Gazzetta n. 124 del 26 maggio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 19 maggio 2021 |
Iscrizione della indicazione geografica protetta «Pesca di Delia» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; Vista la direttiva di III livello di questa Direzione generale n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB il 12 ottobre 2020 al n. 138, emanata a seguito dell'incarico conferito al dott. Oreste Gerini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, registrata alla Corte dei conti al n. 832 del 10 settembre 2020; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato il regolamento (UE) n. 2021/790 della Commissione del 10 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (Serie L 171 del 17 maggio 2021) con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, l'indicazione geografica protetta «Pesca di Delia», riferita alla categoria «Ortofrutticoli e cereali»; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Delia», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Delia», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 2021/790 della Commissione del 17 maggio 2021. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pesca di Delia», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 19 maggio 2021
Il direttore generale: Gerini |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA I.G.P. «Pesca di Delia»
Art. 1. Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Pesca di Delia» e' riservata alle varieta' di pesche, a polpa gialla o bianca, e alle varieta' nettarine a polpa gialla, appartenenti alla specie Prunus Persica (L.) Batsc. che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Le varieta' ammesse sono riportate nel seguente prospetto distinte, in base all'epoca di maturazione, in: precoci, che maturano dal 25 maggio al 15 luglio, di media epoca, che maturano dal 16 luglio al 20 agosto e tardive, che maturano dal 21 agosto al 10 ottobre.
Parte di provvedimento in formato grafico
Per la produzione della < Pesca di Delia > e' consentito l'utilizzo anche di altre varieta' di pesche e di nettarine derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformita' al metodo di ottenimento, di cui all'art. 5 del presente disciplinare e il possesso delle caratteristiche di peculiarita' di seguito stabilite. Fermo restando che l'utilizzo di queste varieta', per la produzione della Pesca di Delia IGP, e' subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo che, per lo scopo, potra' avvalersi del parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto. |
| Art. 2. Caratteristiche del prodotto
La Pesca di Delia a IGP, a una durezza della polpa non superiore a 5,5 kg/cm², per i frutti a polpa gialla e non superiore a 4 kg/cm² per i frutti a polpa bianca, deve possedere le caratteristiche distintive di seguito riportate: 1) Tenore zuccherino: non inferiore a 12 gradi Brix. 2) Valore del rapporto E/A: non inferiore a 9. Fanno eccezione le pesche gialle precoci che, alle medesime condizioni di durezza della polpa sopra stabilite, si distinguono per un valore del tenore zuccherino non inferiore a 11,5 gradi Brix e per un valore del rapporto E/A non inferiore a 8,5. 3) Epoca di maturazione: va dal 25 maggio al 15 luglio per le cultivar precoci, dal 16 luglio al 20 agosto per quelle di media epoca e dal 21 agosto al 10 ottobre per le cultivar tardive. 4) Calibro minimo dei frutti: - 61 millimetri di diametro per i frutti delle varieta' precoci; - 67 millimetri di diametro per i frutti delle varieta' di media epoca e tardive; I frutti devono inoltre essere: integri, senza danni o lesioni; puliti, esenti di sostanze estranee, visibili; privi di odori o sapori estranei, percepibili; sani, esenti da marciumi e/o da alterazioni di qualsiasi tipo. |
| Art. 3. Zona di produzione
La zona di produzione della «Pesca di Delia IGP» ricade in Sicilia e interessa l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Serradifalco, Caltanissetta, Delia, Sommatino, Riesi, Mazzarino e Butera, in provincia di Caltanissetta e dei Comuni di Canicatti', Castrofilippo, Naro, Ravanusa e Campobello di Licata, in provincia di Agrigento; |
| Art. 4. Prova dell'origine
E' necessario monitorare ogni fase del processo produttivo, documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione dei produttori e dei confezionatori negli elenchi gestiti dalla struttura di controllo, e attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla verifica da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. |
| Art. 5. Metodo di ottenimento
