Gazzetta n. 138 del 11 giugno 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2021, n. 81 |
Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e, in particolare, l'articolo 1, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, l'articolo 29; Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo e, in particolare, l'articolo 7-bis; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione; Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 2, recante l'ordinamento e l'organizzazione del DIS; Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, recante direttiva concernente indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2019, recante disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response team - CSIRT italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2019; Visto il «Framework nazionale per la cybersecurity e la data protection», edizione 2019 (Framework nazionale), realizzato dal Centro di ricerca di cyber intelligence and information security (CIS) dell'Universita' Sapienza di Roma e dal Cybersecurity national lab del Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica (CINI), con il supporto dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), quale strumento di supporto per le organizzazioni pubbliche e private in materia di strategie e processi volti alla protezione dei dati personali, con specifico riferimento alla sicurezza degli stessi a fronte di possibili attacchi informatici, e alla sicurezza cyber, nonche' per il loro continuo monitoraggio; Considerato di dover tenere conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea e di assumere, quale base di riferimento per l'individuazione delle misure corrispondenti agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 105 del 2019, il Framework nazionale, adeguandolo allo specifico contesto operativo delineato dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e, pertanto, di richiamare, per ciascuna misura individuata, il codice alfanumerico identificativo della relativa sottocategoria del Framework nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; Acquisiti i pareri delle Commissioni I e IX riunite, IV e V della Camera dei deputati e delle Commissioni 1ª, 4ª e 5ª del Senato della Repubblica; Sulla proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) decreto-legge, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; b) perimetro, il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge; c) soggetti inclusi nel perimetro, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge; d) CISR, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124; e) rete, sistema informativo: 1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi di controllo industriale; 3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi i programmi di cui al numero 2); f) servizio informatico, un servizio consistente interamente o prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di cloud computing di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo n. 65 del 2018; g) bene ICT (information and communication technology), un insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici, o parti di essi, incluso nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge; h) incidente, ogni evento di natura accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziali, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici; i) impatto sul bene ICT, limitazione della operativita' del bene ICT, ovvero compromissione della disponibilita', integrita', o riservatezza dei dati e delle informazioni da esso trattati, ai fini dello svolgimento della funzione o del servizio essenziali; l) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 della legge n. 124 del 2007; m) CISR tecnico, l'organismo tecnico di supporto al CISR, di cui all'articolo 4, comma 5, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 2, che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del DIS; n) CSIRT italiano, il Computer security incident response team istituito presso il DIS ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018; o) indicatori di compromissione (IOC), indicatori tecnici impiegati per la rilevazione di una minaccia o compromissione nota e generalmente riconducibili a indirizzi IP, elementi identificativi e moduli software afferenti agli strumenti tecnici impiegati da attori malevoli.
N O T E
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86. - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222, convertito , con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n. 272: «Art. 1. (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica). - 1. - 2. (Omissis). 3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che disciplina altresi' i relativi termini e modalita' attuative, adottato su proposta del CISR: a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche cosi' ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se effettuate da un soggetto privato; b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea relative: 1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza; 1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio; 2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso interventi su apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza; 3) alla protezione fisica e logica e dei dati; 4) all'integrita' delle reti e dei sistemi informativi; 5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuita' del servizio; 6) al monitoraggio, test e controllo; 7) alla formazione e consapevolezza; 8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di information and communication technology (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale, di standard e di eventuali limiti. 4. - 19-ter. (Omissis).». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. n. 163. - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. n. 150. - Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93: «Art. 29. (Qualificazione dei fornitori di servizi). - 1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida. 2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonche' di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attivita' che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere. Il predetto decreto determina altresi' i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche. 3. 