Gazzetta n. 115 del 15 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 29 marzo 2021
Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato dott. Benedetto Della Vedova.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. Luigi Di Maio e' stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, recante nomina del dott. Benedetto Della Vedova a Sottosegretario di Stato agli affari esteri;
Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'art. 2, quelle spettanti al Segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformita' con le pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, nonche' con gli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Sottosegretario di Stato dott. Benedetto Della Vedova, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:
a) le questioni relative alle politiche per gli italiani nel mondo;
b) le questioni relative alla diffusione e promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo;
c) le questioni relative alle adozioni internazionali;
d) le questioni relative ai diritti umani;
e) le questioni relative alle Nazioni Unite e alle agenzie specializzate, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;
f) le questioni relative all'integrazione europea;
g) le questioni relative al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;
h) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Europa, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;
i) le relazioni bilaterali con il Canada e con il Messico, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;
l) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Oceania e del Pacifico, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;
m) le questioni relative all'Artide e all'Antartide, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;
n) il raccordo con il Parlamento e con le altre amministrazioni pubbliche nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.
 
Art. 2

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:
a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;
b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale;
c) le questioni relative all'Alleanza Atlantica;
d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia;
e) i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America, la Repubblica popolare cinese, la Federazione Russa e la Turchia;
f) i rapporti bilaterali con i Paesi dell'America meridionale;
g) le questioni relative alla politica commerciale internazionale;
h) la partecipazione alla formazione «Commercio» del Consiglio «Affari esteri» dell'Unione europea;
i) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
l) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;
m) le questioni relative agli eventi e alle manifestazioni di promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema.
2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.
3. Resta ferma la facolta' del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.
 
Art. 3

1. Il presente decreto sara' pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2021

Il Ministro: Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 775