Gazzetta n. 119 del 20 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 23 marzo 2021, n. 68
Regolamento recante la nuova disciplina concernente modalita' e criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita' e, in particolare, l'articolo 4 paragrafo 2, secondo cui, «lo Stato membro responsabile di un aeroporto ad orari facilitati o di un aeroporto coordinato garantisce: a) che in un aeroporto ad orari facilitati il facilitatore degli orari agisca ai sensi del presente regolamento in maniera indipendente, imparziale, non discriminatoria e trasparente; b) l'indipendenza del coordinatore in un aeroporto coordinato grazie alla separazione funzionale del coordinatore da qualsiasi singola parte interessata. Il sistema di finanziamento delle attivita' dei coordinatori e' tale da garantire lo status indipendente degli stessi; c) che il coordinatore agisca ai sensi del presente regolamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente»;
Vista la comunicazione della Commissione COM (2008) 227 del 30 aprile 2008 «sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 95/93 modificato relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita'» che al punto 1 prevede che «la Commissione considera l'indipendenza del coordinatore come una condizione essenziale alla buona esecuzione dei compiti affidati al coordinatore conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c). La Commissione ritiene che la separazione funzionale implichi, tra l'altro, che il coordinatore debba agire in modo autonomo rispetto all'ente di gestione dell'aeroporto, a un prestatore di servizi o a un qualsiasi vettore aereo che opera dall'aeroporto in questione, non riceva consegne da parte loro, ne' sia obbligato a presentare loro relazioni. La Commissione ritiene inoltre che il sistema di finanziamento delle attivita' del coordinatore debba essere concepito in modo da permettere a quest'ultimo di essere indipendente, sul piano finanziario, da ogni parte direttamente interessata dalle sue attivita' o avente interessi nelle sue attivita'. Occorre pertanto che (...) il finanziamento delle sue attivita' non dipenda soltanto dall'ente di gestione dell'aeroporto, da un prestatore di servizi o da un unico vettore aereo»;
Visto l'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che «Al fine di potenziare la capacita' degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' stabilita la nuova disciplina concernente le modalita' e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformita' alle previsioni di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. Tale disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce altresi' la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato»;
Ritenuto necessario prevedere l'attribuzione dei costi connessi al servizio di assegnazione delle bande orarie nel caso degli aeroporti coordinati e al servizio di agevolazione dell'attivita' dei vettori nel caso degli aeroporti ad orari facilitati a tutti i vettori aerei che effettuano servizi di trasporto aereo negli aeroporti coordinati o facilitati e a tutti i gestori di tali aeroporti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 9182 dell'11 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18
gennaio 1993 (Norme comuni per l'assegnazione di bande
orarie negli aeroporti della Comunita'), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 22
gennaio 1993, n. L 14/1.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 689 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«(Omissis).
689. Al fine di potenziare la capacita' degli aeroporti
nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con
regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' stabilita la nuova
disciplina concernente le modalita' e i criteri di
regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento
della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle
bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad
orari facilitati, in conformita' alle previsioni di cui al
regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio
1993. Tale disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento
delle attivita' di coordinamento in maniera imparziale, non
discriminatoria e trasparente, stabilisce altresi' la
ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a
carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il
restante 50 per cento a carico degli operatori di
aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti,
senza oneri a carico dello Stato.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 689 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) «aeroporto coordinato»: aeroporto in cui, per atterrare o decollare, e' necessario per un vettore aereo o altro operatore di aeromobili aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte di un coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari;
b) «aeroporto ad orari facilitati»: aeroporto in cui esiste un rischio di congestione in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui e' stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attivita' dei vettori aerei che operano o intendono operare in tale aeroporto;
c) «coordinatore»: responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti italiani coordinati;
d) «facilitatore»: soggetto che agevola l'attivita' di cooperazione volontaria dei vettori aerei indicando orari alternativi quando possano insorgere fenomeni di congestione sugli aeroporti italiani ad orari facilitati.
 
Art. 3

Determinazione dei costi complessivi

1. Entro il mese di novembre di ciascun anno solare, il coordinatore o il facilitatore determinano e rendono noto, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, l'ammontare per l'anno successivo dei costi complessivi per l'espletamento delle rispettive funzioni relative all'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati o alla raccomandazione delle bande orarie negli aeroporti ad orari facilitati, sulla base di una media dei costi complessivi relativi a dette funzioni degli ultimi cinque anni.
 
Art. 4

Criterio di ripartizione dei costi
tra gli utilizzatori del servizio

1. I costi complessivi sono ripartiti annualmente per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti coordinati o ad orari facilitati, in proporzione agli arrivi e alle partenze che vengono effettuati nell'anno di riferimento nei rispettivi aeroporti o sistemi aeroportuali e, per il restante 50 per cento, a carico dei vettori in proporzione alle bande orarie assegnate o raccomandate a ciascuno di essi nel medesimo anno.
 
Art. 5

Quantificazione e versamento dei corrispettivi dovuti

1. Il corrispettivo a carico di ciascun vettore, nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 4, e' quantificato in proporzione:
a) a ogni banda oraria storica, assegnata in ragione dell'utilizzo nella precedente corrispondente stagione di traffico nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993 per gli aeroporti coordinati e a ogni banda oraria raccomandata nella precedente corrispondente stagione di traffico per gli aeroporti ad orari facilitati;
b) a ogni banda oraria disponibile, assegnata negli aeroporti coordinati o raccomandata negli aeroporti ad orari facilitati agli inizi di ogni stagione di traffico o durante lo svolgimento della stagione stessa.
2. Il corrispettivo e' dovuto dal vettore anche in caso di mancata utilizzazione delle bande orarie assegnate o raccomandate.
3. Nella quantificazione del corrispettivo a carico di ciascun gestore e di ciascun vettore, il coordinatore o facilitatore procedono a eventuali conguagli in relazione ai dati della stagione di traffico dell'anno precedente.
4. Le modalita' e i termini di versamento dei corrispettivi dovuti da vettori e gestori sono stabiliti dal coordinatore o facilitatore.

Note all'art. 5:
- Per il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del
18 gennaio 1993, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Pubblicazione dei corrispettivi dovuti

1. Il coordinatore o il facilitatore, entro il 31 marzo di ogni anno, rendono noto, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, in relazione all'anno precedente, il corrispettivo dovuto per l'attivita' di assegnazione o di raccomandazione di ogni banda oraria, rispettivamente negli aeroporti coordinati o ad orari facilitati, e il corrispettivo complessivo dovuto da ciascun gestore e da ciascun vettore.
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 marzo 2021

Il Ministro: Giovannini Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1325