Gazzetta n. 112 del 12 maggio 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30
Testo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 62 del 13 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2021 n. 61 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Ulteriori misure per contenere e contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.
2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonche' ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.
4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, e' consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone con disabilita' o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e' consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e' consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruita' dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.
7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.
7-bis. Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di assicurare l'operativita' del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia", per la regione Sardegna, nel periodo 2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La regione Sardegna assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.
7-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 7-bis del presente articolo, all'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
7-quater. E' consentito alla regione Sardegna riconoscere per un biennio al predetto ospedale "Mater Olbia" i costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nelle more della piena operativita' della medesima struttura. La regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il riconoscimento di cui al presente comma e' effettuato in deroga all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
7-quinquies. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio relativamente alle attivita' assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia", alla qualita' dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica nonche' al recupero della mobilita' sanitaria passiva e alla mobilita' sanitaria attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato ai sensi del presente comma e la trasmette alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere .

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 16-septies
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74:
«Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - Omissis
16-septies. Sono denominate:
a) "Zona bianca", le regioni, di cui al comma
16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei
contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per
tre settimane consecutive e che si collocano in uno
scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) "Zona arancione", le regioni, di cui al comma
16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei
contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che
si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di
rischio almeno moderato, nonche' le regioni, di cui al
comma 16-quinquies, che, in presenza di un'analoga
incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno
scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto;
c) "Zona rossa", le regioni, di cui al comma
16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei
contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che
si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un
livello di rischio almeno moderato;
d) "Zona gialla", le regioni nei cui territori sono
presenti parametri differenti da quelli indicati alle
lettere a), b) e c).»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:
«Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). -
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e
con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di
estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal
Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente
decreto i termini per il controllo preventivo della Corte
dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo
della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 16-bis,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74:
«Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - Omissis
16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza
settimanale, pubblica nel proprio sito internet
istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del
monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro
della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti
delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in
coerenza con il documento in materia di 'Prevenzione e
risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo
autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresi' sui
dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piu' regioni nel
cui territorio si manifesta un piu' elevato rischio
epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le
specifiche misure individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero
territorio nazionale. Le ordinanze di cui al secondo
periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici
giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti
necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla
base dei quali sono adottate, salva la possibilita' di
reiterazione. L'accertamento della permanenza per
quattordici giorni in un livello di rischio o in uno
scenario inferiore a quello che ha determinato le misure
restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.
Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa
con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione
dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in
relazione a specifiche parti del territorio regionale,
l'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al
secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico
e della cabina di regia di cui al presente articolo sono
pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei
dati nel sito internet istituzionale del Ministero della
salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della
salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei
quali la stessa e' stata adottata sono pubblicati entro tre
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu'
volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di
emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento
epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone,
anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,
aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa
con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose
diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure
necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni
religiose in condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto,
sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e
sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, ad eccezione di
quelli inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di
educazione continua in medicina (ECM), di ogni tipo di
evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o
congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a
distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di
disporre la chiusura temporanea di palestre, centri
termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e
impianti sportivi, anche se privati, nonche' di
disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti
sportivi all'interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita'
ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o
in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di
formazione superiore, comprese le universita' e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche'
dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti
da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da
soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita'
formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro
svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di
apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari
sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di
prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si
svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica
necessita', laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate;
hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di
prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque
con salvezza dei protocolli e delle linee guida
anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita'
sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita'
incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilita'
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1,
puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non
oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di
misure di cui al presente articolo, ove cio' sia
assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e
la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto,
assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti
sociali interessate.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 16 del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74:
«Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - Omissis
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di
sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali,
le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori e, in
relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza
del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero
della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al
comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio
2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione
all'andamento della situazione epidemiologica sul
territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio
2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro
della salute, puo' introdurre misure derogatorie
restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del
medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto
dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il
Ministro della salute, anche ampliative.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:
«Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal
presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o
la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o
dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave
reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico
delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie,
le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro
500 ad euro 5.000".
8. Le disposizioni del presente articolo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in
tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella
misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il
Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.»
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 13, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica). - Omissis
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni
relative a contratti in essere di appalto di servizi e di
fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti
dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013
e per tutta la durata dei contratti medesimi; tale
riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino
al 31 dicembre 2012. Al fine di salvaguardare i livelli
essenziali di assistenza con specifico riferimento alle
esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire
l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente
lettera adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: "Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo
1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.";
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi
modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui
questa e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati
in violazione di quanto disposto dalla presente lettera
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilita' amministrativa. Il rispetto di
quanto disposto alla presente lettera costituisce
adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica
del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata
dalla CONSIP e dall'Autorita' nazionale anticorruzione. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorita'
nazionale anticorruzione, secondo modalita' condivise,
tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto
adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle
centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle
ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime
centrali regionali;
d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto
periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno,
un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento
di cui alla medesima lettera d);
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, dopo il penultimo periodo e' inserito il
seguente: "Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge";
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
"1-bis. Il valore complessivo della remunerazione
delle funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per
cento del limite di remunerazione assegnato."»
- Si riporta l'articolo 4, comma 8-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito
dall'Unione europea), convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2021:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). -
8-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1, comma 572,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata al 31
dicembre 2023.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 836, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
«836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al
finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio
sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun
apporto a carico del bilancio dello Stato.»
- Si riporta l'articolo 8-sexies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«Art. 8-sexies (Remunerazione). - 1. Le strutture che
erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del
Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un
ammontare globale predefinito indicato negli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato
in base alle funzioni assistenziali e alle attivita' svolte
nell'ambito e per conto della rete dei servizi di
riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento
globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali
di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard
di produzione del programma di assistenza, mentre le
attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a
tariffe predefinite per prestazione.
1-bis. Il valore complessivo della remunerazione
delle funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per
cento del limite di remunerazione assegnato.
2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali
nell'ambito delle attivita' che rispondono alle seguenti
caratteristiche generali:
a) programmi a forte integrazione fra assistenza
ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con
particolare riferimento alla assistenza per patologie
croniche di lunga durata o recidivanti;
b) programmi di assistenza ad elevato grado di
personalizzazione della prestazione o del servizio reso
alla persona;
c) attivita' svolte nell'ambito della
partecipazione a programmi di prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare;
e) attivita' con rilevanti costi di attesa, ivi
compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in
emergenza, nonche' il funzionamento della centrale
operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
21 marzo 1992;
f) programmi sperimentali di assistenza;
g) programmi di trapianto di organo, di midollo
osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e
monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da
cadavere, le attivita' di trasporto, il coordinamento e
l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli
accertamenti preventivi sui donatori.
3. I criteri generali per la definizione delle
funzioni assistenziali e per la determinazione della loro
remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto
del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto,
quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta.
4. La remunerazione delle attivita' assistenziali
diverse da quelle di cui al comma 2 e' determinata in base
a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di
assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di
degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per
le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.
5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto
individua i sistemi di classificazione che definiscono
l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare e
determina le tariffe massime da corrispondere alle
strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei
principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle
risorse, anche in via alternativa, di:
a) costi standard delle prestazioni calcolati in
riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo
criteri di efficienza, appropriatezza e qualita'
dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del
Sistema informativo sanitario;
b) costi standard delle prestazioni gia'
disponibili presso le regioni e le province autonome;
c) tariffari regionali e differenti modalita' di
remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle
regioni e nelle province autonome.
Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel
rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e
dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate
a livello nazionale e regionale, in base ai quali le
regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando
tali tariffe per classi di strutture secondo le loro
caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in
sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe
massime di cui al presente comma sono assunte come
riferimento per la valutazione della congruita' delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli
importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
alle tariffe massime restano a carico dei bilanci
regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e' abrogato il decreto del
Ministro della Sanita' 15 aprile 1994, recante
"Determinazione dei criteri generali per la fissazione
delle tariffe delle prestazioni di assistenza
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.
6. Con la procedura di cui al comma 5, sono
effettuati periodicamente la revisione del sistema di
classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle
relative tariffe, tenendo conto della definizione dei
livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle
relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica
e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei
principali fattori produttivi.
7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, disciplina le modalita' di erogazione e di
remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1,
anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma
indiretta.
8. Il Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con
apposito decreto, definisce i criteri generali per la
compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in
regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali
criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e
concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire
il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di
ciascuna regione, nonche' l'impiego efficiente delle
strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale
e nazionale.»
