Gazzetta n. 134 del 7 giugno 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 25 maggio 2021 |
Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere
Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133; Visto il parere prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato, tra l'altro, si e' espressa affermando che «finche' ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio ex art. 216 del decreto legislativo n. 50/2016 il Ministero dovra' considerarsi tenuto all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del nuovo Codice»; Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali ed, in particolare, l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione; Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 dell'11 febbraio 2014, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, recante la Rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 190 del 23 dicembre 2020 regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, cosi' come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, n. 2 del 26 febbraio 2020 e, da ultimo, n. 5 del 25 febbraio 2021; Visto il decreto del 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione piu' significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto dell'11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu' significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto del 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu' significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche», cosi' come confermato dal decreto del 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011; Visto il decreto del 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu' significativi»; Visto il decreto del 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ed in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 22 dicembre 2008; Visto il decreto del 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto del 9 aprile 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni ai sensi dell'art. 133, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, sono state, tra l'altro, riportate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi, verificatesi nell'anno 2008 rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2007; Visto il decreto del 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione piu' significativi, nell'anno 2010 rispetto all'anno 2009, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione; Visto il decreto del 3 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; Visto il decreto del 3 luglio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; Visto il decreto del 21 maggio 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione piu' significativi, nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione; Visto il decreto del 1° luglio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione piu' significativi, nell'anno 2014 rispetto all'anno 2013, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione; Visto il decreto del 31 marzo 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione piu' significativi, nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione; Visto il decreto 31 marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2016, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione piu' significativi, nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione; Visto il decreto del 27 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione piu' significativi, nell'anno 2017 rispetto all'anno 2016, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione; Visto il decreto del 20 maggio 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; Visto il decreto del 15 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2018 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2019, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione piu' significativi, nell'anno 2019 rispetto all'anno 2018, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione; Vista l'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere ed inerente, in particolare, alla verifica ed all'elaborazione dei dati forniti dalle tre fonti di rilevazione rappresentate dai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'ISTAT e dalle camere di commercio d'Italia (Unioncamere); Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, cosi' come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, dal decreto n. 2 del 26 febbraio 2020, e, da ultimo, dal decreto n. 5 del 25 febbraio 2021 si e' riunita, considerata l'emergenza sanitaria nazionale relativa al COVID-19, in data 17 maggio 2021; Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 17 maggio 2021 ha espresso, all'unanimita', il proprio parere favorevole, come da verbale della Commissione in pari data, circa le risultanze dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere; Ritenuto di condividere il suindicato parere con il quale la Commissione consultiva non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi, verificatesi nell'anno 2020, per effetto di circostanze eccezionali, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2019;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di cui all'art. 216, commi 1 e 27-ter del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione piu' significativi nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento. |
| Art. 2
Ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, nonche' dell'art. 216, comma 27-ter, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ai contratti affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e in corso di esecuzione, per la determinazione delle compensazioni riguardanti i materiali da costruzione piu' significativi impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2020, si fa riferimento: a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, qualora l'offerta sia stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011; c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010; d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009; e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008; f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007; g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006; h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005; i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale dell'11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004; l) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale dell'11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale del 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.
Roma, 25 maggio 2021
Il direttore generale: Cappelloni |
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