Terreni, da destinare alla coltura nonche', sistemi d'impianto, forme di allevamento e tecniche colturali, devono essere adottati al fine di favorire le caratteristiche gustative di peculiarita' della Pesca di Delia e di ottenere frutti di elevato livello qualitativo. Proprio per tale motivo sono ammesse le forme di allevamento, sia in volume che in parete, che favoriscono l'illuminazione e l'arieggiamento della chioma. La densita' di piantagione non deve superare il limite massimo di 900 piante /ha, per le forme in volume, e di 2.000 piante/ha per quelle in parete. Sono ammessi gli interventi di potatura verde da eseguirsi in uno o piu' passaggi, in qualsiasi momento, anche dopo la raccolta. Il diradamento dei frutti e' obbligatorio e va eseguito prima dell'indurimento del nocciolo. La raccolta va eseguita a mano, in almeno 3 passaggi. La produzione unitaria massima ammessa e' di 220 q.li/ettaro per le cultivar precoci, di 300 q.li/ettaro per le cultivar di media epoca e di 400 q.li/ettaro per quelle tardive. Entro 8 ore dalla raccolta i frutti dovranno essere sottoposti al trattamento di abbattimento termico. Le tecniche di conservazione devono assicurare condizioni di temperatura e di umidita' idonee a mantenere, pressoche' inalterate, le caratteristiche gustative di peculiarita' dei frutti della Pesca di Delia IGP. Il tempo massimo per la conservazione dei frutti della Pesca di Delia IGP, e' di 10 giorni, decorrenti a quello successivo della raccolta. Il periodo di commercializzazione va dal 25 maggio al 20 ottobre. |
| Art. 6. Il legame con l'ambiente
Il bacino di coltivazione della Pesca di Delia ricade nella porzione centrale del versante meridionale della Sicilia, ed e' situato alle estreme latitudini del Paese e di tutti gli areali peschicoli nazionali. Il clima e' di tipo temperato-caldo, ove nel periodo invernale si concentra gran parte della piovosita' annua, media di 400-600 mm, mentre scarse o del tutto assenti sono le precipitazioni nel corso dell'estate, ove le temperature medie, di 32-36°C, si alternano spesso con periodi di caldo torrido (luglio-agosto). Nel periodo vegetativo e' prevalente una ventosita' giornaliera di debole intensita' con valori di umidita' dell'aria che si mantengono bassi. Le temperature medie del periodo invernale, risentono dell'influenza mitigatrice esercitata dal mare Mediterraneo, per cui nelle zone situate a ridosso della fascia costiera si mantengono tra 8 e 10-12°C mentre nelle zone piu' interne si mantengono piu' basse di 2-3 gradi al massimo; le minime termiche quasi mai scendono sotto 0°C per cui la neve e/o le gelate sono piuttosto rare alle quote basse e in pianura. Dal mese di febbraio, ove le temperature oscillano mediamente tra 12 e 18°C, si assiste a un graduale rialzo termico che, in marzo, tendono a uniformarsi con quelle medie primaverili (16-24°C), mentre a maggio non e' raro riscontrare temperature superiori a quelle medie primaverili, solitamente comprese tra 22 e 30°C, che danno luogo a estati anticipate. Nel bacino di coltivazione della Pesca di Delia l'andamento termico del periodo invernale consente, alle cultivar piu' esigenti in freddo (a fioritura tardiva), di terminare i processi di fioritura entro il mese di marzo, mentre le temperature del mese di febbraio forniscono le migliori garanzie per il regolare svolgimento della precoce fioritura (febbraio) delle cultivar a basso fabbisogno in freddo che, nella quasi totalita' degli areali nazionali, espone i fiori al rischio elevato delle basse temperature che di norma si verificano in tale periodo. In questi luoghi infatti si assiste all'avvio anticipato delle fasi relative allo sviluppo del frutto. Durante la fioritura, inoltre, le condizioni climatiche (temperatura, umidita' dell'aria e ventilazione) favoriscono l'abbondante impollinazione dei fiori dal quale scaturisce un'intensa attivita' ormonale che consente di polarizzare, nell'ovario appena fecondato, notevoli quantita' di sostanze nutritive, che la pianta ha accumulato negli organi di riserva. Pertanto, nell'areale delimitato le quantita' di sostanze nutritive che vengono destinate al frutto sin dalle prime fasi dello sviluppo sono maggiori, rispetto a quanto avviene nelle altre zone di coltivazione, in relazione all'avvio anticipato delle fasi relative allo sviluppo del frutto e per l'intensa attivita' ormonale. Nel corso del periodo vegetativo, invece, che investe le fasi successive (intermedie e terminali) dello sviluppo del frutto, le quantita' di sostanze nutritive che vengono destinate al frutto sono maggiori, che altrove, essendo correlate con le maggiori quantita' derivanti dall'avvio anticipato delle attivita' di fotosintesi nonche' dal ritmo piuttosto sostenuto. In questi luoghi, infatti, le temperature del periodo favoriscono il rapido sviluppo dell'apparato fotosintetico che raggiunge la massima efficienza in epoca piu' anticipata che altrove (aprile), mentre le condizioni di umidita' dell'aria, la buona ventilazione del territorio e le elevate temperature del periodo vegetativo, danno luogo all'immediato allontanamento del vapore acqueo che fuoriesce dalla cavita' stomatica delle