Gazzetta n. 118 del 19 maggio 2021 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del Movimento politico «Siciliani Liberi»


REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 1.
Funzione dell'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, ha competenza piena sull'indirizzo della politica del Movimento, nonche' di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali.
Essa delega, per le decisioni di ordinaria amministrazione della vita politica e organizzativa del Movimento, la Direzione nazionale.
L'Assemblea rappresenta il Movimento nella sua interezza tra la celebrazione di un Congresso nazionale e il successivo, e puo' quindi prendere qualunque decisione nell'interesse del Movimento, fatta sempre salva la possibilita', secondo le norme di diritto comune, di convocare sugli stessi temi un'assemblea straordinaria di tutti gli iscritti.
Sono richiamate integralmente tutte le disposizioni dell'art. 10, le quali sono immediatamente esecutive.

Art. 2.
Presidenza dell'Assemblea nazionale

Il lavoro dell'Assemblea nazionale e' promosso, coordinato e diretto dal Presidente della stessa, il quale puo' dare delega su specifiche funzioni, preferibilmente a componenti della stessa Assemblea nazionale.
Il Presidente chiama, in ogni seduta, un componente alle funzioni di segretario.

Art. 3.
Convocazione dell'Assemblea nazionale

La convocazione dell'Assemblea spetta al presidente, il quale e' tenuto a convocarla quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
A favore dei componenti stabilmente residenti fuori dai confini della Regione Siciliana e' ammessa la partecipazione telematica/telefonica alle sedute dell'Assemblea nazionale.
Per i componenti residenti in Sicilia e' ammessa la partecipazione telematica/telefonica alle sedute dell'Assemblea nazionale solo in caso di impedimento generalizzato dovuto a norme che limitano gli spostamenti tra comuni.

Art. 4.
Ordine del giorno

Il presidente, anche su istanza dei singoli componenti dell'Assemblea nazionale, formula preventivamente l'ordine del giorno.
L'ordine del giorno puo' comprendere: dibattiti su questioni politiche, mozioni e deliberazioni. E' sempre inserito quale ultimo punto all'ordine del giorno le «varie ed eventuali», da discutere solo al termine dei precedenti punti, e con l'impossibilita' di procedere nello stesso ad altro che a discussioni politiche, senza atti aventi conseguenze politiche o giuridiche, quali mozioni o deliberazioni.

Art. 5.
Votazioni

Le votazioni dell'Assemblea sono valide se presenti la maggioranza dei componenti, esclusi coloro che fanno pervenire tempestivamente comprovate, urgenti e indifferibili motivazioni tali da considerare l'assenza giustificata. Gli impegni personali o lavorativi, fatti salvi i casi di salute, non sono considerati assenze giustificate. Le votazioni sono valide altresi' se approvate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parita' la votazione non e' approvata.

Art. 6.
Commissioni

Al fine di svolgere determinati compiti, deliberati in Assemblea plenaria, questa puo' costituire al proprio interno Commissioni, permanenti o temporanee, determinando funzioni e durata. Le Commissioni, al proprio interno, adottano il medesimo regolamento dell'Assemblea, e possono preparare schemi di deliberazione, da sottoporre poi all'Assemblea plenaria per la deliberazione definitiva. Qualora il Presidente non faccia parte delle Commissione, questi ha diritto comunque di partecipare ai lavori della medesima.

Art. 6.
Verbali e deliberazioni

Il Segretario della seduta tiene registrazione del verbale e delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale che ha l'obbligo di trasmettere alla Segreteria del Partito perche' ne tenga opportuna archiviazione e, quando necessario, documentazione pubblica sul sito istituzionale.

Art. 7.
Norma di chiusura

L'Assemblea nazionale puo' deliberare ogni altra norma procedurale necessaria al proprio funzionamento all'interno della medesima, con semplice mozione d'ordine, ove il presente regolamento non fosse sufficiente allo scopo.

Art. 8.
Norma di rinvio

Per tutto quanto non normato dal presente regolamento, ne' da esplicita deliberazione dell'Assemblea nazionale, si fa rinvio alle norme di diritto comune sulle delibere assembleari delle associazioni di diritto privato o di altre formazioni sociali riconducibili all'autonomia privata, quali condomini, societa', consorzi, secondo i principi generali dell'ordinamento.

REGOLAMENTO DELLA DIREZIONE NAZIONALE

Art. 1.
Funzione della Direzione nazionale concorre con l'Assemblea nazionale
alla definizione degli indirizzi della politica del Movimento e ne
verifica l'attuazione Sovrintende a tutte le decisioni politiche e
organizzative di ordinaria amministrazione.
Sono richiamate integralmente tutte le disposizioni dell'art. 11, le quali sono immediatamente esecutive.

Art. 2.
Estensione analogica del regolamento
dell'Assemblea nazionale

Per il funzionamento della Direzione nazionale si applica in tutto, con estensione analogica, il regolamento dell'Assemblea nazionale, fatte salve le peculiarita' stabilite all'articolo successivo.

Art. 3.
Peculiarita' regolamentari
della Direzione nazionale

Alla Direzione e' consentita altresi' la possibilita' di fare interpellanze o interrogazioni al segretario o alla segreteria del Partito.
E' consentita la presenza, in via telefonica o telematica, dei componenti impossibilitati alla presenza fisica alla convocazione della Direzione nazionale.
Non e' prevista la formazione di Commissioni all'interno della Direzione che quindi dovra' svolgere i propri lavori sempre in maniera plenaria. Tuttavia, per specifici compiti esecutivi, essa puo' costituire specifici organi, anche di carattere monocratico.

Art. 4
Norma di rinvio

Per tutto quanto non normato dal presente regolamento, ne' da esplicita deliberazione della Direzione nazionale, si fa rinvio alle norme di diritto comune sulle delibere assembleari delle associazioni di diritto privato o di altre formazioni sociali riconducibili all'autonomia privata, quali condomini, societa', consorzi, secondo i principi generali dell'ordinamento.

REGOLAMENTO PER LA CONTABILITA'

