Gazzetta n. 120 del 21 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 maggio 2021
Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), approvato con delibera n. 4 del 28 aprile 2021.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto in particolare l'art. 7, comma 5 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e' deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio, ed e' approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 aprile 2018 con cui e' stato approvato il vigente statuto di Unioncamere, deliberato dall'organo assembleare in data 14 dicembre 2017;
Vista la deliberazione n. 4 del 28 aprile 2021, con la quale l'organo assembleare di Unioncamere ha modificato lo Statuto approvato con il predetto decreto 5 aprile 2018;
Considerato che le modifiche apportate allo statuto da Unioncamere sono finalizzate ad adeguarlo all'intervenuta riforma del sistema camerale, nonche' ad agevolare l'organizzazione e i compiti degli organi, assicurando una piu' ampia partecipazione delle regioni;
Ritenuto di approvare lo statuto con le modifiche deliberate dall'organo assembleare di Unioncamere il 28 aprile 2021;

Decreta:

Art. 1

Approvazione

E' approvato lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel testo allegato al presente decreto, come modificato dall'organo assembleare con delibera n. 4 del 28 aprile 2021.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana, sul sito web istituzionale dei Ministero dello sviluppo economico e sul sito web istituzionale di Unioncamere.

Roma, 11 maggio 2021

Il Ministro: Giorgetti
 
Allegato
Art. 1.

Natura giuridica, adesioni, sede, sistema camerale

1. L'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, denominata unioncamere, e' ente con personalita' giuridica di diritto pubblico a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed esercita, in regime d'autonomia funzionale, le attribuzioni previste dalla legge.
2. Fanno parte dell'Unioncamere le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Chambre valdôtaine, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'art. 61, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modifiche e integrazioni.
3. A norma dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ammesse in una sezione separata le Camere di commercio estere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano.
4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e opera a Bruxelles attraverso un organismo di diritto belga, gia' appositamente costituito.
5. Le Camere di commercio italiane, le unioni regionali delle Camere di commercio, l'Unioncamere, nonche' i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano.
Fanno parte, altresi', del sistema camerale italiano le Camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

 
Art. 2.

Scopi

1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorita' statali e regionali. Cura i rapporti del sistema camerale con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali e con le rappresentanze delle categorie economiche, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate.
2. L'Unioncamere sostiene l'attivita' del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete. Individua, altresi', le materie di rilievo generale, nell'ambito delle quali le Camere di commercio comunicano ogni eventuale atto o provvedimento, anche di soggetti terzi, di cui esse siano destinatarie e i cui effetti possono coinvolgere le altre Camere o l'intero sistema, e provvede altresi' a comunicarlo a tutte le altre Camere di commercio interessate. L'Unioncamere promuove altresi' il coinvolgimento e la partecipazione degli amministratori e della dirigenza camerale alle iniziative ed attivita' del sistema.
3. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce - direttamente o mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a societa' - servizi e attivita' d'interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche ed esercita altresi' funzioni di sintesi degli interessi del sistema e di coordinamento degli aspetti attinenti le funzioni a rete o di carattere generale.
4. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa del sistema camerale, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico a norma del comma 18-bis, dell'art. 14, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, anche valorizzando l'attivita' delle Camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi esteri di Camere di commercio e realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza all'estero dei sistemi produttivi italiani.
5. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale dei programmi e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della Commissione o di altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi. L'Unioncamere puo' altresi' individuare e proporre i programmi e i progetti rilevanti nel quadro delle politiche strategiche nazionali, per favorire l'applicazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
6. L'Unioncamere esercita funzioni di proposta nei confronti delle altre istituzioni, degli organi legislativi, degli organi di governo, delle autorita' indipendenti, nell'interesse del sistema camerale. Al fine del coordinamento delle iniziative, stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, con enti pubblici nazionali o con le regioni accordi di programma,intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli. Esercita altresi' le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico o da altre Autorita'. L'Unioncamere supporta altresi' il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualita' delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi e all'utilita' prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attivita' di competenza.
7. L'Unioncamere promuove la costituzione di societa' per la gestione delle partecipazioni strategiche del sistema camerale nelle infrastrutture.
8. L'Unioncamere puo' promuovere la creazione di servizi finanziari per la competitivita' del sistema imprenditoriale, mediante organismi appositamente costituiti ovvero in collaborazione con soggetti terzi.
9. L'Unioncamere, inoltre:
a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;
b) realizza e coordina studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attivita' di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;
c) favorisce e cura la gestione strategica delle informazioni detenute dal sistema camerale, sia direttamente che individuando linee di attivita' per le Camere di commercio e i loro organismi;
d) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle Camere di commercio e delle categorie economiche;
e) contribuisce all'attivita' di organismi ed enti aventi finalita' di interesse per le Camere di commercio e le categorie;
f) esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di legge o da atti aventi valore di legge;
g) stipula, al fine del coordinamento delle iniziative, con il Governo e con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese, convenzioni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli;
h) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale, anche stipulando accordi e intese con le associazioni imprenditoriali e sindacali e con le rappresentanze dei consumatori e utenti.
10. L'Unioncamere e' legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle Camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'art. 22, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, nonche' ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attivita' del sistema camerale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

