Gazzetta n. 135 del 8 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 aprile 2021
Misure in favore dell'autoimprenditorialita' giovanile in agricoltura.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, commi 42, 43 e 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni (legge finanziaria 2004);
Visto l'art. 8, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto l'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, l'art. 7-bis, che ha sostituito il capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante misure in favore della nuova imprenditorialita' in agricoltura;
Visto, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabiliti, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10-quater del medesimo decreto legislativo e nei limiti fissati dall'Unione europea, i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni previste dal citato capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 18 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007 di modifica del decreto 28 dicembre 2006, concernente «Trasferimento delle risorse per l'imprenditorialita' giovanile in agricoltura da Sviluppo Italia S.p.a. a ISMEA»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 18 gennaio 2016 recante «Misure in favore dell'autoimprenditorialita' in agricoltura e del ricambio generazionale», emanato in attuazione dell'art. 10-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 28 febbraio 2018 di modifica del decreto 18 gennaio 2016 per adeguarlo alle disposizioni di legge intervenute;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» ed in particolare, l'art. 43-quater, comma 1, che al fine di contrastare la perdita di liquidita' delle imprese dovuta alla diffusione del COVID-19, ha modificato l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo che in tutto il territorio nazionale, in alternativa ai mutui agevolati, possa essere concesso un contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile nonche' mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile;
Considerato che l'art. 43-quater, comma 2, del summenzionato decreto-legge, stabilisce che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano dettate le misure di attuazione del medesimo articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilita' delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'art. 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
Ritenuto opportuno, anche in un'ottica di semplificazione, adeguare il citato decreto del 18 gennaio 2016, modificato dal decreto del 28 febbraio 2018, alle nuove disposizioni di legge, adottando un testo unico;
Vista la nota prot. n. 2556 dell'8 febbraio 2021 che comunica l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze all'ulteriore corso del provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «ISMEA»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare;
b) «Regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
c) «Decreto legislativo»: decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento.
 
Art. 2

Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo si applicano:
a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere costituite da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
2) esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
3) essere amministrate e condotte da un giovane di eta' compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di societa', essere composte, per oltre la meta' numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
4) essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da non piu' di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
5) avere sede operativa nel territorio nazionale;
b) alle microimprese e piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti 2, 3 e 5 da almeno due anni.
La maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione di cui al comma 1, lettera a), punto 3, ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni.
2. L'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avere partita IVA e il legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni al momento della presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se questo e' avvenuto prima della presentazione della domanda.
3. Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti soggettivi di eta' dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.
4. Alla data di presentazione della domanda e per i cinque anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal decreto legislativo.
5. Le agevolazioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo non si applicano alle imprese in difficolta', cosi' come definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento e ai beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
6. Le stesse agevolazioni non possono essere concesse contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, nonche' a quanto stabilito nei Programmi di sviluppo rurale delle regioni in cui gli investimenti devono essere effettuati.
7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.
 
Art. 3

Agevolazioni concedibili

1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
2. I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a. miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
b. miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purche' non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.
3. I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda.
 
Art. 4

Massimali di intervento

1. Le agevolazioni sono concedibili, in termini di ESL, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa dell'Unione europea. In particolare:
a) cinquanta per cento nelle regioni meno sviluppate, ai sensi dell'art. 2, punto (37), del regolamento;
b) quaranta per cento nelle restanti zone.
2. Le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l'importo di 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento.
3. Per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, i massimali di cui al precedente comma 1 possono essere maggiorati di 20 punti percentuali ai sensi dell'art. 14, paragrafo 13, lettera a) del regolamento.
4. Relativamente alle stesse spese ammissibili, le agevolazioni previste dal presente decreto possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti di intensita' di aiuto previsti dal regolamento.
 
