Gazzetta n. 135 del 8 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 15 aprile 2021
Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano.


IL DIRETTORE GENERALE
PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

Visto l'accordo di Parigi sul clima raggiunto all'esito della XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (CoP21, Parigi dicembre 2015) e in particolare l'art. 7 che promuove l'adattamento come aspetto fondamentale delle politiche relative ai cambiamenti climatici e tal fine prevede, in particolare, l'impegno di «ogni parte in processi di pianificazione e nell'attuazione delle azioni di adattamento»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE;
Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio;
Vista la direttiva n. 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva n. 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Vista la direttiva (UE) n. 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva n. 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) n. 2015/1814;
Viste le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2013 «strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e in particolare che gli impatti dei cambiamenti climatici come le alluvioni, siccita', le ondate di calore, l'innalzamento del livello del mare e le erosioni, possono variare considerevolmente nei vari territori e localita' di tutta Europa, e, pertanto, la maggior parte delle misure di adattamento dovra' essere definita a livello nazionale, regionale e locale, oltre che transfrontaliero, nonche' basata sulle migliori conoscenze e pratiche disponibili e sulle condizioni specifiche degli Stati membri;
Vista la comunicazione del 24 febbraio 2021 COM(2021) 82 final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni avente ad oggetto «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici»;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, che all'art. 3 contiene disposizioni volte a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 229 del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 di attuazione della direttiva (UE) n. 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva n. 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) n. 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato;
Visto in particolare l'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sopra citato, che prevede tra l'altro la possibilita' di finanziare iniziative per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale, tra l'altro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' stato ridenominato Ministero della transizione ecologica e sono state definite le relative funzioni e i relativi compiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2020, di conferimento alla dott.ssa Giusy Lombardi dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, registrato dalla Corte dei conti il 19 febbraio 2020, reg. 1, fog. 498;
Visto il decreto ministeriale n. 19 del 18 gennaio 2021, recante «Atto di indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2021 e il triennio 2021-2023», in coerenza con le note integrative a legge di bilancio 2021-2023;
Vista la direttiva generale recante indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2021, approvata con decreto ministeriale n. 37 del 25 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2021, al n. 782;
Richiamata la direttiva dipartimentale sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021 e recante gli indirizzi generali per l'azione amministrativa delle Direzioni generali per l'anno 2021, adottata con decreto del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) n. 9 del 25 febbraio 2021, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 59 in data 15 marzo 2021;
Visto il decreto direttoriale del 16 giugno 2015, n. 86 di approvazione del documento «Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici»;
Considerato che con DRGS n. 248755, emanato in attuazione dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo n. 30/2013 e del D.I. del 31 dicembre 2020, vengono assegnati, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 8421 denominato «Programma di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, euro 15.874.411,90 sull'esercizio finanziario 2021, euro 39.686.028,00 sull'esercizio finanziario 2022 ed euro 23.811.618,00 sull'esercizio finanziario 2023;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto istituisce il «Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano».
2. Il programma e' finalizzato ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccita' attraverso la realizzazione di interventi riconducibili alle tipologie di cui all'allegato 1, parte I e II del presente decreto.
3. Il presente decreto stabilisce le modalita' e i termini di presentazione delle domande per il finanziamento degli interventi nell'ambito del programma di cui al comma 1.
 
Art. 2

Destinatari del programma
di finanziamento

1. I destinatari del programma di cui all'art. 1 sono i comuni con popolazione uguale o superiore ai 60.000 abitanti, risultanti dai dati ISTAT riferiti all'anno 2019.
2. L'entita' della popolazione di cui al precedente comma e' determinata secondo i criteri previsti dall'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Art. 3