4. La domanda di qualificazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. 5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' di AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 6. A seguito dell'accoglimento della domanda, AgID dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. 7. - 8. 9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2005, n. 177: «Art. 7-bis. (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all' articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati.». - La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n.187. - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n.132. - Il comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 2 (Regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2020, n. 96. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131 (Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 (Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2017, n. 87. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2019 (Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del Computer securty incident response team - CSIRT italiano), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2019 n. 262.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dei commi 1 e 2-bis dell'articolo 1, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: «Art. 1. (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica). - 1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, e' istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 2. (Omissis). 2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e' contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di accesso, non e' soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto e' data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di cui al presente comma. 3. - 19-ter. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): «Art. 5. (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalita' generali della politica dell'informazione per la sicurezza. 2.Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita' delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica. 4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonche' altre autorita' civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.». - Si riporta il testo del comma 1, lettera dd) dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche): «Art. 1. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente Codice si intende per: a). - cc). (Omissis); dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; ee). - qq-quater). (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1, lettera aa), dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65: «Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a). - zz). (Omissis); aa) servizio di cloud computing, un servizio digitale che consente l'accesso a un insieme scalabile ed elastico di risorse informatiche condivisibili.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: «Art. 1. (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica). - 2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR): a). (Omissis); b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualita' che tenga conto delle specificita' dei diversi settori di attivita', i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di cui al comma 2-bis trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche' all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, della citata legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): «Art. 4. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta' nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita' operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. Il DIS svolge i seguenti compiti: a) coordina l'intera attivita' di informazione per la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) e' costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformita' delle attivita' di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e' istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza; l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; m) cura le attivita' di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo; n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. 7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento. 8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri: a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo; b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso; c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione; d) non e' consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza; e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.». - Per il comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 2 (Regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 8, del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65: «Art. 8. (Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente - CSIRT). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le funzioni del Computer emergency response team (CERT) nazionale, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, gia' operante presso l'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. L'organizzazione e il funzionamento del CSIRT italiano sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il 9 novembre 2018. 3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro. 4. Il CSIRT italiano assicura la conformita' ai requisiti di cui all'allegato I, punto 1, svolge i compiti di cui all'allegato I, punto 2, si occupa dei settori di cui all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e dispone di un'infrastruttura di informazione e comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello nazionale. 5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti informatici. 