IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi in onda gratuitamente in campagne elettorali; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della regione - Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con cio' escludendo che dette Province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi; Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21841 del 14 settembre 2011, con osservazioni dell'Ufficio legislativo dell'economia e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ivi riportate, in cui si dispone che la tabella che individua l'importo assegnato a ciascuna regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite alla Province autonome di Trento e Bolzano, affinche' le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2020 che stabiliva il riparto tra le regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno 2020, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 10,90 e di euro 29,50 alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie nell'anno 2020; Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2021 della misura del rimborso per ciascun messaggio da riconoscere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonche' alla ripartizione della somma stanziata per l'anno 2021 tra le regioni ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2020 e comunicato dal Ministero dell'interno con nota n. 0001145 dell'11 gennaio 2021; Vista la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, approvato dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2020, che prevede per l'anno 2021 un tasso di inflazione programmata pari allo 0,5%; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 195 del 21 agosto 2019, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico» adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 97; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023», pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 323 del 31 dicembre 2020; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si e' provveduto all'assegnazione delle disponibilita' del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo; Visto lo stanziamento di competenza di bilancio sul capitolo 3121, PG 2, per l'anno 2021 pari ad euro 1.431.793,00;
Decreta:
Art. 1
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie e' riconosciuto, per l'anno 2021, il rimborso rispettivamente di euro 10,95 ed euro 29,65 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata. 2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.431.793,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l'esercizio finanziario 2021, euro 477.264 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali ed euro 954.529 alle emittenti televisive locali; 3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l'anno 2021 come segue: ===================================================================== | Calcolo oneri | Quota emittenti | Quota emittenti | | |2021 rimborsabili | radiofoniche | televisive | Totale | +==================+=================+=================+============+ |Abruzzo | 11.291 | 22.581 | 33.872 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Basilicata | 5.351 | 10.703 | 16.054 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Calabria | 17.683 | 35.365 | 53.048 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Campania | 46.666 | 93.333 | 139.999 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Emilia Romagna | 32.744 | 65.488 | 98.232 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Friuli Ven. Giulia| 10.344 | 20.688 | 31.033 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Lazio | 44.673 | 89.346 | 134.019 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Liguria | 12.535 | 25.070 | 37.605 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Lombardia | 74.296 | 148.591 | 222.887 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Marche | 12.227 | 24.454 | 36.680 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Molise | 3.080 | 6.161 | 9.241 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Piemonte | 33.727 | 67.455 | 101.182 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Provincia di | | | | |Bolzano | 4.027 | 8.053 | 12.080 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Provincia di | | | | |Trento | 4.397 | 8.795 | 13.192 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Puglia | 33.314 | 66.628 | 99.942 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Sardegna | 13.672 | 27.345 | 41.017 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Sicilia | 43.400 | 86.801 | 130.201 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Toscana | 27.877 | 55.753 | 83.630 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Umbria | 6.560 | 13.119 | 19.679 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Val d'Aosta | 977 | 1.953 | 2.930 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Veneto | 38.423 | 76.847 | 115.270 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+ |Totali | 477.264 | 954.529 | 1.431.793 | +------------------+-----------------+-----------------+------------+
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet www.mise.gov.it.
Roma, 2 aprile 2021
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle Finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 333 |