Gazzetta n. 113 del 13 maggio 2021 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril/Amlodipina/Indapamide DOC».


Estratto determina AAM/A.I.C. n. 67 del 29 aprile 2021

Procedura europea n. CZ/H/0980/001-004/DC.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PERINDOPRIL/AMLODIPINA/INDAPAMIDE DOC, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Via Turati, 40, cap 20121, Italia;
confezioni:
«4mg/5mg/1,25 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 049310016 (in base 10) 1H0UB0 (in base 32);
«4mg/10mg/1,25 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/AlPvc/Al - A.I.C. n. 049310028 (in base 10) 1H0UBD (in base 32);
«8mg/5mg/2,5 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 049310030 (in base 10) 1H0UBG (in base 32);
«8mg/10mg/2,5 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 049310042 (in base 10) 1H0UBU (in base 32);
forma farmaceutica: compresse;
validita' prodotta integro: due anni;
condizioni particolari per la conservazione:
non conservare a temperatura superiore a 30° C;
conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidita'.
Composizione:
«Perindopril/Amlodipina/Indapamide DOC» 4 mg/5 mg/1,25 mg compresse:
principio attivo: 4 mg di perindopril tert-butilamina, 5 mg di amlodipina (come besilato) e 1,25 mg di indapamide;
eccipienti: cellulosa microcristallina (E460), calcio cloruro esaidrato, amido di mais pregelatinizzato (tipo 1500), sodio amido glicolato (tipo A), sodio idrogeno carbonato, silice colloidale idrata, magnesio stearato (E470b);
«Perindopril/Amlodipina/Indapamide DOC» 4 mg/10 mg/1,25 mg compresse:
principio attivo: 4 mg di perindopril tert-butilamina, 10 mg di amlodipina (come besilato) e 1,25 mg di indapamide;
eccipienti: cellulosa microcristallina (E460), calcio cloruro esaidrato, amido di mais pregelatinizzato (tipo 1500), sodio amido glicolato (tipo A), sodio idrogeno carbonato, silice colloidale idrata, magnesio stearato (E470b);
«Perindopril/Amlodipina/Indapamide DOC» 8 mg/5 mg/2,5 mg compresse:
principio attivo: 8 mg di perindopril tert-butilamina, 5 mg di amlodipina (come besilato) e 2,5 mg di indapamide;
eccipienti: cellulosa microcristallina (E460), calcio cloruro esaidrato, amido di mais pregelatinizzato (tipo 1500), sodio amido glicolato (tipo A), sodio idrogeno carbonato, silice colloidale idrata, magnesio stearato (E470b);
«Perindopril/Amlodipina/Indapamide DOC» 8 mg/10 mg/2,5 mg compresse:
principio attivo: 8 mg di perindopril tert-butilamina, 10 mg di amlodipina (come besilato) e 2,5 mg di indapamide;
eccipienti: cellulosa microcristallina (E460), calcio cloruro esaidrato, amido di mais pregelatinizzato (tipo 1500), sodio amido glicolato (tipo A), sodio idrogeno carbonato, silice colloidale idrata, magnesio stearato (E470b).
Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Krka, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.
Indicazioni terapeutiche:
«Perindopril/Amlodipina/Indapamide DOC» e' indicato come terapia di sostituzione per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti gia' controllati con perindopril, indapamide ed amlodipina, assunti simultaneamente come associazione perindopril/indapamide e singolo componente amlodipina alla stessa dose della combinazione.

Classificazione al fini della rimborsabilita'

Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':
classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn).

Classificazione al fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.