1. La responsabilita' della gestione contabile del partito e' affidata al Tesoriere nazionale mentre la gestione contabile dei distretti e delle organizzazioni collegate al partito e' affidata ai segretari di distretto e ai coordinatori nazionali delle organizzazione collegate (di seguito responsabili).
2. Detti responsabili possono avvalersi di un tesoriere di propria fiducia per l'effettuazione dei movimenti contabili e la redazione dei bilanci consuntivi.
3. Le risorse utilizzabili dai distretti e dalle organizzazioni collegate al partito derivano da:
il 50% dei proventi del tesseramento, stabilita annualmente dalla Direzione nazionale;
il 50% di contributi degli eletti nelle amministrazioni locali di pertinenza del distretto;
il 50% di ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale.
4. Le risorse di cui al comma 4 vengono rese disponibili dal Tesoriere nazionale mediante l'attivazione sul conto corrente del partito di un fondo virtuale dedicato, per ciascun distretto o organizzazione collegata al partito.
5. Tutte le movimentazioni bancarie verranno effettuate utilizzando il conto corrente del partito.
6. Il Tesoriere nazionale procedera' alla trascrizione su un apposito registro delle movimentazioni contabili rilevate autonomamente o trasmesse dai responsabili. Per ciascun movimento verranno riportati i seguenti dati:
data del movimento;
tipo di movimento (entrata/uscita);
soggetto che ha effettuato il movimento;
tipo di documento contabile;
numero del documento contabile;
importo del movimento.
7. Ogni movimento in entrata o in uscita deve essere debitamente documentato.
8. Le spese effettuate dovranno essere sempre autorizzate dal responsabile.
9. Il responsabile, o il tesoriere da esso indicato, deve comunicare entro tre giorni al Tesoriere nazionale, tramite e-mail, all'indirizzo tesoreria@sicilianiliberi.org, gli estremi dell'impegno di spesa assunto, in modo che si possa sollecitamente procedere al pagamento della relativa fattura o, nel caso di pagamento debitamente documentato e gia' effettuato da parte del responsabile o di un suo incaricato, al rimborso su un IBAN indicato dal responsabile stesso o dal suo tesoriere nella stessa e-mail.
10. Entro il primo marzo il responsabile trasmettera' al Tesoriere nazionale il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente.
11. Eventuali sforamenti del budget assegnato, se non debitamente autorizzati dalla Direzione nazionale, saranno addebitati al responsabile.
12. Il Tesoriere nazionale trasmettera', con periodicita' trimestrale, a ciascun responsabile e al segretario nazionale un estratto conto delle movimentazioni contabili registrate con il relativo saldo.
Segretario nazionale un estratto conto delle movimentazioni contabili registrate con il relativo saldo.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Costituzione e scopi

1. E' costituito il movimento politico «SICILIANI LIBERI» in prosecuzione dell'attivita' dell'Associazione movimento Siciliani Liberi, in sigla SL, legalmente costituito in data 30 dicembre 2015 con scrittura privata registrata il 14 gennaio 2016 presso l'agenzia di Palermo - Direzione provinciale di Palermo, ufficio territoriale di Palermo al n. 154 serie 3, con sede legale in piazza Giovanni Meli 5, 90133 Palermo. Nel caso di mutamento della sede dovra' osservarsi il procedimento di modifica previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013.
2. Esso si ispira al principio di diritto naturale dell'autodeterminazione dei popoli, universalmente riconosciuto, per assicurare gli interessi politici, culturali, sociali e il benessere economico del popolo siciliano. Scopo primario del Movimento e' il conseguimento della sovranita' politica della Sicilia, nel contesto geopolitico internazionale delle nazioni e dei Popoli dell'area euromediterranea, da realizzare con mezzi ispirati ad un indipendentismo democratico e pacifico.

Art. 2.
Attivita'

1. L'oggetto sociale consiste nella realizzazione di ogni attivita' politica, culturale, educativa e sociale al fine di assecondare e sostenere la storica aspirazione del popolo siciliano all'autogoverno e sara' realizzato con l'ausilio e con il consenso di tutti i siciliani che vorranno liberamente aderire a detto progetto politico per la difesa dei diritti dei siciliani.
2. Il movimento e' contrario ad ogni forma di nazionalismo basato su concetti di razza, origine etnica, confessione o simile discrimine.

Art. 3.
Simbolo

1. Il simbolo di «Siciliani Liberi» e' costituito dalla scritta posta in alto «Siciliani» con la «S» maiuscola e «Liberi» con la «L» maiuscola, che insieme compongono il nome identificativo del logo «Siciliani Liberi», leggermente arcuato in modo convesso verso l'alto.
Il colore utilizzato per i caratteri del logo, con contorno esterno bianco ed ombreggiatura, e' l'azzurro. Il carattere tipografico utilizzato e' il Candara.
Al di sotto della suddetta scritta si colloca un'immagine stilizzata raffigurante geograficamente l'Isola di Sicilia: tre linee di colore azzurro delimitano il perimetro dell'immagine stessa che nei tre angoli esterni mantengono uno spazio di interruzione.
Detta immagine e' sormontata da destra a sinistra ad altezza centrale da una fascia orizzontale ondeggiante e sfumante alle estremita' costituita dall'alternarsi, dall'alto verso il basso, di cinque bande rosse e gialle di eguale spessore: rossa la prima, gialla la seconda, rossa la terza, gialla la quarta, rossa la quinta, sempre dall'alto verso il basso.
Le estremita' della fascia superano il contorno della Sicilia stilizzata.
La fascia e' situata in mezzo a due aquile ad ali spiegate di color oro con riflesso luminoso, poste l'una al di sopra, l'altra al di sotto della fascia in posizione centrale. Le due aquile sono identiche e intersecano i contorni superiore ed inferiore, rispettivamente, della Sicilia stilizzata.
2. L'uso di detto simbolo viene concesso per le finalita' del Movimento al segretario politico protempore, dai detentori del diritto, rispettivamente Massimo Costa e Maria Antonietta Pititto, di cui all'atto di registrazione 302015000083840 ed e' soggetto a revoca da parte degli stessi nei casi previsti dal successivo art. 26, comma 6.
3. Tale simbolo, sara' usato come contrassegno per tutti i tipi di elezione e competizioni elettorali con le modifiche e/o aggiunte che si riterranno necessarie allo scopo, tra le quali anche l'aggiunta di possibili varianti.

Titolo II
ADESIONE AL MOVIMENTO

Art. 4.
Modalita' di adesione

1. L'adesione al Movimento e' libera e volontaria. Sono iscritti al Movimento coloro i quali, essendo interessati alle finalita' istituzionali, allo spirito e agli ideali a cui si ispira, ne sottoscrivono lo Statuto, impegnandosi a rispettarlo e ad osservare tutte le norme e i regolamenti interni.
2. Possono iscriversi coloro i quali hanno compiuto quattordici anni e sono in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
3. L'iscrizione e' valida per l'anno solare in corso. Il rinnovo dell'iscrizione va perfezionato attraverso il pagamento della quota nel periodo intercorrente tra il primo gennaio ed il 31 marzo dell'anno di competenza. Gli iscritti che rinnovano la iscrizione oltre il termine del 31 marzo, sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo interno al Movimento per l'anno solare in corso.
4. Le quote di iscrizione e di adesione quale sostenitore vengono determinate annualmente dal competente organo.
5. Non possono essere iscritti coloro i quali fanno parte di altri movimenti o partiti politici, o enti di qualsiasi natura a carattere segreto o le cui finalita' sono contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico.
6. La domanda di iscrizione e' presentata dall'aspirante aderente nelle forme e modalita' stabilite con regolamento attuativo dal Movimento.
7. Sono previste tre distinte categorie di aderenti: gli iscritti, i sostenitori, gli iscritti onorari.
8. Gli iscritti sono coloro che intendono partecipare attivamente alla vita democratica del Movimento, secondo i principi e i valori contenuti nel presente statuto, in tutte le sue forme di rappresentazione interna ed esterna.
9. Si definiscono sostenitori coloro i quali, pur non essendo iscritti al Movimento, si riconoscono nella proposta e nel programma politico dello stesso. Possono essere residenti fuori dalla Sicilia. Gli iscritti sostenitori vengono invitati a partecipare alle riunioni ma non hanno diritto di voto.
10. Il titolo di iscritto onorario e' attribuito dalla Direzione nazionale, su proposta del presidente, a personalita' che si sono distinte per adesione ideale al progetto politico di Siciliani Liberi e meriti speciali verso la Sicilia o il Movimento. Per essere effettivo il titolo deve essere accettato dal destinatario. Per quanto riguarda i diritti e i doveri gli iscritti onorari sono assimilati agli iscritti ordinari. Il titolo di iscritto onorario puo' essere revocato esclusivamente dalla Direzione nazionale su proposta del presidente.
11. Per le suddette categorie vengono istituiti tre distinti registri contenenti rispettivamente l'elenco ufficiale degli iscritti e quello dei sostenitori.

