Gazzetta n. 128 del 31 maggio 2021 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 |
Testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 1° aprile 2021), coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure ((di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)) 2 marzo 2021, ((pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato)) in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. 2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai sensi dell'art. 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona arancione di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonche' dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020. 3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, ((del presente decreto,)) dall'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020. 4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile. 5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonche' ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1((, del presente decreto)): a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave. 6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, e' consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone con disabilita' o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e' consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. 7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. ((Resta fermo quanto previsto all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35: «Art. 2. (Attuazione delle misure di contenimento). - 1. Le misure di cui all'art. 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 16-septies del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: «Art. 1. (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19). - (Omissis). 16-septies. Sono denominate: a) «Zona bianca», le regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; b) «Zona arancione», le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonche' le regioni, di cui al comma 16-quinquies, che, in presenza di un'analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto; c) «Zona rossa», le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato; d) «Zona gialla», le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c).». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): (Omissis). 457. Per garantire il piu' efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35: «Art. 1. (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19). - (Omissis). 2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilita' intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria; b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale; d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria locale, perche' risultate positive al virus; f); g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza; i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; l) sospensione dei congressi, ad eccezione di quelli inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi; n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purche' nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative; o) possibilita' di disporre o di demandare alle competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in modalita' a distanza; q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi; u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita'; bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso (DEA/PS); cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche' istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente; gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale; hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate; hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita' 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'art. 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: «Art. 1. (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19). - (Omissis). 16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica nel proprio sito internet istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito altresi' sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piu' regioni nel cui territorio si manifesta un piu' elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Lo scenario e' parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies del presente articolo. Le ordinanze di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa e' stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35: «Art. 4. (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'art. 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, ovvero dell'art. 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'art. 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a un terzo. 2. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art. 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art. 3 sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. 5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. 6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 7. Al primo comma dell'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000». 8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: «Art. 2. (Sanzioni e controlli). - 2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.». |
| ((Art. 1 bis Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalita' e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19): «Art. 9. (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori sanitari; d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori sanitari; e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo. 2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validita' di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. 4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b), ha una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c), ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. 6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato 1 e possono essere rese disponibili all'interessato anche con le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013. 7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa. 8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformita' al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute, come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC. 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale - DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale - DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell'allegato 1. 11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.». |
| Art. 2 Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non puo' essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci, ((tranne che in casi)) di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARSCoV- 2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', anche con riferimento alla possibilita' di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio. 2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attivita' didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonche' le attivita' didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attivita' scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche' sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. 3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto ((dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione)) n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.: «Art. 2. (Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione). - 1.Nella loro autonomia e specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalita' previste all'art. 1. 2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e' costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. 3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita', dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita' organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita' ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita' con la scuola dell'infanzia; b) sezioni primavera, di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in: 1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu' educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o piu' educatori in modo continuativo. 4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. 5. La scuola dell'infanzia, di cui all'art. 1deldecreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta' compresa tra i tre ed i sei anni.». - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.: «Art. 4.(Autonomia didattica). - 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa delle famiglie e delle finalita' generali del sistema, a norma dell'art. 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversita', promuovono le potenzialita' di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attivita' nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilita' che ritengono opportune e tra l'altro: a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attivita'; b) la definizione di unita' di insegnamento non coincidenti con l'unita' oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'art. 8, degli spazi orari residui; c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. 3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono piu' discipline e attivita', nonche' insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali. 4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuita' e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'art. 139, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalita' e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati. 5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestivita'. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative. 6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 8 e tenuto conto della necessita' di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresi' individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attivita' realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate. 7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.» «Art. 5. (Autonomia organizzativa). - 1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalita' organizzativa che sia espressione di liberta' progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. 2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'art. 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attivita' sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attivita' obbligatorie. 4. In ciascuna istituzione scolastica le modalita' di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.». - Le linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, sono pubblicate sul sito del Ministero dell'istruzione. - L'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, e' pubblicata sul sito del Ministero dell'istruzione. |
| Art. 3 Responsabilita' penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2
1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilita' e' esclusa quando l'uso del vaccino e' conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorita' e alle circolari ((pubblicate nel sito internet istituzionale)) del Ministero della salute relative alle attivita' di vaccinazione.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 589 e 590 del codice penale: «Art. 589. (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette anni. Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni quindici.» «Art. 590.(Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.». - Per il testo dell'art. 1, comma 457, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, vedi i riferimenti normativi all'art. 1. |
| ((Art. 3 bis Responsabilita' colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. 2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravita', della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonche' della scarsita' delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.))
Riferimenti normativi
- La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, reca «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili». - Per gli articoli 589 e 590 del codice penale, vedi i riferimenti normativi all'art. 3. |
| Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ((di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,)) che svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, ((nelle farmacie, nelle parafarmacie)) e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle ((prestazioni lavorative dei soggetti)) obbligati. La vaccinazione e' somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorita' sanitarie competenti, in conformita' alle previsioni contenute nel piano. 2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e' obbligatoria e puo' essere omessa o differita. 3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie, ((sociosanitarie e socio-assistenziali,)) pubbliche o private, ((nelle farmacie, nelle parafarmacie)) e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano ((i medesimi dipendenti)). 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. 5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante ((l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione)) o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalita' e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 6. Decorsi i termini ((per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale)) di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita' competenti, ne da' immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 7. La sospensione di cui al comma 6 e' comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza. 8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non e' possibile, ((per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso)) o emolumento, comunque denominato. 9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 10. Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e' omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attivita' libero professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, vedi i riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali): «Art. 1. (Definizione). - (Omissis). 2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 26. (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato). - (Omissis). 2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita' agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilita', non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennita' di accompagnamento. Nessuna responsabilita', neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. 2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto.». |
| Art. 5 Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacita' naturale.
1. All'art. 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali» sono soppresse; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando la persona in stato di incapacita' naturale non e' ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato.»; c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite le seguenti: «o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis»; d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in cui l'interessato e' ricoverato», sono aggiunte le seguenti: «o, per coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»; e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona e' ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona e' ricoverata ovvero, nel caso di persona non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6: «Art. 1-quinquies. (Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci). - 1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volonta' eventualmente gia' espressa dall'interessato ai sensi del citato art. 4 registrata nella banca dati di cui all'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero della volonta' che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere. 2. In caso di incapacita' naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace e' ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si da' atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacita' naturale dell'interessato. In mancanza sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attivita' previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura stessa o da un suo delegato. 2-bis. Quando la persona in stato di incapacita' naturale non e' ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato. 3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis del presente articolo, sentiti, quando gia' noti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente piu' prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale e' idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis, esprime in forma scritta, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e ne da' comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio. 4. Il consenso di cui al comma 3 del presente articolo, reso in conformita' alla volonta' dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o, in mancanza, in conformita' a quella delle persone di cui allo stesso comma 3, e' immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non puo' essere espresso in difformita' dalla volonta' dell'interessato, espressa ai sensi dei citati articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in mancanza, da quella delle persone di cui allo stesso comma 3. In caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, il responsabile medico della struttura in cui l'interessato e' ricoverato ovvero il direttore sanitario dell'ASL o un suo delegato puo' chiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'art. 3, comma 5, della citata legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione. 5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volonta' dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di cui al comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3, e' comunicato immediatamente, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato e' ricoverato o, per coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa. 6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne rifiuta la convalida. 7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al medesimo comma 6 e' comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi dei commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona e' ricoverata ovvero, nel caso di persona non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente. 8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida. 9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino. 10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario dell'ASL o di un suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinche' disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.». |
| Art. 6 Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19
1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 23, comma 1: 1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»; b) all'art. 23-bis: 1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'art. 310» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»; c) all'art. 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; d) all'art. 24: 1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.»; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico e' attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, e' segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 175 del codice di procedura penale. 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorita' giudiziaria procedente puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, altresi', il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»; 3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; e) all'art. 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; f) all'art. 26, comma 1, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»; g) all'art. 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita' di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,». 2. All'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021». 3. ((Al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1)) al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 178, comma 4, dopo le parole «all'art. 93,» sono inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole « deve essere depositata » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere proposti »; b) all'art. 180, comma 1, le parole « Nei giudizi di appello l'atto » sono sostituite dalle seguenti: « L'atto ».
