Gazzetta n. 124 del 26 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 aprile 2021
Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attivita' di ricerca e sviluppo.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 38 del 15 febbraio 2021), con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5, che istituisce il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR);
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 (prot. n. 593), recante «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;
Considerato che al fine di garantire la corretta rotativita' del predetto Fondo, e' stata istituita la contabilita' speciale fuori bilancio n. 3001 intestata al FAR;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 870 che istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), che continua ad operare, per la parte di rotativita' che lo caratterizza, anche mediante la citata contabilita' speciale n. 3001, e nel quale sono confluite tra le altre anche le risorse destinate ai finanziamenti FAR;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134), recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, gli articoli 60, 61 e 62;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126), recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 60-bis:
comma 1: in relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, gia' concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul FAR, e' concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in condizioni di morosita' rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo decreto e che ne facciano richiesta, la possibilita' di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio;
comma 5: con decreto del Ministro dell'universita' e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sono stabiliti le modalita' attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonche' i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia' adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosita';
Considerato che la citata legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 - Serie generale e che, a norma dell'art. 1, comma 3 della medisima legge, e' entrata «in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60-bis, comma 5, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, le condizioni e i criteri del beneficio di cui al comma 1 del medesimo art. 60-bis (concessione di un piano decennale finalizzato alla restituzione dei finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'art. 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), nonche' i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta da parte delle imprese.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici di cui all'art. 60-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, le imprese beneficiarie delle agevolazioni del citato FAR, che si trovino in condizioni di morosita' rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si e' verificata la prima morosita' nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;
b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i bilanci di esercizio dal momento in cui si e' verificata la prima morosita' nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;
c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'Ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili, alla data del 14 ottobre 2020.
2. La sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli previsti alla lettera c), e' attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal rappresentante legale.
 
Art. 3

Rimodulazione piano di ammortamento
per finanziamenti non oggetto di revoca

1. Le imprese di cui all'art. 2 possono richiedere, con le modalita' di cui al successivo comma 4, la rimodulazione del piano di ammortamento in essere con la possibilita' di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale con rate semestrali costanti, ad un tasso di interesse pari al tasso agevolato utilizzato per il piano di ammortamento originario.
2. Le predette rate semestrali avranno scadenza il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dalla prima scadenza semestrale successiva alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
3. Il nuovo piano prevedra' il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.
4. Per beneficiare della moratoria di cui al comma 1, le imprese potranno presentare apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio_che costituisce l'unica modalita' di presentazione dell'istanza. Non potranno essere accettate domande pervenute in altre differenti modalita'.
5. La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
6. Ricevuta la domanda, il Ministero, avvalendosi, se necessario, anche dei soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, commi 12 e seguenti, del decreto ministeriale n. 593/2000 nonche' in forza degli atti convenzionali in essere, provvede ad aggiornare il piano di ammortamento del finanziamento agevolato, mediante la generazione di un nuovo piano decennale.
 
Art. 4

Rimodulazione piano di ammortamento
per finanziamenti gia' oggetto di revoca

1. Le imprese di cui all'art. 2 nei confronti delle quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia stato emesso il provvedimento di revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione della rate ma non sia stata ancora disposta, alla data del 14 ottobre 2020, l'iscrizione a ruolo delle somme da queste dovute o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosita', possono richiedere al Ministero, la possibilita' di restituzione graduale degli importi dovuti, cosi' come risultanti dal provvedimento di revoca delle agevolazioni, tramite un piano di ammortamento decennale con rate semestrali costanti, ad un tasso di interesse pari al tasso agevolato utilizzato per il piano originario di ammortamento antecedentemente alla revoca.
2. Le predette rate semestrali avranno scadenza il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dalla prima scadenza semestrale successiva alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
3. Il nuovo piano prevedra' il pagamento integrale delle somme dovute, cosi' come previste dal decreto di revoca, a titolo di capitale e di interessi calcolati in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.
4. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, le imprese devono presentare apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio_che costituisce l'unica modalita' di presentazione dell'istanza. Non sono accettate domande pervenute in forme diverse.
5. La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
6. Ricevuta la domanda, il Ministero, avvalendosi, se necessario, anche dei soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto ministeriale n. 593/2000 nonche' in forza degli atti convenzionali in essere, provvede a determinare l'importo che l'impresa deve restituire e generare un piano di rientro decennale, sulla base di quanto previsto al comma 1.
7. In caso di mancato pagamento di una rata, decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza della rata non pagata, l'impresa decade dal beneficio della restituzione tramite piano di ammortamento decennale, di cui al comma 1, e l'importo dovuto e' iscritto a ruolo secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 5

Condizioni

1. L'accesso al beneficio previsto dal presente decreto, di cui agli articoli 3 e 4, non comporta l'aumento del tasso di interesse rispetto a quello indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni.
2. La presentazione della domanda di accesso al beneficio previsto dal presente decreto fara' decadere, automaticamente, eventuali ulteriori benefici richiesti dal medesimo soggetto con riferimento alle medesime fattispecie di finanziamento secondo le disposizioni previste da provvedimenti normativi emessi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Restano escluse dal beneficio di cui al presente decreto le societa' che, alla data del 14 ottobre 2020, nonche' alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio, si trovino in una delle condizioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
4. Ai fini dell'accesso alla restituzione delle agevolazioni tramite un nuovo piano di ammortamento decennale, nessuna garanzia e' richiesta all'impresa beneficiaria.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 aprile 2021

Il Ministro: Messa

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1636