Finanziamento del programma
e criteri di ripartizione

1. L'onere derivante dall'attuazione del programma e' fissato nel limite massimo di euro 79.372.058,00 a cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 23, comma 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, stanziate sul capitolo 8421 denominato «Programma di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano» dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e pari a euro 15.874.412,00 sull'esercizio finanziario 2021, euro 39.686.028,00 sull'esercizio finanziario 2022 ed euro 23.811.618,00 sull'esercizio finanziario 2023.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione al numero di residenti dei comuni di cui all'art. 2, comma 1, per unita' di superficie, risultanti dai dati ISTAT riferiti all'anno 2019, secondo i seguenti criteri:
a. nella misura del 40 per cento in favore dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane;
b. nella misura del 30 per cento in favore degli altri comuni con popolazione residente non inferiore a 100.000 abitanti;
c. nella misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e non inferiore a 60.000 abitanti.
3. I comuni di cui all'art. 1, comma 2 ed il riparto delle risorse ai sensi del precedente comma sono riportati nell'allegato 2.
 
Art. 4

Modalita' e termini di presentazione
dell'istanza di finanziamento

1. I comuni di cui all'art. 2, comma 1 presentano istanza di finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, al Ministero della transizione ecologica trasmettendo la seguente documentazione:
a) domanda di finanziamento firmata dal rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune istante con l'indicazione del dirigente responsabile dell'ufficio competente e i relativi recapiti istituzionali;
b) una scheda progetto (di seguito anche S.P.) riferita ad una o piu' tipologie di interventi di cui all'allegato 1, parte I e II, che rispetti le specifiche tecniche di cui al medesimo allegato, redatto esclusivamente sulla base dell'apposito modulo di cui all'allegato 3 e debitamente compilato in tutte le sue parti;
c) l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP) afferente alla scheda progetto riepilogativa degli interventi;
d) la rappresentazione cartografica a scala adeguata della localizzazione degli interventi inseriti nella S.P.;
e) l'attestazione del dirigente responsabile dell'ufficio competente che il comune istante non beneficia di altri finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione degli interventi descritti nella S.P.;
f) la dichiarazione del dirigente responsabile dell'ufficio competente che attesta la coerenza della S.P. con gli esistenti strumenti di pianificazione in vigore.
2. I comuni di cui all'art. 2, comma 1, possono presentare una sola S.P. che includa uno o piu' tipologie di intervento di cui all'allegato 1, parte I e II.
3. La documentazione di cui al precedente comma 1 e' trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata - pec all'indirizzo: adattamentoclimatico@pec.minambiente.it entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il campo «Oggetto» della pec di trasmissione deve riportare la seguente dicitura: «Programma sperimentale di interventi di adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano».
5. E' consentito trasmettere piu' pec relative a un'unica domanda, fino a un massimo di cinque. In tal caso, di seguito alla dicitura di cui al precedente comma 4, le singole pec inviate devono riportare nell'«Oggetto» il numero progressivo rispetto al numero totale degli invii (es. «1 di 5», «2 di 5», «3 di 5», «4 di 5», «5 di 5»). Ciascuna pec deve avere una dimensione massima pari a 50 megabyte.
6. In caso di presentazione di piu' domande da parte dello stesso soggetto di cui all'art. 2, comma 1, e' considerata ammissibile solo l'ultima domanda pervenuta in ordine temporale e comunque entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo.
 
Art. 5

Spese ammissibili

1. Nell'ambito di ciascuna scheda progetto, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
a) spese tecniche documentate risultanti dal livello di progettazione approvato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) costi del personale dipendente del comune relativi alle spese di cui alla precedente lettera a) se documentati da lettere di incarico con l'indicazione delle attivita' previste nel progetto e del compenso omnicomprensivo attribuito, e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
c) spese per la realizzazione degli interventi green/blue di cui alla parte I dell'allegato 1 per un importo non inferiore al 50% del finanziamento;
d) spese per la realizzazione degli interventi grey di cui alla parte II dell'allegato 1 per un importo non superiore al 30% del finanziamento;
e) spese per misure soft di rafforzamento della capacita' adattiva di cui alla parte III, dell'allegato 1, per un importo non superiore al 20% del finanziamento.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la loro inammissibilita'.
 