6. Il CSIRT italiano garantisce la collaborazione effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui all'articolo 11. 7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica alla Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le modalita' di trattamento degli incidenti a questo affidati. 8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle proprie funzioni, puo' avvalersi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale. 9. Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico in qualita' di CERT nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonche' quelle svolte da Agenzia per l'Italia digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono trasferite al CSIRT italiano a far data dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. 10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.». |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Tassonomia degli incidenti
1. Nelle tabelle n. 1 e n. 2 dell'allegato A al presente regolamento sono classificati, in categorie, gli incidenti aventi impatto sui beni ICT. Nella tabella n. 1 sono indicati gli incidenti meno gravi e nella tabella n. 2 quelli piu' gravi. Tale classificazione e' funzionale alla diversa tempistica necessaria per una risposta efficace. 2. Nelle tabelle di cui al comma 1, per ciascuna tipologia di incidente, sono indicati un codice identificativo e la corrispondente categoria, accompagnata dalla descrizione di ciascuna tipologia di incidente. |
| Art. 3
Notifica degli incidenti aventi impatto su beni ICT
1. Dal 1° gennaio 2022, i soggetti inclusi nel perimetro, al verificarsi di uno degli incidenti avente impatto su un bene ICT di rispettiva pertinenza individuati nelle tabelle di cui all'allegato A, procedono alla notifica al CSIRT italiano secondo le modalita' di cui al presente regolamento. 2. Dalla data di trasmissione degli elenchi dei beni ICT effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, ovvero, qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento, da quest'ultima data, e sino al 31 dicembre 2021, i soggetti inclusi nel perimetro procedono, in via sperimentale, alle notifiche di cui al comma 1, secondo le modalita' di cui al comma 4. 3. I soggetti inclusi nel perimetro procedono alla notifica di cui ai commi 1 e 2 anche nei casi in cui uno degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A si verifichi a carico di un sistema informativo o un servizio informatico, o parti di essi, che, anche in esito all'analisi del rischio di cui all'articolo 7, comma 2, del DPCM n. 131 del 2020, condivide con un bene ICT funzioni di sicurezza, risorse di calcolo o memoria, ovvero software di base, quali sistemi operativi e di virtualizzazione. 4. I soggetti inclusi nel perimetro effettuano la notifica di cui ai commi 1, 2 e 3 entro sei ore, qualora si tratti di un incidente individuato nella tabella 1 dell'allegato A, ed entro un'ora, qualora si tratti di un incidente individuato nella tabella 2 del medesimo allegato. I predetti termini decorrono dal momento in cui i soggetti inclusi nel perimetro sono venuti a conoscenza, a seguito delle evidenze ottenute, anche mediante le attivita' di monitoraggio, test e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 6, del decreto-legge, effettuate sulla base delle misure di sicurezza di cui all'allegato B, di un incidente riconducibile a una delle tipologie individuate nell'allegato A. La notifica e' effettuata tramite appositi canali di comunicazione del CSIRT italiano aventi i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato I, del decreto legislativo n. 65 del 2018, e secondo le modalita' definite dal CSIRT italiano e rese disponibili sul sito Internet del CSIRT italiano. 5. Qualora il soggetto incluso nel perimetro venga a conoscenza di nuovi elementi significativi, tra cui le specifiche vulnerabilita' sfruttate, la rilevazione di eventi comunque correlati all'incidente oggetto di notifica, ovvero gli indicatori di compromissione (IOC) rilevati, la notifica di cui al comma 1 e' integrata tempestivamente dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro ne e' venuto a conoscenza, salvo che l'autorita' giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa. 6. Dal 1° gennaio 2022, i soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo n. 65 del 2018, con la notifica di cui al presente articolo comunicano che la stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge, costituisce anche adempimento dell'obbligo di notifica di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 5, indicando a tal fine l'autorita' competente NIS di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 65 del 2018 alla quale la notifica deve essere inoltrata, e 14, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2018. I soggetti di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 259 del 2003, con la notifica di cui al presente articolo, comunicano che la stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge, costituisce anche adempimento dell'obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003 e delle correlate disposizioni attuative. Restano fermi, per le notifiche degli incidenti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge, gli obblighi e le procedure di notifica previsti dal decreto legislativo n. 65 del 2018 e dal decreto legislativo n. 259 del 2003. 