 
Art. 3.

Consulta regionale delle Camere di commercio

1. La consulta regionale delle Camere di commercio e' composta dai presidenti delle unioni regionali, ovvero, nei casi in cui non siano presenti unioni regionali, dai presidenti delle Camere di commercio dei capoluoghi di regione, salvo, nei predetti casi, diversa intesa delle Camere della regione e dai presidenti delle Camere di commercio delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La consulta e' convocata dal presidente normalmente in concomitanza delle riunioni del comitato esecutivo per esaminare i temi e le questioni di interesse del sistema camerale che rientrano nei settori di competenza legislativa esclusiva o concorrente delle regioni.
3. Su invito del presidente partecipano alle riunioni il presidente della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome e i presidenti degli organismi rappresentativi degli enti locali.

 
Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'Unioncamere:
l'assemblea;
il comitato esecutivo;
l'ufficio di presidenza;
il presidente;
il collegio dei revisori dei conti.
2. Tutti gli organi durano in carica tre anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori dei conti e' disciplinata dall'art. 2400 del codice civile. I componenti degli organi ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica che costituisce titolo alla partecipazione all'organo, scadono a questa data e decadono dalla carica. Il presidente dell'Unioncamere rimane invece in carica fino alla fine del mandato.
3. Tutti i componenti degli organi sono rinnovabili. Il presidente dell'Unioncamere puo' essere rieletto per una sola volta. L'Unioncamere promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi collegiali.
4. I compensi per i componenti degli organi determinati ai sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile e il trattamento di missione sono disciplinati dall'assemblea.

 
Art. 5.

Assemblea

1. L'assemblea e' composta dai presidenti delle Camere di commercio e della Chambre valdôtaine.
E' altresi' invitato permanente alle riunioni dell'assemblea, qualora non vi faccia gia' parte quale componente effettivo, chi abbia ricoperto nel mandato precedente la carica di presidente dell'Unioncamere.
2. La partecipazione e' personale e non e' ammessa la delega per le sedute nelle quali si procede alle elezioni di organi dell'Unioncamere o di loro singoli componenti. Per le altre sedute, il presidente impossibilitato a partecipare e' sostituito dal vice presidente vicario della camera di commercio o da un componente di giunta della camera di commercio o da altro presidente, il quale non puo' ricevere piu' di due deleghe. Il regolamento di funzionamento degli organi dispone per l'attuazione del presente comma.
3. Spetta all'assemblea:
a) definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;
b) definire le linee programmatiche annuali dell'attivita' dell'Unioncamere;
c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio finale di esercizio;
d) determinare la misura dell'aliquota di cui all'art. 7 comma 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
e) deliberare sulle modifiche statutarie in conformita' a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e con le modalita' stabilite dal presente statuto;
f) approvare il regolamento di funzionamento degli organi, il regolamento di gestione del fondo perequativo e il regolamento del fondo intercamerale;
g) deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare;
h) disciplinare i compensi ed il trattamento di missione dei componenti degli organi dell'Unioncamere;
i) nominare, su proposta del presidente, il Segretario generale dell'Unioncamere.
4. L'assemblea elegge, con le modalita' previste dallo statuto e dal regolamento elettorale, tra i suoi componenti il presidente e, su sua proposta, otto vicepresidenti di cui uno vicario e i componenti del comitato esecutivo nel numero massimo consentito dalla legge in vigore al momento dell'elezione. Elegge altresi', su proposta del presidente, un componente effettivo e uno supplente del collegio dei revisori dei conti e nomina i componenti designati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

 
Art. 6.

Comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo e' composto:
a) dal presidente dell'Unioncamere;
b) dai vicepresidenti;
c) dai componenti eletti dall'assemblea.
2. Il numero complessivo dei componenti del comitato esecutivo non puo' superare il numero di venti, come definito dall'art. 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, in relazione all'art. 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. Alle riunioni del comitato esecutivo partecipano come invitati permanenti tre rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata
3. Il comitato esecutivo e' organo amministrativo e di indirizzo politico ed esercita le seguenti attribuzioni:
a) predisporre i programmi e le linee annuali di attivita' dell'Unioncamere, da sottoporre all'assemblea;
b) predisporre i bilanci di previsione e i bilanci finali di esercizio, da sottoporre all'assemblea;
c) approvare le modifiche ai bilanci;
d) esprimere il parere previsto dall'art. 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
e) definire, gli obiettivi di carattere strategico e assegnare al segretario generale il budget per la gestione dell'attivita' annuale;
f) esprimere la valutazione sui risultati conseguiti e sul segretario generale, con il supporto dell'organo indipendente di valutazione;
g) nominare l'organo indipendente di valutazione;
h) nominare, su proposta del segretario generale, i vicesegretari generali;
i) approvare, su proposta del segretario generale, il regolamento di organizzazione che indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, nonche' il regolamento di amministrazione e contabilita';
j) provvedere alle attivita' di gestione del Fondo di perequazione, previste dall'apposito regolamento;
k) impartire le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale, a norma dell'articolo 7, comma 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e definire gli indirizzi per la stipula del contratto collettivo del personale dirigente e non dirigente delle Camere di commercio.
4. Spetta al comitato esecutivo deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate dalla legge all'ambito di autonomia della dirigenza.

 
Art. 7.

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza e' composto dal presidente e dai vicepresidenti.
2. L'ufficio di presidenza esercita le seguenti funzioni:
a. deliberare, su proposta del presidente, la nomina e la designazione di rappresentanti dell'Unioncamere in societa' partecipate, enti, associazioni, commissioni e ogni altro organismo;
b. assumere, le decisioni relative alle partecipazioni azionarie e quelle relative alla costituzione o partecipazione in associazioni, fondazioni e altri organismi;
c. formulare indirizzi e direttive alle strutture partecipate al fine di assicurare la necessaria coerenza della loro azione con le strategie di sistema;
d. deliberare la costituzione in giudizio e la promozione o la resistenza alle liti con potere di conciliare e transigere;
e. le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato esecutivo.
3. Non possono far parte dell'ufficio di presidenza coloro che ricoprono la carica di presidente, vicepresidente, amministratore delegato delle societa' partecipate dall'Unioncamere.
L'incompatibilita' non opera per le cariche che gli statuti assegnano di diritto al presidente dell'Unioncamere. Quando l'ufficio di presidenza ritiene di nominare o designare un proprio componente nelle societa' partecipate, la decisione e' sottoposta al comitato esecutivo. Il soggetto nominato, a pena di decadenza, deve optare, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla nomina, per la permanenza nell'Ufficio di presidenza o l'assunzione della carica nell'organo della partecipata secondo le modalita' indicate nel regolamento di funzionamento dell'Ufficio di presidenza.
4. I componenti per i quali sopravvenga la causa di incompatibilita' di cui al comma 3, devono optare per una delle cariche e, in assenza di opzione, decadono dalla carica. Il regolamento di funzionamento degli organi definisce le procedure e le modalita' di attuazione del presente comma.
5. Il presidente, con periodicita' trimestrale, convoca riunioni dell'ufficio di presidenza, invitando i presidenti delle societa' del sistema partecipate dall'Unioncamere per esaminare le questioni attinenti ai relativi settori di attivita'.

