Gazzetta n. 118 del 19 maggio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 aprile 2021 |
Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Argenta a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto l'art. 3, comma 19-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto l'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione; Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 20 maggio 2019 dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Argenta (FE), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; Visto l'atto rep. n. 173890 del 26 novembre 2019 del notaio Alessandro Riccioni in Ferrara, con il quale l'immobile denominato «Ex Casa Littoria di Anita», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, e' stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Argenta (FE), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 3146/DSI-PRI del 17 febbraio 2020, con la quale e' stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile denominato «Ex Casa Littoria di Anita» era gia' in uso sine titulo al Comune di Argenta (FE), a fronte della corresponsione di un indennizzo di 21.680,00 euro annui; Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 20 maggio 2019, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvedera', a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al comune trasferitario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 4377/DSI dell'8 marzo 2021;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal 26 novembre 2019, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Argenta (FE), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex Casa Littoria di Anita». 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in 21.680,00 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. |
| Art. 2
1. Per l'anno 2019, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune. 2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 45.498,30 euro, nell'anno 2021 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01. 3. A decorrere dall'anno 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 21.680,00 euro. |
| Art. 3
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Argenta (FE). 2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Argenta (FE) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01. 3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Argenta (FE) e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2021
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 743 |
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