Art. 6

Tavolo di monitoraggio

1. E' istituito presso la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica il Tavolo di monitoraggio per l'attuazione del programma di cui all'art. 1.
2. Il Tavolo di monitoraggio e' costituito da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e un rappresentante, con funzioni di presidente, della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica con il compito di:
a) verificare e valutare la scheda progetto di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) presentata dai comuni istanti e redigere l'elenco delle schede progetto ammissibili a finanziamento;
b) supportare la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria nella verifica e nella valutazione della documentazione presentata dai comuni beneficiari, anche ai fini di una eventuale proroga di cui all'art. 9, comma 2, lettera c);
c) monitorare l'avanzamento del programma di interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto;
d) promuovere azioni di coordinamento con le altre forme di finanziamento e supporto alle politiche di adattamento climatico.
3. La partecipazione ai lavori del Tavolo di monitoraggio e' a titolo gratuito, non prevede compensi, ne' rimborso spese e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Tavolo di monitoraggio, ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, si avvale di un gruppo di lavoro istituito presso la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria.
 
Art. 7

Approvazione delle schede progetto
e trasferimento delle risorse

1. La Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, sulla base dell'attivita' svolta dal Tavolo di monitoraggio di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), notifica ai comuni, entro sessanta giorni dalla ricezione delle istanze, l'ammissione a finanziamento e puo' richiedere ai comuni istanti la trasmissione di chiarimenti e/o integrazioni documentali. A tal fine, la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria assegna un termine congruo, comunque non superiore a trenta giorni dall'invio della richiesta, per provvedere agli adempimenti richiesti ed entro i successivi trenta giorni notifica ai comuni l'ammissione a finanziamento. La mancata integrazione documentale comporta la decadenza della domanda di cui all'art. 4.
2. La Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, con distinti decreti direttoriali, trasferisce ai comuni beneficiari, sui relativi conti di Tesoreria, le seguenti quote di finanziamento attribuito:
a) una prima quota pari al 20%, a titolo di anticipazione, a seguito della notifica di cui al comma 1;
b) una seconda quota pari al 50% del finanziamento attribuito, a seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art. 8, e dalla quale risulti uno stato di avanzamento contabile delle attivita' pari almeno all'80% della quota di cui alla lettera a), trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre 2022, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica;
c) il saldo finale del finanziamento attribuito, al netto di eventuali economie, a seguito di valutazione positiva della documentazione di cui all'art. 8, e dalla quale risulti anche la conclusione del progetto, trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre 2023, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica.
 
Art. 8

Modalita' di rendicontazione
degli interventi

1. Possono essere rendicontate soltanto, se opportunamente documentate, le spese ammissibili riportate all'art. 5.
2. Ai fini del trasferimento delle quote di finanziamento di cui all'art. 7, comma 2, lettere b) e c) il rappresentante legale o il funzionario delegato del comune beneficiario provvede a trasmettere, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica la richiesta di trasferimento allegando la seguente documentazione:
dichiarazione prodotta tramite uno specifico schema predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, attestante lo stato di avanzamento contabile della scheda progetto;
documentazione amministrativo-contabile (provvedimenti di impegno, fatture e/o altra documentazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b)), determinazioni dirigenziali di liquidazione e relative quietanze di pagamento che riportino nella causale i riferimenti alla scheda progetto ammessa a finanziamento;
dichiarazioni rese dal Responsabile unico del procedimento (RUP) e dal direttore dei lavori, prodotte tramite uno specifico schema predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, attestanti la conformita' degli interventi svolti rispetto alla scheda progetto approvata e l'avvenuta osservanza della normativa vigente sulla tracciabilita' dei flussi finanziari e della disciplina nazionale e comunitaria in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture;
documentazione fotografica dimostrativa dello stato di realizzazione degli interventi previsti;
documentazione attestante l'avanzamento dell'attivita' di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
relazione quali-quantitativa degli impatti, degli elementi esposti e della vulnerabilita' ai cambiamenti climatici tenuto conto del set di indicatori riportati nella scheda progetto;
dichiarazione di rinuncia della quota di finanziamento non rendicontata, nel caso di avanzamento contabile conclusivo inferiore al 100% del costo complessivo.
 