Riferimenti normativi
- Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, reca: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35: «Art. 1. (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. 2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilita' intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria; b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale; d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria locale, perche' risultate positive al virus; f); g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza; i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; l) sospensione dei congressi, ad eccezione di quelli inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi; n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purche' nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative; o) possibilita' di disporre o di demandare alle competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in modalita' a distanza; q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi; u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita'; bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso (DEA/PS); cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche' istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente; gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale; hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate; hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'. 3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto, assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.». - Si riporta il testo dell'art. 175 del codice di procedura penale: «Art. 175. (Restituzione nel termine). - 1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine e' presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. 2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. 2-bis. La richiesta indicata al comma 2 e' presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato. 3. La restituzione non puo' essere concessa piu' di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento. 4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione. 5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione puo' essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione. 6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine puo' essere proposto ricorso per cassazione. 7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine. 8. Se la restituzione nel termine e' concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.». - Si riporta il testo dell'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 85. (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile). - (Omissis). 2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2021 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e, per le attivita' giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. (Omissis). 5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2021, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facolta' di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta salva la facolta' del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza e' depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. Il giudice delibera in Camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto e' considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 31 luglio 2021, e' composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimita' e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 luglio 2021, e' composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali. (Omissis). 8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'art. 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalita' tecniche definite ai sensi dell'art. 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.». - Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209, S.O., reca «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124». |
| Art. 7 Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69. 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, puo' disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalita' telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'art. 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((1-bis. Le modalita' telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la liberta' del voto e la verifica della sua integrita'.))
Riferimenti normativi
- La legge 3 febbraio 1963, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49, reca «Ordinamento della professione di giornalista». - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: «Art. 31. (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia). - (Omissis). 3. Il Consiglio nazionale puo' disporre il differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni ove gia' fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.». |
| ((Art. 7 bis Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato.
1. Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di cui all'art. 21, primo comma, lettera d), della legge 3 aprile 1979, n. 103, che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, gli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato possono votare per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'art. 22, primo comma, della citata legge n. 103 del 1979 e in conformita' alle modalita' previste dal presente articolo. 2. L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui e' ammessa la votazione per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilita' di collegamento con l'ufficio elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni devono garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto. 3. Il voto per corrispondenza e' espresso mediante l'ordinaria scheda elettorale, che e' fatta pervenire all'elettore, in plico sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e all'indicazione del predetto termine di cui al comma 4. 4. L'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta la scheda piegata e incollata secondo le linee in essa tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico cosi' formato e' spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa fede della tempestivita' dell'invio.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato): «Art. 21. E' istituito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che e' composto: a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede; b) da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, piu' anziani nell'incarico; c) da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, piu' anziani nell'incarico; d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'art. 22 della presente legge. In caso di impedimento o di assenza o quando il consiglio debba esprimere parere sui provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianita' nell'incarico, i componenti di cui alla lettera d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione. Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del consiglio senza diritto di voto. I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili ne' possono essere loro conferiti, finche' sono in carica, incarichi direttivi. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate dal piu' giovane dei componenti. Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale. Il consiglio non puo' validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvo i casi previsti nelle lettere c), d), e), g) e h), dell'art. 23, per i quali e' richiesto il voto favorevole di almeno sei componenti il consiglio. Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.» «Art. 22. Per l'elezione dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell'art. 21, e' istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonche' da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato. Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. Il voto e' personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facolta' di votare per non piu' di due avvocati ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi e di due avvocati e un procuratore dello Stato quali componenti supplenti. Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore. L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validita' dei voti espressi. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni. Con decreto dell'avvocato generale dello Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti. In caso di parita' di voti, sono nominati i piu' anziani nel ruolo. I componenti eletti, che cessano dalla carica del corso del triennio, sono sostituiti, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, dai componenti supplenti.». |
| Art. 8
Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore
1. All'art. 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al ((31 luglio 2021))». 2. All'art. 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «((31 luglio 2021))». ((2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', di cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono effettuate anche in deroga, in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente presso le regioni.)) 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, ((pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021,)) si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4. All'art. 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «diverse dagli enti di cui all'art. 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: «495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, «fino al 31 luglio 2021» in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497 del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: «446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianita' come previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attivita' socialmente utili o di pubblica utilita' per il medesimo periodo di tempo; b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneita', dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalita' richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno; c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalita' richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego; d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno; e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28; f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonche' di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni; h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'art. 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il «31 luglio 2021», e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 maggio 2021 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.». - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale): «Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'; b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.». - Si riporta l'art. 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge: «Art. 106. (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa' possono altresi' prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. 3. Le societa' a responsabilita' limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. 4. Le societa' con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. 5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. 6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'art. 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, societa' e mutue possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'art. 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. 8. Per le societa' a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.». |
| Art. 9 Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale
1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ((ovunque ricorre nel citato art. 1, comma 174,)) e' differito al 15 luglio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)). «174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile (119) dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi digestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio (120), nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica, e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31 maggio (121), la regione non puo' assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata e' tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto del predetto vincolo.». |
| Art. 10 Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici ((e per la durata dei corsi di formazione iniziale))
1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ((del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,)) e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; ((c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; c-bis) conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).)) 2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalita' previste dall'art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, ((e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe,)) la non contestualita', assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo, ((per un periodo massimo di trenta giorni,)) i termini di partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a). 4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 3 quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e' effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento ((della funzione pubblica)) puo' avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato. 5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso, senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia' espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito. 6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. ((La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale.)) All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165((, fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis)). 9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni ((e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'art. 19, comma 2, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,)) nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. 10. All'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunita'»; b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna». ((10-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalita' previste in applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato art. 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo art. 4.)) 11. All'art. 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021 ». ((11-bis. All'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo, le parole da: «con equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse e la parola: «219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»; b) al sesto periodo, le parole: «nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 unita' dell'Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unita' con particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo». 11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le autorita' amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento, modalita' semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalita' indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O., reca: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2004, n. 267, reca: «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165». - La legge 19 giugno 2019, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2019, n. 145, reca: «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2019, n. 145. «Art. 3. (Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione): (Omissis). 6. Per le finalita' del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare: a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta; b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame, prevedendo: 1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi; 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla; 4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime; 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile.». - Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266, reca: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica». - Si riporta il testo dell'art. 247, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.): «Art. 247. (Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM). - (Omissis). 2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilita' del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'art. 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorita' di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalita', nel limite massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125: «Art. 4. (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis). 3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.». - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 35. (Reclutamento del personale) - (Art. 36, commi da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del decreto legislativo n. 267 del 2000). - (Omissis). 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.». - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 34. (Gestione del personale in disponibilita') - (Art. 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - (Omissis). 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'art. 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione di cui all'art. 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'art. 23-bis il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.». - Si riporta il testo dell'art. 34-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di mobilita' del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilita'. 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.». - Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 3. (Personale in regime di diritto pubblico) - (Art. 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. 1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 35. (Reclutamento del personale) - (Art. 36, commi da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del decreto legislativo n. 267 del 2000). - (Omissis). 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica): «Art. 19. (Gestione del personale). - (Omissis). 2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.». - Si riporta il testo dell'art. 259, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 259. (Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunita' in materia di procedure concorsuali). - 1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo. 2. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a: a. la semplificazione delle modalita' del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; b. la possibilita' dello svolgimento delle prove anche con modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza. 2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonche' la validita' delle prove concorsuali gia' sostenute. 3. Per esigenze di celerita', previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi gia' banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni. 4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o piu' fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. 6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. 7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'art. 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'art. 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.». - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 4. (Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso la Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. (Omissis). 6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale e i criteri per la verifica finale di tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). 925. Al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonche' di assicurare la piena efficacia dell'attivita' di prevenzione e di repressione dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi, un contingente complessivo di 1.080 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, cosi' ripartito: 290 unita' a decorrere dal 1° giugno 2021, 240 unita' a decorrere dal 1° novembre 2021 e 550 unita' a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'assunzione di personale di cui al primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021.». - Si riporta il testo dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21: «Art. 1-bis. (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni). - (Omissis). 2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unita' di personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, e' conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unita' di livello dirigenziale non generale e di 166 unita' dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 unita' con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo puo' essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non piu' di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con equiparazione, ai fini economici, al personale appartenente all'Area III, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma, per una spesa massima pari a 219.436 euro. Conseguentemente, le assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.». - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): «Art. 2. (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). - 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR e' composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. 2. Il Presidente puo' invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente puo' invitare i Presidenti delle altre Autorita' competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilita' complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario. 3. Il CICR e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.». - La legge 4 giugno 1985, n. 281, recante: «Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle societa' per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1985, n. 142. - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240. |
| ((Art. 10 bis Disposizioni per i direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
1. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 ed euro 424.500 annui a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3): «Art. 11. (Personale). - 1. Nelle Fondazioni di cui all'art. 2 il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica. Il personale dipendente alla data di trasformazione in Fondazione mantiene, ad esaurimento, il rapporto di lavoro di diritto pubblico e puo' optare per un contratto di diritto privato entro centottanta giorni dal decreto di trasformazione. Al personale che non opta per il rapporto di lavoro privato continua ad applicarsi la disciplina prevista dai decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; per detto personale nulla e' innovato sul piano della contrattazione collettiva nazionale di comparto. Per il personale delle Fondazioni di cui all'art. 2, che opta per il rapporto di lavoro privato e per quello di nuova assunzione nelle stesse Fondazioni si applicano trattamenti economici derivanti da finanziamenti pubblici non superiori a quelli previsti dai contratti pubblici della dirigenza medica e non medica e del comparto sanita'. 2. Negli Istituti non trasformati, il trattamento giuridico ed economico del personale e' sottoposto alla disciplina del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. La commissione di cui al comma 2 dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e' composta, oltre che dal direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale. Nei medesimi Istituti e' consentita l'assunzione diretta, di diritto privato a tempo determinato, per incarichi afferenti i progetti finalizzati di ricerca sulla base di specifici requisiti di natura professionale. 3. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il direttore generale deve essere in possesso del diploma di laurea e avere svolto un'esperienza qualificata di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la nomina. Il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacita' scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo deve essere in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche ed avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', fermi restando gli effetti di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.». - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «Art. 3-bis. (Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario). - 1. 2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'art. 2, comma 2-octies. 3. - 7. 7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso. 8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa. 9. La regione puo' stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato. 10. La carica di direttore generale e' incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. 11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato. 13. 14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 15.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138: «Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure: a) e' istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, e' autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006; b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono autorizzatele seguenti spese: 1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonche', per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo; 2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute; c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, alfine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e' autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». |
| ((Art. 10 ter
Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali
1. All'art. 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno scolastico 2020/2021» sono inserite le seguenti: «e per l'anno scolastico 2021/2022».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica): «Art. 2-ter. (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie). - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attivita' nonche' l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, e' consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto daldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non e' valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.». |
| ((Art. 10 quater
Modifiche all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
1. All'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7-quater, alinea, dopo le parole: «negli ultimi sette anni» sono inserite le seguenti: «e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni»; b) al comma 7-quinquies, dopo le parole: «negli ultimi sette anni» sono inserite le seguenti: «e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni». 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 4 ottobre 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria): «Art. 1. (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 2. E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato con procedure informatizzate ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero della salute. 2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e' istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'art. 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 2, con decreto del Ministro della salute e' nominata ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali. In fase di prima applicazione, la commissione e' nominata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La commissione di cui al comma 3 procede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di eta' in possesso di: a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica o magistrale; b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'art. 16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicita' almeno biennale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche tali da assicurare un piu' elevato livello della formazione, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e, in particolare dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' gli attestati in corso di conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data posteriore all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i corsi siano iniziati in data antecedente alla data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma. 5. I requisiti indicati nel comma 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Alle domande dovranno essere allegati il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del comma 6. La partecipazione alla procedura di selezione e' subordinata al versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30, non rimborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per essere destinati alle spese necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di idonei cui al presente articolo. 6. La commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4, considerando: a) relativamente alla comprovata esperienza dirigenziale, la tipologia e dimensione delle strutture nelle quali e' stata maturata, anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento e responsabilita' di strutture con incarichi di durata non inferiore a un anno, nonche' eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili; b) relativamente ai titoli formativi e professionali che devono comunque avere attinenza con le materie del management e della direzione aziendale, l'attivita' di docenza svolta in corsi universitari e post universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, delle pubblicazioni e delle produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, il possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi gia' valutati quali requisito d'accesso. 7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla commissione a ciascun candidato e' di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 70 punti. Il punteggio e' assegnato ai fini dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e' pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione. 7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), la Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario. 7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, di cui al comma 6, lettera a), e' esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a). In particolare: a) individua range predefiniti relativi rispettivamente al numero di risorse umane e al valore economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio; b) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale e' stata svolta; c) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la responsabilita' di piu' strutture dirigenziali. 7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e' valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una singola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior punteggio. 7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e professionali posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti, ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera b). 8. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.». |