 
Art. 8.

Presidente

1. Il presidente e' il rappresentante legale dell'Unioncamere. Convoca e presiede l'assemblea, il comitato esecutivo e l'ufficio di presidenza, oltre che la consulta regionale delle Camere di commercio, fissandone gli ordini del giorno e esercitando il potere di proposta per i relativi provvedimenti.
2. Il presidente adotta in caso d'urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza di tutti gli altri organi.
3. Il presidente puo' invitare alle riunioni di ciascuno degli organi di cui all'art. 4, senza diritto di voto, rappresentanti del sistema camerale, esperti ed esponenti del sistema istituzionale e associativo, in relazione agli argomenti da esaminare e alle competenze relative.
4. Il presidente puo' indire riunioni con i vicepresidenti per discutere questioni attinenti alle proprie attribuzioni.

 
Art. 9.

Vicepresidenti

1. In caso d'assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente vicario; in caso di impossibilita' di questi, le funzioni vicarie sono svolte dal vicepresidente piu' anziano di eta' anagrafica.
2. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente vicario assume la reggenza dell'ente ed esercita le funzioni del presidente per il tempo necessario alla elezione del nuovo presidente.
3. Il presidente puo' chiedere ai vicepresidenti di coadiuvarlo nella formulazione di proposte di sua competenza e nei compiti di indirizzo politico-strategico dell'Unioncamere.

 
Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito dall'assemblea.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dello sviluppo economico, un effettivo dal Ministro dell'economia e delle finanze, un effettivo e un supplente sono eletti dall'assemblea, su proposta del presidente. La composizione del collegio dei revisori dei conti rispetta i principi di pari opportunita' tra uomo e donna e deve prevedere la presenza di componenti di entrambi i generi.
3. Il presidente del collegio dei revisori dei conti e' il componente effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico.
4. L'attivita' del collegio dei revisori dei conti e' disciplinata dagli articoli 2, 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il collegio dei revisori dei conti esercita, altresi', gli altri compiti fissati nel regolamento di amministrazione e di contabilita'.
5. I componenti del collegio dei revisori dei conti intervengono alle sedute degli altri organi collegiali.

 
Art. 11.

Segretario generale

1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Unioncamere; egli sovrintende alla gestione complessiva ed all'attivita' amministrativa, esercita i poteri di coordinamento, verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti, vigila sull'efficienza e rendimento degli uffici e ne riferisce agli organi secondo le rispettive competenze.
2. Il segretario generale propone all'organo competente i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 4, lettere h), i), k), adotta tutti gli atti di organizzazione riservati dalla legge all'ambito d'autonomia della dirigenza di vertice, proponendo all'organo competente la ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione dell'attivita', sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.

 
Art. 12.

Struttura organizzativa

1. Alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonche' di controllo. La dirigenza e' responsabile della gestione e dei relativi risultati.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina altresi' le modalita' di informazione degli organi sull'andamento dell'attivita' e di esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione, nonche' le modalita' per la valutazione delle prestazioni da parte del segretario generale sui dirigenti e del comitato esecutivo sul segretario generale.
3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Unioncamere e' disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali, dei servizi e del terziario e dai contratti individuali.

 
Art. 13.

Consulta dei segretari generali

1. La consulta dei segretari generali e' organismo consultivo composto da segretari generali delle Camere di commercio e delle unioni regionali individuati dall'ufficio de presidenza su proposta del segretario generale dell'Unioncamere, che la presiede.
2. La consulta esprime pareri obbligatori e non vincolanti sui documenti relativi alle strategie triennali e alle linee di sviluppo del sistema camerale, su quelli relativi alle linee programmatiche annuali dell'attivita' dell'Unioncamere, nonche' su richiesta degli organi.

 
Art. 14.

Sezione delle Camere miste

1. La sezione prevista dal comma 3, dell'art. 1 del presente statuto e' denominata «Sezione delle camere miste».
2. Per Camere di commercio miste si intendono le Camere di commercio italo estere o estere in Italia, associazioni operanti nel territorio nazionale previste dall'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nell'albo disciplinato dal decreto del Ministero del commercio estero del 15 febbraio 2000, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni.
3. L'Unioncamere contribuisce ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento dell'attivita' della sezione.
4. La gestione dell'attivita' della sezione e' disciplinata da un apposito regolamento, approvato dall'assemblea.

