Gazzetta n. 135 del 8 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 28 maggio 2021
Adozione del «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 12, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
Visto, altresi', l'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, con il quale e' stato adottato il «Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2», ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonche' dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-COV2/COVID-19» del 10 marzo 2021»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», concernente la costituzione del Comitato tecnico scientifico;
Visto il documento recante «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici», predisposto dall'Associazione esposizioni e fiere italiane;
Preso atto del parere del Comitato tecnico scientifico espresso nella seduta n. 18 del 14 maggio 2021 in merito al predetto protocollo, contenente specifiche e aggiuntive misure precauzionali;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art. 12 del richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il documento recante «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici»;

Emanano
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, le attivita' fieristiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si svolgono nel rispetto del «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici», che costituisce parte integrante della presente ordinanza, e, in coerenza con le raccomandazioni contenute nel verbale n. 18 del 14 maggio 2021 del Comitato tecnico scientifico, la partecipazione alle attivita' connesse all'organizzazione dell'evento fieristico e' consentita esclusivamente a coloro che siano in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come integrato dall'art. 14 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.
 

PROTOCOLLO AEFI DI
REGOLAMENTAZIONE
PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID 19 NELLE
MANIFESTAZIONI E NEGLI EVENTI
FIERISTICI

Adeguamento Febbraio 2021

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative nonne di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2021

Il Ministro della salute: Speranza

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale: Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 1854