Gazzetta n. 122 del 24 maggio 2021 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 11 maggio 2021 |
Conferma del pay-back annuo per il medicinale per uso umano «Flutiformo». (Determina n. DG/593/2021). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il capo IV (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata); Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE, in particolare il capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata); Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la contrattazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2019, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020; Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che «entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale [...]»; Visto altresi' l'art. 48, comma 33-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone che «alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale»; Vista la determina 25 settembre 2015, n. 1252 e successive integrazioni e modificazioni, concernente la «Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, nonche' la successiva determina 12 ottobre 2015, n. 1313, recante «Rettifica della determina n. 1252/2015 del 25 settembre 2015, relativa alla rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015; Vista la determina 6 ottobre 2015, n. 1267, e successive integrazioni e modificazioni, concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili» e, in particolare, l'allegato C contenente l'elenco delle specialita' medicinali per le quali i titolari di A.I.C. corrispondono un rimborso alle regioni, con le modalita' gia' consentite del pay-back, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2015; Vista la determina 24 novembre 2015, n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni, recante «Procedura di pay-back (art. 9-ter, commi 10, lettera b), e 11 del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015) - anni 2015-2016-2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015; Vista la determina 20 giugno 2019, n. 1035, recante «Rinegoziazione del medicinale per uso umano "Flutiformo", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»; Tenuto conto della comunicazione trasmessa dall'AIFA inviata in data 29 marzo 2021 (prot. n. 38366) e della nota di risconto della societa' pervenuta in data 1° aprile 2021 con cui e' stato confermato il pay-back annuo pari a euro 637.986 per i periodi successivi al 2018-2019, ai fini del rinnovo automatico per il periodo 2020- 2021;
Determina:
Art. 1
Condizioni negoziali
Relativamente alle confezioni sottoindicate del medicinale FLUTIFORMO: confezione: «50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni - A.I.C. n. 042294013 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; confezione: «125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni - A.I.C. n. 042294025 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; confezione: «250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni - A.I.C. n. 042294037 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; L'Azienda dovra' provvedere al pagamento di un pay-back annuale, pari al valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1. Le condizioni negoziali si rinnovano automaticamente, ai sensi della normativa vigente. Validita' delle condizioni negoziali: ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2020. |
| Allegato 1
Ripartizione regionale del Pay-back Ditta: Mundipharma Pharmaceutic S.r.l.
Specialita' medicinale: Flutiformo ================================================= | | Ammontare pay-back | | | annuale | +=========================+=====================+ | Abruzzo | euro 21.418,72| +-------------------------+---------------------+ | Basilicata | euro 6.640,74| +-------------------------+---------------------+ | Calabria | euro 14.596,06| +-------------------------+---------------------+ | Campania | euro 71.588,00| +-------------------------+---------------------+ | Emilia Romagna | euro 26.086,59| +-------------------------+---------------------+ | Friuli Venezia Giulia | euro 13.122,62| +-------------------------+---------------------+ | Lazio | euro 76.283,13| +-------------------------+---------------------+ | Liguria | euro 30.278,38| +-------------------------+---------------------+ | Lombardia | euro 120.529,48| +-------------------------+---------------------+ | Marche | euro 23.321,80| +-------------------------+---------------------+ | Molise | euro 2.638,96| +-------------------------+---------------------+ | PA Bolzano | euro 4.409,24| +-------------------------+---------------------+ | PA Trento | euro 3.333,71| +-------------------------+---------------------+ | Piemonte | euro 39.726,43| +-------------------------+---------------------+ | Puglia | euro 38.045,51| +-------------------------+---------------------+ | Sardegna | euro 22.086,54| +-------------------------+---------------------+ | Sicilia | euro 37.268,25| +-------------------------+---------------------+ | Toscana | euro 41.894,42| +-------------------------+---------------------+ | Umbria | euro 5.591,65| +-------------------------+---------------------+ | Valle D'Aosta | euro 2.754,82| +-------------------------+---------------------+ | Veneto | euro 36.370,93| +-------------------------+---------------------+ | Totale complessivo | euro 637.986,00| +-------------------------+---------------------+
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| Art. 2
Modalita' di versamento
I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica tranche, entro il 30 giugno di ogni anno. I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalita' di versamento del pay-back 5% - alle regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il pagamento tramite pay-back per la specialita' medicinale «Flutiformo» - determina n. 593/2021»; |
| Art. 3 Classificazione ai fini della fornitura e altre condizioni negoziali
Restano ferme la classificazione ai fini della fornitura e tutte le altre condizioni negoziali di cui alle determine autorizzative e classificatorie del medicinale oggetto della presente determina. |
| Art. 4
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Roma, 11 maggio 2021
Il direttore generale: Magrini |
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