'informazione.
Tabella 2 - Aree tematiche - utility La tabella richiama le aree tematiche da considerare nei diversi prospetti 1, 2 e 3. Le aree tematiche di riferimento sono le 12 definite dalla delibera quadro per il Piano sviluppo e coesione e non variano tra sezioni del PSC. Di norma, nel caso della sezione ordinaria, per i PSC a titolarita' di amministrazioni centrali specializzate in missioni di settore, solo poche o anche una delle aree tematiche saranno rilevanti. Per i PSC a titolarita' di regioni o di citta' metropolitane in teoria possono rilevare anche tutte le aree tematiche. Nel caso delle sezioni speciali 1 e 2 saranno di norma rilevanti solo alcune aree tematiche.
Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria. Il prospetto 1 riguarda la sezione ordinaria del PSC in cui confluiscono, dopo la prima approvazione, le risorse confermate per il PSC in base all'art. 44, comma 7, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e sue successive modificazioni(2), in quanto riclassificazione di strumenti pregressi (e non oggetto di decurtazione ovvero riprogrammazione nelle sezioni speciali). In sede di integrazione del PSC, tale Prospetto e' da compilare con importi per area tematica e settore d'intervento sempre per il totale e anche o solo per la parte PSC cd. attiva (laddove l'integrazione avvenga prima di relazioni di chiusura parziale) o anche per la parte PSC cd. chiusa (laddove sia intervenuta, alla data storica di riferimento del prospetto, anche una relazione di chiusura parziale del Piano). In sede di successive integrazioni, tali parti del Piano finanziario saranno aggiornate, se del caso, sia negli importi di articolazione per aree tematiche e settori di intervento del totale (tenendo conto di intervenute riprogrammazioni) sia nella loro distribuzione interna tra parte chiusa e parte attiva, laddove alla data storica di riferimento del Prospetto siano intervenute relazioni di chiusura parziale del Piano. ----------
(2) «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 puo' contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all' art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021».

Prospetto 2 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 1. Il Prospetto 2 riguarda l'eventuale sezione speciale 1 del PSC relativa a interventi per contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 (ex art. 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), in cui sono confluite, in sede di prima approvazione, le risorse da assegnazioni pregresse a tal fine riprogrammate ovvero nuove assegnazioni. Nel rispetto di aree tematiche e settori di intervento rilevanti alle finalita' della sezione, il prospetto 2 e' compilato ed aggiornato in analogia al prospetto 1.
Prospetto 3 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 2. Il prospetto 3 riguarda la eventuale sezione speciale 2 del PSC relativa alla copertura di progetti gia' nella programmazione di Piani operativi (di seguito PO) 2014-2020 ma sostituiti, in sede di riprogrammazione di tali PO (ai sensi delle modifiche regolamentari cd. Coronavirus Response Investment Initiative - CRII - e Coronavirus Response Investment Initiative Plus - CRIIplus), da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19, ai sensi dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020. Nel rispetto di aree tematiche e settori di intervento rilevanti alle finalita' della sezione e con la specifica del Fondo europeo di originaria copertura dei progetti di riferimento, il prospetto 3 e' compilato ed aggiornato in analogia al prospetto 1.
Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa. Il prospetto 4 considera, per quanto riguarda la spesa realizzata e quella prevista, tutte le sezioni del PSC (ordinaria e speciali) che sono indicate in parti del prospetto e rappresentano la spesa cumulata rispetto all'anno di riferimento immediatamente trascorso (anno t)(3), la previsione di spesa assoluta nell'anno per ciascun anno del triennio successivo all'anno base: t+1, t+2 e t+3 (in sede di prima definizione del Piano finanziario: 2021, 2022 e 2023), nonche' il residuo di spesa (dal 2024 in poi). Il totale del prospetto, suddiviso per area territoriale, corrisponde alla somma di tutti i prospetti di dotazione riferiti all'area territoriale considerata. ----------
(3) In sede di prima definizione del Piano finanziario, l'anno t e' da considerarsi il 2020, anche qualora la data di riferimento dovesse essere il 31 dicembre 2021.

