Gazzetta n. 133 del 5 giugno 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 28 aprile 2021 |
Integrazione dell'articolo 2 del decreto 21 ottobre 2020, concernente «Modalita' e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale». |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; Considerato che con tale disposizione e' stato approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale: «La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati»; Considerato che, secondo quanto previsto dal comma 12 citato, le modalita' e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare con la procedura prevista dall'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Considerato che, ai sensi del comma 13 citato, i nuovi criteri di classificazione sono applicabili solo alle convenzioni stipulate a decorrere dell'entrata in vigore del presente decreto e che ai segretari titolari di tali convenzioni, posti in disponibilita', e' corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila; Visto l'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo cui il Ministro dell'interno, su proposta del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, definisce le modalita' procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 297 del 30 novembre 2020, recante «Modalita' e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale»; Visto l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto, che prevede testualmente «Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti»; Vista la proposta del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, approvata nella seduta del 15 aprile 2021; Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 aprile 2021; Ritenuto necessario provvedere all'integrazione dell'art. 2, comma 1, del suddetto decreto, ampliando i criteri di approvazione delle convenzioni dell'ufficio di segreteria, in modo da assicurare una maggiore flessibilita' sul numero massimo degli enti che possono essere ammessi a partecipare ad una medesima convenzione, purche' le specifiche modalita' organizzative assicurino, comunque, il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa;
Decreta:
All'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2020, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero dell'interno puo' autorizzare convenzioni con piu' di cinque enti, qualora sussistano motivate esigenze rappresentate dagli enti locali interessati e siano indicate le modalita' necessarie per assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni segretariali». Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2021
Il Ministro: Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1500 |
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