 
Allegato 1
(articolo 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 1 bis

Disposizioni in materia di visite alle persone detenute

1. Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'):
«Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). -
I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e
corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche
al fine di compiere atti giuridici.
I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire
con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104
del codice di procedura penale, sin dall'inizio
dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresi'
diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti
dei diritti dei detenuti.
I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il
controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono,
ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e
sono collocati preferibilmente in prossimita' dell'ingresso
dell'istituto. Particolare cura e' dedicata ai colloqui con
i minori di anni quattordici.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i
familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione
dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli
oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari
e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza
telefonica con le modalita' e le cautele previste dal
regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere
presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di
informazione.
Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e
di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli
strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal
regolamento.
L'informazione e' garantita per mezzo dell'accesso a
quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal
regolamento.
Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla
corrispondenza telefonica e agli altri tipi di
comunicazione sono di competenza dell'autorita' giudiziaria
che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il
direttore dell'istituto».
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della
liberta'):
«Art. 37 (Colloqui). - 1. I colloqui dei condannati,
degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia
della sentenza di primo grado sono autorizzati dal
direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai
congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando
ricorrono ragionevoli motivi.
2. Per i colloqui con gli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti
debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorita'
giudiziaria che procede.
3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate
e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalita'
previste dal regolamento interno, al fine di garantire che
non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o
altri oggetti non ammessi.
4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un
comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad
altri. Il personale preposto al controllo sospende dal
colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o
molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla
esclusione.
5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi
divisori o in spazi all'aperto a cio' destinati. Quando
sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui
avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi
divisori. La direzione puo' consentire che, per speciali
motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni
caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei
detenuti con i loro difensori.
7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui
possono avere luogo nell'infermeria.
8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei
colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati
per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo
comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si
applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di
colloqui non puo' essere superiore a quattro al mese.
9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il
colloquio si svolge con prole di eta' inferiore a dieci
anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze,
possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti
stabiliti nel comma 8.
10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In
considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di
prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i
conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi e'
comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi
risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede
l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o
l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le
esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A
ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono
partecipare non piu' di tre persone. E' consentito di
derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o
conviventi.
11. Qualora risulti che i familiari non mantengono
rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa
segnalazione al centro di servizio sociale per gli
opportuni interventi.
12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi
del permesso, si fa annotazione in apposito registro.
13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attivita'
lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, e'
favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi,
ove possibile.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina
dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1,
commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017,
n. 103)
«Art. 19 (Colloqui e tutela dell'affettivita'). - 1.
Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui
almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo,
con i congiunti e con le persone con cui sussiste un
significativo legame affettivo. Ogni colloquio ha una
durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a
novanta. La durata massima di ciascuna conversazione
telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione
dell'istituto, e' di venti minuti. Salvo che ricorrano
specifici motivi, il detenuto puo' usufruire di un numero
di conversazioni telefoniche non inferiore a due e non
superiore a tre a settimana. L'autorita' giudiziaria puo'
disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate
e registrate per mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre
disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche
autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i
reati indicati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354.
2. Per i detenuti privi di riferimenti
socio-familiari sono favoriti colloqui con volontari
autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni
ed e' assicurato un costante supporto psicologico.
3. Al fine di favorire le relazioni affettive, il
detenuto puo' usufruire ogni mese di quattro visite
prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non
superiore a sei ore, con una o piu' delle persone di cui al
comma 1.
4. Le visite prolungate si svolgono in unita'
abitative appositamente attrezzate all'interno degli
istituti, organizzate per consentire la preparazione e la
consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile,
un ambiente di tipo domestico.
5. Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza
di eventuali divieti dell'autorita' giudiziaria che
impediscono i contatti con le persone indicate ai commi
precedenti. Verifica altresi' la sussistenza del legame
affettivo, acquisendo le informazioni necessarie tramite
l'ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei
servizi socio-sanitari territoriali.
6. Sono favorite le visite prolungate per i detenuti
che non usufruiscono di permessi premio.»
 
Art. 2

Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting

1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente all'altro genitore, puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni eta' con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
1-ter. Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, e' riconosciuto al lavoratore che svolge l'attivita' in modalita' agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilita' concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non puo' avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'eta' del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma puo' essere fruito in forma giornaliera od oraria.