7. Su richiesta del CSIRT italiano, il soggetto incluso nel perimetro che ha proceduto a effettuare una notifica ai sensi dei commi 1, 2 e 3 provvede, tramite i canali di comunicazione di cui al comma 4 ed entro sei ore dalla richiesta, a effettuare un aggiornamento della notifica, salvo che l'autorita' giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa. 8. Una volta definiti e avviati i piani di attuazione delle attivita' per il ripristino dei beni ICT impattati dall'incidente oggetto di notifica, il soggetto incluso nel perimetro che ha proceduto a effettuare una notifica ai sensi dei commi 1, 2 e 3, tramite i canali di comunicazione di cui al comma 4, ne da' tempestiva comunicazione al CSIRT italiano e trasmette, altresi', su richiesta del CSIRT italiano ed entro trenta giorni dalla stessa richiesta, una relazione tecnica che illustra gli elementi significativi dell'incidente, tra cui le conseguenze dell'impatto sui beni ICT derivanti dall'incidente e le azioni intraprese per porvi rimedio, salvo che l'autorita' giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa. 9. I soggetti inclusi nel perimetro assicurano che dell'avvenuta notifica sia fornita notizia all'articolazione per l'implementazione del perimetro prevista nell'ambito delle misure di sicurezza di cui alla sottocategoria 2.1.4 (ID.AM-6) dell'allegato B, ed in particolare all'incaricato e al referente tecnico di cui alla medesima sottocategoria. 10. Sino al 31 dicembre 2021, restano fermi per i soggetti inclusi nel perimetro, che effettuano, ai sensi del comma 2, le notifiche in via sperimentale, gli obblighi di notifica di cui agli articoli 12, comma 5, e 14, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2018, nonche' quelli previsti ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003 e delle correlate disposizioni attuative.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131: «Art. 7. (Definizione dei criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici). - 1. (Omissis). 2. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 2-bis), secondo periodo, del decreto-legge, i soggetti inclusi nel perimetro, in esito all'analisi del rischio, per ogni funzione essenziale o servizio essenziale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), provvedono: a) ad individuare i beni ICT necessari a svolgere la funzione essenziale o il servizio essenziale. A tale fine sono valutati: 1) l'impatto di un incidente sul bene ICT, in termini sia di limitazione della operativita' del bene stesso, sia di compromissione della disponibilita', integrita', o riservatezza dei dati e delle informazioni da esso trattati, ai fini dello svolgimento della funzione o del servizio essenziali; 2) le dipendenze con altre reti, sistemi informativi, servizi informatici o infrastrutture fisiche di pertinenza di altri soggetti, ivi compresi quelli utilizzati per fini di manutenzione e gestione; b) a predisporre l'elenco dei beni ICT di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge. In fase di prima applicazione e fino all'aggiornamento del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge, sono individuati, all'esito dell'analisi del rischio, in ossequio al principio di gradualita', i beni ICT che, in caso di incidente, causerebbero l'interruzione totale dello svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale o una compromissione degli stessi con effetti irreversibili sotto il profilo della integrita' o della riservatezza dei dati e delle informazioni. 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del punto 1, lettera a), dell'allegato I, del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65:
«Allegato I Requisiti e compiti dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT)
I requisiti e i compiti del CSIRT sono adeguatamente e chiaramente definiti ai sensi del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 8, comma 2. Essi includono quanto segue: 1. Requisiti per il CSIRT: a) Il CSIRT garantisce un alto livello di disponibilita' dei propri servizi di comunicazione, evitando singoli punti di guasto, e dispone di vari mezzi che permettono allo stesso di essere contattato e di contattare altri in qualsiasi momento. Inoltre, i canali di comunicazione sono chiaramente specificati e ben noti alla loro base di utenti e ai partner con cui collaborano; b). - d). (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 12 e 14 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65: «Art. 12. (Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti). - 1. Gli operatori di servizi essenziali adottano misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle loro operazioni. Tenuto conto delle conoscenze piu' aggiornate in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza della rete e dei sistemi informativi adeguato al rischio esistente. 2.Gli operatori di servizi essenziali adottano misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, al fine di assicurare la continuita' di tali servizi. 3.Nell'adozione delle misure di cui ai commi 1 e 2, gli operatori di servizi essenziali tengono conto delle linee guida predisposte dal gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10, nonche' delle linee guida di cui al comma 7. 4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le autorita' competenti NIS possono, se necessario, definire specifiche misure, sentiti gli operatori di servizi essenziali. 5. Gli operatori di servizi essenziali notificano al CSIRT italiano e, per conoscenza, all'autorita' competente NIS, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuita' dei servizi essenziali forniti. 6. Il CSIRT italiano inoltra tempestivamente le notifiche all'organo istituito presso il Dipartimento informazioni per la sicurezza incaricato, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), delle attivita' di prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e di attivazione delle procedure di allertamento. 7. Le notifiche includono le informazioni che consentono al CSIRT italiano di determinare un eventuale impatto transfrontaliero dell'incidente. La notifica non espone la parte che la effettua a una maggiore responsabilita' rispetto a quella derivante dall'incidente. Le autorita' competenti NIS possono predisporre linee guida per la notifica degli incidenti. 8. Per determinare la rilevanza dell'impatto di un incidente si tiene conto in particolare dei seguenti parametri: a) il numero di utenti interessati dalla perturbazione del servizio essenziale; b) la durata dell'incidente; c) la diffusione geografica relativamente all'area interessata dall'incidente. 