Art. 5.
Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti nell'apposito registro hanno diritto di:
1. concorrere alla formazione della proposta politica del Movimento e alla sua attuazione mediante l'elezione diretta del segretario e degli organi elettivi previsti dal presente Statuto;
2. essere informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita del Movimento, attraverso i canali di comunicazione ufficiali de Movimento;
3. avere attraverso la partecipazione ai Circoli del Movimento una sede permanente di confronto e di elaborazione politica;
4. proporre la propria candidatura alle cariche elettive previste dal presente Statuto se iscritti da almeno un anno e non sono stati sottoposti ad alcuna delle sanzioni di cui all'art. 8;
5. partecipare alle consultazioni interne a loro riservate quali referendum, consultazioni e forum telematici;
6. proporre la propria candidatura per la partecipazione alle consultazioni elettorali, secondo le norme previste dal presente Statuto e le disposizioni approvate dagli organi direttivi del Movimento;
7. ricorrere all'organismo di garanzia qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.
Gli iscritti nell'apposito registro hanno il dovere di:
1. contribuire al finanziamento del Movimento attraverso il versamento regolare della quota annuale di iscrizione; in caso di mancato rinnovo, l'iscritto perde le prerogative ad esso attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti e qualora intenda successivamente riprendere a partecipare alla vita del Movimento dovra' presentare una nuova domanda di iscrizione sottoposta all'iter di approvazione previsto.
2. partecipare attivamente alla vita democratica del Movimento;
3. contribuire a diffondere la proposta politica del Movimento favorendo la partecipazione e l'adesione di nuovi iscritti;
4. rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste, coerentemente con la dichiarazione sottoscritta al momento dell'iscrizione;
5. indicare all'atto dell'iscrizione, il Circolo al quale intende aderire, motivando la scelta, se diversa da quella assegnata in base alla collocazione territoriale dell'iscritto.

Art. 6.
Diritti e doveri dei sostenitori

I sostenitori iscritti nell'apposito registro hanno diritto di:
1. essere informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita del Movimento, attraverso i canali di comunicazione ufficiali del Movimento;
2. avere attraverso la partecipazione ai circoli del Movimento una sede permanente di confronto e di elaborazione politica;
3. partecipare alle consultazioni interne a loro aperte quali referendum, consultazioni e forum telematici;
4. proporre la propria candidatura per la partecipazione alle consultazioni elettorali, secondo le norme previste dal presente Statuto e le disposizioni approvate dagli organi direttivi del Movimento;
I sostenitori iscritti nell'apposito registro hanno il dovere di:
1. contribuire al finanziamento del Movimento attraverso il versamento regolare della quota annuale di adesione; in caso di mancato rinnovo, il sostenitore perde le prerogative ad esso attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti e qualora intenda successivamente riprendere a partecipare alla vita del Movimento dovra' presentare una nuova domanda di adesione sottoposta all'iter di approvazione previsto.
2. rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste, coerentemente con la dichiarazione sottoscritta al momento dell'adesione.

Art. 7.
Sanzioni

1. Tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi dirigenti, ivi comprese le norme derivanti da regolamenti approvate ai sensi del presente Statuto. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio del Movimento, saranno applicate agli iscritti secondo il procedimento di cui all'art. 28 del presente statuto, in funzione della gravita' del comportamento o della sua reiterazione le seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale;
b) sospensione;
c) espulsione dal Movimento.
2. Dette sanzioni sono comminate dal Collegio dei probiviri, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto.
3. La qualita' di iscritto si perde, inoltre, in caso di recesso volontario e per morosita' ovvero per mancato rinnovo della quota associativa. In tal caso nulla sara' dovuto a titolo di rimborso di quanto versato nelle casse del Movimento.

Titolo III
ORGANI DIRIGENTI DEL MOVIMENTO

Art. 8.
Organi dell'Associazione

Sono organi del Movimento «Siciliani Liberi»:
1. il Congresso nazionale
2. l'Assemblea nazionale e il suo presidente;
3. la Direzione nazionale;
4. il segretario politico/segreteria
5. il tesoriere;
6. il Collegio dei revisori;
7. il Collegio dei probiviri;
8. la Commissione di garanzia.

Art. 9.
Il Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale, e' convocato dal presidente dell'Assemblea nazionale in via ordinaria ogni tre anni o, in via straordinaria, qualora ne facciano richiesta per fondati motivi almeno un terzo degli iscritti al 31 dicembre del precedente anno solare. Esso e' valido previa comunicazione sul sito web istituzionale del Movimento almeno un mese prima dell'inizio dei lavori congressuali. Nell'atto di convocazione vengono indicati i nomi del presidente, del segretario organizzativo del Congresso e dei componenti la Commissione di garanzia.
2. Il Congresso nazionale dura in carica fino alla celebrazione del Congresso successivo e comunque per non piu' di tre anni.
3. Possono partecipare con diritto di voto i delegati eletti nei congressi di distretto secondo le modalita' previste dal relativo regolamento. Possono essere eletti delegati gli iscritti da almeno un anno alla data di celebrazione del congresso ed in regola con il pagamento della quota anche per l'anno solare corrente.
4. Il numero totale dei delegati da eleggere viene determinato secondo i valori di riferimento riportati nella tabella seguente, in funzione del numero degli iscritti da almeno un anno alla data di celebrazione del congresso ed in regola con il pagamento della quota anche per l'anno solare corrente:
fino a 1000 iscritti 400 delegati;
da 1001 a 5000 iscritti 600 delegati;
da 5001 a 10000 iscritti 800 delegati;
oltre 10000 iscritti 1000 delegati.
5. Qualora il numero di iscritti risulti uguale o inferiore a 400, tutti gli iscritti da almeno un anno alla data di celebrazione del congresso ed in regola con il pagamento della quota anche per l'anno solare corrente, assumono il titolo di delegato e viene meno la necessita' di procedere alla loro elezione.
6. Il Congresso elegge il segretario mediante scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In presenza di un solo candidato e' possibile, su proposta del presidente del Congresso, procedere alla sua proclamazione per acclamazione.
7. A ciascun candidato alla carica di segretario e' associata una lista di candidati all'Assemblea nazionale. I seggi all'Assemblea nazionale verranno ripartiti tra le liste in modo proporzionale al numero di voti ricevuti da ciascuna lista, secondo l'ordine di inserimento nella lista. Al candidato eletto segretario e' comunque garantita la maggioranza assoluta dei seggi dell'Assemblea nazionale mediante un premio di maggioranza pari almeno al 55%.
8. Analogamente a ciascun candidato alla carica di segretario e' associata anche una lista di candidati all'Esecutivo dell'organizzazione giovanile. Per l'assegnazione dei seggi si seguono le stesse regole previste nel precedente comma.
9. Le modalita' di svolgimento del congresso sono stabilite da apposito regolamento elaborato dalla Direzione nazionale. Devono comunque essere previste garanzie di pari opportunita' tra i generi e di rappresentanza delle minoranze. Per le elezioni degli organi previsti dal presente Statuto non e' ammesso voto per delega.