3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, e' riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 8, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennita' di cui al comma 3 e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale.
5. In caso di figli di eta' compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
6. I lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono chiedere la corresponsione di uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus e' altresi' riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo e' incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma puo' essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.
7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalita' agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attivita' lavorativa o e' sospeso dal lavoro, l'altro genitore non puo' fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.
8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite dispesa di 299,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalita' operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8-bis. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «pubblici e» e dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono inserite le seguenti: «o figli con bisogni educativi speciali (BES),».
9. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Le misure di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.
11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 309,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate):
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita'
complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
- Il testo della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 ottobre 2010, n. 244.
- Si riportano gli l'articoli 23, 32 e 33 del decreto
legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):
«Art. 23 (Calcolo dell'indennita' (legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 16). - 1. Agli effetti della
determinazione della misura dell'indennita', per
retribuzione s'intende la retribuzione media globale
giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o
mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel
corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternita'.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo
giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla
tredicesima mensilita' e agli altri premi o mensilita' o
trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi
elementi che vengono considerati agli effetti della
determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria per le indennita' economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si
intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta
l'importo totale della retribuzione del mese precedente a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo
lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro
con diritto alla conservazione del posto per interruzione
del rapporto stesso o per recente assunzione si applica
quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non
agricoli, per retribuzione media globale giornaliera
s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per
la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario
medio effettivamente praticato superi le otto ore
giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga
preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o
comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di
carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello
previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato
e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle
ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.
Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico
per i primi cinque giorni della settimana e un orario
ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello
che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo
delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si
ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso.».
«Art. 32 (Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)). - 1.
Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita,
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo
le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi
congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore
stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui al
comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della
base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore
alla singola giornata lavorativa. Per il personale del
comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco
e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,
altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze
di funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi
servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita' di
fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte
della contrattazione collettiva, anche di livello
aziendale, delle modalita' di fruizione del congedo
parentale su base oraria, ciascun genitore puo' scegliere
tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione
su base oraria e' consentita in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Nei casi di cui al presente comma e' esclusa la
cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi di cui al presente decreto
legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a
cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di
congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria. (41)
4. Il congedo parentale spetta al genitore
richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate
misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto
di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione
collettiva.».
«Art. 33 (Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n.
53, art. 20)). - 1. Per ogni minore con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di
vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale,
fruibile in misura continuativa o frazionata, per un
periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui
all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che
il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai
sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento del congedo
possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42,
comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal
termine del periodo corrispondente alla durata massima del
congedo parentale spettante al richiedente ai sensi
dell'articolo 32.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 26 della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare):
«Art.2 (Armonizzazione).
(Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.».
- Si riporta l'articolo 54-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo)
«Art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni
occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione
occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui
al presente articolo e' ammessa la possibilita' di
acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi
per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso
di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla
totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla
totalita' dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni
prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi
di importo non superiore a 2.500 euro;
c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita' di
cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui
alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo
complessivo non superiore a 5.000 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero,
alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto
agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della
sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da
imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di
disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro
occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di
lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e
continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo
possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio
dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a
prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di
cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al
comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro
mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al
comma 13;
b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 91.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono fare ricorso al contratto di prestazione
occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del
presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese
di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a
specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che
fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza
correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione
con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del
loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi
per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti
soggetti, purche' i prestatori stessi, all'atto della
propria registrazione nella piattaforma informatica di cui
al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di
invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
ciclo di studi presso l'universita';
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del
salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre
prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese
del settore agricolo, il prestatore e' tenuto ad
autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al
comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente
articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a
registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche
tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica,
gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma
informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione
e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della
posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere
altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento
F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei
crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i
relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere
a) e b-bis), puo' acquistare, attraverso la piattaforma
informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero
presso gli uffici postali, un libretto nominativo
prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il
pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore
da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori
domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di
manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle
persone anziane, ammalate o con disabilita'; c)
insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui
al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al comma
6, lettera b-bis), del presente articolo. Mediante il
Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui
al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4,
comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di
pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro,
utilizzabili per compensare prestazioni di durata non
superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita
nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10
euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero
avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6,
lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo
svolgimento della prestazione, comunica i dati
identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il
luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione
del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica
attraverso comunicazione di short message service (SMS) o
di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale e' il
contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai
commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita'
semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al
comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14 e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle
proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati a
tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere
e delle strutture ricettive che operano nel settore del
turismo, per le attivita' lavorative rese dai soggetti di
cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a
otto lavoratori;
b) da parte delle imprese del settore agricolo,
salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti di
cui al comma 8 purche' non iscritti nell'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di
settori affini, delle imprese esercenti l'attivita' di
escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle
imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere
o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di
prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al
comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario
di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la
responsabilita' dell'utilizzatore, attraverso la
piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al
comma 9, le somme utilizzabili per compensare le
prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e'
destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore
dell'INPS.
