Gazzetta n. 119 del 20 maggio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 13 maggio 2021
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica dell'India interessata del rischio sanitario connesso all'incremento di contagi da COVID-19. (Ordinanza n. 773).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo Unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Considerato il rapido incremento dei contagi da COVID-19 nel territorio della Repubblica dell'India che ha determinato la crisi del sistema sanitario locale e la conseguente mancanza di posti letto di terapia intensiva, la carenza di medicinali, di ossigeno medicale e di equipaggiamenti;
Considerato che il predetto contesto ha causato l'insorgenza di maggiori rischi per la pubblica e privata incolumita' connessi al contagio da COVID-19;
Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;
Vista la comunicazione del 23 aprile 2021 del Governo della Repubblica dell'India al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea con la quale si chiede assistenza per far fronte gli eventi calamitosi in argomento;
Considerato che con nota del 26 aprile 2021 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha informato il Presidente del Consiglio dei ministri, anche al fine della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, sull'attivazione delle prime misure urgenti di protezione civile, in attuazione del predetto art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 27 aprile 2021 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Considerato che la richiesta di assistenza da parte del Governo italiano e' stata accettata dal Sistema common emergency communication and information system (CECIS) in data 29 aprile 2021;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2021 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al rischio sanitario connesso all'incremento di contagi da COVID-19 che ha interessato la popolazione della Repubblica dell'India;
Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;
Ravvisata la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Dispone:

Art. 1

Iniziative urgenti di protezione civile

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi nel territorio della Repubblica dell'India in relazione al rischio sanitario connesso all'incremento di contagi da COVID-19 di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorita' competenti della Repubblica interessata per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO).
2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, di personale messo a disposizione dalle regioni, dal Ministero della salute e dalle Forze armate, nonche' di materiale ed attrezzature appartenenti alle regioni, alla struttura del Commissario straordinario di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al Dipartimento della protezione civile, nonche' donato da privati.
3. Per assicurare il trasporto del personale e del materiale di cui al comma 2, il Dipartimento si avvale dei mezzi messi a disposizione da parte delle Forze armate e della Guardia di finanza.
 
Art. 2
Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni
ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla
popolazione.

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione interessata dalla situazione di emergenza di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore della popolazione della Repubblica dell'India, con le modalita' di cui al comma 2, di materiali ed attrezzature necessari all'assistenza alla popolazione, inviati ai sensi del comma 2 dell'art. 1.
2. Alla donazione dei beni di cui al comma 1 alla Repubblica dell'India si provvede mediante verbale sottoscritto per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in India con le autorita' locali.
3. All'eventuale reintegro delle attrezzature e dei materiali di cui all'art. 1, comma 2 ed oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5.
4. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, sono autorizzate, in via d'urgenza e ove necessario, ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al citato comma, nello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 3

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita'
del Servizio nazionale della protezione civile

1. Al personale di cui all'art. 1, comma 2, appartenente alle amministrazioni pubbliche, puo' essere autorizzata, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale e regionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza di cui in premessa, per l'impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, la corresponsione di una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego.
2. Al personale di cui all'art. 1, comma 2, non appartenente alle amministrazioni pubbliche, e' riconosciuto un rimborso spese per vitto, alloggio e trasporto locale, non superiore al trattamento di missione riconosciuto al personale di cui al comma 1.

 
Art. 4

Deroghe

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, art. 14;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24 e 45;
leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
 
Art. 5

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2021.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2021

Il Capo del Dipartimento: Curcio