Gazzetta n. 141 del 15 giugno 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 aprile 2021 |
Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato» e, in particolare, l'art. 230 che al secondo comma prevede che «Le somme da versarsi in denaro possono essere spedite alla Tesoreria col mezzo di titoli postali [...]» e al quarto comma recita «Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del Tesoro, conti correnti postali "dedicati" intestati a una sola sezione di Tesoreria provinciale»; Visto il Codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in particolare, l'art. 5 che prevede che: le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, utilizzando la piattaforma tecnologica, messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il Sistema pubblico di connettivita', per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati; i prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui al punto precedente; Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) e, in particolare, l'art. 44-quater che al comma 1 prevede che «Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui cio' sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di un conto bancario o postale e' autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata»; Viste le istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato, emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007 e, in particolare, gli articoli 45, 47, 49, 51 e 52, che dettano disposizioni per il versamento nei conti correnti postali delle Tesorerie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, che all'art. 4 regola l'utilizzo del bollettino di conto corrente postale; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.a., per il triennio 2020-2022, in data 22 maggio 2020 - approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2020, che regola, tra l'altro, le operazioni di incasso e pagamento svolte da Poste per conto dello Stato; Tenuto conto che la predetta convenzione, all'art. 3, comma 1, punto e), prevede la possibilita' di «eventuali altri servizi che le amministrazioni statali dovessero ritenere di affidare a Poste, relativi a incassi e pagamenti, anche in vista della diffusione di strumenti telematici evoluti, tra i quali il sistema informatizzato dei pagamenti PagoPA, da regolare con apposite convenzioni tra Poste e le amministrazioni di volta in volta interessate»; Considerata l'esigenza, al fine di garantire un efficiente servizio ai soggetti tenuti a effettuare versamenti alla Tesoreria statale per il tramite del canale postale e alle amministrazioni statali titolari delle relative gestioni, di sviluppare un sistema che consenta una migliore operativita', avvalendosi di strumenti telematici idonei; Valutata la proposta di efficientamento avanzata da Poste italiane S.p.a., con lo sviluppo di un'apposita procedura denominata «Piattaforma incassi per le amministrazioni dello Stato», la cui realizzazione consentira' una semplificazione e razionalizzazione delle procedure che si avvalgono del canale postale; Preso atto dell'impegno di Poste italiane S.p.a. a sviluppare il progetto, secondo quanto concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Ritenuta la necessita' di aggiornare la disciplina dei termini e delle modalita' di esecuzione dei versamenti a favore della Tesoreria statale per il tramite del canale postale, per tenere conto delle innovazioni che scaturiscono dalla realizzazione della Piattaforma incassi;
Decreta:
Art. 1
Procedura «Piattaforma incassi»
1. Il versamento su conto corrente postale di somme destinate al bilancio dello Stato o a conti intestati all'amministrazione statale e aperti presso la Tesoreria dello Stato si avvale di una procedura informatica, denominata «Piattaforma incassi per le amministrazioni dello Stato» (di seguito anche «Piattaforma incassi»), resa disponibile da Poste italiane S.p.a. (di seguito anche «Poste»). 2. La procedura «Piattaforma incassi» si applica ai versamenti, anche spontanei, che soggetti pubblici e privati effettuano, utilizzando il canale postale, in favore dell'amministrazione statale e ai pagamenti richiesti dalla stessa amministrazione. 3. La procedura «Piattaforma incassi» e' integrata con la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
| Art. 2
Versamenti tramite la procedura «Piattaforma incassi»
1. La procedura «Piattaforma incassi» si applica ai versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati: a. alla Tesoreria statale, nella forma di conti correnti postali «dedicati», ai sensi dell'art. 230, quarto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, destinati al versamento di somme relative a particolari servizi; b. alla singola amministrazione statale cui e' affidata la gestione di specifiche entrate, qualora autorizzata all'utilizzo del conto corrente postale da una norma di legge o regolamentare, ovvero dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. I conti correnti postali di cui al comma 1 sono destinati unicamente alla gestione degli incassi di cui al comma 2 dell'art. 1, individuati tramite la registrazione di cui al comma 5 del presente articolo. Le amministrazioni dello Stato non possono utilizzare detti conti per la riscossione di entrate diverse da quelle oggetto di registrazione. 3. Per le entrate gia' versate su conti correnti postali intestati alle articolazioni periferiche della Tesoreria dello Stato, diversi da quelli di cui alla lettera a. del comma 1, le amministrazioni statali interessate, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, richiedono l'apertura di conti correnti postali dedicati, intestati alla Tesoreria dello Stato, che sono gestiti con le procedure della «Piattaforma incassi». 4. Per usufruire delle funzionalita' della «Piattaforma incassi», la singola amministrazione statale sottoscrive un modulo di adesione al servizio messo a disposizione da Poste. 