Gazzetta n. 115 del 15 maggio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 14 maggio 2021 |
Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»; Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede che: «I provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'art. 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294, con la quale e' stata avviata la sperimentazione del progetto relativo ai voli «Covid-tested» con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38, con la quale, tra l'altro, e' stata rinnovata fino al 5 marzo 2021 la richiamata ordinanza ministeriale 23 novembre 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 marzo 2021, n. 59, con la quale la sperimentazione dei voli «Covid-tested» e' stata estesa ai voli con destinazione l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa; Visto, in particolare, l'art. 3 della richiamata ordinanza del Ministro della salute 9 marzo 2021, ai sensi del quale: «La disciplina dei voli «Covid-tested» con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino e l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, oggetto di sperimentazione, produce effetti fino al 30 giugno 2021, salvo eventuali proroghe»; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19; Vista la nota prot. n. 21287 del 13 maggio 2021 con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria, ha espresso «nulla osta all'ampliamento degli aeroporti nazionali coinvolti e delle direttrici di collegamento internazionale»; Ritenuta l'iniziativa coerente con le misure di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 attuate in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero, e gli esiti positivi della sperimentazione in corso; Ritenuto, pertanto, di estendere l'operativita' del progetto ai voli provenienti dagli aeroporti di Canada, Giappone, Stati Uniti d'America (aeroporti internazionali di Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Philadelphia, Washington DC), con destinazione gli aeroporti internazionali «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli - Capodichino e «Marco Polo» di Venezia, in ragione della rilevanza degli scali in questione in termini di traffico aereo; Ritenuto di poter estendere la sperimentazione anche agli Emirati Arabi Uniti in considerazione, altresi', delle misure restrittive adottate nei confronti di India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal; Sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Emana la seguente ordinanza:
Art. 1 Sperimentazione Voli «Covid-tested» - Aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino e Aeroporto internazionale di Milano Malpensa.
1. Fermo restando quanto previsto dalle ordinanze del Ministro della salute 23 novembre 2020 e 9 marzo 2021, i voli «Covid-tested» con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino e l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa sono operativi, altresi', dagli aeroporti di Canada, Giappone, Stati Uniti d'America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York "John Fitzgerald Kennedy" e "Newark Liberty", Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti. |
| Art. 2 Sperimentazione Voli «Covid-tested» - Aeroporto internazionale di Napoli - Capodichino e Aeroporto internazionale «Marco Polo» di Venezia.
1. La sperimentazione dei voli «Covid-tested» e' operativa anche con destinazione l'aeroporto internazionale di Napoli - Capodichino e l'aeroporto internazionale «Marco Polo» di Venezia. |
| Art. 3 Obblighi voli «Covid-tested» - Aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, Aeroporto internazionale di Milano Malpensa, Aeroporto internazionale di Napoli - Capodichino e Aeroporto internazionale «Marco Polo» di Venezia.
1. Alle persone in partenza sui voli «Covid-tested» e' consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, senza necessita', laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 2. Le persone in partenza sui voli «Covid-tested» sono tenute a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli la certificazione attestante il risultato negativo del test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le quarantotto ore precedenti all'imbarco, nonche' la dichiarazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 3. I vettori aerei sono tenuti ad acquisire e verificare, prima dell'imbarco, la certificazione di cui al comma 1, anche ricorrendo a modalita' digitali di lettura ed archiviazione e la dichiarazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 4. I passeggeri di cui al comma 1, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, sono tenuti a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, che sara' individuato dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria con apposita circolare regolamentare. 5. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di Canada, Giappone, Stati Uniti d'America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York "John Fitzgerald Kennedy" e "Newark Liberty", Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti, sono, altresi', sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo agli aeroporti internazionali «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli - Capodichino e «Marco Polo» di Venezia. 6. I voli «Covid-tested» a tal fine individuati dovranno essere comunicati preventivamente al Ministero della salute che potra', laddove considerato opportuno, autorizzare voli «Covid-tested» di ritorno verso gli aeroporti di cui all'art. 1 della presente ordinanza. 7. Nel caso di mancato imbarco sul volo «Covid-tested», per risultato positivo al COVID-19, e' previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l'emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione. I vettori aerei trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operativita' dei voli «Covid-tested» e l'emissione del rimborso o del voucher su richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sanitari. |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. La disciplina dei voli «Covid-tested» con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, l'aeroporto internazionale di Napoli - Capodichino e l'aeroporto internazionale «Marco Polo» di Venezia, oggetto di sperimentazione, produce effetti fino al 30 ottobre 2021, salvo eventuali proroghe. 2. Le misure di cui alla presente ordinanza non comportano oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale. 3. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1715 |
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