 
Art. 15.

Convocazioni e deliberazioni

1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione della meta' piu' uno dei rispettivi componenti.
2. L'assemblea, quando e' chiamata a deliberare sullo statuto e' validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei rappresentanti delle Camere di commercio.
3. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
4. L'assemblea, per l'elezione del presidente, nei primi due scrutini adotta la deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax o tramite posta elettronica certificata a norma di legge, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute dell'assemblea e almeno cinque giorni prima per le sedute del comitato esecutivo. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari e' per i presidenti la sede della Camera di commercio, e per gli altri quella dichiarata all'Unioncamere. L'assemblea puo' essere convocata, per ragioni d'urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Le votazioni aventi ad oggetto deliberazioni non elettive avvengono in forma palese, per alzata di mano, fatto salvo il caso in cui si tratti di deliberazioni concernenti persone, per le quali si puo' adottare la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.
Le votazioni aventi ad oggetto l'elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei componenti del comitato esecutivo avvengono per scrutinio segreto salvo che l'assemblea disponga all'unanimita' dei presenti per il voto palese.
7. Le riunioni degli organi collegiali, ad eccezione dell'assemblea, possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Il regolamento di funzionamento degli organi disciplina le modalita' del collegamento, le formalita' richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

 
Art. 16.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:
a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata dall'assemblea a carico delle Camere di commercio e della Chambre valdôtaine sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio;
b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;
c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione Europea o da altri soggetti;
d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.
2. Presso l'Unioncamere e' costituito il fondo intercamerale d'intervento. Le contribuzioni del fondo, gestito in base ad apposito regolamento approvato dall'assemblea, finanziano i progetti e le iniziative, definiti in raccordo con i programmi del Ministero dello sviluppo economico, che l'Unioncamere assegna alle camere italiane all'estero e alle camere miste, per sostenere le politiche di internazionalizzazione del sistema camerale italiano.
3. Presso l'Unioncamere e' istituito il fondo di perequazione ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. I criteri generali di funzionamento del fondo sono contenuti nel regolamento di gestione del fondo, approvato dall'assemblea.

 
Art. 17.

Controlli

1. La vigilanza sulla attivita' dell'Unioncamere spetta al Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere e' assoggettata al controllo della Corte dei conti nella forme previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche ed integrazioni, come disposto dall'art. 12, comma 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Unioncamere comunica al Ministero dello sviluppo economico i nomi degli eletti alle cariche di presidente e di vicepresidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il regolamento per la gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva, e ogni altro provvedimento previsto dalla legge.
4. Il controllo del Ministero e' di sola legittimita' e le delibere di cui al comma tre divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, ridotti a trenta per le variazioni del bilancio preventivo, il Ministero dello sviluppo economico non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento per vizi di legittimita'. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.

 
Art. 18.

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attivita' e le eventuali passivita' di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle Camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante l'ultimo triennio.

 
Art. 19.

Disposizioni finali

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del Ministro dello sviluppo economico.
2. Le Camere di commercio i cui organi siano stati sciolti per provvedimento dell'autorita' competente, sono rappresentate nell'assemblea dai rispettivi commissari. Il commissario dispone soltanto dell'elettorato attivo. Il commissario che non puo' partecipare alle sedute dell'assemblea che non prevedono elezioni di organi dell'Unioncamere, puo' farsi rappresentare da un presidente di Camera di commercio.
3. La decadenza disciplinata dal secondo periodo del comma 2, dell'art. 4 viene meno nel caso in cui il componente acquisisca nuovamente, secondo le relative procedure e comunque entro trenta giorni dalla decadenza, la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all'organo.

 
Art. 20.

Disposizione transitoria

Il comitato esecutivo eletto dall'assemblea nella seduta del 3 ottobre 2018 decade entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto con le modifiche introdotte successivamente all'attuazione, per effetto del decreto ministeriale 16 febbraio 2018, del riordino del sistema camerale di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.