5. Tramite la «Piattaforma incassi» Poste rende disponibile alle amministrazioni dello Stato, titolari della gestione di entrate per le quali e' previsto il versamento su conto corrente postale, un cruscotto sul quale sono registrati, per ogni tipologia di entrata: a. il numero e l'intestazione del conto corrente postale su cui effettuare il versamento; b. l'importo da versare, con riferimento ai versamenti spontanei, qualora sia noto a priori e univoco nell'ammontare; c. il codice IBAN del capitolo o dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ovvero il codice IBAN del conto di Tesoreria, su cui devono affluire le entrate versate. 6. La «Piattaforma incassi» prevede versamenti sui conti correnti postali di cui al comma 1, tramite bollettino postale, come regolato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144. 7. La «Piattaforma incassi» consente all'utente di procedere al pagamento attraverso: a. canali digitali messi a disposizione da Poste; b. sportelli fisici degli uffici postali o di reti terze messi a disposizione da soggetti convenzionati con Poste. |
| Art. 3
Riversamento al bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria
1. Le somme versate sui conti correnti postali di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono prelevate da Poste e riversate ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria di destinazione, comunicati dalle amministrazioni all'atto della registrazione sul cruscotto di cui al comma 5 del medesimo art. 2, tramite bonifico. Sugli stessi conti correnti postali non possono essere disposte operazioni di pagamento o di trasferimento, diverse dal riversamento ai capitoli del bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria indicati dall'amministrazione che gestisce la tipologia di entrata. 2. In sede di registrazione di cui al comma 5 dell'art. 2, l'amministrazione intestataria del conto di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), autorizza Poste a operare il riversamento, sulla base delle informazioni ivi inserite. Per le entrate versate sui conti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la Tesoreria dello Stato, quale intestataria del conto, autorizza Poste a operare il riversamento, sulla base delle informazioni registrate sul cruscotto di cui al citato comma 5, dall'amministrazione titolare della gestione della tipologia di entrata. 3. Il riversamento al bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria di destinazione viene effettuato da Poste, con cadenza settimanale e per singolo versamento, in modo da assicurare ai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la disponibilita' di tutte le informazioni di dettaglio specificate dal protocollo di intesa di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto, in relazione a ciascun versamento registrato nella contabilita' delle entrate. 4. Alle operazioni di riversamento effettuate ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato. 5. Le amministrazioni statali cui e' affidata la gestione amministrativa delle singole tipologie di entrata possono, previa verifica, autorizzare Poste, tramite la «Piattaforma incassi», a restituire al versante le somme erroneamente accreditate sui conti correnti postali di cui al citato art. 2, comma 1, per le quali non sia stato ancora disposto il riversamento al bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria di destinazione. |
| Art. 4
Rendicontazione
1. Tramite la «Piattaforma incassi» e con le modalita' previste dal protocollo di intesa di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto, giornalmente Poste mette a disposizione delle amministrazioni titolari della gestione di singole tipologie di entrata e della Tesoreria statale, per i conti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), le informazioni dei versamenti effettuati sui conti correnti postali e quelle relative al riversamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria di destinazione. |
| Art. 5
Informazioni per la gestione della liquidita'
1. Ai fini della programmazione e gestione della liquidita' del settore statale, Poste comunica giornalmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Banca d'Italia gli importi complessivi che saranno prelevati il giorno successivo dai conti correnti postali di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, per il riversamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato, ovvero ai conti aperti presso la Tesoreria statale. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e Poste italiane S.p.a. concordano le modalita' e i tempi con cui le predette informazioni saranno rese disponibili. |
| Art. 6
Disposizioni finali
1. Gli aspetti operativi e tecnici per la realizzazione e la gestione della Piattaforma incassi sono definiti di comune accordo tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e Poste italiane S.p.a., in un apposito protocollo d'intesa. 2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e Poste italiane S.p.a. concordano la decorrenza dell'applicazione della nuova procedura, che puo' avvenire in via progressiva, in relazione allo stato di realizzazione delle singole funzionalita' della Piattaforma incassi. Il passaggio all'utilizzo della Piattaforma incassi per i versamenti tramite il canale postale e' completato entro il 30 giugno 2022. 3. Con l'avvio della Piattaforma incassi sono progressivamente chiusi i conti correnti postali preesistenti, intestati alle articolazioni territoriali della Tesoreria statale, sui quali sono effettuati i versamenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I conti correnti da chiudere sono individuati nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. 4. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni statali interessate provvedono agli adempimenti di competenza nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2021
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 802 |
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