Art. 9

Durata degli interventi
e proposte di modifica

1. Gli interventi contenuti nella scheda progetto, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), possono avere una durata massima di ventiquattro mesi a partire dall'erogazione dell'anticipazione, di cui all'art. 7, comma 2, lettera a).
2. Le proposte di modifica della scheda progetto, ammesse solo per aspetti non sostanziali e non tecnicamente rilevanti, possono essere richieste da parte dei comuni beneficiari almeno sessanta giorni prima della scadenza di cui al precedente comma 1, nei casi:
a) disciplinati dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in tema di «Modifica di contratti durante il periodo di efficacia»;
b) di assestamenti contabili tra le voci di costo previste dagli interventi;
c) di necessita' di proroga per la conclusione degli interventi, previa presentazione di motivata istanza alla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica e per un massimo di ulteriori dodici mesi.
3. Le proposte di modifica della scheda progetto, di cui al precedente comma 2, sono presentate dal comune beneficiario alla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla medesima Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria con la seguente documentazione:
a) nota di trasmissione della richiesta di modifica firmata dal rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune beneficiario;
b) scheda progetto redatta sulla base dell'apposito modulo predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica (allegato 3).
4. Le proposte di modifica della scheda progetto di cui al comma 2 sono autorizzate dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica a seguito di positiva valutazione, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta presentata ai sensi del comma 3.
 
Art. 10

Revoca totale o parziale
del finanziamento

1. Qualora si ravvisi la presenza di criticita' nell'esecuzione degli interventi da parte dei comuni beneficiari, la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica avvia un procedimento istruttorio, dandone tempestiva comunicazione al rappresentante legale del comune beneficiario che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, invia i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione richiesta.
2. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento istruttorio di cui al comma 1, la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica puo' disporre la revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi, anche tenendo conto delle risorse gia' trasferite, se e' accertato il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) mancata o parziale esecuzione degli interventi entro il termine di ventiquattro mesi dalla erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 9, comma 2, ovvero nel maggior termine previsto dall'art. 9, comma 2, lettera c) in caso di eventuale proroga;
b) difformita' tra gli interventi realizzati e quelli previsti nella scheda progetto approvata;
c) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e servizi oggetto di finanziamento;
d) richiesta, da parte del rappresentante legale o da un funzionario delegato del comune beneficiario, di trasferimento del saldo del finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento contabile degli interventi inferiore al 100% del costo complessivo degli interventi previsti dalla scheda progetto.
3. Le risorse per cui e' stata disposta la revoca, qualora gia' erogate, sono versate dal comune beneficiario in apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato i cui estremi sono comunicati dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica e restano acquisite definitivamente all'erario.
 
Art. 11

Divulgazione dei risultati

1. Il Ministero della transizione ecologica puo' divulgare i risultati conseguiti per la realizzazione degli interventi previsti dalla scheda progetto, attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra le altre: i comuni beneficiari, gli obiettivi, gli interventi realizzati, i benefici ambientali conseguiti, il costo totale e il finanziamento concesso.
2. I comuni beneficiari sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati conseguiti con gli interventi finanziati nell'ambito del presente programma.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative concernenti gli interventi finanziati devono evidenziare la fonte del finanziamento e il logo del Ministero della transizione ecologica.
 
Art. 12

Trattamento dei dati personali
e norme finali

1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e nei limiti strettamente inerenti alla realizzazione degli scopi specifici di cui al presente decreto.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: Lombardi

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1411

_______
Avvertenza:
Il testo integrale del decreto con i relativi allegati e' disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica all'indirizzo internet: https://www.minambiente.it/pagina/adattamento-climatico