Gazzetta n. 140 del 14 giugno 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 22 luglio 1985, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato da, ultimo, aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Marche, su istanza dell'Istituto marchigiano di tutela vini con sede in viale dell'Industria a Jesi (AN), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione dei vini a DOP «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»; Considerato altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni; Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della predetta proposta. |
| Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba».
Art. 7 (Designazione e presentazione) - ultimo paragrafo: «Nella etichettatura di cui all'art. 1 e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri.», e' modificato come segue: «Nella etichettatura dei vini cui all'art. 1 e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.». Art. 8 (Confezionamento) - ultimo paragrafo: «Per l'immissione al consumo dei vini «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacita' fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite, strappo e corona.», e' modificato come segue: «Per l'immissione al consumo dei vini «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacita' fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate le chiusure a strappo e corona.». Art. 10 (Riferimenti alla struttura di controllo). L'indirizzo dell'organismo di controllo e' modificato come segue: «Valoritalia - societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. - via Venti Settembre n. 98/G - 00185 Roma.». |
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