Tabella 1 - Area territoriale - utility
===================================================================== | | Area | | | | Titolarita' PSC | territoriale | | | +=================+================+===============+================+ | | | |Note per la | | | | |complilazione | | | Mezzogiorno(4) |Centro-nord(5) |dei Prospetti | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | | | |Di norma per i | | | | |PSC a | | | | |titolarita' di | | | | |Amministrazioni | | | | |centrali sono da| | | | |considerare | | | | |entrambe le aree| | | | |territoriali con| | | | |compilazione, | | | | |separata per | | | | |ciascuna Area, | | | | |dei diversi | | | | |prospetti del | | | | |Piano | | | | |finanziario. Ad | | | | |esempio, nel | | | | |caso del | | | | |Prospetto 1 - | | | | |Sezione | | | | |ordinaria, vanno| | | | |compilati due | | | | |prospetti: uno | | | | |per l'area | |PSC | | |Mezzogiorno e | |Amministrazioni | | |uno per l'area | |centrali | | |Centro nord. | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | | | | Per i PSC a | | | | |titolarita' di | | | | |regioni si | | | | |considera la | | | | |sola area | | | | |territoriale in | | | | |cui ricade la | | | | |singola regione,| | | | |quindi si | | | | |compila ciascun | | | | |Prospetto del | | | | |Piano | | | | |finanziario, | | | | |specificando | | | | |l'area | | | | |territoriale: | | | | |Mezzogiorno o | | | | |Centro-nord - | | PSC regioni | | |regione YY. | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | | | |Per i PSC a | | | | |titolarita' di | | | | |citta' | | | | |metropolitane si| | | | |considera la | | | | |sola area | | | | |territoriale in | | | | |cui ricade la | | | | |singola citta' | | | | |metropolitana, | | | | |quindi si | | | | |compila ciascun | | | | |Prospetto del | | | | |Piano | | | | |finanziario, | | | | |specificando | | | | |l'area | | | | |territoriale: | | | | |Mezzogiorno o | | | | |Centro-nord - | | | | |citta' | |PSC citta' | | |metropolitana | |metropolitane | | |ZZ. | +-----------------+----------------+---------------+----------------+
----------
(4) Nell'area territoriale Mezzogiorno sono ricompresi i territori regionali o sub regionali del Mezzogiorno geografico ovvero ricadenti nei confini regionali del Mezzogiorno continentale (Sud nella classificazione ISTAT: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e del Mezzogiorno insulare (Isole nella classificazione ISTAT: Sicilia e Sardegna). Ricadono nell'area Mezzogiorno le citta' metropolitane di Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania e Cagliari.
(5) Nell'area territoriale Centro nord sono ricompresi i territori regionali o sub regionali del Centro nord geografico ovvero ricadenti nei confini regionali del Nord ovest (nella classificazione ISTAT: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia), del nord est (nella classificazione ISTAT: Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano) e del Centro (nella classificazione ISTAT: Umbria, Marche, Toscana e Lazio). Ricadono nell'area Centro Nord le citta' metropolitane di Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze e Roma.

Tabella 2 - Aree tematiche - utility

Parte di provvedimento in formato grafico

Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria

Parte di provvedimento in formato grafico

Prospetto 2 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Prospetto 3 - Dotazione Finanziaria FSC - Sezione speciale 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 2