foglie, che consente di mantenere elevati sia i livelli di evapotraspirazione delle piante, sia il rifornimento dell'anidride carbonica e dell'ossigeno, che favoriscono il ritmo sostenuto dei processi di fotosintesi e di respirazione. L'elevata energia radiante, che a queste latitudini illumina il territorio di elezione della Pesca di Delia sin dalle prime ore del giorno, insieme ai fattori climatici sopra indicati, contribuisce, in misura rilevante, a determinare il ritmo piuttosto sostenuto ai processi di fotosintesi che, in tal modo, possono destinare al frutto maggiori quantita' di sostanze nutritive che, a maturazione, evolvono in quei prodotti finali, rappresentati da solidi solubili (zuccheri), sali minerali, acidi organici, vitamine, sostanze aromatiche, sostanze coloranti, antiossidanti, etc., responsabili delle caratteristiche qualitative dei frutti. I frutti della Pesca di Delia si distinguono, infatti, per il contenuto in solidi solubili, non inferiore a 12 gradi brix e per un tenore acidico (acidita' titolabile) piu' modesto che altrove, che va a determinare un valore del rapporto E/A non inferiore a 9, ad eccezione delle pesche gialle precoci in cui il tenore zuccherino non e' inferiore a 11,5 gradi brix mentre il valore del rapporto E/A non e' inferiore a 8,5. Tali valori sono riscontrabili persino a una durezza della polpa di 5,5 kg/cm², per i frutti a polpa gialla, e di 4 kg/cm² per i frutti a polpa bianca. Il rapporto solidi solubili/acidi e' una caratteristica fondamentale che determina il sapore dei frutti. La Pesca di Delia si distingue infatti per il caratteristico sapore dei frutti, delineato da una maggiore percezione del sapore dolce. I frutti della Pesca di Delia, inoltre, presentano epoca di maturazione che si differenzia notevolmente da quella che osservano i frutti della stessa tipologia negli altri areali nazionali di coltivazione. Cio' e' da attribuire sia all'epoca di fioritura, sia alle dinamiche di accumulo delle unita' di caldo (Growing Degree Hours -GDH- «Unita' di caldo/ora») che ciascuna cultivar di pesco ha la necessita' di accumulare durante le fasi dello sviluppo del frutto (fioritura-maturazione), che sono strettamente correlate in base all'andamento delle temperature stagionali e giornaliere del luogo di coltivazione. In base a cio', e' possibile constatare che, nel periodo immediatamente successivo alla fioritura, negli areali piu' caldi, con clima simile a quello del bacino di coltivazione della Pesca di Delia, il tasso di accumulo delle unita' di caldo e' notevolmente elevato poiche' le temperature tendono repentinamente ad approssimarsi a quelle ottimali (T.o. di 25-28°C) mentre negli areali situati a latitudini maggiori, il tasso di accumulo e' sensibilmente piu' basso poiche' le temperature del periodo si mantengono notevolmente al di sotto di quelle ottimali. L'opposto avviene nel corso del periodo estivo, ove negli areali piu' caldi il tasso di accumulo delle GDH e' estremamente basso per il fatto che le temperature si mantengono notevolmente sopra al valore ottimale mentre negli areali situati a latitudini maggiori, il tasso di accumulo e' piu' elevato poiche' le temperature si mantengono prossime, o di poco superiori, a quelle ottimali. Ne consegue che, nel bacino di coltivazione della Pesca di Delia le cultivar a basso fabbisogno in caldo (precoci) vanno a soddisfare il proprio fabbisogno nel periodo in cui e' elevato il tasso di accumulo e i frutti richiedono tempi minori per giungere a maturazione, per cui si registra un anticipo della data di maturazione di 10-15 giorni. Per questa tipologia di cultivar l'epoca di maturazione, nell'areale delimitato inizia il 25 maggio, per le cultivar meno esigenti in caldo e si conclude entro il 15 luglio, per le cultivar piu' esigenti. L'opposto avviene invece per le cultivar a elevato fabbisogno in caldo (tardive) ove, nell'areale delimitato, gran parte del fabbisogno in caldo puo' essere soddisfatto solamente nel periodo in cui e' basso il tasso di accumulo e i frutti richiedono tempi maggiori per giungere a maturazione, per cui si registra un notevole posticipo della data di maturazione, che solitamente e' di oltre 15-20 giorni. Nelle cultivar a medio fabbisogno in caldo della Pesca di Delia (di media epoca), nell'areale delimitato, si registra, nelle cultivar meno esigenti in caldo, un anticipo della data di maturazione, di 5-8 giorni, mentre per le cultivar piu' esigenti di questa tipologia si registra un posticipo di egual misura, per il fatto che nelle prime e' prevalente l'influenza esercitata dal periodo in cui e' elevato il tasso di accumulo delle unita' di caldo mentre nelle seconde e' prevalente il periodo in cui detto tasso e' basso. Il principale attore di questo processo e' sempre stato l'uomo che, grazie alle sue spiccate doti intuitive, gia' riconosciute in tutta