9. Sulla base delle informazioni fornite nella notifica da parte dell'operatore di servizi essenziali, il CSIRT italiano informa gli eventuali altri Stati membri interessati in cui l'incidente ha un impatto rilevante sulla continuita' dei servizi essenziali. 10. Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano preserva, conformemente al diritto dell'Unione europea e alla legislazione nazionale, la sicurezza e gli interessi commerciali dell'operatore di servizi essenziali, nonche' la riservatezza delle informazioni fornite nella notifica secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5. 11. Ove le circostanze lo consentano, il CSIRT italiano fornisce all'operatore di servizi essenziali, che effettua la notifica, le pertinenti informazioni relative al seguito della notifica stessa, nonche' le informazioni che possono facilitare un trattamento efficace dell'incidente. 12. Su richiesta dell'autorita' competente NIS o del CSIRT italiano, il punto di contatto unico trasmette, previa verifica dei presupposti, le notifiche ai punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati. 13. Previa valutazione da parte dell'organo di cui al comma 6, l'autorita' competente NIS, d'intesa con il CSIRT italiano, dopo aver consultato l'operatore dei servizi essenziali notificante, puo' informare il pubblico in merito ai singoli incidenti, qualora ne sia necessaria la sensibilizzazione per evitare un incidente o gestire un incidente in corso. 14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli operatori di servizi essenziali provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo a valere sulle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci.» «Art. 14. (Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti). - 1. I fornitori di servizi digitali identificano e adottano misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nel contesto dell'offerta di servizi di cui all'allegato III all'interno dell'Unione europea. 2. Tenuto conto delle conoscenze piu' aggiornate in materia, tali misure assicurano un livello di sicurezza della rete e dei sistemi informativi adeguato al rischio esistente e tengono conto dei seguenti elementi: a) la sicurezza dei sistemi e degli impianti; b) trattamento degli incidenti; c) gestione della continuita' operativa; d) monitoraggio, audit e test; e) conformita' con le norme internazionali. 3. I fornitori di servizi digitali adottano misure per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali sui servizi di cui all'allegato III offerti all'interno dell'Unione europea, al fine di assicurare la continuita' di tali servizi. 4. I fornitori di servizi digitali notificano al CSIRT italiano e, per conoscenza, all'autorita' competente NIS, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio di cui all'allegato III che essi offrono all'interno dell'Unione europea. 5. Le notifiche includono le informazioni che consentono al CSIRT italiano di determinare la rilevanza di un eventuale impatto transfrontaliero. La notifica non espone la parte che la effettua a una maggiore responsabilita' rispetto a quella derivante dall'incidente. 6. Il CSIRT italiano inoltra tempestivamente le notifiche all'organo di cui all'articolo 12, comma 6. 7. Al fine di determinare la rilevanza dell'impatto di un incidente, sono tenuti in considerazione, in particolare, i seguenti parametri: a) il numero di utenti interessati dall'incidente, in particolare gli utenti che dipendono dal servizio digitale per la fornitura dei propri servizi; b) la durata dell'incidente; c) la diffusione geografica relativamente all'area interessata dall'incidente; d) la portata della perturbazione del funzionamento del servizio; e) la portata dell'impatto sulle attivita' economiche e sociali. 8. L'obbligo di notificare un incidente si applica soltanto qualora il fornitore di servizi digitali abbia accesso alle informazioni necessarie per valutare l'impatto di un incidente con riferimento ai parametri di cui al comma 7. 9. Qualora un operatore di servizi essenziali dipenda da una terza parte fornitrice di servizi digitali per la fornitura di un servizio che e' indispensabile per il mantenimento di attivita' economiche e sociali fondamentali, l'operatore stesso notifica qualsiasi impatto rilevante per la continuita' di servizi essenziali dovuto ad un incidente a carico di tale operatore. 10. Qualora l'incidente di cui al comma 4 riguardi due o piu' Stati membri, il CSIRT italiano informa gli altri Stati membri coinvolti. 11. Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano tutela, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della legislazione nazionale, la sicurezza e gli interessi commerciali del fornitore del servizio digitale nonche' la riservatezza delle informazioni fornite. 12. Previa valutazione da parte dell'organo di cui all'articolo 12, comma 6, l'autorita' competente NIS, d'intesa con il CSIRT italiano, dopo aver consultato il fornitore di servizi digitali interessato e, se del caso, le autorita' competenti o i CSIRT degli altri Stati membri interessati, puo' informare il pubblico riguardo ai singoli incidenti o chiedere al fornitore di servizi digitali di provvedervi, qualora ne sia necessaria la sensibilizzazione per evitare un incidente o gestirne uno in corso, o qualora sussista comunque un interesse pubblico alla divulgazione dell'incidente. 13. I fornitori di servizi digitali applicano le disposizioni di attuazione degli atti di esecuzione della Commissione europea che specificano ulteriormente le misure tecnico-organizzative di cui al comma 1 e i parametri, ivi compresi formati e procedure, relativi agli obblighi di notifica di cui al comma 4. 14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, non sono imposti ulteriori obblighi in materia di sicurezza o di notifica ai fornitori di servizi digitali. 15. Il presente capo non si applica alle microimprese e alle piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8, lettera b), del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: «Art. 1. (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica). - 1. - 7. (Omissis). 