Gazzetta n. 122 del 24 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 maggio 2021
Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga e sostituisce il decreto del 18 febbraio 2021, n. 91718.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
della qualita' agroalimentare,
della pesca e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 889 del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1235 dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione n. 24 del 30 dicembre 2002 relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato per il collegamento tra autorita' veterinarie con funzionalita' relative all'assunzione delle decisioni a livello dei posti d'ispezione frontalieri, sia sotto il profilo regolamentare che dell'analisi dei rischi;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91»;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2018, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2021, n. 91718 in materia di disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;
Considerato l'obbligo di utilizzare il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade control and expert system - da parte degli importatori, dei primi destinatari e degli organismi di controllo;
Ritenuto opportuno stabilire criteri relativi alla valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica ai sensi dell'art. 65 del regolamento (CE) n. 889/2008 per i controlli sugli importatori e sulle partite di prodotto importate, anche prima dell'immissione in libera pratica;
Sentito il tavolo tecnico compartecipato sull'agricoltura biologica in data 8 aprile 2021;
Considerata la necessita' di perseguire obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione, nel quadro del regolamento (UE) n. 2018/848, relativamente ai controlli sui prodotti biologici importati nell'Unione europea;
Ritenuto opportuno assumere comportamenti uniformi agli altri Stati europei in materia di analisi del rischio sulle importazioni di prodotti biologici;
Considerata la necessita' di abrogare e sostituire il decreto ministeriale n. 91718 del 18 febbraio 2021, attesa la necessita' di concordare con la Commissione europea, nel quadro del regolamento (UE) n. 2018/848, criteri armonizzati per le partite ed i Paesi a rischio;

Decreta:

Art. 1

Obiettivi

Il presente decreto contiene norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi, in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008.
 
Allegato 1

Criteri per la valutazione del rischio
degli importatori biologici
===================================================================== | Fattori di rischio | | | +==================================================================+ | A | Provvedimenti di irregolarita' e infrazioni emessi negli | | | ultimi cinque anni | +------+-----------------------------------------------------------+ | B | Numero di importazioni effettuate nell'anno precedente | | | ≥ 5 | +------+-----------------------------------------------------------+ | C | Dimensione della singola partita importata nell'anno | | | precedente ≥ 1 t. | +------+-----------------------------------------------------------+ | D | Importatore misto (importatore che non tratta | | | esclusivamente prodotto biologico). | +------+-----------------------------------------------------------+


Esito della valutazione del rischio:
importatore a basso rischio:
nessun fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente;
frequenza minima di controllo: un controllo annuale;
importatore a medio rischio:
un solo fattore di rischio diverso dal fattore di rischio A della tabella precedente;
frequenza minima di controllo: due controlli all'anno;
importatore ad alto rischio:
presenza fattore di rischio A della tabella precedente;
piu' di un fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente;
frequenza minima di controllo: tre controlli all'anno.
 
Art. 2

Importatori

Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria «Importatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049.
 
Allegato 2

Campionamento obbligatorio
delle partite importate

1) Sono campionate ed analizzate per la ricerca di residui di OGM e di prodotti e sostanze non ammesse nella produzione biologica tutte le partite di prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi ed appartenenti alle categorie indicate annualmente nelle linee guida della Commissione europea sui controlli addizionali per i prodotti biologici importati.
2) Per ogni importatore «attivo» e' effettuato il campionamento e l'analisi, per ricerca di residui di OGM e prodotti e sostanze non ammesse nella produzione biologica, di almeno una partita di prodotto importato nel corso dell'anno.
 
Art. 3

Primo destinatario

Per «primo destinatario», cosi' come definito all'art. 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 889/2008, deve intendersi ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o «Preparatori» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049.
I prodotti biologici importati, successivamente all'immissione in libera pratica, possono essere consegnati esclusivamente ad un primo destinatario.
 
Art. 4

Utilizzo di TRACES

Gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del Certificato di ispezione (COI), utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade control and expert system, istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione, previa validazione delle utenze da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito: Ministero), ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008, cosi' come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1842.
Gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo trasmettono la richiesta di validazione delle utenze TRACES all'indirizzo di posta elettronica: pqa5.notifica@politicheagricole.it
Le procedure operative per l'acquisizione delle credenziali di accesso al sistema informativo veterinario TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione europea - Agricoltura e sviluppo rurale - Agricoltura biologica - nonche' presso il portale del Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica - SINAB.
 
Art. 5

Comunicazioni preventive
di arrivo merce

Gli importatori trasmettono al Ministero una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale.
Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma precedente, devono essere trasmesse dagli importatori entro ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista.
Le procedure operative per l'utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'importatore, ove richiesto dalle autorita' competenti o dal proprio organismo di controllo, ha l'obbligo di fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni di cui al presente articolo.
 
Art. 6

Controllo degli importatori

Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di cui all'art. 5 del presente decreto, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1235/2008, ed accertano la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate, nonche' la relativa tracciabilita'.
Gli organismi di controllo assicurano, per ogni importatore controllato, una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantita' dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti, nonche' di qualsiasi altra informazione relativa al sospetto di non conformita' del prodotto biologico importato. Nell'allegato 1 del presente decreto sono stabiliti i criteri minimi per l'elaborazione della valutazione del rischio degli importatori biologici.
I controlli, se del caso non preannunciati, devono assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 del regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalita' di trasporto.
Nell'allegato 2 del presente decreto sono fornite indicazioni in merito al campionamento obbligatorio delle partite importate.
Tale attivita' di campionamento e' svolta anche presso i punti di ingresso, prima dell'immissione in libera pratica della partita.
I campioni prelevati presso gli importatori, ai sensi dell'allegato 2, punto 1) del presente decreto, non rientrano nel computo delle percentuali minime di campioni che ogni anno gli organismi di controllo devono analizzare ai sensi dell'art. 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.
L'organismo di controllo, qualora rilevi non conformita' durante i controlli effettuati presso i punti di ingresso, trasmette al Ministero una segnalazione OFIS ai sensi del decreto ministeriale n. 14458/2011, informando l'Ufficio doganale competente.
 
Art. 7

Il decreto ministeriale del 18 febbraio 2021, n. 91718 recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante "modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto ministeriale del 6 febbraio 2018, n. 8283"» e' abrogato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sino alla data del 31 dicembre 2021, salvo diversa determinazione dell'autorita' competente.
Roma, 13 maggio 2021

Il Capo del Dipartimento: Abate