Art. 10.
L'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale e' eletta dal Congresso nazionale. L'Assemblea nazionale e la Direzione nazionale hanno competenza in materia di indirizzo della politica del Movimento, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali.
2. Il mandato dell'Assemblea nazionale termina con il terminare del mandato del Congresso nazionale che l'ha eletta e comunque resta in carica non piu' di tre anni.
3. L'Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del Movimento attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalita' previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee.
4. Il regolamento dell'Assemblea nazionale e' allegato al presente statuto e ne costituisce parte integrante.
5. L'Assemblea e' convocata ordinariamente dal suo presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
6. L'Assemblea nazionale e' composta da un quinto del numero di delegati al Congresso che la elegge. Ne fanno parte di diritto i segretari distrettuali e un numero di iscritti eletti a cariche pubbliche non superiore ad un quarto dei componenti l'Assemblea, con priorita' assegnata in base alla popolazione di riferimento dell'istituzione in cui sono stati eletti e al numero di voti da essi riportati.
7. L'Assemblea nazionale nella sua prima riunione - presieduta dal membro piu' anziano - elegge a scrutinio segreto il proprio presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati piu' votati.
8. Il presidente dell'Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea. L'Assemblea nazionale puo', su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il presidente e procedere a nuova elezione ai sensi dell'art. 12-bis.
9. Sempre nella prima riunione l'Assemblea nazionale elegge a scrutinio segreto la Direzione nazionale, secondo le modalita' previste dal suo regolamento.

Art. 11.
Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale concorre con l'Assemblea nazionale alla definizione degli indirizzi della politica del Movimento e ne verifica l'attuazione. Essa, ai sensi del proprio regolamento, allegato al presente Statuto di cui costituisce parte integrante, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al segretario e ai membri della Segreteria.
2. La Direzione nazionale e' composta da un numero di membri pari ad un quinto dei componenti dell'Assemblea nazionale che la elegge.
3. Sono membri di diritto della Direzione nazionale: il segretario; il presidente dell'Assemblea nazionale; il vicesegretario; il tesoriere; il massimo dirigente del Movimento giovanile, del Movimento femminile e del Movimento anziani, se costituiti e attivi. Sono inoltre membri di diritto un numero di presidenti di gruppi parlamentari o gruppi consiliari non superiore ad un quarto del totale, con priorita' assegnata in base alla popolazione di riferimento dell'istituzione in cui sono stati eletti.
4. La Direzione nazionale puo' dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attivita'.
5. La Direzione nazionale e' presieduta dal presidente dell'Assemblea nazionale, che la convoca almeno una volta ogni tre mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal presidente se lo richiedano il segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.
6. Il mandato della Direzione nazionale termina con il terminare del mandato dell'Assemblea nazionale che l'ha eletta ed in ogni caso resta in carica non piu' di tre anni.

Art. 12.
Segretario e Segreteria nazionale

1. Il segretario nazionale rappresenta il Movimento, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione. Il segretario ha la rappresentanza legale del Movimento a tutti gli effetti di legge, nei rapporti con i terzi ed anche in giudizio. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal Movimento; puo' aprire e chiudere conti correnti bancari e postali a firma dello stesso e/o del tesoriere. Puo' conferire deleghe, generali o speciali, dei propri poteri. Al segretario e' affidato il coordinamento delle attivita' dei distretti al fine di armonizzarle con le attivita' di ambito nazionale.
2. Se il segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea puo' eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa.
3. L'Assemblea nazionale puo', su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il segretario.
4. Se il segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea o dalla Direzione nazionale, o se viene sfiduciato, l'Assemblea puo' eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei componenti. A questo fine, il presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza il presidente avvia le procedure per la convocazione del Congresso che dovra' svolgersi entro novanta giorni dalle dimissioni o dal voto di sfiducia.
5. Il segretario nazionale in carica non puo' essere rieletto qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.
6. Il segretario nazionale e' titolare della concessione all'uso del simbolo del Movimento, di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente Statuto, e ne gestisce l'utilizzo, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attivita' necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali.
7. Il segretario nazionale puo' designare uno o due vicesegretari di cui uno vicario e delegare loro alcune funzioni.
8. La Segreteria nazionale e' l'organo collegiale che collabora con il segretario ed ha funzioni esecutive. Essa e' composta da non piu' di sette membri, nominati dal segretario, che da' comunicazione della nomina in una riunione della Direzione nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il segretario puo' revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione nazionale.
9. La Segreteria e' convocata dal segretario, che e' tenuto a dare pubblicita' alle decisioni assunte.
10. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria debbono essere comunicate alla Direzione nazionale.
11. Il mandato del segretario e della Segreteria nazionale termina con il terminare del mandato del Congresso nazionale che li ha eletti ed in ogni caso resta in carica non piu' di tre anni.

Art. 12-bis
Cessazioni precedenti al Congresso

1. Il presidente per delega o l'Assemblea nazionale per elezione, possono nominare, all'inizio del mandato congressuale, un vicepresidente che subentra al presidente in carica in caso di dimissioni o di cessazione per qualunque causa dello stesso. Qualora non sia presente alcun vicepresidente, la Direzione delibera a maggioranza dei suoi componenti una o piu' candidature tratte dai componenti dell'Assemblea nazionale e le sottopone alla stessa per l'elezione. Il presidente cosi' eletto o il vicepresidente subentrato alla carica di presidente restano in carica fino al successivo Congresso.
2. Il presidente e il vicepresidente dell'Assemblea nazionale restano in carica per la durata del mandato dell'Assemblea che li ha eletti ed in ogni caso non piu' di tre anni.
3. In caso di cessazione, per dimissioni o per qualunque ragione di uno o piu' componenti dell'Assemblea nazionale, questa viene reintegrata nel suo numero, da una delibera dell'Assemblea nazionale, per scorrimento delle lista di provenienza del componente cessato o, in caso di esaurimento della stessa, su proposta del presentatore della lista di provenienza del componente cessato I nuovi componenti decadono insieme agli altri componenti alle scadenze congressuali.
4. Parimenti sono nominati dall'Assemblea nazionale, con scadenza al successivo Congresso, le altre figure istituzionali cessate prima della scadenza del mandato, quali i probiviri, i componenti della commissione di garanzia, i revisori o il tesoriere.
5. Qualora uno o piu' componenti della Direzione vengano a cessare per dimissioni o per qualunque altra ragione, la Direzione, a maggioranza dei restanti componenti, propongono un pari numero di candidature all'Assemblea nazionale per il reintegro del numero dei suoi componenti. I componenti della Direzione cosi' eletti decadono insieme ai restanti componenti alla scadenza del mandato congressuale.
6. Le votazioni di cui al presente articolo, in caso di presenza di numero pari tra i votanti, sono valide o con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, o, in presenza di figure apicali, con il voto favorevole delle stesse figure, ovvero il presidente per la Direzione e l'Assemblea nazionale, anche in caso di parita'.
7. Qualora le dimissioni o cessazioni raggiungano la meta' del numero dei componenti, l'organo collegiale decade e si convoca il Congresso, nelle cui more le funzioni dell'organo collegiale sono avocate al segretario politico.

Titolo IV
ARTICOLAZIONI DEL MOVIMENTO

Art. 13.
Distretti

1. La Sicilia e' idealmente divisa in distretti che rappresentano l'articolazione territoriale di secondo livello del Movimento.
2. La Direzione nazionale, in funzione del numero e della distribuzione territoriale degli iscritti, al fine di consentire un piu' funzionale organizzazione della vita associativa del Movimento, ne definisce il numero e il loro ambito territoriale.
3. Sono organi del Distretto: l'assemblea distrettuale, la Direzione distrettuale, il segretario distrettuale, il tesoriere nominato dal segretario.
4. Il funzionamento degli organi dirigenti, la loro composizione e le modalita' di elezione sono stabilite dalla Direzione nazionale in termini analoghi ai corrispondenti organi di livello nazionale.
5. I Distretti sono a loro volta articolati su base territoriale in Circoli.
6. In caso di gravi inadempienze degli organi dirigenti del Distretto il segretario nazionale ha facolta' di commissariare, con atto motivato e per un periodo non superiore a sei mesi, detti organi.

Art. 14.
Circoli

1. La partecipazione degli iscritti alla vita del Movimento e' affidata ai Circoli. Essi rappresentano l'articolazione territoriale di base del Movimento, il luogo della percezione della realta', del confronto con i problemi reali, della discussione tra gli iscritti, e quindi il luogo dove inizia l'elaborazione politica. Il Circolo e' anche il terminale politico e organizzativo del Movimento, la emittente piu' diretta della comunicazione verso la comunita' di riferimento, la sede del coinvolgimento attivo nella comunita' e della comunita'.
2. Il Circolo fa capo al Distretto competente per territorio e da esso dipende per le proprie attivita' amministrative e contabili.
3. Ciascun iscritto, al momento della sua adesione, e' inserito nel circolo di riferimento della comunita' a cui appartiene. L'iscritto puo' comunque richiedere, anche successivamente, l'inserimento in altro Circolo. Su tale richiesta decide la Direzione nazionale.
4. Gli iscritti non residenti in Sicilia sono inseriti in un unico Circolo dei Siciliani all'estero, sotto la giurisdizione del distretto di Palermo.
5. L'istituzione di un nuovo Circolo e' proposta dal segretario del Distretto competente per territorio, che a tal fine presenta alla Direzione nazionale una richiesta motivata. La Direzione nazionale decide su tale richiesta nella prima riunione successiva ai quindici giorni dalla data di presentazione. In caso di approvazione della richiesta la Direzione nazionale stabilisce l'ambito territoriale di competenza del nuovo Circolo e dei Circoli che insistevano sul medesimo territorio.
6. Sono organi del Circolo l'Assemblea degli iscritti, il segretario e il tesoriere nominato dal segretario.
7. Il funzionamento degli organi dirigenti, la loro composizione e le modalita' di elezione sono stabilite dalla Direzione nazionale in termini analoghi ai corrispondenti organi di livello nazionale.
8. In caso di gravi inadempienze degli organi dirigenti del Circolo Distretto il segretario distrettuale ha facolta' di commissariare, con atto motivato e per un periodo non superiore a sei mesi, detti organi.

Art. 15.
Organizzazione giovanile

1. Siciliani Liberi, consapevole del prezioso contributo delle giovani generazioni alla vita politica, promuove la partecipazione delle stesse alle attivita' del Movimento, favorisce la formazione ideale e politica dei suoi giovani iscritti e sostenitori e, per tali ragioni, puo' riconoscere con regolamento di funzionamento l'esistenza di un'organizzazione interna al Movimento secondo quanto previsto al successivo art. 27.

Titolo V
GESTIONE ECONOMICA DEL MOVIMENTO

Art. 16.
Il tesoriere

1. Il tesoriere e' l'amministratore delle attivita' economico-finanziarie del Movimento. Esso viene eletto dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del segretario nazionale. Il Tesoriere resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea che lo ha eletto ed in ogni caso non piu' di tre anni.
2. Il tesoriere tiene e aggiorna i libri contabili e amministrativi a legge vigente; cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento nel rispetto del principio di economicita' della gestione, avendo cura di assicurare l'equilibrio della gestione finanziaria.

Art. 17.
Patrimoni e finanze del Movimento

1. Il Movimento non ha fini di lucro.
2. Gli iscritti hanno l'obbligo di contribuire al sostentamento del Movimento attraverso il pagamento di una quota di iscrizione annuale, la cui misura e' stabilita di anno in anno dagli organi competenti secondo il modello organizzativo.
3. Il patrimonio e' costituito altresi' dalle elargizioni volontarie degli associati e/o di terzi privati siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisposte sotto qualsiasi forma e con modalita' diverse. Possono essere accettate donazioni e legati di beni mobili e immobili, proventi di natura patrimoniali e contribuzioni pubbliche, con particolare riguardo al gettito derivante dalle scelte dei contribuenti in seno alla dichiarazione dei redditi e alle norme vigenti in materia di agevolazioni fiscali.
4. Tutti gli introiti del Movimento sono devoluti esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 18.
Autonomia patrimoniale e gestionale

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia patrimoniale.
2. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
3. Sono destinati alle articolazioni territoriali, in misura pari al 50%, i contributi degli eletti nelle Amministrazioni locali di pertinenza ed i proventi del tesseramento, nonche', nella misura del 100%, ogni altra risorsa derivata da autofinanziamento a livello locale o da elargizioni liberali direttamente ricevute dall'articolazione territoriale.
4. La Direzione nazionale delibera annualmente il trasferimento alle articolazioni territoriali di ulteriori risorse, rispetto a quelle gia' previste dal precedente comma 3, in proporzione al numero di iscritti a ciascuna articolazione territoriale o per finanziare specifiche iniziative programmate da articolazioni territoriali, singolarmente o in gruppo, in particolare per la promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della rappresentanza di genere nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello.

Art. 19.
Regolamento per la contabilita'

Il regolamento per la contabilita' della struttura nazionale e delle articolazioni territoriali e' allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.

Titolo VI
CONSULTAZIONI ELETTORALI, CANDIDATURE, ELETTI

Art. 20.
Partecipazione alle consultazioni elettorali

1. Il Movimento puo' partecipare a tutte le competizioni elettorali ritenute politicamente opportune. Ogni competenza sulle consultazioni amministrative, regionali, statali, europee, sia sul profilo delle decisioni politiche, sia su quello delle candidature ed ogni altro aspetto organizzativo, spetta unicamente alla Direzione nazionale, sentito il parere del segretario nazionale e, nel caso di elezioni amministrative, dei segretari dei Distretti interessati.
2. Per ogni tornata elettorale il segretario nazionale nomina il responsabile della campagna elettorale, che potra' avvalersi di un comitato elettorale nazionale e di comitati elettorali distrettuali.
3. Il Movimento si candida alle elezioni amministrative di preferenza con simbolo e candidato sindaco proprio. Quando non ci sono le condizioni per tale presenza e' possibile anche la presentazione di una lista civica chiaramente riconducibile al Movimento, con il nostro simbolo nelle sue parti essenziali, o chiaramente richiamato, secondo quanto stabilito all'art. 3 dello Statuto.
4. In casi eccezionali e' consentita la presentazione di candidati indipendenti di «Siciliani Liberi» all'interno di altre liste, purche' queste siano esclusivamente liste civiche non riconducibili in alcun modo a partiti italiani.
5. In ogni caso il logo da depositare alle elezioni amministrative deve essere concordato con la Direzione nazionale.
6. La lista puo' presentare sindaco comune o allearsi in coalizioni strettamente civiche, nelle quali non sono riconoscibili forze politiche o personale politico dei partiti italiani. Ogni decisione eccezionalmente diversa sara' di competenza della Direzione nazionale.
7. Se lo richiedono ragioni di opportunita' politica il candidato sindaco puo' anche non essere iscritto a Siciliani Liberi. Per le stesse ragioni e' possibile che iscritti a Siciliani Liberi siano individualmente candidati in liste civiche apparentate.
8. E' esclusa invece qualunque possibilita' di concorrenza politica a una lista o a un candidato di Siciliani Liberi da parte di qualunque iscritto al Movimento.
9. E' esclusa parimenti ogni candidatura o partecipazione elettorale da parte di iscritti al Movimento, anche in comuni nei quali il Movimento non e' presente, se non previa deliberazione da parte degli organi competenti del Movimento stesso.
10. Il programma amministrativo e' di competenza dell'assemblea degli iscritti residenti nel Comune interessato, previo parere favorevole del candidato sindaco, ove espressione del nostro Movimento, restando sempre ogni diritto di integrazione, rettifica e veto da parte degli organismi centrali del Movimento.

Art. 21.
Modalita' di selezione dei candidati

1. Tutti i candidati di Siciliani Liberi a cariche elettive sono selezionati tra gli iscritti al Movimento. E' possibile la presenza di candidati indipendenti che comunque si riconoscono nei valori espressione del Movimento. Il numero di candidati indipendenti non deve essere superiore a un terzo delle candidature espresse.
2. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, dove il sistema elettorale preveda l'espressione di preferenze, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo e' effettuata con un regolamento approvato di volta in volta dalla Direzione nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti, sentite anche i rappresentati delle Direzioni distrettuali. Il regolamento, sopra citato, nel disciplinare le diverse modalita' di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
c) il pluralismo politico nelle modalita' riconosciute dallo Statuto;
d) l'ineleggibilita' in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
e) la rappresentativita' sociale, politica e territoriale dei candidati;
f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attivita' parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
g) la pubblicita' della procedura di selezione.
3. Per le cariche di sindaco e di presidente della regione gli aspiranti alla candidatura devono presentare richiesta alla Direzione distrettuale di riferimento per i sindaci e alla Direzione nazionale per il presidente della regione, corredata dalle firme di un numero di elettori iscritti pari ad un decimo degli aventi diritto.
4. In presenza di piu' richieste di candidatura si procedera' alla votazione tra tutti gli elettori iscritti al Movimento, secondo le modalita' previste dal regolamento.
5. I candidati ad ogni tipo di consultazione devono presentare un breve curriculum, professionale e politico e un certificato di casellario giudiziario da sottoporre agli organi competenti prima della loro accettazione. A questa regola devono attenersi anche i candidati indipendenti.
6. L'approvazione della lista dei candidati, fatto salvo il diritto di veto da parte degli organi centrali del Movimento secondo i criteri di cui al successivo comma 9, spetta nelle elezioni amministrative all'assemblea degli iscritti che delibera a maggioranza assoluta e, nel caso in cui il candidato sia espressione del Movimento, sentito anche il parere del candidato sindaco. In ogni caso sara' osservata la procedura del regolamento sopra richiamato che determina le modalita' con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione di iscritti o elettori, attraverso gli organi rappresentativi, fermo restando quanto previsto al successivo art. 24.
7. L'approvazione avviene in ogni caso assicurando l'equilibrio e l'alternanza di genere, al fine di perseguire l'obiettivo della parita' di genere di cui all'art. 51 della Costituzione.
8. I criteri di accettazione o di diniego devono essere quelli statutari di competenza, onorabilita' e affidabilita' politica.
9. Il diritto di elettorato attivo spetta, nelle consultazioni amministrative, agli iscritti residenti nel Comune di appartenenza.
10. Il diritto di elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti al Movimento e, fra i candidati indipendenti, a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Movimento.

Art. 22.
Doveri degli eletti

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Movimento per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del Movimento versando alla tesoreria una quota pari ad un decimo dell'indennita' e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal regolamento, e' causa di incandidabilita' a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Movimento, nonche' dei provvedimenti disciplinari di cui al regolamento previsto all'art. 28 del presente Statuto.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attivita' attraverso i canali di comunicazione ufficiali del Movimento.
4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacita'.
5. Essi devono inoltre richiedere che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicita'.
6. I gruppi di Siciliani Liberi nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un regolamento di disciplina della loro attivita'.

Titolo VII
GARANZIE

Art. 23.
Principi generali e regole di partecipazione interna
alla vita del Movimento

1. Il Movimento politico Siciliani Liberi e' una libera associazione, laica e aconfessionale, attraverso la quale i cittadini e le cittadine iscritti concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
2. Siciliani Liberi e' un Movimento fondato sui principi di piena liberta' e rispetto della dignita' della persona, di libera espressione di se' e del proprio pensiero. Riconosce e rispetta il pluralismo culturale e la diversita' di posizioni politiche al suo interno ed esterno come parte essenziale della propria vita civile e democratica; riconosce e tutela la pari dignita' sociale dei suoi iscritti come valore formale e sostanziale senza distinzione di sesso, di origine etnica, di lingua, di religione, di opinione, di condizioni personali e sociali.
3. Siciliani Liberi promuove e favorisce la massima partecipazione degli iscritti alle decisioni d'indirizzo politico del Movimento, alle cariche elettive interne e pubbliche in condizioni di eguaglianza e secondo il principio delle pari opportunita'.

Art. 24.
Rappresentanza delle minoranze e parita' dei sessi

1. Nell'avanzare proposte e soluzioni per il governo e la gestione della «res pubblica», il Movimento Siciliani Liberi propone programmi politici nel pieno rispetto del pluralismo interno che si esprime direttamente attraverso le modalita' di elezione diretta di tutti gli organi previsti dal presente Statuto. Al fine di assicurare, ad ogni livello territoriale e di governance interna, una corretta rappresentanza delle minoranze, il Movimento adotta sistemi di elezione improntati al principio proporzionale.
2. Il Movimento Siciliani Liberi si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano la pari opportunita' dei sessi nella partecipazione politica attiva: per il raggiungimento di detto scopo favorisce, al proprio interno ed a tutti i livelli rappresentativi ed esecutivi previsti (quali assemblee e direzioni), la presenza di genere nelle liste, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parita' fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e comunque prevede che all'interno dei propri organi collegiali i componenti appartenenti ad un genere non possano eccedere il 60% del totale. Garantisce la parita' fra i generi nelle candidature anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne.
3. Assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Art. 25.
Sistema informativo: comunicazione interna ed esterna.
Formazione politica

1. Al fine di favorire la partecipazione interna alla vita democratica e la conoscibilita' esterna della propria azione politica, il Movimento si avvale di un sistema di comunicazione basato sulle tecnologie ed i canali telematici offerti dalla rete internet. Il Movimento, attraverso un proprio portale web, favorisce per questa via il trasferimento di informazioni e la partecipazione costante al dibattito interno da parte dei propri iscritti, nonche' la possibilita' di fare proposte e di concorrere, anche mediante sistemi di consultazione online, alle attivita' poste in essere dagli organismi dirigenti del Movimento e dai suoi rappresentanti eletti a vario livello.
2. L'organizzazione ed il coordinamento della comunicazione esterna sono affidati al segretario nazionale, che a tal fine puo' procedere all'istituzione di gruppi di lavoro ed annesse nomine, dandone tempestiva notizia alla Direzione nazionale.
3. Siciliani Liberi, al fine di promuovere la crescita umana, culturale e professionale dei propri iscritti, dirigenti ed eletti alle cariche istituzionali, organizza e incentiva la realizzazione di attivita' di studio e formazione ad ogni livello, secondo modalita' e sistemi utili a favorire la crescita del Movimento.
4. Siciliani Liberi garantisce il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali dei propri aderenti, acquisendone il consenso ai sensi dell'ex art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 per il trattamento dei dati e del regolamento UE 2016/679, affinche' i propri dati personali siano trattati dall'associazione Siciliani Liberi, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede legale, in qualita' di titolare del trattamento. Questi potra' avvalersi di volta in volta delle articolazioni competenti per territorio in qualita' di responsabili esterni del trattamento. I dati verranno trattati per il perseguimento delle legittime finalita' statutarie, nonche' per quelle ad esse connesse, collegate e strumentali. Il trattamento sara' effettuato con modalita' manuali ed informatizzate. I dati non verranno pubblicati ne' diffusi a terzi, salva l'eventuale acquisizione del consenso esplicito dell'interessato e sempre fatti salvi eventuali obblighi di legge. L'interessato potra' in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione di trattamento), 19 (notifica in caso di cancellazione), 20 (portabilita' dei dati), 22 (processi decisionali automatizzati relativi a persone fisiche) del regolamento, nonche' il diritto, qualora il trattamento sia basato sul consenso, di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita' del trattamento sinora effettuato.

Art. 26.
Limitazioni all'uso del simbolo di Siciliani Liberi

1. L'uso del simbolo di Siciliani Liberi viene concesso per le finalita' del Movimento al segretario politico pro tempore, dai detentori del diritto di cui all'atto di registrazione 302015000083840 ed e' soggetto a revoca da parte degli stessi nei casi previsti dai successivi commi.
2. I candidati ufficiali nelle varie consultazioni elettorali possono utilizzare il simbolo del Movimento con la correttezza e le modalita' d'uso sancite dal Codice etico dei candidati approvato dalla Direzione del Movimento;
3. I singoli iscritti possono utilizzare il simbolo previa autorizzazione della competente struttura locale del Movimento, rilasciata su loro motivata richiesta;
4. Eventuali casi di utilizzo del simbolo da parte di iscritti al di fuori dei suddetti sono suscettibili di sanzioni disciplinari da parte dei competenti organi;
5. Eventuali casi di utilizzo del simbolo da parte di persone o di gruppi non aderenti al Movimento sono suscettibili di denuncia alla magistratura da parte del rappresentante legale del Movimento.
6. L'autorizzazione all'uso puo' essere revocata dai detentori del diritto qualora vengano violate le disposizioni di cui sopra. In caso di mancato esercizio, poi, da parte del segretario politico che lo detiene del suddetto dovere di vigilanza nei termini anzidetti e sul corretto utilizzo del simbolo, i detentori del diritto possono in qualsiasi momento revocarne la titolarita' mediante comunicazione ufficiale inibendone qualsiasi forma di utilizzo da parte del Movimento.

Art. 27.
Movimenti - Fondazioni associazioni

1. Formazioni associative, Movimento giovanile - Movimento femminile - Movimento anziani: le formazioni associative e i movimenti che si ricollegano al Movimento operano sulla base dei rispettivi regolamenti di funzionamento, approvati dalla Direzione nazionale del Movimento.
2. Fondazioni: al fine di attivare forme di collaborazione e iniziative comuni tra rappresentanti del Movimento e rappresentanti di realta' ed esperienze sociali, culturali e professionali esterne, si possono costituire enti non profit e/o fondazioni come punto di riferimento e di impegno su temi e problemi di primario interesse. La Direzione nazionale emana le direttive per la loro costituzione, il loro finanziamento e per lo svolgimento della loro attivita'.

Art. 28.
Garanzie statutarie
Sezione A - Violazioni e ricorsi.
1. Nessun iscritto/a al partito puo' essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell'esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto, fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei doveri statutari e del rispetto dei diritti degli altri iscritti.
2. Ciascun iscritto puo' presentare ricorso al Collegio dei probiviri di cui al paragrafo successivo, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei regolamenti approvati dalla Direzione nazionale o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di Siciliani Liberi da parte di ogni organizzazione territoriale.
3. L'iscritto/a contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di quindici giorni, della presentazione di tale richiesta nonche' dei fatti che gli vengono addebitati. L'iscritto/a ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento e di presentare documenti e richieste. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi disciplinari di livello superiore ovvero alla Commissione nazionale di garanzia, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi piu' di due gradi di giudizio. Sezione B - il Collegio dei probiviri.
1. Il Collegio dei probiviri decide entro centoventi giorni:
a) sulle controversie insorte in ordine alla corretta applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti, nonche' sull'esistenza di situazioni personali di iscritti o componente degli organi statutari eticamente non conformi ai principi ed interessi del Movimento che evidenzino o possano determinare un conflitto di interessi con lo scopo sociale e l'attivita' oppure lederne l'immagine o condizionarne l'operato, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere ed al rispetto delle minoranze interne, fornendo anche chiarimenti e pareri;
b) si pronuncia sulle controversie insorte tra organi locali, provinciali, regionali e nazionali, nonche' gli eletti a livello nazionale ed europeo;
c) verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;
d) sulle controversie disciplinari.
2. Il Collegio e' composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.
3. I componenti del Collegio dei probiviri sono nominati dall'Assemblea nazionale, sentito il parere del presidente dell'Assemblea.
4. Il presidente del collegio e' eletto al proprio interno a maggioranza semplice dai componenti effettivi.
5. La nomina a proboviro comporta per la durata del mandato l'incompatibilita' con l'accettazione di ogni incarico elettivo esecutivo di Movimento a livello provinciale o nazionale e con l'incarico di componente della Commissione di garanzia.
6. L'accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o la preesistenza degli stessi all'elezione, comporta la decadenza dall'incarico di proboviro.
7. In caso di decadenza o dimissioni dei componenti effettivi i collegi sono integrati con i candidati supplenti.
8. Il Collegio resta in carica per tre anni. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente; e' ammessa la seduta collegiale anche per tele/videoconferenza. Sezione B/bis - la Commissione di garanzia.
1. La Commissione di garanzia ha il compito di:
a) vigilare sul corretto svolgimento del Congresso nazionale e dei Congressi distrettuali;
b) svolgere le funzioni di organo disciplinare di seconda istanza.
2. I componenti della Commissione di garanzia sono in numero di tre e sono nominati dall'Assemblea nazionale, sentito il parere del presidente.
3. La durata della loro carica e' di tre anni.
4. Il presidente della Commissione di garanzia e' eletto al proprio interno a maggioranza semplice.
5. La nomina a membro della Commissione di garanzia comporta per la durata del mandato l'incompatibilita' con l'accettazione di ogni incarico elettivo esecutivo di Movimento a livello provinciale o nazionale e con l'incarico di componente del Collegio dei probiviri.
6. L'accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o la preesistenza degli stessi all'elezione, comporta la decadenza dall'incarico di membro della Commissione di garanzia. Sezione C - Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari.
1. Gli iscritti possono presentare ricorso al Collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente statuto. Il Collegio dei probiviri, ricevuto il ricorso deve darne comunicazione entro quindici giorni trasmettendo copia del ricorso all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con pec o comunque con mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, assegnando un termine di almeno trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il Collegio medesimo puo' disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. E' garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento e puo' farsi assistere nel giudizio disciplinare da soggetto dal medesimo designato e deve fare pervenire ogni osservazione entro il termine trenta giorni dalla ricezione della contestazione.
2. Nelle more della pronuncia, il Collegio, su istanza delle parti, puo' disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli gia' adottati. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, nel rispetto del termine di centoventi giorni trasmette le risultanze istruttorie alla Direzione nazionale e nel caso di espulsione anche al Circolo di appartenenza e/o al Distretto.
3. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:
a) il richiamo: e' una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed e' inflitta per lievi trasgressioni;
b) la sospensione: e' inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Movimento comporta. Essa non puo' superare la durata di dodici mesi; la sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva dal collegio dei probiviri comporta la decadenza dalle cariche di Movimento.
c) l'espulsione: l'espulsione e' inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Movimento. L'espulsione puo' essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante.
4. Contro le decisioni dei probiviri e' ammesso appello alla Commissione di garanzia che decide in via definitiva entro centoventi giorni, con ricorso inviato al presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. o via pec entro trenta giorni dalla notifica all'interessato della decisione del Collegio dei probiviri. Il presidente convoca la Commissione senza indugio e, comunque, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti alla Commissione si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti e' consentito di presentare documenti e memorie. La Commissione puo' confermare, annullare o modificare la decisione dei probiviri. In caso di mancata impugnazione davanti alla Commissione nazionale di garanzia la decisione diventa definitiva.

Art. 28-bis
Commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi

1. In casi di necessita' e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, dei regolamenti e direttive degli Organi di Movimento, ovvero nei casi di impossibilita' di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il segretario politico puo' intervenire nei confronti delle strutture distrettuali e territoriali adottando, sentito il parere della Direzione nazionale, i provvedimenti di sospensione o revoca.
2. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari sia organi esecutivi, e possono includere l'eventuale nomina di un organo commissariale.
3. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere preceduti da un atto di contestazione, impugnabile dagli interessati con ricorso alla commissione di garanzia entro trenta giorni dall'adozione dell'atto, e ratificati, a pena di nullita', dalla stessa Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento.
4. Entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, oppure dovra' essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo, in caso di revoca.
5. Analoga funzione, nei confronti dei Circoli, e' attribuita, sentito il segretario di Distretto territorialmente competente, al segretario politico, con la medesima procedura prevista al comma 1.
6. I provvedimenti di scioglimento e chiusura possono concernere anche i circoli, per le suddette violazioni.
7. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura prevista ai commi 1 e 2 puo' essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.
8. In presenza di irregolarita' evidenti del tesseramento, il segretario politico promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario, sentito il parere della Direzione nazionale, nomina commissari ad acta per la redazione delle anagrafi di singoli registri previsti dal presente statuto.

Titolo VII
NORME FINALI

Art. 29.
Modifiche al presente Statuto, al simbolo
e alla denominazione del partito

1. Lo Statuto, il simbolo e la denominazione del Partito possono essere modificati dall'Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei componenti. L'iniziativa puo' essere presa dalla Segreteria, e/o dalla Direzione nazionale e/o dall'Assemblea nazionale nelle forme e con le modalita' previste per il funzionamento dei suddetti organi.

Art. 30.
Commissariamento e scioglimento

1. L'Assemblea nazionale al fine di evitare un vuoto di potere puo' nominare un commissario reggente del Movimento nel caso in cui il Congresso non riesca ad esprimere una nuova segreteria, con gli stessi poteri spettanti al segretario ed alla Direzione.
2. Lo scioglimento del Movimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'ente ad associazioni con finalita' analoghe o per fini di pubblica utilita' connessi alle finalita' sociali devono essere deliberati dall'Assemblea nazionale straordinaria a maggioranza di 2/3 dei votanti presenti.

Art. 31.
Disposizioni finali

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
2. Ai componenti gli organi dirigenti del Movimento compete solo il rimborso delle spese varie preventivamente autorizzate secondo regolamento e documentate, qualora previsto dalla natura dell'attivita' esercitata.

Art. 32.
Norma di chiusura

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute.
F.to: Ciro Lomonte - Francesco Paolo Castellana notaio.


Parte di provvedimento in formato grafico