8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: a) (Omissis); b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), che costituisce anche adempimento, rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a), anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a), all'autorita' competente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65. 9. - 19-ter. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche): «Art. 16-ter (Attuazione e controllo). - 1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 16-bis sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 2. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 16-bis le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a: a) fornire al Ministero, e se necessario all'Autorita', le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrita' dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonche'; b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dell'Autorita', in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, o da un organismo qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica. 3. Il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di indagare i casi di mancata conformita' nonche' i loro effetti sulla sicurezza e l'integrita' delle reti. 4. Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su indicazione dell'Autorita', il mancato rispetto degli articoli 16-bis o 16-ter ovvero delle disposizioni attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12.». |
| Art. 4
Notifica volontaria degli incidenti
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 3, i soggetti inclusi nel perimetro possono notificare, su base volontaria, gli incidenti, relativi ai beni ICT, non indicati nelle tabelle di cui all'allegato A, ovvero gli incidenti, indicati nelle tabelle di cui all'allegato A, relativi a reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi dai beni ICT. La notifica e' effettuata tramite appositi canali di comunicazione del CSIRT italiano aventi i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato I, del decreto legislativo n. 65 del 2018, e secondo le modalita' definite dal CSIRT italiano e rese disponibili sul sito Internet del CSIRT italiano. 2. Le notifiche volontarie sono trattate dal CSIRT italiano in subordine a quelle obbligatorie e qualora tale trattamento non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo. 3. La notifica volontaria non puo' avere l'effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse effettuato tale notifica. 4. I soggetti inclusi nel perimetro assicurano che dell'avvenuta notifica sia fornita notizia all'articolazione per l'implementazione del perimetro prevista nell'ambito delle misure di sicurezza di cui alla sottocategoria 2.1.4 (ID.AM-6) dell'allegato B, ed in particolare all'incaricato e al referente tecnico di cui alla medesima sottocategoria. |
| Art. 5
Trasmissione delle notifiche
1. Il DIS inoltra le notifiche ricevute dal CSIRT italiano: a) all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, qualora le notifiche provengano da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fatta eccezione per quelle concernenti i beni ICT in relazione ai quali per le attivita' di ispezione e verifica sono competenti le strutture specializzate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge; c) al Ministero dello sviluppo economico, qualora le notifiche provengano da un soggetto privato. 2. Le notifiche volontarie, di cui all'articolo 4, sono trasmesse solo nel caso in cui siano state trattate. 3. Il CSIRT italiano, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge, inoltra le notifiche ricevute dai soggetti inclusi nel perimetro, che siano identificati anche quali soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo n. 65 del 2018, all'autorita' competente NIS indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 5. 4. Le modalita' di inoltro delle notifiche previste ai commi 1 e 2 possono essere concordate mediante apposite intese con ciascuna delle amministrazioni interessate e, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, con il Ministero della difesa.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera c), del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: «Art. 1. (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica). - 1.-5- (Omissis). 1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalita' e i termini con cui: a). - b). (Omissis); c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attivita' di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi e' effettuato in conformita' a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonche', nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.». - Per il testo dell'articolo 1, comma 8, lettera b), del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note all'articolo 3. - Per il testo degli articoli 12 e 14 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, si veda nelle note all'articolo 3. |
| Art. 6 Incidenti relativi alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate
1. In materia di notifica degli incidenti relativi alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, non inclusi nell'elenco dei beni ICT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, resta fermo quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007, e dalle correlate disposizioni attuative.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della citata legge n. 124 del 2007, si veda nelle note all'articolo 1. |
| Art. 7
Misure di sicurezza
1. Le misure di sicurezza, articolate in funzioni, categorie, sottocategorie, punti e lettere, sono individuate nell'allegato B al presente regolamento. La corrispondenza tra le misure di sicurezza e gli ambiti elencati all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge, e' indicata nella tabella in appendice n. 1 dell'allegato B. Nella tabella in appendice n. 2 del medesimo allegato B e' indicata per ciascuna misura di sicurezza la corrispondente categoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), ovvero lettera b).
Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 1, comma 3, lettera b), numeri 3 e 4, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 8
Modalita' e termini di adozione delle misure di sicurezza
1. I soggetti inclusi nel perimetro adottano, per ciascun bene ICT di rispettiva pertinenza, le misure di sicurezza di cui all'allegato B nei seguenti termini: a) per le misure di sicurezza appartenenti alla categoria A di cui all'appendice n. 2 dell'allegato B, entro sei mesi dalla data di trasmissione degli elenchi dei beni ICT effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, ovvero, qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento, entro sei mesi da quest'ultima data; b) per le misure di sicurezza appartenenti alla categoria B di cui all'appendice n. 2 dell'allegato B, entro trenta mesi dalla data di trasmissione degli elenchi dei beni ICT effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, ovvero, qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento, entro trenta mesi da quest'ultima data. 2. I soggetti di cui al comma 1, dopo l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'allegato B, ne danno tempestivamente comunicazione al DIS, descrivendo le relative modalita', mediante la piattaforma digitale costituita presso il DIS ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento adottato con DPCM n. 131 del 2020. 3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2, il DIS predispone un apposito modello di cui da' informazione ai soggetti di cui al comma 1. 4. Qualora un soggetto incluso nel perimetro proceda, ai sensi degli articoli 7 e 9 del regolamento adottato con il DPCM n. 131 del 2020, all'aggiornamento dell'elenco dei beni ICT, valuta contestualmente se e' necessario procedere all'adeguamento delle misure di sicurezza adottate ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui sia necessario procedere all'adeguamento, vi provvede e ne comunica le relative modalita', con il modello di cui al comma 1, nei seguenti termini: a) per le misure di sicurezza di cui alla categoria A dell'appendice n. 2 dell'allegato B, entro sei mesi dall'aggiornamento dell'elenco dei beni ICT; b) per le misure di sicurezza di cui alla categoria B dell'appendice n. 2 dell'allegato B, entro trenta mesi dall'aggiornamento dell'elenco dei beni ICT. 5. In ogni altro caso in cui un soggetto incluso nel perimetro abbia proceduto ad adeguare le misure di sicurezza adottate ai sensi del presente articolo, ne comunica, entro sei mesi, le relative modalita' con il modello di cui al comma 1. 6. Il DIS rende tempestivamente disponibili le comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 1, 2 e 3 alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione e al Ministero dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle rispettive attivita' di verifica e ispezione, fatta eccezione per quelle comunicazioni concernenti i beni ICT in relazione ai quali per le attivita' di ispezione e verifica sono competenti le strutture specializzate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 7 e 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131: «Art. 7. (Definizione dei criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici). - 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, i soggetti inclusi nel perimetro predispongono e aggiornano, con cadenza almeno annuale, l'elenco di beni ICT di rispettiva pertinenza, con l'indicazione delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici che li compongono, osservando i criteri individuati nel successivo comma. 2. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 2-bis), secondo periodo, del decreto-legge, i soggetti inclusi nel perimetro, in esito all'analisi del rischio, per ogni funzione essenziale o servizio essenziale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), provvedono: a) ad individuare i beni ICT necessari a svolgere la funzione essenziale o il servizio essenziale. A tale fine sono valutati: 1) l'impatto di un incidente sul bene ICT, in termini sia di limitazione della operativita' del bene stesso, sia di compromissione della disponibilita', integrita', o riservatezza dei dati e delle informazioni da esso trattati, ai fini dello svolgimento della funzione o del servizio essenziali; 2) le dipendenze con altre reti, sistemi informativi, servizi informatici o infrastrutture fisiche di pertinenza di altri soggetti, ivi compresi quelli utilizzati per fini di manutenzione e gestione; b) a predisporre l'elenco dei beni ICT di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge. In fase di prima applicazione e fino all'aggiornamento del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge, sono individuati, all'esito dell'analisi del rischio, in ossequio al principio di gradualita', i beni ICT che, in caso di incidente, causerebbero l'interruzione totale dello svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale o una compromissione degli stessi con effetti irreversibili sotto il profilo della integrita' o della riservatezza dei dati e delle informazioni. 3. Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge.» «Art. 9. (Modalita' di trasmissione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici). - 1. Entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis), del decreto-legge, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, nonche' quelli privati ivi inclusi, trasmettono, rispettivamente, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione e al Ministero dello sviluppo economico, gli elenchi di beni ICT di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica predisposta secondo il modello di cui all'articolo 8, nonche' dell'analisi del rischio. La trasmissione degli elenchi di beni ICT avviene per il tramite di una piattaforma digitale costituita presso il DIS anche per le attivita' di prevenzione, preparazione e gestione delle crisi cibernetiche affidate al NSC, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per l'aggiornamento degli elenchi di beni ICT e del modello di cui all'articolo 8, comma 1. 2. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministero dello sviluppo economico, per i profili di rispettiva competenza, accedono alla piattaforma di cui al comma 1 ai fini dello svolgimento delle attivita' di ispezione e verifica previste dall'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, nonche' dei compiti di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge. 3. In relazione alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione accede alla piattaforma di cui al comma 1 limitatamente alle informazioni necessarie, individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge. 4. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accede per il tramite della piattaforma digitale di cui al comma 1 agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, e fornisce alla stessa piattaforma gli elenchi di pertinenza del Ministero.». - Per il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note all'articolo 1. - Per il testo del punto 1, lettera a), dell'allegato I, del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, si veda nelle note all'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera c), del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note all'articolo 5. |
| Art. 9
Tutela delle informazioni
1. Le misure minime di sicurezza individuate nell'allegato C al presente regolamento, e corrispondenti agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), numeri 3 e 4, del decreto-legge, si applicano alle informazioni relative: a) all'elencazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge; b) agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica, nonche' dell'analisi del rischio; c) agli elementi delle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 3, ivi compresa la relazione di cui all'articolo 3, comma 7; d) al modello di cui all'articolo 8, comma 1, e alla documentazione predisposta in attuazione delle misure di sicurezza di cui all'allegato B. 2. Le misure di sicurezza di cui all'allegato C si applicano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Resta ferma l'adozione, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro, delle misure di sicurezza di livello piu' elevato di cui all'allegato B, entro i termini indicati dall'articolo 8. 4. In caso di attribuzione alle informazioni di cui al comma 1 di una classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, si applicano le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 1, commi 2, 2-bis e 3, lettera b), numeri 3 e 4, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 42, della citata legge 3 agosto 2007, n. 124: «Art. 42. (Classifiche di segretezza). - 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS). 2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo' essere elevata, dall'autorita' che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e' responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose. 3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali. 4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. 5. La classifica di segretezza e' automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica. 6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui e' conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. 8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. 9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.». |
| Art. 10 Misure di sicurezza relative alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate
1. In materia di misure di sicurezza relative alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, non inclusi nell'elenco dei beni ICT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, resta fermo quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007, e dalle correlate disposizioni attuative.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della citata legge 3 agosto 2007, n. 124, si veda nelle note all'articolo 1. |
| Art. 11
Disposizioni finali
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 aprile 2021
Il Presidente: Draghi Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1450 |
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