Art. 5

Spese ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
f) servizi di progettazione;
g) beni pluriennali.
2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura del due per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilita', ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del dodici per cento dell'investimento da realizzare.
3. Le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria.
4. Per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni e' ammissibile solo in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare.
5. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al cento per cento della capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
6. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attivita' prevista dal progetto.
7. Per le attivita' di agriturismo e le altre attivita' di diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese indicate dal precedente comma 1 nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e con un massimale non superiore a 200.000 euro/beneficiario per un periodo di tre esercizi finanziari.
8. Per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:
a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
b) impianto di piante annuali;
c) lavori di drenaggio;
d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;
e) acquisto di animali;
9. Gli investimenti per la produzione primaria e trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE, sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
10. In materia di irrigazione, gli investimenti per la produzione primaria devono rispettare le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento e, dal 1° gennaio 2017, gli investimenti sono ammessi solo se, nel bacino idrografico in cui avvengono, e' assicurato un contributo destinato al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 1, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione.
11. Non saranno concessi aiuti per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento, il capitale circolante non e' ritenuto un costo ammissibile.
12. Non saranno concessi aiuti per investimenti per impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.
13. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.
 
Art. 6

Istruttoria delle domande

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.
2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonche' la sostenibilita' finanziaria ed economica dell'iniziativa.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
4. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.
 
Art. 7
Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della
domanda

1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10-quater del decreto legislativo, l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.
2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato, nonche' del contributo a fondo perduto.
 
Art. 8

Attuazione della delibera di ammissione alle agevolazioni

1. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.
2. Nei contratti sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonche' i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di inadempimento.
 
Art. 9

Garanzie

1. Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie pari all'intero importo concesso, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potra' ricorrere a:
a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
b) in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al cento per cento del mutuo agevolato concesso.
2. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di ISMEA sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.
 
Art. 10

Modalita' di erogazione delle agevolazioni

1. Dopo la stipula dei contratti, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate per SAL (stato avanzamento lavori) al fine di ottenere l'erogazione delle quote di agevolazioni corrispondenti.
2. I SAL possono essere al massimo di cinque. Il primo SAL deve essere rendicontato entro sei mesi dalla data di stipula dei contratti.
3. Ai fini della erogazione delle agevolazioni corrispondenti a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA le fatture relative al SAL da erogare nonche' le quietanze delle fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo SAL e' subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture, anche alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle stesse ed all'esito positivo della verifica finale dell'investimento.
4. I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria.
5. La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dai contratti di concessione delle agevolazioni.
6. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento di cui all'art. 4 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 
Art. 11

Vincoli sugli investimenti e sull'attivita'

1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato. I beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantita' e/o qualita' sono altresi' vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In tal caso, il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata.
2. L'attivita' di impresa prevista nel progetto finanziato deve essere esercitata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo.
3. La sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attivita' di impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato.
4. I periodi di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa, purche' sia stato completato l'investimento. Nel caso in cui la data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa sia anteriore alla data di completamento dell'investimento, tali periodi decorrono da quest'ultima.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.
 
Art. 12

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. ISMEA ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento controlli diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. I controlli possono avere luogo anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali. ISMEA puo' acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.
2. ISMEA e' autorizzato a comunicare - su motivata richiesta di banche od altri intermediari finanziari - lo stato dell'ammortamento del mutuo con analitica indicazione delle rate eventualmente non adempiute dal beneficiario, con l'indicazione della data e dell'ammontare dei singoli inadempimenti.
 
Art. 13

Procedura per la dichiarazione di decadenza

1. ISMEA, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica ai beneficiari l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i beneficiari posso presentare a ISMEA scritti difensivi redatti in carta libera, nonche' ogni altra documentazione ritenuta idonea. ISMEA, esaminati gli eventuali scritti difensivi, acquisiti eventuali, ulteriori elementi di giudizio, formula, ove opportuno, osservazioni conclusive in merito.
3. Entro i successivi sessanta giorni, esaminate le risultanze istruttorie, ISMEA delibera, con provvedimento motivato, la decadenza dalla agevolazione e la risoluzione dei contratti di concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione ai beneficiari ed avviando le azioni per il recupero delle agevolazioni percepite quantificate in termini di ESL, nonche' delle somme dovute per capitale, interessi ed altri oneri.
 
Art. 14

Istruzioni applicative

1. ISMEA trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalita' di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione ed i limiti relativi agli interventi di cui al presente decreto. In assenza di osservazioni da parte dei predetti Ministeri, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.
 
Art. 15

Disposizioni finali

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'art. 3 del regolamento.
2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento.
3. Sono abrogati i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 18 gennaio 2016 e del 28 febbraio 2018, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2016, e n. 120 del 25 maggio 2018.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2021

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco