Gazzetta n. 116 del 17 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 febbraio 2021
Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.



IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea;
Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformita' al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178 entrato in vigore il 25 dicembre 2014, recante «Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati»;
Visto in particolare l'art. 4 comma 3 del sopra citato decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei dati del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono individuati i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalita' di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalita' di versamento.»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 dicembre 2012, n. 18799 con il quale viene istituita l'Autorita' nazionale competente in materia FLEGT/EUTR;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 concernente «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143 concernente «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Mipaaf, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 maggio 2018, n. 2003 con il quale viene aggiornata la ripartizione delle competenze in materia di FLEGT ed EUTR stabilite dai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 dicembre 2012, n. 18799, e 14 aprile 2015, n. 1990;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare, il suo art. 10, commi 2, 8 lettera a) e 12, relativo all'istituzione di albi o elenchi regionali degli operatori forestali aventi anche valenza ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale degli operatori previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178;
Visti gli ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, e 5 dicembre 2019, n. 179, concernenti gli adeguamenti dell'organizzazione del Mipaaf a norma, rispettivamente, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 97, e del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, n. 4470 recante «Decreto ministeriale in tema di albi regionali delle imprese forestali» che all'art. 2, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, stabilisce modalita' ed adempimenti per la validita' dell'iscrizione agli albi o elenchi regionali anche ai fini del Registro nazionale degli operatori previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178;
Considerata la grande importanza del settore legno per l'economia nazionale e la necessita' di rendere operative le disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178, nonche', al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) 995/2010 da parte dell'Autorita' nazionale competente;
Ritenuta la necessita' di istituire il registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 17 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per l'iscrizione al «registro degli operatori», le sue modalita' di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalita' di versamento, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178 recante «Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea» e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
 
Art. 3

Registro degli operatori e iscrizione obbligatoria

1. Al fine di consentire le attivita' di controllo, e' istituito il registro degli operatori (di seguito denominato registro) presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualita' di Autorita' nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.
2. Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attivita' commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell'allegato al regolamento.
L'iscrizione ed i connessi adempimenti di cui al successivo art. 5 possono essere svolti, su delega formale dell'avente obbligo all'iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attivita' imprenditoriali.
3. Sono esonerati dall'iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
4. L'iscrizione ha validita' dal momento dell'iscrizione sino al 15 gennaio dell'anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attivita' di cui al comma 2.
5. Per gli operatori esonerati dall'iscrizione ai sensi del comma 3 del presente articolo le regioni e le province autonome dovranno provvedere annualmente all'adempimento previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale in tema di albi regionali delle imprese forestali 29 aprile 2020, n. 4470, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto.
 
Art. 4

Composizione e tenuta del registro

1. Il registro si compone di due sezioni distinte. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d'importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d'origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attivita' sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.
2. L'Autorita' nazionale competente provvede alla tenuta del registro di cui all'art. 3.
 
Art. 5

Procedure ed adempimenti per l'iscrizione al registro

1. L'iscrizione avviene in modalita' online. All'atto dell'iscrizione l'operatore o, se impresa o ditta individuale, il suo legale rappresentante e' tenuto, a fornire informazioni inerenti a:
denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e, se disponibile, di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA;
dati anagrafici del legale rappresentante;
con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010: denominazione commerciale e tipologia inclusa nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, provenienza, riferita a nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, localita' subregionale, quantita' annuale commercializzata, inclusa quella lavorata a fini commerciali, e, se disponibile, controvalore in euro.
2. L'operatore compila online la modulistica pubblicata sull'apposita pagina web del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e allega l'attestazione del versamento del corrispettivo annuale di cui all'art. 6 del presente decreto.
3. Tali informazioni sono usate dall'Autorita' competente al fine di estrarre il campione degli operatori da sottoporre a controllo, seguendo un approccio basato sul rischio ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.
4. L'Autorita' competente si impegna a non divulgare e cedere a terzi le informazioni contenute nel registro ed a fornire, secondo le modalita' dello sportello unico doganale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 242 del 4 novembre 2010, i dati del Registro degli operatori all'Agenzia delle dogane e monopoli al fine dell'immissione in libera pratica del legno e dei prodotti da esso derivati.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3, gli operatori che, all'entrata in vigore del presente decreto, gia' svolgono l'attivita' di cui al comma 2 dell'art. 3, sono tenuti ad iscriversi al registro entro sessanta giorni dalla pubblicazione online dell'apposita modulistica sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A pubblicazione avvenuta, l'iscrizione obbligatoria di chi intenda intraprendere l'attivita' di operatore, di cui al comma 2 dell'art. 3, deve avvenire in qualsiasi momento precedente all'inizio di suddetta attivita'.
6. Per l'adeguamento degli albi o elenchi regionali per il Registro operatori di cui all'art. 3, al fine dell'esonero dell'iscrizione obbligatoria degli operatori regolarmente iscritti a livello regionale, viene previsto il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale.
 
Art. 6

Modalita' per il versamento dei corrispettivi

1. Il corrispettivo annuale dovuto per l'iscrizione al registro e' fissato in euro venti (20,00) da versare prima dell'iscrizione.
2. Gli operatori che intendono iscriversi in entrambe le sezioni del registro sono tenuti a versare comunque una sola quota annuale.
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Alla tenuta del registro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. I proventi derivanti dall'iscrizione al registro sono versati alle entrate del bilancio dello Stato sul capitolo 2477, art. 1, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2021

Il Ministro
ad interim delle politiche
agricole alimentari e forestali
Conte Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2021 Ufficio di controllo degli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reg.ne n. 241