16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9
euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il
compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione
oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata
dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a
carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del
compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5
per cento del compenso.
17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e'
tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della
prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS
ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra
l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e
identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento
della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la
data e l'ora di inizio e di termine della prestazione
ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda
alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del
turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte
orario complessivo presunto con riferimento a un arco
temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso
pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36
euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore
continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16,
fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore
continuative di prestazione sono riferite all'arco
temporale di cui alla lettera d) del presente comma. Il
prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione
attraverso comunicazione di short message service (SMS) o
di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non
abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b),
e' tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma
informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact
center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della
dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni
successivi al giorno programmato di svolgimento della
prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS
provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel
termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese
nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di
prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS
provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a
tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
attraverso accredito delle spettanze su conto corrente
bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero,
in mancanza della registrazione del conto corrente
bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile
presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli
oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa
all'atto della registrazione nella piattaforma informatica
INPS, invece che con le modalita' indicate al primo
periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo'
essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in
cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa
inserita nella procedura informatica e' divenuta
irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte
della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero
di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma
informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato
al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri
del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma
informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi'
all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla
posizione contributiva del prestatore e al trasferimento
all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno,
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati
relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un
utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del
limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque
del limite di durata della prestazione pari a 280 ore
nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di
durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di cui
al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria
individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione
dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di
uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa
giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo
che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore
agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non
veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella
piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma
8. Non si applica la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le
parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo
sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal
presente articolo.».
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della
legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 2 (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni
di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono
all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e
soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e
diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini
da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono
gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da
altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni
primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 355 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1,
comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)
«355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1°
gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per
l'introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, un
buono di importo pari a 1.000 euro su base annua,
parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e 2018,
elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno
2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo
periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei
familiari con un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei
familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022
puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa
programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021
tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto
periodo del presente comma. Il buono e' corrisposto
dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di
idonea documentazione attestante l'iscrizione e il
pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il
beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma e'
riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per
l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300
milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per
l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541
milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per
l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574
milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per
l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609
milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2029. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega
in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione
del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei
maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del
presente comma, si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto
al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame
ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di
cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente
comma non e' cumulabile con la detrazione prevista
dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre
2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non e'
altresi' fruibile contestualmente con il beneficio di cui
ai commi 356 e 357 del presente articolo.».
- Si riporta l'articolo 21-ter, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge: (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia)
«Art. 21-ter (Lavoro agile per genitori con figli con
disabilita'). - 1. Fino al 30 giugno 2021, i genitori
lavoratori dipendenti "pubblici e" privati che hanno almeno
un figlio in condizioni di disabilita' grave riconosciuta
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "o figli con
bisogni educativi speciali (BES)," a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e
che l'attivita' lavorativa non richieda necessariamente la
presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di
lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi
individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge
22 maggio 2017, n. 81.».
 
Art. 2 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 0,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 309,64 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 293,14 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno e 230,57 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 e, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, a 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, in termini di indebitamento netto, 0,66 milioni di euro nel 2022, 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
b) quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9;
b-bis) quanto a 16,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano
altresi' qualora il Governo intenda ricorrere
all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle
partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi
straordinari di cui al comma 2, lettera b).».
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.