| Art. 11 Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019. 1. E' consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ((4ª serie speciale,)) n. 91 del 19 novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonche' le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19. 2. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al comma 1 e' comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle condizioni previste dal decreto di cui al medesimo comma 1. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. 3. Al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso di cui al comma 1 acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e' fissato in trenta giorni. 4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici ((i criteri per la consultazione dei testi)) di cui all'art. 7, terzo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale. 5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle materie di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. ((Nel definire i criteri)) per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'art. 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, ((la commissione tiene conto)) della capacita' di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura. 6. Nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente articolo, l'idoneita' e' conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, ((fermi restando gli ulteriori criteri)) di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006. 7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 6, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili): «Art. 2. (Comitato tecnico scientifico). - 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale di un Comitato tecnico - scientifico, istituito con proprio provvedimento, composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute, dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal Presidente dell'lstituto superiore di sanita', da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell'Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato. Il Comitato puo' essere integrato in relazione a specifiche esigenze.». - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A): «Art. 46. (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» «Art. 47. (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).». - Si riporta il testo dell'art. 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 (Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218): «Art. 10. - Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami e' immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150): «Art. 5. (Commissione di concorso). - 1. La commissione del concorso per esami e' nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.». - Si riporta il testo dell'art. 7, terzo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 1860 (Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218): «Art. 7. - E' loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, del «Corpus iuris» e delle istituzioni di Gaio, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica.». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 3 e 5, decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150): «Art. 1. (Concorso per magistrato ordinario). - (Omissis). 3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo. (Omissis). 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza e' motivata con la sola formula «non idoneo».». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150): «Art. 5. (Commissione di concorso). - (Omissis). 3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore puo' deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalita' previste dal comma 1.». - Il decreto ministeriale 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2019, n. 91, reca: «Concorso, per esami, a 310 posti di magistrato ordinario». |
| ((Art. 11 bis Definizione dei soggetti ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020, recante termini, modalita' e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2021, gli istituti tecnici superiori che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso anche del solo requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre 2020, per il quale sono esclusi i contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti «I.T.S. 4.0», a valere sulle misure nazionali di sistema di cui all'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «412. Al fine di favorire, attraverso il sistema degli istituti tecnici superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'art. 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.». - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione del 18 dicembre 2020, reca: «Termini, modalita' e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. |
| ((Art. 11 ter
Misure urgenti per le baraccopoli di Messina
1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, nonche' la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della citta' di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto di Messina e' nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attivita' necessarie. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici mesi e puo' essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico e' a titolo gratuito. 2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonche' dei relativi compiti. 3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, e' composta da un contingente massimo di personale pari a sette unita' di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 10. 4. Per le attivita' strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, di uffici statali, nonche' di societa' a totale capitale dello Stato e di societa' da esse controllate, di strutture del comune di Messina e delle societa' controllate dal medesimo, nonche', previa intesa, degli uffici della Regione siciliana, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro sessanta giorni dalla sua nomina, alla esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili allo scopo. 6. Il piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il piano deve altresi' stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del codice dei contratti pubblici, n. 50. 7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario straordinario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del comune di Messina, con le modalita' e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario stesso, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario straordinario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi inclusi l'acquisto e il conferimento al patrimonio del comune di Messina di immobili da destinare a unita' abitative. 9. Il piano di cui al comma 5 garantisce la piena compatibilita' e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014. 10. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonche' le ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate. 11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 11. (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»: «Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (Omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.». - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»: «Art. 11. (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui aldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita' e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso. 2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalita' per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati. 2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita' annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale. 2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente.». Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, reca: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti». - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»: «Art. 33. (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento). - 1. La proposta di aggiudicazione e' soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.». - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, reca: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55: «Art. 4. (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis). 3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalledirettive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.». - La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, reca «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: «Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - (Omissis). 177. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzionee in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»: «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| ((Art. 11 quater
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.)) |
| Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Riferimenti normativi
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