AREE TEMATICHE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC)
CON DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI CONTENUTI D'INTERVENTO
===================================================================== | Area tematica | Descrizione area tematica | +=============================+=====================================+ | |Interventi in materia di sostegno | | |alla ricerca e promozione | | |dell'innovazione tecnologica, di | | |investimento nelle strutture dedicate| | |alla ricerca e di accrescimento delle| | |competenze per ricerca, innovazione e| | |transizione industriale attraverso, | | |ad esempio il finanziamento di | | |dottorati o borse di studio e | |1. Ricerca e innovazione |ricerca. | +-----------------------------+-------------------------------------+ | |Interventi per la diffusione di | | |tecnologie e servizi digitali in | | |tutti gli ambiti, anche per favorire | | |l'interazione di cittadini, imprese e| | |associazioni con la pubblica | | |amministrazione e investimenti per il| | |potenziamento della connettivita' | |2. Digitalizzazione |digitale. | +-----------------------------+-------------------------------------+ | |Interventi a sostegno di strutture, | | |investimenti e servizi per la | | |competitivita' delle imprese in tutti| | |i settori, ivi inclusi i settori | | |dell'agricoltura, del turismo e delle| |3. Competitivita' imprese |imprese culturali e creative. | +-----------------------------+-------------------------------------+ | |Interventi volti ad incrementare | | |l'efficienza energetica, anche | | |mediante la diffusione dei sistemi di| | |produzione di energia rinnovabile e | | |delle smart grid, reti e punti di | | |accumulo dotati di tecnologie | |4. Energia |intelligenti. | +-----------------------------+-------------------------------------+ | |Interventi volti a tutelare la | | |biodiversita', a ridurre | | |l'inquinamento anche attraverso | | |bonifiche di siti inquinati, a | | |favorire l'adattamento ai cambiamenti| | |climatici e contrastare i rischi del | | |territorio, alla gestione delle | | |risorse idriche, alla gestione del | | |ciclo dei rifiuti e alla | |5. Ambiente e risorse |valorizzazione, anche a fini di | |naturali |sviluppo, delle risorse naturali. | +-----------------------------+-------------------------------------+ | |Interventi di tutela e valorizzazione| | |del patrimonio culturale, del | | |paesaggio e promozione delle | |6. Cultura |attivita' culturali. | +-----------------------------+-------------------------------------+ | |Interventi per lo sviluppo delle reti| | |e dei servizi di trasporto di persone| | |e merci in campo stradale, | | |ferroviario, marittimo e aereo, sia | | |con riferimento alle reti TEN-T e | | |alle direttrici e nodi di accesso | | |alle medesime, nonche' per la | | |promozione della mobilita' regionale | | |e urbana sostenibile e logistica | |7. Trasporti e mobilita' |urbana. | +-----------------------------+-------------------------------------+ | |Interventi di infrastrutturazione e | | |riqualificazione ad uso civile di | | |edifici e spazi pubblici volti ad | | |ospitare servizi e attivita' di | | |interesse collettivo, ivi comprese le| | |finalita' di rigenerazione delle | | |periferie, di infrastrutture verdi | | |urbane, di strutture per la | | |promozione della pratica sportiva, di| | |miglioramento della sicurezza e | |8. Riqualificazione urbana |legalita' dei luoghi. | +-----------------------------+-------------------------------------+ | |Interventi volti al sostegno e | | |sviluppo dell'occupazione anche | | |favorendo l'adattabilita' ai | | |cambiamenti nel mercato del lavoro, | | |alla regolarita' del lavoro, | | |all'occupazione femminile e la | | |conciliazione tra i tempi di vita e | | |di lavoro, al rafforzamento sul piano| | |infrastrutturale dei servizi per | |9. Lavoro e occupabilita' |l'impiego. | +-----------------------------+-------------------------------------+ | |Interventi per favorire l'accesso ai | | |servizi di natura socio-assistenziale| | |e sanitaria, di promozione | | |dell'inclusione di categorie fragili | | |della popolazione, ivi incluse | | |persone con background straniero e | | |comunita' emarginate, di contrasto al| | |rischio di poverta' e deprivazione | | |materiale, anche mediante il | | |potenziamento delle infrastrutture | |10. Sociale e salute |dedicate. | +-----------------------------+-------------------------------------+ | |Interventi volti a favorire il | | |rafforzamento dei sistemi di | | |istruzione e formazione, l'accesso | | |alle competenze, l'apprendimento | | |permanente, anche mediante il | | |potenziamento delle infrastrutture | |11. Istruzione e formazione |educative e formative. | +-----------------------------+-------------------------------------+ | |Interventi volti ad incrementare le | | |capacita' tecniche | | |dell'Amministrazione, ivi compresa | | |l'assistenza tecnica volta a | | |supportare gestione, monitoraggio, | | |controlli, verifiche e valutazioni | |12. Capacita' amministrativa |degli interventi.  | +-----------------------------+-------------------------------------+