Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002123/XVJ(53) del 30 aprile 2021, su istanza del sig. Emilio Mariella, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della societa' «Cheddite Italy S.r.l.», con sede e stabilimento siti in Livorno (LI), localita' Salviano via del Giaggiolo 189, l'esplosivo denominato «munizione Spartan LE 40 Shock calibro 40 mm», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo «A» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto. Tale prodotto e' destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia. E' consentito lo stoccaggio della «munizione Spartan LE 40 Shock calibro 40 mm» nello stesso locale di deposito ove sono detenute munizioni impiegabili con lo stesso sistema d'arma (granate 40 mm x 46 sparabili con lanciagranate tipo M203), classificate nella IV categoria, a condizione che in detto locale non vi sia altro tipo di prodotto esplosivo. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |