Gazzetta n. 114 del 14 maggio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 26 novembre 2020 |
Approvazione del programma rimodulato, per la Regione Toscana, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998; Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie le modalita' e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81; Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di tali strutture e che prevede la possibilita' per le regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza, al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle solo strutture pubbliche; Visto, altresi' il comma 2, del suddetto art. 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, a integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia; Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti; Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205 e 30 dicembre 2018, n. 145 e 27 dicembre 2019, n. 160; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; Visto il comma 6 del citato art. 3-ter, che autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013, e stabilisce che le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione, che deve consentire la realizzabilita' di progetti terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro - previsto per l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - e' stata applicata proporzionalmente la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro; Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro e' stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con rimodulazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211/2011: esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate; Dato atto altresi' che l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, dispone che le regioni possano stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle regioni stesse e che con decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la regione beneficiaria della relativa somma; Visto che il suindicato decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Toscana la somma di euro 9.005.868,89 e alla Regione Umbria la somma di euro 2.002.115,46 e all'art. 1 comma 2 dispone che le risorse siano assegnate, ad ogni singola regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite; Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; Visto l'Accordo sottoscritto dalle Regioni Toscana e Umbria approvato con deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 330 del 6 maggio 2013 e con deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 365 del 22 aprile 2013 per la realizzazione di una struttura comune, da realizzare nella Regione Toscana, in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria; Dato atto altresi' che detto Accordo dispone che le risorse pari a euro 2.002.115,46 ripartite alla Regione Umbria, dal citato decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, siano assegnate alla Regione Toscana per la realizzazione di una struttura comune in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria; Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale della Toscana n. 715 del 26 agosto 2013 e' stato approvato il programma per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto interministeriale 28 dicembre 2012; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014, che assegna alla Regione Toscana la somma di euro 11.007.984,34 per lo svolgimento del programma di realizzazione dei seguenti interventi denominati: 1) «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" - Comune di Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di euro 380.000,00; 2) «Area Vasta Sud Est - residenza sanitaria per la salute mentale - Comune di Bibbiena (AR) - AUSL 8 di Arezzo», per un importo a carico dello Stato di euro 1.250.367,17; 3) «Residenza sanitaria intermedia "Tiziano" - Comune di Aulla (MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per un importo a carico dello Stato di euro 760.000,00; 4) «Residenza sanitaria intermedia AVCentro - Lastra a Signa (FI) - Azienda USL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di euro 1.250.367,17; 5) «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Complesso La Badia - San Miniato (PI) AUSL 11 Empoli», per un importo a carico dello Stato di euro 7.367.250,00; Preso atto che la Regione Toscana si e' avvalsa della facolta' di modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato art. 3-ter, comma 6, del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la deliberazione di Giunta della Regione Toscana n. 666 del 25 maggio 2015 recante: «DGR 715/2013 - Percorso regionale di superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario - Rimodulazione con richiesta al Ministero della salute di revoca di tre interventi diretti alla realizzazione di investimenti in sanita' della Regione Toscana e di riassegnazione del finanziamento alle Aziende USL n. 5 di Pisa e n. 8 di Arezzo per la realizzazione delle strutture sanitarie destinate ad accogliere i pazienti, in attuazione dell'art. 3-ter della legge 9/2012»; Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2015, che approva il programma di rimodulazione di cui alla D.G.R. n. 666 del 25 maggio 2015, confermando la realizzazione di due degli interventi approvati con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 2013 e precisamente: «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" - Comune di Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di euro 380.000,00; «Residenza sanitaria intermedia "Tiziano" - Comune di Aulla (MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per un importo a carico dello Stato di euro 760.000,00; e revoca tre interventi di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2013 riassegnando le rispettive risorse complessive pari a euro 9.867.984,34 per la realizzazione dei seguenti interventi: «Modulo residenziale in struttura terapeutico riabilitativa di Arezzo - Azienda USL 8 di Arezzo», per un importo a carico dello Stato di euro 42.180,00; «Modulo residenziale Morel ospedale di Volterra Azienda USL 5 di Pisa», per un importo a carico dello Stato di euro 61.750,00; «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Area ospedaliera di Volterra - (attivazione prima fase nel Padiglione Morel e seconda fase nel Padiglione Livi) - Azienda USL 5 di Pisa, per un importo a carico dello Stato di euro 9.764.054,34; Vista la nota prot. n. 382269 del 15 ottobre 2019 (acquisita al prot. DGPROGS n. 30489/2019) con la quale la Regione Toscana trasmette la deliberazione di Giunta n. 1231 del 7 ottobre 2019 recante «DGR 666/2015 - Programma regionale di superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Rimodulazione con richiesta al Ministero della salute di revoca del finanziamento previsto per la struttura "Le Querce" e riassegnazione dello stesso all'Azienda Usl Toscana Centro per la realizzazione della nuova residenza per le misure di sicurezza di Empoli»; Considerato che la Regione Toscana con la citata D.G.R. n. 1231/2019 approva la proposta di rimodulazione del programma di superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario previsto dalla D.G.R n. 715/2013 e dalla D.G.R. n. 666/2015, come approvato dai citati decreti ministeriali 19 dicembre 2013 e 14 luglio 2015; Considerato altresi', che con la suindicata D.G.R. n. 1231/2019 la regione chiede la revoca del finanziamento relativo all'intervento «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" - Comune di Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di euro 380.000,00 approvato con decreto ministeriale 19 dicembre 2013 e confermato con decreto ministeriale 14 luglio 2015, e la contestuale riassegnazione di dette risorse per la realizzazione del nuovo intervento denominato «Trasformazione della Casa circondariale femminile di via Valdorme Nuova, 15 - Empoli in Residenza sanitaria per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS) - Azienda Usl Toscana Centro»; Acquisito, con nota del 2 dicembre 2013 prot. n. 27790, il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze sull'importo complessivo pari a euro 11.007.984,35, di cui euro 9.005.868,89 quali risorse ripartite alla Regione Toscana ed euro 2.002.115,46 quali risorse ripartite alla Regione Umbria dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, da assegnare alla Regione Toscana;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto del Ministero della salute del 19 dicembre 2013, e' revocato per la parte relativa all'assegnazione alla Regione Toscana della somma pari a euro 380.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" - Comune di Firenze - AUSL 10 di Firenze». |
| Art. 2
1. E' approvato il programma di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1231 del 7 ottobre 2019 della Regione Toscana, per la realizzazione dell'intervento denominato «Trasformazione della Casa circondariale, femminile di via Valdorme Nuova, 15 - Empoli in Residenza sanitaria per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS)» - Azienda Usl Toscana Centro, il cui importo a carico dello Stato e' pari a euro 380.000,00. |
| Art. 3
1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonche' le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205 e 30 dicembre 2018, n. 145 e 27 dicembre 2019, n. 160, e' assegnato alla Regione Toscana l'importo di euro 380.000,00 quali risorse ripartite alla Regione Toscana e Umbria dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2. 2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori. |
| Art. 4
1. La Regione Toscana trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione del progetto di realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2. 2. La Regione Toscana da' comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto, della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 342 |
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