l'isola, ha saputo cogliere le peculiarita' dei vari ambienti microclimatici di coltivazione, verso le produzioni precoci o verso quelle tardive, mettendo a coltura solamente i terreni piu' fertili in cui e' disponibile la risorsa irrigua, creando in tal modo un paesaggio rurale che si distingue in ambito regionale. I frutti delle cultivar precoci della Pesca di Delia giungono nei principali mercati di consumo con largo anticipo, mentre i frutti delle cultivar tardive possono essere commercializzati in un periodo in cui comincia a diminuire l'offerta proveniente dalle altre regioni e la domanda e' ancora elevata. Il successo commerciale, inserito in un ambiente imprenditoriale molto dinamico e avanzato, ha contribuito a determinare, sin dai primi anni '90, l'inarrestabile espansione della coltura che interessa una superficie complessiva di circa 2.000 ha e lo sviluppo di un'efficiente rete di strutture di confezionamento e di commercializzazione del prodotto, che rappresentano il volano dell'economia di questa zona della Sicilia. L'uso consolidato e continuativo della denominazione di cui si chiede il riconoscimento e' testimoniato da una documentazione bibliografica costituita da documenti fiscali, risalenti al 1987/89 e al 91, da articoli di stampa, pubblicati su quotidiani a diffusione regionale e su periodici locali (1997 - 1999), da folder illustrativi e da una serie di documenti ufficiali, relativi a sagre comunali, manifesti pubblici, comunicazioni, documenti e atti deliberativi, quest'ultimi depositati nei vari Uffici di competenza del Comune di Delia. |
| Art. 7. Controlli
Per l'attivita' di controllo, ai sensi degli artt. 36 e 37 del reg. (UE) n. 1151/2012, viene designata la seguente autorita' pubblica di controllo: CORFILCARNI GCC - Consorzio di ricerca filiera carni Dipartimento di scienze veterinarie - Polo Universitario dell'Annunziata - 98168 - Messina - telefono 090/353659 - Indirizzo mail ordinaria: info@corfilcarni.it - indirizzo di PEC: corfilcarni@pec.it |
| Art. 8. Confezionamento ed etichettatura
Per la commercializzazione del prodotto potranno essere utilizzate tutte le confezioni consentite dalla normativa in vigore. Sulle confezioni dovranno essere riportati, a caratteri di stampa delle medesime dimensioni, la dicitura «Pesca di Delia», immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» il simbolo grafico europeo della IGP, il logotipo della IGP «Pesca di Delia» piu' avanti descritto e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non traggano in inganno il consumatore. La Pesca di Delia IGP e' confezionata nell'area di produzione di cui all'art. 3. Per l'identificazione della Pesca di Delia IGP nelle confezioni sara' utilizzata la bollinatura riportante il logo con una percentuale di frutti bollinati non inferiore al 20% di quelli contenuti in una confezione. La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta anche in un'altra parte della confezione, questa volta anche in forma di acronimo «IGP». Il logo della Pesca di Delia IGP e' di forma rettangolare con dimensioni di mm 40 (quaranta) x mm 100 (cento). Sul lato destro, in posizione centrale e' raffigurata n. 1 pesca, costituita da due lobi uguali secanti i cui centri giacciono sullo stesso asse orizzontale, sormontata da una foglia, dello spessore di 8 mm, di forma lanceolata e disposta in orizzontale, inserita nella cavita' peduncolare e delimitata da bordo di colore verde, di spessore sottile nel margine superiore e piu' spesso nel margine inferiore. Nella parte basale del frutto, in corrispondenza dell'asse verticale passante per il centro, e' raffigurata la Sicilia, ove nella porzione centro meridionale e' rappresentato, in blu e in rosso, il bacino di coltivazione della «Pesca di Delia»; la porzione in rosso comprende i territori dei comuni ricadenti nella Provincia di Agrigento, mentre quella in blu comprende i territori dei comuni posti in Provincia di Caltanissetta. A sinistra della pesca e' raffigurato uno spicchio sferico la cui estremita' superiore parte dalla zona peduncolare della pesca, formando un angolo convesso in senso sinistrorso, raggiungendo la zona costiera meridionale della Sicilia, a livello del bacino di produzione della «Pesca di Delia». Lo spicchio sferico nella parte superiore e' di colore arancione in intenso e man mano che si procede verso la parte inferiore vira gradualmente fino alla colorazione gialla. In basso, sopra il bordo interno, e' riportato l'acronimo «I.G.P.» In basso, internamente all'arco di circonferenza posto nel quadrante Sud-Ovest della circonferenza, e' riportata la dizione «Indicazione geografica protetta». Il logo IGP Pesca di Delia e' realizzato in DWG/2007, il modello dei colori e' HSL, memorizzati come RGB.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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