Gazzetta n. 122 del 24 maggio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 11 maggio 2021 |
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2021 sull'isola di Ustica. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 26 novembre 2020, n. 100; Vista la nota della Prefettura di Palermo in data 17 dicembre 2020, n. 170101, con la quale esprime il proprio nulla-osta; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 15 gennaio 2021, n. 1591; Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche; Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare, il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamento nel territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena», il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti-SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» e il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID.19»; Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2021 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune omonimo. |
| Art. 2
Deroghe
1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: a) veicoli per trasporto pubblico; b) veicoli che trasportano merci deperibili; c) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse; e) veicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune di Ustica; f) veicoli con targa estera, sempreche' siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da turisti stranieri, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato; g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica; h) veicoli appartenenti a persone che trascorrano almeno sette giorni sull'isola e che possano dimostrare la durata del soggiorno mediante autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risultino i dati completi del veicolo, del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale), nonche' quelli relativi agli esercizi alberghieri e/o extra alberghieri, che dovranno essere esibiti a richiesta degli organi di controllo; i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa rifiuti solidi urbani, per l'anno 2020, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da esibire a richiesta degli organi di controllo; j) veicoli appartenenti ai titolari di attivita' commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attivita' medesima, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica. 2. Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci. |
| Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Comune di Ustica e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola. |
| Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020. |
| Art. 5
Attuazione e vigilanza
1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da emanare in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali. 2. Il Prefetto di Palermo e' incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Roma, 11 maggio 2021
Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1418 |
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